Cass. Sez. III n. 35956 del 7 ottobre 2010 (Ud. 22 set. 2010)
Pres. De Maio Est. Lombardi Ruc. Fratarcangeli e altri.
Urbanistica.Violazione di sigilli custode e forza maggiore

Risponde del reato di violazione di sigilli, in concorso con terzi, il custode del bene in sequestro che non abbia adeguatamente vigilato sull'integrità dei sigilli apposti, a nulla rilevando il fatto che risiedesse in luogo diverso da quello ove era sito il bene in sequestro, non potendo valere detta circostanza come forza maggiore impeditrice dell'esercizio del dovere di vigilanza.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 22/09/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1398
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 18470/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Pietricola Osvaldo, difensore di fiducia di \Fratarcangeli Bruno\, n. a *Boville Etnica il 5.5.1959*, di \La Rocca Massimiliano\, n. a *Terracina il 21.4.1976*, e di \La Rocca Walter\, n. a *Terracina il 6.3.1974*;
avverso la sentenza in data 14.7.2009 della Corte di Appello di Roma, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, in data 28.11.2007, vennero condannati il \Fratarcangeli\ ed il \La Rocca Massimiliano\ alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 200,00 di multa ciascuno, il \La Rocca Walter\ alle pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 400,00 di multa, quali colpevoli del reato: b) di cui all'art. 110 c.p. e art. 349 c.p., commi 1 e 2.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore degli imputati, Avv. Chiodoni Annalisa, in sostituzione dell'Avv. Osvaldo Pietricola, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia di colpevolezza di \Fratarcangeli Bruno\, \La Rocca Massimiliano\ e \La Rocca Walter\ in ordine al reato: b) di cui all'art. 110 c.p. e art. 349 c.p., commi 1 e 2, loro ascritto per avere violato i sigilli apposti dall'autorità giudiziaria ad un manufatto abusivo, del quale era stato nominato custode il \Fratarcangeli\, proseguendo i lavori per il completamento dell'opera.
La Corte territoriale ha dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto agli imputati per la violazione edilizia e, per l'effetto, ha ridotto la pena loro inflitta dal giudice di primo grado nella misura precisata in epigrafe.
La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali il \Fratarcangeli\, tra l'altro, aveva dedotto di avere ceduto la proprietà dell'immobile ad altri familiari e tutti gli imputati che i lavori posti in essere dopo l'apposizione dei sigilli si erano limitati ad interventi di rifinitura.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano sostanzialmente la omessa valutazione da parte della Corte territoriale delle argomentazioni difensive degli appellanti. Si osserva che tutti gli imputati sono stati ritenuti indistintamente responsabili sia dell'abuso edilizio, per il quale è stata dichiarata la prescrizione del reato, che della violazione dei sigilli.
1 \La Rocca\, imputati quali esecutori dei lavori, dovevano, invece, essere assolti dalla contestazione relativa alla violazione edilizia loro ascritta per i fatti accertati all'epoca della apposizione dei sigilli, non essendo stata rilevata la loro presenza sul luogo dei lavori, ma solo quella del \Fratarcangeli\.
Viceversa, allorché è stata accertata la violazione dei sigilli, il \Fratarcangeli\ non era stato trovato sul posto, mentre si rilevò la presenza, nei pressi del manufatto abusivo, dei soli \La Rocca\. Si deduce che i giudici di merito non hanno tenuto conto delle riportate deduzioni difensive ed, in particolare, per quanto riguarda il \Fratarcangeli\, della documentazione versata in atti, con la quale era stata prodotta la prova che all'epoca in cui è stato accertata la violazione dei sigilli l'imputato non era più proprietario o possessore dell'immobile, avendolo ceduto a \Fratarcangeli Maria\ \Luisa\ e \Serena\, sicché lo stesso non poteva più essere ritenuto committente dei lavori abusivi; ne' vi erano prove che avesse violato i sigilli, non essendo stato trovato sul posto dai verbalizzanti. Si aggiunge che all'imputato non poteva neppure essere addebitata la violazione dei doveri di custodia dei manufatto abusivo, in quanto abitava in un comune diverso da quello in cui è ubicato l'immobile Riguardo alla posizione dei \La Rocca\ si deduce che gli stessi furono casualmente notati da una pattuglia dei CC nei pressi del fondo su cui sorge l'opera abusiva, mentre non è stato acquisito alcun elemento da cui emerga che essi abbiano violato i sigilli;
sigilli che non risultavano neppure segnalati da apposito cartello. Il ricorso non è fondato.
Le argomentazioni dei ricorrenti, relativamente alla violazione edilizia, sono inconferenti per la intervenuta declaratoria di prescrizione di detto reato, in quanto l'eventuale accoglimento delle deduzioni difensive sul punto renderebbe necessario l'annullamento con rinvio per un nuovo accertamento di fatto, che è precluso dalla immediata operatività della predetta causa di estinzione. Sono, invece, infondate le deduzioni difensive del \Fratarcangeli\ in ordine alla sua estraneità alla violazione dei sigilli per avere ceduto l'immobile abusivo ai propri congiunti dopo il primo accertamento della violazione edilizia.
Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, infatti, il custode è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro una vigilanza continua ed attenta, e non può sottrarsi a tale obbligo se non adducendo oggettive ragioni di impedimento e chiedendo ed ottenendo di essere esonerato dall'incarico e sostituito nella funzione di custodia o, qualora non abbia avuto la possibilità ed il tempo di chiedere il detto esonero, fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore come cause impeditive dell'esercizio, da parte sua, del menzionato dovere di vigilanza, (cfr. sez. 3, 10.3.2000 n. 2989, Capogna, RV 215767; conf. sez. 3, 15.6.2004 n. 26848, Collettini, RV 229463; sez. 6 11.5.1993 n. 4815, Pistillo, RV 194548) È evidente inoltre che il caso fortuito o la forza maggiore non possono ravvisarsi nel fatto di abitare in una diversa località, come dedotto dal ricorrente, in quanto è onere del custode chiedere in tale ipotesi, a lui ben nota, di essere esonerato, incorrendo altrimenti in responsabilità a titolo di concorso con gli autori del fatto, in quanto con la sua consapevole condotta omissiva ha agevolato la commissione del reato. Nel resto le deduzioni dei ricorrenti si palesano sostanzialmente di natura fattuale e, peraltro, gli stessi si erano difesi dinanzi alla Corte territoriale, deducendo che gli interventi posti in essere avevano natura di lavori di rifinitura, sicché correttamente la sentenza impugnata ha affermato che sussiste in ogni caso la violazione dei sigilli.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 22 settembre 2010. Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2010