Cass.Sez. III n. 5029 del 9 febbraio 2012 (Ud.18 ott. 2011)
Pres.De Maio Est.Franco Ric.Ventura e altro
Urbanistica.Violazione di sigilli e comunicabilità ai concorrenti

In tema di violazione di sigilli, la circostanza aggravante della qualità di custode prevista dall'art. 349, secondo comma, cod. pen. ha natura soggettiva e si comunica ai concorrenti quando sia servita ad agevolare l'esecuzione del reato. (Fattispecie relativa a compartecipe avente la qualità di coniuge dell'agente e pienamente a conoscenza della nomina di quest'ultimo come custode).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 18/10/2011
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 2097
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 4576/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ventura Cristoforo Antonio, nato a Gela il 4.9.1968;
e da Gallo Vincenza, nata a Gela l'8.8.1970;
avverso la sentenza emessa il 18 novembre 2010 dalla corte d'appello di Caltanissetta;
udita nella pubblica udienza del 18 ottobre 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso relativamente al Ventura per l'annullamento senza rinvio delle sentenze di primo e di secondo grado con trasmissione degli atti al tribunale di Gela e, relativamente alla Gallo, per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Caltanissetta. CONSIDERATO IN FATTO
1. Il giudice del tribunale di Gela con sentenza 11.12.2009 dichiarò Ventura Cristoforo Antonio e Gallo Vincenza colpevoli dei reati:
A) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); B) di violazione delle norme sul cemento armato; C) di violazione delle norme antisismiche; D) di violazione dei sigilli; e li condannò alla pena ritenuta di giustizia, con la sospensione condizionale della pena e l'ordine di demolizione del manufatto abusivo. 2. La corte d'appello di Caltanissetta, con la sentenza in epigrafe, concesse al Ventura il beneficio della non menzione e confermò nel resto la sentenza di primo grado.
3. Il Ventura propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere erroneamente i giudici rigettato l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio del Ventura e degli atti successivi, perché il decreto era stata notificazione non nel domicilio eletto ma nel suo domicilio effettivo a mani della moglie Gallo. Osserva che l'eccezione era stata tempestivamente proposta con note scritte depositate alla udienza del 21.12.2007 e che comunque non vi era la prova che quello fosse il suo vero domicilio reale.
2) violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p. per non avere i giudici dichiarato la nullità del sequestro per omesso avviso all'interessato presente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Osserva che la nullità è stata regolarmente eccepita entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p., comma 1. 3) violazione di legge e vizio di motivazione perché mancava la prova che egli fosse presente all'episodio del 22 luglio 2006 e comunque che avesse commesso la violazione dei sigilli. 4) violazione degli artt. 59 e 349 c.p. perché l'aggravante di cui all'art. 349 c.p., comma 2, non poteva estendersi a lui, non essendoci la prova che egli avesse conoscenza della qualità di custode del concorrente.
4. La Gallo propone a sua volte ricorso per cassazione deducendo:
1) la stessa doglianza di cui al secondo motivo del Ventura. 2) violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione perché è stata condannata solo perché proprietaria dell'immobile abusivo mentre non vi è alcuna prova che avesse concorso nei reati contestati. Nè il concorso poteva presumersi perché l'immobile abusivo era in campagna a distanza di 7 Km dalla sua abitazione ed era destinato a deposito di attrezzi agricoli. La teste Gallo Emanuela aveva poi dichiarato che la sorella non era d'accordo col marito nella esecuzione dei lavori abusivi e per questo per un certo tempo era anche andata a vivere da lei.
3) in ordine al capo D) avrebbe dovuto essere ravvisata la fattispecie colposa di cui all'art. 350 c.p..
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del Ventura è manifestamente infondato. E difatti, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, "La notificazione della citazione dell'imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di "omissione" della notificazione ex art. 179 c.p.p., ma da luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 c.p.p., lett. c), soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 179 c.p.p., comma 1, rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo" (Sez. Un., 27.10.2004, Palumbo, m. 229540; Sez. 2, 7.11.2007, Spitalero, m. 238509; Sez. 2, 15.5.2008, Fina, m. 240613). Nel caso di specie, il decreto di citazione a giudizio in appello è stato notificato presso il domicilio reale dell'imputato a mani della moglie convivente e coimputata, sicché la notificazione non può considerarsi inesistente, e quindi equiparabile ad una notificazione "omessa". Pertanto plausibilmente la notificazione è stata reputata in concreto idonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato non essendo stato ravvisato un ragionevole sospetto che essa non avesse raggiunto il suo scopo. Il vizio di notificazione difforme dal modello legale, quindi, non ha provocato nel caso in esame alcuna violazione del diritto di conoscenza e di intervento dell'imputato. Si è dunque determinata una nullità non assoluta, ma generale e di natura intermedia, che avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepita nel giudizio dinanzi al tribunale, nel quale invece il difensore di fiducia non ha proposto la relativa eccezione, pur essendo indubbiamente a conoscenza di non avere ricevuto come domiciliatario il decreto di citazione diretto all'imputato. Il Ventura sostiene nel ricorso di avere tempestivamente dedotto in primo grado l'irregolarità della notifica alla udienza del 22.12.2007. Sennonché, come già rilevato dalla sentenza impugnata, dal verbale di detta udienza e dalla memoria in quella occasione depositata - atti che, trattandosi della deduzione di un vizio procedurale, questa Corte è legittimata ad esaminare - non risulta che l'eccezione fosse stata effettivamente sollevata. 2. Col ricorso il Ventura eccepisce altresì che comunque non vi è prova che quello in cui avvenne la notificazione alla moglie convivente fosse l'effettivo domicilio dell'imputato. Si tratta però di una eccezione nuova, che non è stata dedotta con i motivi di appello e che non può quindi essere proposta per la prima volta in questa sede di legittimità.
3. È manifestamente infondato anche il secondo motivo del Ventura. E difatti, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, "La violazione dell'obbligo, da parte della polizia giudiziaria, di avvertire l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (art. 114 disp. att. c.p.p.) nel corso di una perquisizione o sequestro integra una nullità generale a regime intermedio e, pertanto deve essere eccepita o prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo ai sensi dell'art. 182 c.p.p., intendendosi con tale formula che la nullità deve essere eccepita dal difensore subito dopo la sua nomina" (Sez. 3, 11.10.2006, n. 41625, Moldoveanu, m. 235545). Nella specie risulta che l'imputato nominò un difensore di fiducia già col verbale di sequestro del 22 giugno 2006, mentre l'eccezione fu proposta non immediatamente dopo (eventualmente con una richiesta di riesame) bensì solo dopo circa un anno e mezzo, alla udienza del 21 dicembre 2007.
4. Il terzo motivo del Ventura si risolve in una censura in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, ed è comunque manifestamente infondato avendo i giudici del merito fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulla responsabilità del Ventura anche in ordine al reato di violazione dei sigilli. I giudici del merito hanno invero osservato che il Ventura era presente al momento in cui i sigilli furono apposti e la moglie convivente Gallo fu nominata custode, e che era ancora presente sul posto il 22 luglio 2006 allorché i carabinieri, in occasione del terzo sopralluogo, constatarono la violazione dei sigilli medesimi.
5. È infine manifestamente infondato anche il quarto motivo del Ventura, il quale peraltro costituisce anch'esso un motivo nuovo. Con l'atto di appello, infatti, il Ventura si era limitato ad eccepire che le qualità personali della coimputata Gallo non potevano essere a lui trasmesse trattandosi di reato comune. Sul punto la corte d'appello ha esattamente osservato che la circostanza aggravante di cui all'art. 349 c.p., comma 2, costituisce una circostanza soggettiva che si comunica al compartecipe quando sia servita, come nel caso di specie in forza del rapporto di coniugio tra i concorrenti, ad agevolare l'esecuzione del reato. In ogni caso la conoscenza da parte del Ventura della qualità di custode in capo alla moglie è stata chiaramente ritenuta ed adeguatamente motivata dalla sentenza impugnata, laddove ha affermato che il Ventura era presente allorché la moglie fu nominata custode e laddove ha affermato che il rapporto di coniugio con la compartecipe custode aveva agevolato l'esecuzione del reato di violazione dei sigilli.
6. Il primo motivo della Gallo è manifestamente infondato per le stesse ragioni dianzi indicate in relazione al secondo motivo del Ventura.
7. Il secondo motivo della Gallo si risolve in una censura in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, ed è comunque manifestamente infondato, in quanto i giudici del merito hanno fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulla ragioni per le quali hanno ritenuto che la Gallo fosse concorrente anche nei reati edilizi contestati, in considerazione non solo della sua qualità di comproprietaria dell'immobile abusivo in costruzione, ma anche e soprattutto della circostanza che la edificazione abusiva recava vantaggio comune ad entrambi i coniugi, il che dimostrava l'esistenza anche di un interesse personale della Gallo alla esecuzione dei lavori.
8. È infine manifestamente infondato anche il terzo motivo della Gallo avendo la corte d'appello plausibilmente osservato che l'imputata non aveva fatto nulla per impedire la violazione dei sigilli, il che confermava una condivisione degli illeciti già consumati o ancora in itinere, e che il reato di agevolazione colposa di cui all'art. 350 c.p. non è ravvisabile quando il custode abbia mancato volontariamente al suo dovere giuridico di impedire la violazione dei sigilli, mentre nella specie tutte le circostanze del fatto ed i rapporti personali e patrimoniali sussistenti tra i due imputati attestavano che la condotta della custode Gallo (che traeva vantaggio dall'azione illecita del coniuge) era stata dolosamente diretta a favorire la violazione dei sigilli. 9. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi.
10. Tenuto conto del fatto che il corso della prescrizione è stato sospeso dal 3.4.2009 al 16.10.2009, per un totale di mesi 6 e giorni 13, i reati contravvenzionali si prescriveranno solo il 4 febbraio 2012.
In ogni modo, anche qualora non si potesse tener conto delle sospensioni, poiché il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, la circostanza che la prescrizione delle contravvenzione fosse eventualmente maturata in una data successiva a quella in cui è stata emessa la sentenza impugnata, è irrilevante perché, a causa della inammissibilità dei ricorsi non si è formato un valido rapporto di impugnazione il che preclude a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare le eventuali cause di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, verificatesi in data posteriore alla pronuncia della decisione impugnata (Sez. Un., 22 novembre 2000, De Luca, m. 217.266; giur. costante). 11. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., segue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità dei ricorsi, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità, si ritiene congruo fissare in Euro 1.000,00. P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2012