Consiglio di Stato, Sez. V, n. 890, del 23 febbraio 2015
Urbanistica.Legittimità ordinanza di rimozione della sbarra in ferro all'ingresso di un viale condominiale

Non può che ritenersi legittimo l’ordine del Comune, atteso che la strada, per essere qualificata dal passaggio da parte di terzi e dal collegamento con altra strada, impediva modificazioni unilaterali, senza l’assenso dei comproprietari o dei legittimi fruitori e comunque senza titolo abilitativo del Comune. In ordine alla qualificazione dell’intervento come opera di manutenzione ordinaria, va condiviso quanto rilevato dal TAR, essendo indubbio che la situazione dei luoghi esclude la possibilità di ritenere che l’intervento di installazione della sbarra, con conseguente interclusione della strada ed incidenza su altre sfere giuridiche, sia un’«opera di manutenzione ordinaria» (invece ravvisabile quando il proprietario intenda delimitare il suo bene, pacificamente posseduto, impedendo l’accesso agli estranei). Peraltro, nella specie la sbarra è stata realizzata in mancanza di un titolo abilitativo edilizio, mentre esso era necessario, in quanto l’opera implicava una trasformazione del territorio e l’utilizzo di un bene comune in maniera tale da sottrarre o rendere più difficoltoso l’esercizio del diritto di altri soggetti, aventi legittimo titolo ad usufruire del bene. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00890/2015REG.PROV.COLL.

N. 02610/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2610 del 2005, proposto dal signor Laudato Erasmo, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Rispoli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, n. 104; 

contro

il Comune di Mondragone, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Migliore, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Massimiliano Morichi in Roma, via Ubaldo degli Ubaldi, n. 71; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - Napoli Sezione IV n. 1563 del 4 febbraio 2004, resa tra le parti, concernente un ordine di rimozione della sbarra in ferro all'ingresso di un viale condominiale;

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014 il Consigliere Doris Durante;

Udito per la parte appellante l’avvocato Paoletti, per delega dell’avvocato Luigi Rispoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.- Il signor Laudato Erasmo installava abusivamente una sbarra in ferro all’ingresso della prima traversa di via degli Oleandri nel Comune di Mondragone.

Successivamente, in data 11 luglio 2000, egli presentava una istanza di autorizzazione in sanatoria di quanto realizzato.

2. – Il Comune di Mondragone, anche sollecitato dagli esposti dei comproprietari di immobili con affaccio sulla strada, verificata l’abusività dell’intervento, ordinava al signor Laudato la rimozione della sbarra entro 60 giorni, avvertendo che in caso di inadempienza la rimozione sarebbe stata eseguita d’ufficio e a spese della parte (ordinanza n. 63 del 1°agosto 2000).

Il precedente 27 luglio 2000, il Comune aveva emanato il provvedimento di diniego dell’istanza di autorizzazione in sanatoria, conformemente al parere negativo del responsabile della ripartizione tecnica.

3.- Il signor Laudato Erasmo, con il ricorso n. 11896 del 2000, proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, integrato da motivi aggiunti, impugnava:

a) la suddetta ordinanza n. 63 del 1°agosto 2000, con la quale il capo ripartizione del Comune di Mondragone aveva ingiunto la riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione della sbarra in ferro all’ingresso del viale su via degli Oleandri;

b) il provvedimento del 27 luglio 2000 di diniego della domanda di autorizzazione in sanatoria.

Egli chiedeva anche l’accertamento del diritto a mantenere la sbarra di ferro e la condanna dell’amministrazione comunale al risarcimento del danno ingiusto subito per effetto dei suddetti atti.

4.- Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con la sentenza n. 1563 del 4 febbraio 2004 respingeva il ricorso n. 11896 del 2000 e i motivi aggiunti, ritenendo in sostanza che, al di là della questione sulla proprietà della strada, la realizzazione della sbarra avrebbe richiesto un titolo abilitativo, essendo la strada a servizio anche di altri soggetti e trattandosi oltretutto di una strada di collegamento con un’altra strada sulla quale insistono immobili di proprietari diversi. Per le stesse ragioni il TAR ha esclusa la fondatezza della domanda di concessione in sanatoria.

5.- Con atto di appello notificato il 21 marzo 2005, il signor Laudato Erasmo ha impugnato la suddetta sentenza del TAR Campania n. 1563 del 2004, assumendone l’erroneità alla stregua dei seguenti motivi:

- erroneità dei presupposti in fatto e diritto ed erronea valutazione degli atti di causa e delle risultanze istruttorie con riferimento alla qualificazione della via degli Oleandri come strada vicinale o strada di uso pubblico, da cui sarebbe stata fatta discendere la necessità della concessione edilizia per l’installazione della sbarra;

- sviamento, in quanto l’ordinanza di rimozione avrebbe l’unico scopo di salvaguardare gli altri proprietari, senza considerare che il ricorrente aveva consegnato la chiave della sbarra ai proprietari confinanti che godevano del diritto di passaggio sulla suddetta strada;

- violazione del giusto procedimento, non essendo stata consentita la partecipazione dell’interessato al procedimento e per difetto di istruttoria, mancando un accertamento tecnico in ordine all’assentibilità dell’intervento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Mondragone, che ha chiesto il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2014, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6.- L’appello è manifestamente infondato e va respinto.

7.- Va innanzi tutto precisato che la strada via degli Oleandri non è di esclusiva proprietà del ricorrente, sicché già per questo solo motivo gli era precluso di limitarne il passaggio (gli appezzamenti di terreno confinanti con la via degli Oleandri furono donati dall’unico proprietario signor Laudato Antonio ai suoi tre figli Erasmo, Teresa e Giuseppe; inoltre la titolarità esclusiva è anche smentita dai titoli di proprietà di altri proprietari di immobili che si affacciano sulla strada e ne usufruiscono).

Invero, lo stato dei luoghi e la circostanza che la strada via degli Oleandri è servita dalla pubblica illuminazione con cinque pali in ferro e lampioni installati dal Comune e che essa è collegata con la seconda traversa a sinistra di via degli Oleandri - fanno ritenere corretta la qualificazione della strada contenuta nella sentenza impugnata, come strada vicinale o comunque di uso pubblico.

La situazione di fatto, quindi, caratterizzata dal legittimo godimento della strada da parte di terzi, evidenzia la gravità della condotta posta in essere dal ricorrente, che ha inteso limitarne l’uso, sottraendolo alla disponibilità di altri e alla verosimile destinazione ad uso pubblico.

D’altra parte, le contestazioni riguardanti l’effettivo uso pubblico della strada possono essere se del caso proposte innanzi al giudice civile con l’azione a tutela della proprietà, mentre rientra nella giurisdizione di questo giudice solamente conoscere della legittimità dell’ordine di riduzione in pristino, con rimozione della sbarra di ferro.

In conclusione, sulla base della situazione di fatto rappresentata, non può che ritenersi legittimo l’ordine del Comune, atteso che la strada - per essere qualificata dal passaggio da parte di terzi e dal collegamento con altra strada - impediva modificazioni unilaterali, senza l’assenso dei comproprietari o dei legittimi fruitori e comunque senza titolo abilitativo del Comune.

8.- In ordine alla qualificazione dell’intervento come opera di manutenzione ordinaria, va condiviso quanto rilevato dal TAR, essendo indubbio che la situazione dei luoghi esclude la possibilità di ritenere che l’intervento di installazione della sbarra, con conseguente interclusione della strada ed incidenza su altre sfere giuridiche, sia un’«opera di manutenzione ordinaria» (invece ravvisabile quando il proprietario indenda delimitare il suo bene, pacificamente posseduto, impedendo l’accesso agli estranei).

9.- Peraltro, nella specie la sbarra è stata realizzata in mancanza di un titolo abilitativo edilizio, mentre esso era necessario, in quanto l’opera implicava una trasformazione del territorio e l’utilizzo di un bene comune in maniera tale da sottrarre o rendere più difficoltoso l’esercizio del diritto di altri soggetti, aventi legittimo titolo ad usufruire del bene.

Di tanto, peraltro, ha mostrato consapevolezza il ricorrente che ha presentato la domanda di concessione in sanatoria, il cui diniego è più che giustificato dalla opposizione dei comproprietari fruitori della strada.

Infatti, il diniego di sanatoria risulta legittimo quando l’opera abusiva interessi beni di proprietà comune e comprometta il diritto degli altri aventi titolo.

10.- Va infine considerato che l’atto risulta adeguatamente motivato, attesa la mancanza del titolo, tanto che il ricorrente ha presentato la domanda di sanatoria poi respinta.

Inoltre, non v’era l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, essendo la rimozione un atto doveroso da emanare senza indugio, una volta constatato che si trattava di un intervento edilizio realizzato senza titolo e in spregio al diritto di terzi.

11. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.

La condanna al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio segue la soccombenza, nell’importo indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 2610 del 2005, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il signor Laudato Erasmo al pagamento in favore del Comune di Mondragone di euro 3.000,00, oltre accessori di legge per le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Doris Durante, Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)