CGAR Sez. giur. n. 801 del 13 novembre 2023
Urbanistica.Rigetto istanza di condono per inottemperanza richiesta istruttoria

L’effetto estintivo del procedimento di sanatoria edilizia in caso di inerzia del soggetto che ha presentato la relativa istanza discende direttamente dalla legge, e, come tale, non può essere ignorato dall’interessato, il quale non può fondare alcuna aspettativa contraria sulla disapplicazione della norma, su risalenti circolari o sulle modalità con cui è stata formulata la richiesta istruttoria avanzata prima della norma stessa. Sotto altro profilo, la prolungata durata del procedimento di condono non può essere imputata all’amministrazione procedente neanche in guisa da imporle la rinnovazione della richiesta istruttoria rimasta inottemperata al fine dell’adozione del provvedimento definitivo, dal momento che, secondo il normale svolgimento degli accadimenti, e in base alle massime d’esperienza, deve ritenersi che il privato abbia interesse alla rapida definizione del procedimento amministrativo avviato sulla base di una sua istanza e non a una durata a tempo indeterminato dello stesso, ciò che configurerebbe una pretesa giuridicamente impossibile e, come tale, non tutelabile in giudizio. Pertanto, e anche tenendo conto della bilateralità del contatto sociale di cui è espressione il procedimento amministrativo avviato a istanza del privato, rileva non la mancata reiterazione della richiesta istruttoria bensì il suo mancato adempimento prolungato nel tempo e la mancata dimostrazione del fatto che l’interessato, nello stesso tempo, abbia fatto quanto nelle sue possibilità per predisporre la documentazione necessaria alla valutazione dell’istanza stessa. In definitiva, a fronte dell’obbligo dell’Amministrazione comunale di provvedere, assumendo un provvedimento conclusivo del procedimento, il mancato riscontro della richiesta di integrazione dell’istanza di condono edilizio priva degli elementi necessari per procedere alla sua valutazione ne giustifica il rigetto.