Consiglio di Stato Sez. VI n. 4890 del 31 maggio 2024
Urbanistica.Valutazione unitaria degli illeciti edilizi 

La valutazione di abusi edilizi e illeciti compiuti richiede una visione d’insieme, e non parcellizzata delle opere eseguite, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall’insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni

Pubblicato il 31/05/2024

N. 04890/2024REG.PROV.COLL.

N. 08922/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8922 del 2021, proposto da
Tenuta Varchera S.r.l., Fiore Cavalieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefania Vecchio, Marco Piegari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Oliveto Citra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Lenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 00486/2021, resa tra le parti, per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

A) del provvedimento n. 36 del 15.11.2019, con il quale si è ingiunta la demolizione di pretese opere abusive sul complesso immobiliare della società ricorrente, alla Località Greci n. 4;

B) ove occorra, del provvedimento n. 8436 del 9.07.2019, di comunicazione d'avvio del procedimento di demolizione, ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990;

C) ove occorra, ancora, della relazione di sopralluogo, n. 11966 del 15.10.2019, non conosciuta;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETÀ TENUTA VARCHERA S.R.L. il 2\7\2020:

D) del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata dal ricorrente in data 7.02.2020, per modeste opere sul complesso immobiliare alla Località Greci 4 di Oliveto Citra, ai sensi dell'art. 36 d.p.r. 380/2001;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

E) del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata dal ricorrente in data 7.02.2020, per modeste opere sul complesso immobiliare alla Località Greci 4 di Oliveto Citra, ai sensi dell'art. 36 d.p.r. 380/2001;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Oliveto Citra;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2024 il Cons. Oreste Mario Caputo;

Nessuno è comparso per le parti costituite;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.E’ appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 00486/2021, di parziale accoglimento del ricorso e motivi aggiunti proposti da Tenuta Valchera s.r.l. avverso, rispettivamente, l’ordinanza di demolizione (n. 36 del 15.11.2019), adottata dal Comune di Oliveto Citra, ed il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata in data 07.02.2020.

2. Interventi abusivi realizzati in area agricola, gravata da vincolo paesaggistico e idrogeologico sita alla località Greci, quali:

a) manufatto con struttura portante in legno a forma di poligono dodecagono di superficie pari a mq. 384,46 con una altezza variabile tra m. 3 e m. 5.35 al colmo e una volumetria complessiva pari a mc. 1.408,57;

b) la realizzazione, in difformità rispetto alla menzionata C.E. n. 34 del 22.09.1995:

Al Piano terra:

1) ingresso di mq. 12,45, altezza m. 2,70 e volumetria di mc. 33,61 in struttura in alluminio e vetrate;

2) corpo di fabbrica destinato a cucina di mq. 62,17, altezza m. 3,25 e volumetria pari a mc. 202,05 in cemento armato ... ad una distanza inferiore a quella prescritta dalle norme (m. 20) dalla strada comunale Greci o Isca;

3) portico con pilastri in cemento armato di mq. 67,44;

4) ampliamento della sala ricevimenti di mq. 184,36, altezza media m. 3,40 e volumetria pari a mc. 626,82 in struttura amovibile ed infissa al suolo in legno e pareti perimetrali in vetro. L’ampliamento è stato realizzato ad una distanza di m. 1,70 dal torrente Piceglia … posizionato su un canale irriguo interrato di proprietà del Demanio o di Consorzio Irriguo;

5) ampliamento della struttura di mq. 338,76, altezza media 2,82 e volumetria di mc. 955,30 in struttura mista cemento armato, legno e vetrate. L’ampliamento è stato realizzato ad una distanza, rispettivamente, di m. 4,40, m. 8,40, m. 4 e m. 4,35 dal torrente Piceglia;

6) struttura metallica poggiata sulla parete del fabbricato e aperta su tre lati di mq. 35,88, infissa al suolo a mezzo di bulloni. La struttura è stata realizzata ad una distanza inferiore a quella prescritta dalle norme (m. 20) dalla strada comunale Greci o Isca;

Al Piano primo:

7) ampliamento dell’unità abitativa sul lato opposto all’ingresso principale della sala ricevimenti di mq. 100,09, altezza m. 3 e una volumetria di mc. 300,27, in cemento armato e destinano a soggiorno. L’ampliamento è stato realizzato ad una distanza di m. 4,05 dal torrente Piceglia;

8) scala d’ingresso all’unità abitativa di mq. 11,46 in cemento armato ad una distanza inferiore a quella prescritta dalle norme (m. 20) dalla strada comunale Greci o Isca;

Al Piano sottotetto:

9) ampliamento sul lato opposto all’ingresso principale della sala ricevimenti di mq. 45,12, altezza media m. 2,65 e una volumetria di mc. 119,56, con struttura in legno lamellare aperta su tre lati. L’ampliamento è stato realizzato ad una distanza di m. 9,40 dal torrente Piceglia;

10) balcone di mq. 6,16 sul lato verso la strada comunale Greci o Isca; la realizzazione di un corpo scala in legno che dal soggiorno del primo piano collega il sottotetto di mq. 21,37.

2.1 La ricorrente, oltre denunciare lo scarso rilievo edilizio delle opere, ha lamentato che parte delle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione erano state oggetto della concessione edilizia in sanatoria n. 150 del 04.08.2004, rilasciata in accoglimento dell’istanza d’accertamento di conformità (prot. n. 2406 del 31.03.1987).

3. Il Tar ha accolto il ricorso limitatamente a quest’ultimo profilo, respingendo nel resto il ricorso principale ed i motivi aggiunti, rilevando la pluralità delle opere abusive realizzate senza titolo in area agricola eseguite, “al più, in un periodo compreso tra il 2011 ed il 2018”, ossia in epoca successiva l’entrata in vigore del d.lgs. 157/2006 ha introdotto il divieto di sanatoria successivo alla realizzazione dei lavori nelle zone vincolate.

4. Appella la sentenza Tenuta Valchera s.r.l. Resiste il Comune di Oliveto Citra.

5. Alla pubblica udienza del 9 maggio 2024 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

6. In limine va respinta la richiesta formulata dall’appellante di sospensione del giudizio, ex art 295 c.p.c., in attesa della definizione innanzi al Tribunale di Salerno della questione – qualificata come pregiudiziale – della natura demaniale o meno delle aree su cui ricadono parte delle opere abusive.

In considerazione del fatto che si controverte sulla natura delle opere realizzate senza titolo edilizio in area agricola, gravata da vincolo paesaggistico e idrogeologico, l’accertamento della demanialità delle aree ove ricadono parte dagli abusi edilizi, nell’economia del decidere, non è ex dirimente, sì da non giustificare la sospensione del giudizio in corso.

7. Prima di affrontare i molteplici motivi d’appello, è bene richiamare la disciplina urbanistica ed ambientale che governa il territorio.

L’area d’intervento ricade parte in zona agricola E5 “Zona Agricola Irrigua” e parte in zona E4 “Zona Agricola Semplice” del vigente Piano Regolatore Generale, in cui sono destinate prevalentemente attività dirette o connesse con l’agricoltura, per cui in esso sono consentite costruzioni a servizio diretto del fondo agricolo – residenza e attrezzature per l'agricoltura.

L’area è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 146 e 167 d.lgs. 4/2004 perché ricadente nella fascia di 150 metri dal torrente Piceglia, nonché assoggettata alle norme di salvaguardia sancite dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico poiché “l’area risulta: parte area a pericolosità potenziale PUtr1 e parte PUtr3… parte area a rischio potenziale da frana RUtr2 … parte RUtr3 … parte RUtr4 … (in) zone di attenzione”.

Va altresì precisato, al fine di delimitare il campo d’indagine dello scrutinio di legittimità qui esperito, che in forza delle allegazioni contenute nella relazione tecnica di accertamento del Comune (prot. n. 11966 del 15.10.2019) risulta che tutte le opere oggetto della sanzione demolitoria sono state realizzate entro l’arco temporale compreso tra il 2011 e il 2018.

Il dato di fatto, avallato dai giudici di prime cure, trova conferma nell’allegazione dei rilievi aereofotogrammetrici storici presenti sul portale istituzionale Geosit e dalle foto munite di datario comunemente reperibili sul servizio Google Maps/Street View.

Sicché il compendio immobiliare e le opere realizzate sono ricomprese nella disciplina di cui agli artt. 146, comma 1, lett. c) e 167, comma 4, d.lgs.4/2004.

Conseguentemente, va affermato che le opere abusive sono state realizzate in assenza dei prescritti nulla osta e/o pareri da parte dell’autorità preposta gestione del vincolo idrogeologico; e,che esse, qualora abbiano generato nuove superfici o nuovi volumi, non sono suscettibili di sanatoria ex post.

A questo riguardo, sotto il profilo urbanistico-edilizio, non va passato sotto silenzio che le opere abusive, quanto all’impatto sul tessuto urbanistico, vanno considerate complessivamente, non già atomisticamente in modo parcellizzato, frazionando i singoli interventi.

8. A questa stregua, l’unica che assicura il corretto governo del territorio, deve essere respinto il primo motivo d’appello.

L’appellante, nel motivo in esame, contesta il capo della sentenza ove si afferma che quelle sanzionate dall’ordinanza n. 36/2019 sono “opere di stabile trasformazione del suolo, implicanti nuovi volumi o superfici e realizzate senza alcun titolo, tanto da necessitare la presentazione di una richiesta di permesso di costruire in sanatoria”.

In realtà, secondo il motivo in esame, le opere avrebbero scarso o nullo impatto sul tessuto urbanistico e paesaggistico.

8.1 Il motivo è infondato.

La censura, di fatto, scinde i singoli interventi, prescindendo dall’impatto complessivo prodotto sull’intero comprensorio, avente oltretutto rilievo ambientale (cfr., Cons. Stato, n. 496/2022).

Viceversa, proprio in ragione della peculiare disciplina del territorio qui in esame, va ribadito che la valutazione di abusi edilizi e illeciti compiuti richiede una visione d’insieme, e non parcellizzata delle opere eseguite, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall’insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni (cfr., Cons. Stato n. 2119/2023; Id., n. 8848/2022; Id., 7601/2019).

9. Con il secondo motivo di appello, l’appellante denuncia che erroneamente, ed in maniera tranciante, il TAR ha ritenuto che le immagini tratte da portali internet fossero attendibili circa l’epoca di realizzazione dei manufatti.

L’attività istruttoria posta in essere dal Comune sarebbe stata smentita dalla “perizia (depositata) in data 21.01.2021…che ha puntualmente dato conto della realizzazione dei lavori in data precedente all’anno 2000”.

9.1 Il motivo è infondato.

A fronte delle precise allegazioni contenute nella relazione tecnica del Comune, la perizia di parte non assolve l’onere probatorio gravante sulla ricorrente quanto alla data d’ultimazione delle opere abusive.

Va data continuità all’indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, a mente del quale – richiamando gli artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, c. p. a. – pone in capo al ricorrente l'onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità: quindi, l'onere di provare la data di realizzazione di un'opera spetta al ricorrente, perché solo questi può fornire (in quanto ordinariamente ne dispone) atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione dell'intervento edilizio (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2019 n. 3696; Id., sez. VI,5 marzo 2018 n. 1391).

In aggiunta, va sottolineato che le fotografie, richiamate dal Comune, tratte da google earth e da google street view costituiscono, prova precostituita della loro conformità alle cose ed ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l’efficacia probatoria ha l’onere di disconoscere tale conformità (cfr. Cass. civ., Sez. trib., 10 gennaio 2020, n. 308; T.A.R. Campania, Sez. II, 24 aprile 2015, n. 2380).

10. Negli ulteriori motivi d’appello, si lamenta la violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990 con riferimento silenzio-significativo serbato dal Comune di Oliveto Citra sulla istanza di accertamento di conformità presentata in data 07.02.2020; nonché l’illegittimità della sanzione ripristinatoria “perché le modeste opere di ampliamento non possono essere demolite senza pregiudizio per la porzione di fabbricato lecito”; ed infine che il dirigente comunale non ha proceduto ad alcuna necessaria comunicazione alla Soprintendenza che, “in virtù della normativa vigente, può e deve intervenire nel relativo procedimento repressivo”.

10.1 I motivi sono infondati.

Nell’ordine.

Ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001, “sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”.

Poiché la norma disciplina (nel tempo) la formazione del silenzio-diniego sull’istanza d’accertamento di conformità, non trova applicazione l’art. 10 bis l. 241/90 che scandisce il contraddittorio sul presupposto dell’esercizio di valutazioni discrezionali sottese all’ adozione del provvedimento espresso.

Quanto alla denunciata impossibilità di demolire senza pregiudizio per la porzione di fabbricato lecito, va osservato che la circostanza di fatto non inficia la legittimità della sanzione ripristinatoria. L’eventuale emersione di pregiudizio alle opere legittime, laddove fosse eseguita la demolizione, rileva ed inerisce alla fase esecutiva, con la conseguente possibilità di dare eventualmente corso alla c.d. fiscalizzazione dell’abuso, ex artt. 33 o 34 d.P.R.. 380/2001.

In definitiva, il previo accertamento dell’impossibilità di rimuovere la parte abusiva senza pregiudizio della parte conforme non costituisce requisito di legittimità dell’ordine di demolizione.

Analogamente, l’invocato onere procedimentale del dirigente a sollecitare la valutazione della Soprintendenza si colloca nella fase esecutiva della riduzione in pristino del manufatto abusivo in danno dell’autore dell’abuso e non in quella, logicamente e cronologicamente presupposta, della fase di emissione dell’ordinanza di demolizione.

11. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

12. Le spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna Tenuta Valchera s.r.l. al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore del Comune di Oliveto Citra liquidate complessivamente in 3000,00 (tremila) euro, oltre diritti ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

Roberto Caponigro, Consigliere

Giovanni Gallone, Consigliere