Consiglio di Stato, Sez. V n. 6509, del 18 dicembre 2012
Urbanistica.Legge Tognoli sui parcheggi applicabile solo ai fabbricati esistenti

La legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. "legge Tognoli") disciplina applicabile ai parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, si applica solo all'ipotesi di fabbricati già esistenti e non può riguardare le concessioni edilizie rilasciate per realizzare edifici nuovi. Per tali ultimi edifici la disciplina è, infatti, dettata dall’art. 2, comma 2 della medesima legge, che, nel sostituire l’art. 41-sexies della L.U. n.1150/1942, stabilisce l'obbligo di riservare appositi spazi per parcheggi di misura non inferiore a 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 06509/2012REG.PROV.COLL.

N. 06830/2005 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6830 del 2005, proposto da: 
Immobiliare Edilfrancesca Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Piero Fachinetti, con domicilio eletto presso Luca Crippa in Roma, v.le Regina Margherita, 42;

contro

Comune di Costa di Mezzate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Santarelli, Francesco Daminelli, con domicilio eletto presso Stefano Santarelli in Roma, via Asiago, 8;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA n. 00610/2004, resa tra le parti, concernente della sentenza del t.a.r. lombardia - sez. staccata di brescia n. 00610/2004, resa tra le parti, concernente della sentenza del t.a.r. lombardia - sez. staccata di brescia n. 00610/2004, resa tra le parti, concernente accertamento dei contributi di costruzione

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2012 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Luca Crippa, su delega dell'avv. Piero Fachinetti e Gabriele Pafundi, su delega dell'avv. Stefano Santarelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente avviava, nell'anno 2000, una serie di interventi edilizi finalizzati alla realizzazione di palazzine residenziali in ordine alle quali il Comune di Costa di Mezzate chiedeva il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo afferente al costo di costruzione.

La società provvedeva al pagamento di quanto preteso dal Comune deducendo, tuttavia, di non dovere la quota afferente al costo di costruzione in relazione alle superfici destinate a parcheggio (autorimesse), poiché, a suo dire, le stesse non avrebbero dovuto essere computate nel relativo conteggio, sia ai fini della determinazione della classe dell'edificio sia ai fini del calcolo delle superfici oggetto di contributo. A tal fine inoltrava apposita istanza per la restituzione di quanto illegittimamente versato.

Il Comune accoglieva l'istanza di restituzione limitatamente alla quota di contributo di costruzione calcolato sulle superfici destinate a parcheggio, ritenendo invece di dover considerare dette superfici ai fini della determinazione della classe dell'edificio.

Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dalla società.

Con il presente appello l’Immobiliare Edilfrancesca s.r.l. contesta gli argomenti posti a fondamento del decisum.

Resiste il Comune intimato.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

All’udienza del 6 novembre 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. L’appello è infondato.

2.1.Ai fini della soluzione della questione sottoposta al vaglio del Collegio occorre esaminare la disciplina normativa di riferimento alla luce dell’interpretazione offerta dalla condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio.

L'art. 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. "legge Tognoli"), prevede, al comma 1, che “i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici”.

Il successivo art. 11 statuisce, al comma 1, che “le opere e gli interventi previsti dalla presente legge costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera f) , della legge 28 gennaio 1977, n. 10”.

Secondo la condivisibile interpretazione sostenuta da questa Sezione la normativa in esame, nel dettare la disciplina applicabile ai parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, si applica solo all'ipotesi di fabbricati già esistenti e non può riguardare le concessioni edilizie rilasciate per realizzare edifici nuovi. Per tali ultimi edifici la disciplina è, infatti, dettata dal precedente art. 2, comma 2, che – nel sostituire l’art. 41 sexies della L.U. n.1150/1942 - stabilisce l'obbligo di riservare appositi spazi per parcheggi di misura non inferiore a 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione (Sez. V, 3 giugno 1996, n. 621; Cons. Stato, Sez. V, 24.10.2000, n. 5676; idem, 3.6.1996, n. 621).

I termini sopraindicati non si spostano neppure con riferimento alle disposizioni della Legge regionale n. 22 del 1999.

In particolare, non giova all’appellante il mero dato letterale costituito dall'art. 2, comma 2, di tale legge, che qualifica "i parcheggi" , senza ulteriori specificazioni, quali opere di urbanizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 10 del 1977, realizzabili anche al di sotto delle aree destinate ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico.

L'art. 1 della legge regionale n. 22/1999 richiama espressamente la citata disciplina dettata dalla legge n. 122 del 1989 in materia di parcheggi pertinenziali.

Lo stesso articolo 1, al comma 2, della legge regionale impone la creazione del vincolo pertinenziale mediante atto unilaterale dell'avente titolo sull'immobile, cui il box deve essere collegato, mediante atto unilaterale da trascrivere nei registri immobiliari.

Si deve quindi ritenere, alla luce di interpretazione sistematica dell’ordito normativo, che anche l’articolo 2 si riferisca ai parcheggi pertinenziali a edifici esistenti di cui si occupa il precedente articolo e sui quali interviene anche il successivo art. 3.

Va poi precisato che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della Legge regionale n. 60 del 1977, i volumi e gli spazi destinati al ricovero di autovetture non sono computati ai soli fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione, e che non risulta retroattivamente applicabile la disciplina più favorevole dettata dall’art. 69 della sopravvenuta legge regionale n. 12/2005.

2.2. Applicando le esposte coordinate ermeneutiche al caso di specie si deve concludere per l’infondatezza dell’appello in quanto il quadro normativo ratione temporis vigente contemplava l’esonero dal calcolo del costo di costruzione per i soli parcheggi pertinenziali a edifici esistenti e non per i parcheggi realizzati con riguardo a nuovi interventi edificatori.

Ne consegue che, in via generale, detti spazi dovevano essere considerati ai fini del calcolo del costo di costruzione, con particolare riferimento, nel caso qui in esame, alla determinazione della classe dell’edificio.

Va soggiunto che risulta conseguentemente infondata la pretesa dell’appellante al pagamento degli interessi sulle somme corrisposte al Comune mentre la decisone sulle spese costituisce esplicazione non irragionevole del potere discrezionale del giudice.

3. L’appello va in definitiva respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dl presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Nicola Gaviano, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)