TAR Campania (NA) n. 1103 del 26 febbraio 2009
Urbanistica. Concetto di parziale difformità

l concetto di “parziale difformità” presuppone che un determinato intervento costruttivo, pur se contemplato dal titolo autorizzatorio rilasciato dall\'autorità amministrativa, venga realizzato secondo modalità diverse da quelle consacrate a livello progettuale. Tale lettura è confermata dall\'art. 31 del d.P.R. 380/2001 che descrive le opere eseguite in totale difformità dal permesso di costruire come quelle “che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso...”. La citata disposizione, infatti, richiama un concetto di “totale difformità” ancorato, più che al raffronto tra la singola difformità e le previsioni progettuali dell\'intervento edilizio (al quale va rapportato il concetto di difformità parziale), alla comparazione sintetica tra l\'organismo progettato e quello scaturente dalla complessiva attività di edificazione.
N. 01103/2009 REG.SEN.

N. 02081/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2081 del 2008, proposto da:
Bianco Pasquale, rappresentato e difeso dall\'avv. Nicola Lavorgna, nello studio del quale è elettivamente domiciliato in Napoli, Via Comunale Vecchia di Miano,19;

contro

Comune di Arzano, rappresentato e difeso dall\'avv. Bianca Miriello, domiciliato ex lege in Napoli presso la Segreteria del T.A.R.;

per l\'annullamento

- dell’ordinanza di demolizione n. 2/2008 del 24 gennaio 2008 del responsabile del settore urbanistica del Comune, con il quale è stata ingiunta la demolizione di opere edilizie abusive realizzate sull’immobile sito in Arzano, Via Vittorio Emanuele III, n. 26;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e, in particolare, del verbale di sopralluogo del 9 gennaio 2008;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l\'atto di costituzione in giudizio di Comune di Arzano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell\'udienza pubblica del giorno 29/01/2009 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Bianco Pasquale ha realizzato opere edilizie consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione di un preesistente edificio, sulla base del permesso di costruire n. 144 del 3 dicembre 2003 rilasciato dal Comune intimato.

A seguito di sopralluogo del 9 gennaio 2008, il responsabile del procedimento ha rilevato che, in prossimità del passo carrabile, la quota del solaio del piano interrato destinato ad autorimessa fuoriusciva dal piano di campagna di circa 20 cm, mentre sullo stesso prospetto frontale del fabbricato lungo Via Vittorio Emanuele III il dislivello raggiungeva i 60 cm, e che il dislivello sul lato opposto in via Ricasso raggiungeva i 140 cm.-.

Tale distacco altimetrico, comportando una parziale fuoriuscita del volume interrato dal livello stradale, secondo il Comune avrebbe determinato un incremento volumetrico, in difformità rispetto al titolo abilitativo rilasciato.

Pertanto, il responsabile del Settore urbanistica con provvedimento 24 gennaio 2008, n. 2 ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi. Avverso tale atto ha proposto impugnativa l\'interessato deducendo i seguenti motivi:

1) violazione degli articoli 22 e seguenti del d.p.r. 380/2001 e dell\'articolo 2, comma 1, lett. e) della legge regionale n. 19/2001. violazione dell\'articolo 3, comma 1, lett. d) del d.p.r. 380/2001. Eccesso di potere per sviamento. Erroneità nei presupposti di fatto. Travisamento dei fatti. Manifesta irragionevolezza. Carenza di istruttoria. contraddittorietà. Altri profili.

La difformità riscontrata dipenderebbe dal dislivello esistente lungo la strada che costeggia il fronte del fabbricato (Via Vittorio Emanuele III) e la perpendicolare a questa (Via Ricasso), che avrebbe determinato la necessità di adeguare l\'andamento altimetrico del solaio del piano interrato, ciò anche al fine di garantire un\'adeguata staticità dell\'edificio.

La difformità rispetto al livello stradale di Via Vittorio Emanuele III sarebbe di appena 8 cm.-.

Trattandosi di un piano interrato destinato ad autorimessa pertinenziale al fabbricato, dovrebbe essere escluso l\'aumento di cubatura posto che ai sensi dell\'art. 9 della legge n. 122/89, le aree destinate a parcheggio sono esentate dal computo volumetrico.

Inoltre, la sagoma e l\'altezza complessiva delle fabbricato sarebbero rimaste immutate, come sarebbe possibile ricavare dal progetto allegato alla richiesta di accertamento di conformità presentato ai sensi dell\'articolo 37 del testo unico dell\'edilizia.

La sanzione irrogata sarebbe pertanto sproporzionata, posto che l\'adeguamento strutturale realizzato andrebbe inquadrato nel regime delle cosiddette varianti di legge, disciplinato dall\'articolo 22, comma 2, del d.p.r. 380/2001 e dall\'articolo 2 della legge regionale 19/2001.

La variazione altimetrica eseguita in corso d\'opera, non avendo alterato la sagoma dell\'edificio e la destinazione d\'uso assentita, rientrerebbe nel regime della d.i.a. e sarebbe soggetta pertanto alla sanzione pecuniaria piuttosto che a quella della demolizione;

2) falsa applicazione dell\'articolo 31 del d.p.r. 380/2001. violazione degli articoli 3, comma 1, lett. d, 33 e 34 del d.p.r. 380/2001. Eccesso di potere. Falsità nella causa. Violazione del principio di proporzionalità dell\'azione amministrativa. Incongruità della sanzione. Altri aspetti.

Gli interventi realizzati rientrerebbero nel più favorevole regime sanzionatorio dell\'articolo 34 del d.p.r. 380/2001 concernente le difformità parziali rispetto al permesso di costruire. Ne conseguirebbe l\'obbligo per il Comune di applicare la sanzione pecuniaria, posto che la demolizione del solaio pregiudicherebbe la parte eseguita in conformità.

In subordine le opere in questione rientrerebbero nelle regime di cui all\'articolo 33 del testo unico delle edilizie, concernente gli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o difformità totale dal permesso di costruire, che avrebbe consentito l’applicazione in via alternativa della sanzione pecuniaria;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge regionale n. 19/2001. Violazione dei principi generali di cui alla legge n. 122/1989 (in particolare articolo 9, comma 1). Eccesso di potere. Falsità della causa. Illogicità manifesta. Altri profili.

La parziale fuoriuscita del piano interrato dal livello stradale riguarderebbe spazi destinati a parcheggi pertinenziali a servizio del fabbricato; pertanto i parcheggi sarebbero esonerati dal computo volumetrico e la loro realizzazione sarebbe consentita anche in deroga agli strumenti urbanistici, secondo quanto previsto dall\'articolo 9, comma 1, della l. 122/1989;

4) falsa ed erronea applicazione degli articoli 31 e 36, comma 4, del d.p.r. 380/2001. Violazione dell\'articolo 6 della legge regionale n. 19/2001. Violazione dell’art. 2, comma 1, della legge 241/1990. Eccesso di potere. Sviamento. Omessa ponderazione della fattispecie considerata. Irragionevolezza. Illogicità manifesta. Altri aspetti.

Il ricorrente in data 21 febbraio 2008 ha presentato istanza di accertamento di conformità ai sensi dell\'articolo 37 del d.p.r. 380/2001. Pertanto, l\'amministrazione prima di procedere all\'adozione di misure repressive sanzionatorie si sarebbe dovuta pronunciare sulla richiesta di sanatoria.

Il Comune di Arzano si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 1302/08, assunta nella camera di consiglio della 24 aprile 2008, è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, sul rilievo che il manufatto realizzato sembrava presentare lievi difformità rispetto al permesso di costruire rilasciato dal Comune.

Con ordinanza 550 del 26 giugno 2008 è stata disposta la correzione della suddetta ordinanza n. 1302/08 , nella parte in cui veniva indicato quale ricorrente Bianco Giovanni, invece che Bianco Pasquale.

Alla udienza pubblica del 29 gennaio 2009, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

Ritiene il Collegio, in considerazione del suo carattere assorbente, di esaminare previamente il secondo motivo, con il quale il ricorrente sostiene che gli interventi realizzati rientrerebbero nel più favorevole regime sanzionatorio dell\'articolo 34 del d.p.r. 380/2001, concernente le difformità parziali rispetto al permesso di costruire.

La censura è fondata.

Le opere descritte nell\'ordinanza di demolizione, infatti, integrano la nozione di “parziale difformità” dalla concessione, presupposta dal menzionato art. 34 del d.P.R. 380/2001, ai fini della irrogazione della misura ripristinatoria da essa contemplata.

In proposito, sul piano strettamente semantico, deve invero rilevarsi che il concetto di “parziale difformità” presuppone che un determinato intervento costruttivo, pur se contemplato dal titolo autorizzatorio rilasciato dall\'autorità amministrativa, venga realizzato secondo modalità diverse da quelle consacrate a livello progettuale.

Tale lettura è confermata dall\'art. 31 del d.P.R. 380/2001 che descrive le opere eseguite in totale difformità dal permesso di costruire come quelle “che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso...”. La citata disposizione, infatti, richiama un concetto di “totale difformità” ancorato, più che al raffronto tra la singola difformità e le previsioni progettuali dell\'intervento edilizio (al quale va rapportato il concetto di difformità parziale), alla comparazione sintetica tra l\'organismo progettato e quello scaturente dalla complessiva attività di edificazione.

In altri termini, mentre il metodo valutativo utilizzabile per definire il concetto di “parziale difformità” ha carattere analitico, quello destinato ad accertare la “totale difformità” si fonda su di una valutazione di sintesi correlata alla omogeneità o meno del risultato complessivo dell\'attività edilizia rispetto a quello preventivato in fase di assenso amministrativo (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 03 maggio 2002 , n. 930).

Sulla base di tali premesse nel caso in esame, deve rilevarsi che ricorrono i presupposti idonei a concretizzare il divisato concetto di “parziale difformità”.

Le opere sanzionate dall\'amministrazione, invero, per il carattere modificativo di alcune (un modesto innalzamento della quota del solaio del piano interrato destinato ad autorimessa rispetto al piano stradale di Via Vittorio Emanuele III), sono tali da evidenziare il carattere parzialmente difforme, pur nel sostanziale rispetto della tipologia edilizia progettata (avente contenuto di ristrutturazione), dell\'intervento edilizio realizzato rispetto a quello progettato.

Le riflessioni svolte consentono, quindi, di affermare la fondatezza della censura esaminata, siccome correlata ad un inquadramento giuridico non condivisibile delle opere sanzionate dall\'Amministrazione.

Merita di essere condivisa inoltre l’ulteriore censura incentrata sull\'omesso accertamento, da parte del Comune, della difficoltà di eliminare le opere difformi, ipotesi dalla quale l\'art. 34, comma 2, del citato d.P.R. 380/2001 fa discendere la limitazione dell\'intervento sanzionatorio all\'irrogazione di una sanzione pecuniaria.

In proposito occorre rilevare che gli elaborati di progetto allegati al ricorso, da cui è possibile evincere l’effettivo dislivello altimetrico delle strade adiacenti al fabbricato (Via Vittorio Emanuele III e la perpendicolare Via Ricasso), confermano non solo la necessità di adeguare la quota del solaio di copertura della autorimessa, ma anche la effettiva impossibilità che la riduzione in pristino avvenga senza pregiudizio per la restante parte dell’edificio conforme al permesso.

Peraltro l’Amministrazione nella memoria depositata il 24.4.2008 non ha smentito le affermazioni dell’esponente in ordine alla necessità dei suddetti adeguamenti.

Merita adesione anche il terzo motivo.

Sul piano normativo, il testo unico delle disposizioni in materia edilizia qualifica espressamente come costruzione la realizzazione di manufatti interrati (art. 3, comma 1, lett. e.1, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380), salvo che si tratti di opere pertinenziali (che sono considerate nuove costruzioni solo qualora siano qualificate tali dalle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici, ovvero qualora realizzino un volume superiore al 20% di quello principale: art. 3, co. 1, lett. e.6, del d.p.r. 380/01).

Secondo le norme regionali che disciplinano la realizzazione di parcheggi pertinenziali (l.r. Regione Campania 28 novembre 2001, n. 19, art. 6) quest\'ultima non è soggetta ad oneri, senza distinzione tra oneri di costruzione ed oneri di urbanizzazione. L\'esonero dal pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione conferma, in maniera indiretta ma nondimeno inequivoca, che nella Regione Campania i parcheggi pertinenziali non aggravano il carico urbanistico e, perciò, non costituiscono opere rilevanti ai fini degli standards urbanistici (così come, nella legislazione nazionale, le opere pertinenziali, di regola, non danno vita a nuova costruzione, cfr. Tar Campania, Sez. Sez. II, 21.3.2005, n. 2060).

Ne consegue che nella vicenda in esame il parcheggio sotterraneo per cui è causa, rientrando nella speciale disciplina derogatoria di cui agli artt. 9, comma 1, della l. n. 122/1989 e 6 della l.r. n. 19/2001, resta escluso dal calcolo della volumetria ammissibile, sicché è ininfluente che gli spazi destinati a parcheggio fuoriescano dal piano di campagna per la modesta entità descritta, purché restino immutati sia i volumi che la sagoma dell’edificio.

In conclusione, per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Arzano al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 1000,00 (mille/00), compresa I.V.A. e C.P.A.-.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29/01/2009 con l\'intervento dei Magistrati:

Carlo d\'Alessandro, Presidente

Anna Pappalardo, Consigliere

Vincenzo Blanda, Primo Referendario, Estensore



L\'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/02/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO