L’accertamento giudiziale della falsità della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di opera iniziata anteriormente al 1^ settembre 1967 determina la doverosa applicazione della sanzione della nullità ex art. 40 L. 47/85 dell’atto ad effetti reali.  
di Ennio Moro

Premesso che il quadro normativo è rappresentato dall’art. 40, commi 2 e 3, della L. 47/85, è opportuno fare una preliminare precisazione: “l’eccezionale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul regime urbanistico dell'immobile oggetto di negoziazione è imposta dalla legge la quale in materia non prevede alternativa alcuna” (cfr. Cass., Sez. Un. Civili, n. 23825/09).

Sennonché, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, anche quando i documenti relativi alla regolarità urbanistica o la dichiarazione circa la data della costruzione, richiesti dalla L. 47 del 1985 a pena di nullità, sono riportati nel contratto, è pur sempre possibile giudizialmente contrastare, con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, l’esattezza dei documenti e della dichiarazione e la veridicità del contenuto dei detti documenti e della detta dichiarazione (cfr. Cass. Civ. n. 1954/73) e in presenza di dichiarazione invalida, resa dalla parte relativamente alla rispondenza dello stato di fatto della singola porzione immobiliare alla concessione edilizia relativa all’intero edificio, il notaio non è considerato responsabile neppure per la derivante invalidità dell’atto (Cass. Civ., n. 6018/99).

E, in effetti, la presente indagine mira proprio ad individuare le conseguenze che si verrebbero a produrre sul piano della validità dell’atto ad effetti reali già concluso allorché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di “opera iniziata anteriormente al 1^ settembre 1967” resa dalla parte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, art. 47 ed inserita nel rogito - all’esito di una verifica giudiziale di reale sussistenza della condizione richiesta dalla legge per la valida trasferibilità di diritti reali inerenti il fabbricato (o sua parte) - dovesse risultare mendace.

Per dare completa soluzione alla questione, occorre un approfondimento sulla natura degli effetti sanzionatori conseguenti l’accertamento della falsità delle dichiarazioni rese dal privato in atto pubblico come disciplinati dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 (reato di falsa attestazione di privato in atto pubblico di cui all’art. 483 c.p.), una volta accertata giudizialmente la falsità della dichiarazione la conseguenza è necessariamente quella della “esclusione dell’interessato dal beneficio accordato” (cfr. art. 75 del D.P.R. 445/2000).

La “perdita del beneficio conseguito” prevista dall’art. 75, per uniforme giurisprudenza, ha di mira non solo l’applicazione di una sanzione in capo al soggetto che ha posto in essere il comportamento illecito ma persegue anche la finalità di determinare l’eliminazione dall’ordinamento di un atto invalido (in quanto che l’automatica retroattività della “perdita del beneficio” impone comunque di procedere al ripristino della legalità violata), impedendo definitivamente che il soggetto autore della falsa dichiarazione possa realizzare l’interesse perseguito.

Stando così le cose, tenuto conto che attraverso le risultanze della falsa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che la costruzione è iniziata in data anteriore al 1^ settembre 1967 la parte ha tentato di conseguire il beneficio della valida trasferibilità negoziale di diritti reali anzi insussistente (perché l’accertamento giudiziale ha, viceversa, dimostrato che la costruzione dell’edificio è stata invece iniziata, in assenza di titolo edilizio legittimante, successivamente al 1^ settembre 1967), l’Autorità Giudiziaria civile correttamente applicherà la sanzione della “perdita del beneficio” illecitamente conseguito di cui alla più volte citata disposizione dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000.

Ne consegue che la statuizione giudiziale di nullità assoluta del contratto traslativo con il quale è stato disposto il trasferimento di diritti reali su di un immobile per effetto di mendace dichiarazione di parte di costruzione ante 1.9.1967 costituisce atto dovuto da parte dell’Autorità Giudiziaria con conseguente automatica caducazione, retroattiva per legge, degli effetti negoziali.

In definitiva, il ripristino della legalità violata, conseguibile con la declaratoria giudiziale di nullità assoluta del contratto a diretti effetti reali per violazione e falsa applicazione della disposizione imperativa dell’art. 40, secondo co., della L. 47/85, costituisce esercizio doveroso da parte della Autorità Giudiziaria del potere sanzionatorio e deriva automaticamente dalla normata “perdita retroattiva del beneficio” della valida trasferibilità, illecitamente conseguito a mezzo della falsa dichiarazione resa dal soggetto privato all’ufficiale rogante (e tale aspetto può essere valutato d’ufficio dall’Autorità Giudiziaria in ogni stato e grado del giudizio). (11.6.2012)