Perché è pericolosa la proposta della nuova legge della Regione Toscana in materia di governo del territorio

di Massimo GRISANTI

 

Stamani Eddyburg pubblica un articolo con cui invita i lettori ad aderire all’appello lanciato da Marco Cammelli, Giovanni Caudo, Vezio De Lucia, Salvatore Lo Balbo, Paolo Maddalena, Giampiero Maracchi e Edoardo Salzano a che venga presto approvata la proposta della nuova legge della Regione Toscana in materia di governo del territorio.

 

All’appello hanno prontamente aderito: Alberto Asor Rosa, Paolo Baldeschi, Piero Bevilacqua, Roberto Camagni, Vittorio Emiliani, Domenico Finiguerra, Roberto Gambino, Maria Cristina Gibelli, Maria Pia Guermandi, Alberto Magnaghi, Oscar Mancini, Giorgio Nebbia, Tomaso Montanari, Massimo Quaini, Salvatore Settis, Renato Soru.

 

Chi lancia l’appello è mosso dalla convinzione che la proposta di legge consentirebbe di bloccare subito la dilapidazione di una risorsa – lo spazio aperto – indispensabile per il futuro della Toscana e prezioso per tutta l’umanità presente e futura. Oltre a vedervi un esempio per le altre istituzioni elettive che hanno responsabilità in proposito: dal Parlamento nazionale ai Comuni. Sostengono che è un percorso che può contribuire far uscire l’Italia dalla crisi soddisfacendo l’esigenza della sicurezza del territorio e dei suoi abitanti, della tutela dei patrimoni comuni, e quella di uno sviluppo fondato sul lavoro e sul benessere degli abitanti.

 

Seppur siano senza dubbio condivisibili i propositi di difesa e razionale utilizzo del suolo e delle sue risorse (propositi che si rinnovano da quasi 60 anni e cioè da quando accadde la frana di Agrigento), sono dell’avviso che la proposta della nuova legge regionale sia un vacuo tentativo di celare sotto il tappetto le responsabilità istituzionali della Regione Toscana, oltre ad essere un pericoloso esempio di scardinamento della legge urbanistica fondamentale e sue norme applicative.

 

Mi spiego meglio:

  1. La Legge Urbanistica Nazionale (LUN) impone al Presidente della Regione a statuto ordinario l’approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali mediante l’emanazione di un apposito decreto. Con l’approvazione l’istituzione politica di governo si assume le relative responsabilità.

  2. Gli strumenti urbanistici generali comunali devono contenere un dettagliatissimo quadro conoscitivo del territorio, analizzando tutti i profili di rischio connessi alla sua utilizzazione (idraulico, sismico, idrogeologico, paesaggistico, ambientale, sanitario ecc.). E’ precipuo compito degli uffici tecnici provinciali e regionali, prescritto dalla legge statale, valutare le trasformazioni previste rispetto ai suddetti rischi.

  3. Gli strumenti urbanistici comunali non possono essere formati senza l’essenziale anagrafe del patrimonio edilizio, sia pubblico (standards urbanistici ed infrastrutture), sia privato (case, stabilimenti, uffici, negozi). Il precetto è contenuto nel D.M. n. 1444/68: un complesso di regole rivolte ai Comuni e alle Regioni che lo Stato, con la complicità delle Regioni stesse, intende disapplicare in ottica di un governo del territorio “lupiano”. Ovviamente solo se si conosce tutte le caratteristiche del patrimonio (entità, stato di conservazione, funzionalizzazione ecc.) possono essere effettivamente predisposte efficaci politiche di governo.

  4. La zonizzazione del territorio prescritta dal D.M. n. 1444/68 – e che le Regioni vogliono superare – è essenzialmente rivolta alla tutela del territorio aperto. Lo dimostrano le numerosissime sentenze del Consiglio di Stato che stabiliscono come la destinazione ad uso agricolo del territorio non è funzionale solo all’esercizio dell’agricoltura, ma anche a preservarlo dall’espansione urbana. Pertanto la tanto decantata linea di demarcazione tra territorio urbanizzato e territorio aperto è un doppione della funzione di zonizzazione del territorio.

  5. La legge regionale Toscana per le zone agricole è sempre stata permissiva nei confronti dei Comuni, in quanto metteva quest’ultimi nelle condizioni di poter individuare unilateralmente zone agricole a prevalente (e non solamente esclusiva) funzione agricola, costituendo tali disposizioni legislative il grimaldello che ha consentito lo sprawl nel nostro territorio “aperto”.

 

Tutti i mali individuati da tali studiosi ed intellettuali – taluni dei quali (fatto salvo Salzano, De Lucia e Paolo Maddalena) vi hanno contribuito passando sopra ai valori in cambio di ottenere “amicizie e rapporti” istituzionali o avere la possibilità di frequentare i “salotti” del grande gioco del potere , e che hanno sospettamente solo ora riscoperto l’essenziale funzione urbanistica – ben potevano essere evitati applicando la LUN e il D.M. n. 1444/68.

 

Pertanto, per cortesia, invece di prodigarVi a scoprire l’acqua calda fate pubblica ammenda delle vostre vicinanze interessate con un sistema di potere che Vi ha permesso, all’indomani del 1968, di occupare senza i giusti meriti posti di potere ed essere funzionali ad una sistematica opera di distruzione ambientale del territorio che oggi la nuova generazione e quella successiva (se basterà) saranno chiamate, pesantemente, a rimediare anche attraverso il prelievo forzoso della fiscalità generale (mentre Voi, invece, siete a godervi le pensioni d’oro e il considerevole patrimonio messo insieme grazie a lautissimi ed immeritati “stipendi”).

 

Vi dò una notizia sconvolgente: per ottenere tutto ciò che Voi vi proponete di perseguire è sufficiente applicare la LUN e il D.M. n. 1444/68.

 

L’emanazione di una nuova legge è solamente un depistaggio, per far credere a qualche grullo che nell’ordinamento e nella legislazione di tutela del territorio c’era qualcosa che mancava oppure che non era sufficientemente prescrittivo.

 

E’ solo la doppiezza del “sistema Bassanini” e l’adesione ad esso di pseudo Politici (leggi in Toscana: Martini, Conti, Rossi, Marson) che ha consentito di arrivare al punto in cui ci troviamo.

 

 

Scritto il 9 dicembre 2013