TAR Veneto Sez. II sent. 1454 del 13 maggio 2009
Urbanistica. Ingiunzione di demolizione e comunicazione avvio del procedimento
L'ingiunzione di demolizione di fabbricati non autorizzati costituisce un atto palesemente dovuto, pertanto l'assenza della comunicazione dell'avvio del relativo procedimento risulta irrilevante, anche alla luce di quanto disposto nell'art. 21 octies della l. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 14 della l. 11 febbraio 2005 n. 15, il quale esclude possa essere annullato il provvedimento, qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello in concreto adottato
Urbanistica. Ingiunzione di demolizione e comunicazione avvio del procedimento
L'ingiunzione di demolizione di fabbricati non autorizzati costituisce un atto palesemente dovuto, pertanto l'assenza della comunicazione dell'avvio del relativo procedimento risulta irrilevante, anche alla luce di quanto disposto nell'art. 21 octies della l. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 14 della l. 11 febbraio 2005 n. 15, il quale esclude possa essere annullato il provvedimento, qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello in concreto adottato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01454/2009 REG.SEN.
N. 01924/1996 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1924 del 1996, proposto da:
Viola Vittorio, rappresentato e difeso dagli avv. Guido Facciolo, Francesca Maggiolo, con domicilio eletto presso Francesca Maggiolo in Venezia-Mestre, corso del Popolo, 70;
contro
Comune di Garda - (Vr), in persona del Sindaco pro tempore;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza sindacale n° 20 del 10 Aprile 1996, avente ad oggetto la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30/04/2009 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il provvedimento impugnato è stata ordinata la demolizione delle seguenti opere edilizie: tettoia con struttura in ferro e copertura in onduline plastiche addossata al fabbricato esistente.
La motivazione del provvedimento impugnato fa riferimento alle seguenti circostanze:
le opere risultano eseguite in assenza della licenza di costruzione edilizia;
le stesse risultano in contrasto con la normativa urbanistica, in quanto trattasi di costruzione di una tettoia realizzata in zona A Centro Storico;
l’area è soggetta a vincolo di tutela paesaggistica.
DIRITTO
1. Il ricorrente lamenta eccesso di potere per perplessità della motivazione.
Egli ritiene che il riferimento sia alla normativa urbanistica che alla normativa paesaggistica determini incertezza sull’identificazione del potere usato dall’Amministrazione.
La doglianza è infondata.
Il provvedimento impugnato indica chiaramente che è stato esercitato il potere di repressione degli abusi edilizi di cui all’art. 92 della legge regionale n° 61 del 1985.
L’esercizio di tale potere non è ostacolato dalla circostanza che l’area è soggetta a vincolo di tutela paesaggistica.
2. Il ricorrente lamenta violazione dell’art. 7 della legge n° 241 del 1990, in quanto l’Amministrazione non ha istaurato alcuna forma di contraddittorio.
La doglianza è infondata.
L'ingiunzione di demolizione di fabbricati non autorizzati costituisce un atto palesemente dovuto, pertanto l'assenza della comunicazione dell'avvio del relativo procedimento risulta irrilevante, anche alla luce di quanto disposto nell'art. 21 octies della l. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 14 della l. 11 febbraio 2005 n. 15, il quale esclude possa essere annullato il provvedimento, qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello in concreto adottato (così Consiglio di Stato VI n° 2733 del 2008).
Il ricorrente non ha d’altro canto provato che il provvedimento poteva essere diverso da quello adottato.
3. Il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in ordine all’opzione sanzionatoria di cui il provvedimento impugnato è espressione.
La doglianza è infondata.
Infatti il provvedimento impugnato indica chiaramente che è stato esercitato il potere di repressione degli abusi edilizi di cui all’art. 92 della legge regionale n° 61 del 1985 e viene espressa la motivazione in relazione alle circostanze fattuali indicate sub Fatto.
4. Ulteriori censure partono dal presupposto che il provvedimento impugnato debba ricondursi alle potestà paesaggistico-ambientali, ma così non è, come sopra precisato.
5. Il ricorrente lamenta che il manufatto realizzato ha natura pertinenziale e dunque è soggetto ad autorizzazione edilizia ed al regime sanzionatorio previsto per il caso di mancanza di autorizzazione.
La doglianza è infondata.
La tettoia abusiva infatti è addossata al fabbricato esistente e dunque determina l’ampliamento dell’edificio principale.
In relazione a tale circostanza i lavori sono subordinati non ad autorizzazione edilizia, ma a concessione edilizia (così TAR Veneto II n° 1674 del 2008). Si applica dunque la sanzione prevista per gli interventi eseguiti in assenza di concessione edilizia.
6. Il ricorrente lamenta eccesso di potere per carenza di motivazione in ordine alla motivazione dei pubblici interessi sottesi alla demolizione.
La doglianza è infondata.
Infatti, per non essere sottoposto dalla legge a termini di decadenza e per riguardare anzi situazioni di illiceità permanente, il potere di irrogazione delle sanzioni in materia edilizia si presenta suscettibile di esercizio in ogni tempo, anche in ragione della sua natura rigidamente vincolata. Pertanto, al concorrere delle condizioni di legge, l'ordine di demolizione di opere abusive va inteso come atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata irregolarità dell'intervento, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso - anche se risalente nel tempo - senza necessità di una specifica comparazione con gli interessi privati coinvolti o sacrificati (così T.A.R. Emilia Romagna Parma, I, 21 maggio 2008 , n. 260).
7. Il ricorrente lamenta che deve reputarsi illegittima l’applicazione dell’art. 92 della legge regionale n° 61 del 1985 ad opera completata prima dell’entrata in vigore della legge stessa.
La doglianza è infondata.
Infatti l’illecito edilizio ha carattere permanente e dunque sussiste anche quando entra in vigore una legge successiva al momento in cui è posto in essere.
In relazione a quanto sopra il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Nulla spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda, rigetta il ricorso di cui in epigrafe.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01454/2009 REG.SEN.
N. 01924/1996 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1924 del 1996, proposto da:
Viola Vittorio, rappresentato e difeso dagli avv. Guido Facciolo, Francesca Maggiolo, con domicilio eletto presso Francesca Maggiolo in Venezia-Mestre, corso del Popolo, 70;
contro
Comune di Garda - (Vr), in persona del Sindaco pro tempore;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza sindacale n° 20 del 10 Aprile 1996, avente ad oggetto la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30/04/2009 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il provvedimento impugnato è stata ordinata la demolizione delle seguenti opere edilizie: tettoia con struttura in ferro e copertura in onduline plastiche addossata al fabbricato esistente.
La motivazione del provvedimento impugnato fa riferimento alle seguenti circostanze:
le opere risultano eseguite in assenza della licenza di costruzione edilizia;
le stesse risultano in contrasto con la normativa urbanistica, in quanto trattasi di costruzione di una tettoia realizzata in zona A Centro Storico;
l’area è soggetta a vincolo di tutela paesaggistica.
DIRITTO
1. Il ricorrente lamenta eccesso di potere per perplessità della motivazione.
Egli ritiene che il riferimento sia alla normativa urbanistica che alla normativa paesaggistica determini incertezza sull’identificazione del potere usato dall’Amministrazione.
La doglianza è infondata.
Il provvedimento impugnato indica chiaramente che è stato esercitato il potere di repressione degli abusi edilizi di cui all’art. 92 della legge regionale n° 61 del 1985.
L’esercizio di tale potere non è ostacolato dalla circostanza che l’area è soggetta a vincolo di tutela paesaggistica.
2. Il ricorrente lamenta violazione dell’art. 7 della legge n° 241 del 1990, in quanto l’Amministrazione non ha istaurato alcuna forma di contraddittorio.
La doglianza è infondata.
L'ingiunzione di demolizione di fabbricati non autorizzati costituisce un atto palesemente dovuto, pertanto l'assenza della comunicazione dell'avvio del relativo procedimento risulta irrilevante, anche alla luce di quanto disposto nell'art. 21 octies della l. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 14 della l. 11 febbraio 2005 n. 15, il quale esclude possa essere annullato il provvedimento, qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello in concreto adottato (così Consiglio di Stato VI n° 2733 del 2008).
Il ricorrente non ha d’altro canto provato che il provvedimento poteva essere diverso da quello adottato.
3. Il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in ordine all’opzione sanzionatoria di cui il provvedimento impugnato è espressione.
La doglianza è infondata.
Infatti il provvedimento impugnato indica chiaramente che è stato esercitato il potere di repressione degli abusi edilizi di cui all’art. 92 della legge regionale n° 61 del 1985 e viene espressa la motivazione in relazione alle circostanze fattuali indicate sub Fatto.
4. Ulteriori censure partono dal presupposto che il provvedimento impugnato debba ricondursi alle potestà paesaggistico-ambientali, ma così non è, come sopra precisato.
5. Il ricorrente lamenta che il manufatto realizzato ha natura pertinenziale e dunque è soggetto ad autorizzazione edilizia ed al regime sanzionatorio previsto per il caso di mancanza di autorizzazione.
La doglianza è infondata.
La tettoia abusiva infatti è addossata al fabbricato esistente e dunque determina l’ampliamento dell’edificio principale.
In relazione a tale circostanza i lavori sono subordinati non ad autorizzazione edilizia, ma a concessione edilizia (così TAR Veneto II n° 1674 del 2008). Si applica dunque la sanzione prevista per gli interventi eseguiti in assenza di concessione edilizia.
6. Il ricorrente lamenta eccesso di potere per carenza di motivazione in ordine alla motivazione dei pubblici interessi sottesi alla demolizione.
La doglianza è infondata.
Infatti, per non essere sottoposto dalla legge a termini di decadenza e per riguardare anzi situazioni di illiceità permanente, il potere di irrogazione delle sanzioni in materia edilizia si presenta suscettibile di esercizio in ogni tempo, anche in ragione della sua natura rigidamente vincolata. Pertanto, al concorrere delle condizioni di legge, l'ordine di demolizione di opere abusive va inteso come atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata irregolarità dell'intervento, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso - anche se risalente nel tempo - senza necessità di una specifica comparazione con gli interessi privati coinvolti o sacrificati (così T.A.R. Emilia Romagna Parma, I, 21 maggio 2008 , n. 260).
7. Il ricorrente lamenta che deve reputarsi illegittima l’applicazione dell’art. 92 della legge regionale n° 61 del 1985 ad opera completata prima dell’entrata in vigore della legge stessa.
La doglianza è infondata.
Infatti l’illecito edilizio ha carattere permanente e dunque sussiste anche quando entra in vigore una legge successiva al momento in cui è posto in essere.
In relazione a quanto sopra il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Nulla spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda, rigetta il ricorso di cui in epigrafe.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO