T.A.R. Toscana (FI), Sez. II, sentenza n. 8183 del 28.12.2006.
Impossibilità di rilascio concessione edilizia in sanatoria per manufatto realizzato in area preesistente soggetta ad inedificabilità assoluta (area di rispetto cimiteriale). Inapplicabilità della sospensione del provvedimento di demolizione in relazione ad opere non suscettibili di sanatoria. Principio di irretroattività alla sanzione di demolizione: insussistenza.
(a cura di Alan Valentino, Udine)


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. 8183 REG. SENT.
ANNO 2006
NN. 1939/92 e 209/1994
REG. RIC.

PER LA TOSCANA

- II^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi nn. 1939/92 (78092) e 209/94 proposti da: Morgese Arcangelo e D’Orlando Angela, rappresentati e difesi dall’ avvocato Giuseppe Piccioli ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Andrea Calosi in Firenze, via Masaccio,32;
c o n t r o
-Comune di Prato, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati R. Gisondi, P.Tognini ed E. Bartelesi e domiciliato presso lo studio dell’avv. A. Cecchi in Firenze, studio Stancanelli;
P E R L ‘ A N N U L L A M E N T O
Rg. N.1939/92 (78092):
1)-dell’ordinanza sindacale prot. N. 18637 notificata il 3041992con la quale viene negata la domanda di condono edilizio per un manufatto realizzato in area soggetta ad inedificabilità assoluta;
RG. 2091994:
2)-del provvedimento di demolizione n.23991 del 21121993 regolarmente notificato ai ricorrenti delle opere abusive per le quali era stato negato il condono edilizio ex art. 31 l.n.4785.
Visti i ricorsi e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Prato in entrambi i ricorsi;
Vista la costituzione della signora D’Orlando anche in qualità di erede del defunto marito;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 16 novembre 2006 - relatore il Consigliere Roberto Pupilella - l'avvocato Bartalesi Elena;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
Con due ricorsi regolarmente notificati e depositati i ricorrenti, come in epigrafe indicati impugnavano i provvedimenti sanzionatori emessi dall’amministrazione comunale e volti a negare la permanenza di un manufatto abusivamente realizzato nel territorio di Prato in area di rispetto cimiteriale.
La collocazione del manufatto nell’area antistante il cimitero è pacificamente riconosciuta.
Tuttavia le difese dei ricorrenti si fondano sulla natura delle opere realizzate che, in quanto non destinate alla residenza non incorrerebbero nel diniego di condono opposto dal comune.
Conseguentemente illegittimo sarebbe il provvedimento di demolizione assunto successivamente dall’amministrazione.
I ricorsi lamentano la illegittimità dell’operato dell’amministrazione, sulla base di articolati ed autonomi motivi di censura che affermano la violazione della normativa edilizia in materia di sanatoria art 31 l.n.4785) nonché l’eccesso di potere sotto svariati profili.
Il comune di Prato, costituito in entrambi i ricorsi difendeva l’operato dell’amministrazione chiedendo il rigetto degli stessi in quanto infondati.
All’udienza di merito fissata definitivamente per il 16112006 le due controversie passavano in decisione.
DIRITTO
In via preliminare il Collegio dispone la riunione dei due ricorsi connessi sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, trattandosi di opere edilizie abusive realizzate in area di rispetto cimiteriale dai ricorrenti su di un terreno di loro proprietà ubicato nel territorio del comune resistente.
I due ricorsi non sono fondati.
Va innanzitutto rigettata la richiesta di sospensione del giudizio relativo al ricorso n.20994 avanzata dalla difesa della ricorrente nella memoria conclusiva.
La domanda è infondata in punto di fatto perché il tribunale ha fissato congiuntamente per l’udienza odierna sia il ricorso avverso il provvedimento di demolizione, sia il ricorso avverso il diniego di condono che ne costituisce il presupposto.
Comunque la domanda di sospensione sarebbe risultata infondata alla luce di una pacifica giurisprudenza secondo la quale “la sospensione di cui all'art. 38 l. 28 febbraio 1985 n. 47 (richiamato dall'art. 32 d.l. n. 269 del 2003, conv. l. n. 326 del 2003) non è automatica, ma è subordinata all'astratta sanabilità delle opere abusivamente eseguite. Quindi non è applicabile in relazione alle opere assolutamente non suscettibili di sanatoria, come sono, tra le altre, le opere in contrasto con preesistenti vincoli di inedificabilità (ai sensi dell'art. 33 l. n. 47 del 1985) (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 11 febbraio 2005 , n. 945). Come già specificato nella narrativa in fatto, è infatti pacifico che il manufatto in questione sia stato realizzato in area disciplinata dall’art. 33 della l.n.4785 per la quale sussiste un divieto assoluto di condono dettato da ragioni di sanità pubblica che prescindono quindi dalla destinazione impressa ai manufatti.
La giurisprudenza amministrativa ha concordemente affermato, infatti che “la concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 33 della l. 28 febbraio 1985 n. 47 non può essere rilasciata per costruzione abusiva eseguita in area con vincolo cimiteriale, nè per il suo diniego occorre compiere valutazioni circa la compatibilità del manufatto in questione con i valori che il vincolo intende tutelare. (Consiglio Stato , sez. V, 12 novembre 1999 , n. 1871).
Non si può quindi seguire l’argomentazione di controparte secondo la quale la costruzione sarebbe destinata a ricovero attrezzi e, per questa ragione non sarebbe applicabile il divieto di condono di cui al’art. 33, riservato alle costruzioni aventi natura residenziale o destinate alla permanenza di persone.
Inoltre, come risulta dal sopralluogo compiuto dalla polizia municipale, anche l’argomentazione secondo la quale si tratterebbe di un manufatto utilizzato come deposito attrezzi e senza permanenza di persone, risulta smentito dalla presenza di una camera da letto e di una cucina oltre che dalla intonacatura dei alcune pareti, dalla divisione in vani tra loro distinti e la sostituzione con opere di laterizio di alcune delle parti esterne della costruzione originariamente in legno o metallo.
Infine risulta smentita dai documenti depositati dal comune che le opere in questione fossero state realizzate prima del vincolo cimiteriale.
La planimetria del ’59 aggiornata al ’65 infatti già indicava la particella su cui insiste il manufatto dei ricorrenti.
Il ricorso va, conclusivamente rigettato.
La stessa sorte va riservata al ricorso avverso il provvedimento di demolizione le cui censure risultano, alla luce delle suesposte considerazioni infondate.
Dei quattro motivi di censura dedotti residua soltanto il primo, dotato di una sua autonomia e che lamenta la retroattività della sanzione della demolizione delle opere realizzate.
La giurisprudenza amministrativa tuttavia ha costantemente affermato che “la sanzione di demolizione -acquisizione posta sub art. 7, l. 28 febbraio 1985, n. 47 ha carattere essenzialmente ripristinatorio - in quanto volta alla restaurazione del precedente assetto mediante la rimozione dell'opera abusiva - laddove, invece, solo rispetto alle sanzioni penali o ad esse equiparabili rimane costituzionalmente tutelato il principio dell' irretroattività .(T.A.R. Sardegna, 29 maggio 1995 , n. 930; CdS V n.25442000; Tar Sicilia PA II n.292003).
Va poi ricordato, con riferimento al terzo motivo che lamenta il difetto di motivazione del provvedimento demolitorio, che il verbale della polizia municipale identificativo della consistenza e destinazione impressa al fabbricato fa fede fino a querela di falso del contenuto delle affermazioni ivi riportate e che tali indicazioni risultano inserite nel corpo della motivazione del provvedimento attraverso l’espresso richiamo contenuto nella premessa dell’atto.
I ricorsi qui riuniti vanno conclusivamente rigettati.
Sussistono giustificate ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe li riunisce e li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 16 novembre 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Giuseppe Petruzzelli - Presidente
Lidia Orsola Spiezia -Consigliere
Roberto Pupilella -Consigliere, rel.
F.to Giuseppe Petruzzelli
F.to Roberto Pupilella
F.to Silvana Nannucci - Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 DICEMBRE 2006
Firenze, lì 28 DICEMBRE 2006
Il Direttore della Segreteria
F.to Silvana Nannucci