TAR Campania (NA) Sez. IV sent. 6531 del 6 luglio 2007
Urbanistica. Ordine di demolizione per interventi di lieve entità

In caso di intervento edilizio di lieve entità, determinante un ampliamento modesto della superficie di preesistente balcone sì da rappresentare un intervento di trascurabile entità sul preesistente stato dei luoghi e da far fondatamente escludere una compromissione dei valori urbanistici tutelati dalla normativa urbanistica di riferimento la portata scarsamente rilevante dell’abuso unitamente alla mancata deduzione nel provvedimento di demolizione di specifiche e ulteriori circostanze atte a sorreggere l’impianto motivazionale dell’ordine di demolizione, induce a ritenere che l’Amministrazione sia incorsa in un eccesso di potere nell’adozione della misura in questione

n. 6531/07 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione quarta, con l’intervento dei signori Magistrati:

Eduardo Pugliese                     Presidente

Rosa Perna                              Referendario, rel.
Ines Immacolata Pisano          Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 1156/06 proposto da CALIENDO MICHELE     , rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Viparelli e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Piedigrotta 23

contro

il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro-tempore,  rappresentato e difeso dall’Avvocatura Municipale e presso la sede della stessa elettivamente domiciliato in Napoli, alla piazza Municipio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione, della disposizione dirigenziale n. 1270 del 31.10.2005  del Comune di Napoli, recante ordine di demolizione di opere abusive consistenti in “balcone di m. 9,00 x 1,00”;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Napoli;

VISTI tutti gli atti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 23 maggio 2007, relatore il Referendario Rosa Perna, i procuratori presenti delle parti costituite;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il sig. Caliendo ha impugnato l’ordinanza del Comune di Napoli n. 1270/2006 che gli ordinava la demolizione degli abusi, realizzati senza alcun titolo edilizio in Napoli, alla via Marco Aurelio 190, consistenti in uno sporto balcone di metri nove per uno.

Il ricorrente deduceva l’illegittimità dell’atto impugnato e ne chiedeva l’annullamento, enunciando i seguenti profili:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del d.p.r. n. 380/2001, trattandosi nella specie di mera ristrutturazione di sporto preesistente e non di realizzazione ex novo;

2) eccesso di potere e disparità di trattamento, in relazione alla diffusa presenza nel rione di opere identiche a quella per cui è causa, mai sanzionate dall’Amministrazione;

Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli per resistere al ricorso e ne chiedeva il rigetto perché infondato nel merito.

Con ordinanza n. 929 del 5.4.2006 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

 All’udienza del 23 maggio 2007 la causa è stata riservata dal Collegio per la decisione.

 
DIRITTO

Con i due motivi di ricorso, che il Collegio tratta congiuntamente per comodità di analisi delle censure, il Caliendo sostanzialmente lamenta la violazione dell’art. 35 del testo unico dell’edilizia in relazione ad interventi asseritamente di ristrutturazione di uno sporto balcone già esistente e comunque occupante una superficie modesta dell’unità immobiliare interessata e l’eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto a consimili interventi effettuati in quasi tutti gli appartamenti del rione, come da copiosa documentazione fotografica versata in atti.

Le esposte censure meritano adesione.

Come si rileva dalla documentazione fotografica in atti, le opere in questione, risultando di lieve entità, determinavano un ampliamento invero modesto della superficie del preesistente balcone  sì da rappresentare un intervento di trascurabile entità sul preesistente stato dei luoghi e da far fondatamente escludere una compromissione dei valori urbanistici tutelati dalla normativa urbanistica di riferimento.

Se così  è, la portata scarsamente rilevante dell’abuso de quo unitamente alla mancata deduzione nel provvedimento gravato di specifiche e ulteriori circostanze atte a sorreggere l’impianto motivazionale dell’ordine di demolizione, induce il Collegio a ritenere che l’Amministrazione sia incorsa in un eccesso di potere nell’adozione della misura in questione; nella specie, infatti, a parere del Collegio risultano carenti, sia un congruo presupposto all’esercizio dell’azione amministrativa, tale non potendo ritenersi la parva res oggetto dell’abuso, in sé inidonea ad eccitare l’esercizio del potere sanzionatorio della p.a., sia una qualsivoglia ponderazione degli interessi complessivamente coinvolti nella vicenda in esame, da cui possa indursi la sussistenza e considerazione di elementi diversi e ulteriori, atti a controbilanciare la modestia dell’intervento edilizio, e in ipotesi legittimanti l’adozione dell’atto gravato; a ciò aggiungasi che l’intervento de quo sortiva l’effetto di rendere il balcone equivalente ad altri presenti nello stesso edificio e fatti oggetto di tolleranza da parte della amministrazione procedente.

Le esaminate censure articolate con il primo motivo di gravame si appalesano quindi  condivisibili e pertanto il ricorso, assorbita ogni altra censura e deduzione, deve essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1156/06 proposto da CALIENDO Michele,   lo accoglie e, per l’effetto, annulla la disposizione dirigenziale n. 1270 del 31.10.2005 del Comune di Napoli.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 23 maggio 2007.

             Il Presidente                                                  L’Estensore