TAR Lombardia (MI) Sez. II, n. 2239 del 5 settembre 2012
Urbanistica. Avviso ai soggetti interessati di avvio del rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

In caso di avviso di avvio per il rilascio del permesso di costruire ai soggetti interessati, l’amministrazione non è tenuta a comunicare i propri atti secondo le regole specificamente previste per la notificazione degli atti giudiziari. L’art. 40 comma 4, regolamento di esecuzione del Codice Postale d.P.R. 29 maggio 1982 n. 655, prevede che sia dato avviso di giacenza tutte le volte in cui non sia stata possibile la distribuzione con consegna al destinatario. In tale ipotesi, si presume la conoscenza alla data di rilascio dell'avviso di giacenza presso l'ufficio postale. Si realizza, quindi, un sistema che, sia nei casi di consegna diretta, sia a mezzo del succedaneo avviso di giacenza in caso di mancato diretto recapito per assenza del destinatario, è idoneo a rendere edotto l'interessato che, in ogni caso, versa in condizione, ove si allontani dallo stabile luogo di residenza, di approntare strumenti minimi per essere informato o per verificare l'esistenza di comunicazioni a lui indirizzate. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02239/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01944/2008 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1944 del 2008, proposto da:

- Noè Ambrogio, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Di Tolle e Marco Celant, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Cappuccio, 13;

contro

- Comune di Zibido S. Giacomo, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Locati, con domicilio eletto presso Marco Locati in Milano, via dei Pellegrini, 24;

nei confronti di

- Mafa Srl, Asscomp Srl, Ormad di Cipriano Salvatore, S.I.F. Spa, rappresentate e difese dall'avv. Luca Zerbini, con domicilio eletto presso Luca Zerbini in Milano, via Lamarmora, 44;

- Prologis Italy IX Srl;

- SEA Societa' Europea Autocaravan Spa;

per l'annullamento

> quanto al ricorso introduttivo:

- del permesso di costruire in sanatoria n. 26/03 (prot. 21620) rilasciato alle controinteressate per lavori eseguiti in variante alla c.e. n. 9/96 nella zona della cd. vasca volano, allo stato non conosciuto;

- dell’avviso di emanazione del permesso di costruire in sanatoria n. 26/03, a seguito di riavvio del procedimento su istanza del 5.12.2003, emanato il 10.04.2008 e notificato il 9.07.2008;

- del diniego di accesso prot. 10595 del 19.06.2008, notificato il 14.07.2008.

> quanto ai motivi aggiunti depositati il 17.12.2008:

- per l’annullamento del pdc n. 26/03, ritirato il 2/10/2008.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Zibido S.Giacomo e di Mafa Srl, Asscomp Srl, Ormad di Cipriano Salvatore e S.I.F. Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2012 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con l’odierno ricorso, presentato alla notifica il 17.09.2008 e depositato il giorno successivo, l’esponente ha impugnato il permesso di costruire in sanatoria rilasciato alle contro-interessate e richiamato nell’avviso di emanazione del 10.04.2008, allegato alla comunicazione comunale datata 11.06.2008.

Secondo quanto riferito dall’istante, tale permesso sarebbe illegittimo, poiché consentirebbe ai lottizzanti odierni contro-interessati di mantenere le opere di allacciamento alla pubblica fognatura (che in parte attraversa i fondi del ricorrente) seguendo tracciati realizzati in modo difforme da quanto convenuto, in variante alla c.e. n.9/96 in precedenza rilasciata per le predette opere.

Il motivo di ricorso è unico e fa leva, in sintesi, sulla elusione del giudicato di cui alla sentenza breve del 27/5/2005 di questo Tribunale (di annullamento per vizi formali di un precedente permesso, analogo a quello qui avversato e assorbimento delle ulteriori censure); nonché, sulla violazione dell’art. 11 della legge n. 241/1990.

Si è costituito il Comune di Zibido San Giacomo, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e sollevando, altresì, un’eccezione preliminare di tardività del ricorso, poiché la comunicazione dell’avviso di rilascio del permesso in sanatoria si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza il 16/4/2008.

Con ordinanza n. 1437 del 01.10.2008 la Sezione ha respinto la formulata domanda cautelare.

Con motivi aggiunti depositati il 17/12/2008 l’esponente ha nuovamente chiesto l’annullamento del permesso di costruire n. 26/03, riferendo di esserne entrato in possesso soltanto il 2/10/2008; qui, in sostanza, il ricorrente insiste sul motivo già proposto, aggiungendo ulteriori doglianze che fanno leva sull’illegittimità dell’operato comunale, per avere rilasciato una sanatoria per abusi commessi sul terreno altrui.

Il Comune ha controdedotto con memoria, insistendo sulla tardività del ricorso.

In vista dell’udienza di discussione del merito entrambe le parti hanno replicato.

All’udienza del 14 giugno 2012 il Collegio, sentite le parti, ha trattenuto la causa per la decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio deve esaminare l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo, sollevata da parte resistente sul presupposto che il contestato avviso di rilascio del permesso di costruire (prot. 6551/2008 datato 10.04.2008) sarebbe stato dall’amministrazione trasmesso ai soggetti interessati, incluso fra essi il ricorrente, in data 15.04.2008.

Sul punto, la stessa amministrazione fa notare come la comunicazione nei confronti del ricorrente si sia perfezionata per compiuta giacenza, come risultante dal timbro apposto dall’ufficio postale in data 16.04.2008, sul plico indirizzato al ricorrente medesimo.

Al riguardo, quest’ultimo contesta la correttezza della notifica, in quanto effettuata all’indirizzo di Milano, V.le Papiniano 57, anziché in quello di residenza, all’epoca, del ricorrente, in Rapallo, Via Privata del Poggetto n. 21.

Sul punto, l’amministrazione controdeduce nel senso che, l’indirizzo di Milano utilizzato per la comunicazione della raccomandata in questione, sarebbe stato fornito al Comune dallo stesso ricorrente, in più occasioni e tra l’altro, con le istanze di accesso agli atti del 10 giugno 2008, del 20 giugno 2008, del 3 luglio 2008, del 18 settembre 2008, del 13 ottobre 2008, nonché, con l’esposto del 9 luglio 2009, atti tutti concernenti la medesima vicenda che qui ci occupa (cfr. all. nn. 15, 17, 18 e 19 della documentazione di parte ricorrente).

Il Collegio, valutata la documentazione allegata in atti, ritiene insuperabile il dirimente profilo della compiuta giacenza sollevato da parte comunale, che vale a ritenere perfezionata la notifica a mezzo posta del provvedimento prot. 6551/2008, datato 10.04.2008, sin dal 26.04.2008, ovvero decorsi 10 giorni dall’avviso del 16.04.2008. Per tale via, quindi, il termine decadenziale di impugnativa del permesso di costruire in sanatoria risulta spirato sin dal 25.06.2008 (ovvero, più di un mese prima della data di presentazione alla notifica dell’odierno gravame introduttivo, coincidente col 17.09.2008).

Al riguardo, giova considerare che l’amministrazione non è tenuta a comunicare i propri atti secondo le regole specificamente previste per la notificazione degli atti giudiziari e, quindi, non deve necessariamente indirizzare i propri atti, prioritariamente, nel luogo di residenza del destinatario (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 09 marzo 2011, n. 1468, ove si chiarisce che:" Ove non sia possibile la comunicazione diretta in mani del destinatario dell' avviso di avvio del procedimento, l'Amministrazione può avvalersi del servizio postale e non deve necessariamente osservare il sistema di notificazione degli atti giudiziari a mezzo di ufficiale giudiziario. Il recapito del plico a mezzo lettera raccomandata avviene con consegna diretta al destinatario o alle persone abilitate a riceverlo in suo luogo, indicate dall'art. 38 comma 2, del regolamento di esecuzione del Codice Postale approvato con d.P.R. 29 maggio 1982 n. 655. Il successivo art. 40 comma 4, prevede che sia dato avviso di giacenza tutte le volte in cui non sia stata possibile la distribuzione con consegna al destinatario. In tale seconda ipotesi, si presume la conoscenza alla data di rilascio dell' avviso di giacenza presso l'ufficio postale. Si realizza, quindi, un sistema che, sia nei casi di consegna diretta, sia a mezzo del succedaneo avviso di giacenza in caso di mancato diretto recapito per assenza del destinatario, è idoneo a rendere edotto l'interessato che, in ogni caso, versa in condizione, ove si allontani dallo stabile luogo di residenza, di approntare strumenti minimi per essere informato o per verificare l'esistenza di comunicazioni a lui indirizzate"; analogamente cfr. Cons. Stato Sez., V, 25.1.2005, nonché la giurisprudenza richiamata nella memoria di parte resistente del 14.05.2012).

In tal senso, è quindi possibile per l’amministrazione effettuare le comunicazioni dei propri atti nel luogo di domicilio del destinatario o, comunque, in altro luogo la cui indicazione risulti fornita all’amministrazione direttamente dallo stesso destinatario (Cfr. Cassazione civile, Sent. n. 10564 del 24-10-1998, secondo cui: “in base al disposto di cui all'art. 1335 c.c., applicabile in materia di comunicazioni di atti recettizi anche al di fuori dell'ambito contrattuale, ove il documento non venga consegnato al destinatario personalmente, la presunzione di conoscenza può aversi solo quando la consegna sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, tranne che costui non provi di essere stato, senza sua colpa, nella impossibilità di averne notizia. E per indirizzo, al fine della presunzione di conoscenza dell'atto che vi perviene, deve considerarsi il luogo che per il collegamento ordinario, quale la dimora o il domicilio, o per normale frequentazione, come posto di esplicazione dell'attività lavorativa,o per preventiva indicazione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario dell'atto”).

Quanto alle ulteriori formalità e con specifico riguardo, per quel che qui rileva, alla comunicazione a mezzo posta, va richiamata la L. 20-11-1982 n. 890 (che disciplina le <<Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari>>), che all’art. 8, così dispone per il caso in cui l'agente postale non possa recapitare la comunicazione “per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate”; ebbene, in siffatte evenienze: “il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda”.

Lo stesso articolo precisa, poi, al comma IV che: “La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”; aggiungendo, infine, all’ultimo comma, che: “Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso”.

Ebbene, applicando le suesposte coordinate al caso in esame, si ricava dalla busta contenente la comunicazione prot. 6551/2008, che l’invio della raccomandata informativa è avvenuto il 16.04.2008, come confermato dallo stesso Direttore dell’Uff. Postale di Milano con la nota datata 22.07.2008, prodotta in atti dallo stesso ricorrente (doc. n. 23 a), e allo stesso diretta, all’indirizzo di “SITI immobili V.le Papiniano 57- 20123 Milano”.

Si tratta, a quest’ultimo riguardo, dell’unico indirizzo che il ricorrente abbia mai fornito all’amministrazione in tutta la documentazione con essa intercorsa in relazione all’odierna vicenda, e acquisita agli atti di causa.

Né, peraltro, può condividersi quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, secondo cui tale indirizzo sarebbe stato utilizzato in un diverso periodo temporale, trattandosi dello stesso periodo (da aprile a ottobre 2008) in cui il ricorrente ha più volte interloquito con l’amministrazione sulla vicenda che qui ci occupa, ricevendo anche in mani proprie documenti inviati dall’amministrazione a mezzo raccomandata A/R proprio all’indirizzo “SITI immobili V.le Papiniano 57- 20123 Milano” (cfr. le copie delle ricevute n. 133898408373 e 133898408658, allegate rispettivamente sub nn. 2 e 3 dell’amministrazione).

Se ne deve inferire che il dies a quo del termine dell’odierna impugnazione deve essere ancorato al 26.04.2008 (decorsi cioè 10 giorni dall’avviso del 16/4/2008), dovendosi con ciò ravvisare la tardività del ricorso medesimo, la cui notificazione è avvenuta il 17.09.2008, ovvero, ad oltre tre mesi dalla conoscenza legale dell’atto impugnato, come sopra conseguita.

Deve, pertanto, essere dichiarata la irricevibilità per tardività della domanda di annullamento proposta col ricorso introduttivo.

Quanto all’impugnazione del diniego di accesso, la stessa risulta improcedibile, atteso che, la suindicata domanda di accesso verteva proprio sul permesso di costruire in sanatoria (e sulla documentazione ad esso relativa), che l’amministrazione aveva già provveduto a comunicare all’istante con la raccomandata del 15.04.2008, restituita per compiuta giacenza (cfr. doc. n. 1 all. parte ricorrente); in ogni caso, è lo stesso esponente che afferma di averne avuto contezza in data 2.10.2008.

In ambedue i casi è evidente come sia venuto meno ogni interesse ad una pronuncia sulla predetta domanda.

Deve, infine, respingersi la domanda di risarcimento danni, per difetto dei relativi presupposti, fra cui, in primo luogo, l’accertamento dell’illegittimità dell’operato dell’amministrazione.

Passando, a questo punto, ad esaminare i motivi aggiunti, il Collegio non può che rilevare anche per essi la tardività del gravame, atteso che si tratta di censure che attengono al medesimo permesso di costruire in sanatoria, n. 26/03, riportato nell’avviso di rilascio del permesso di costruire (prot. 6551/2008 datato 10.04.2008), tardivamente impugnato con il ricorso introduttivo.

Conseguentemente deve respingersi la domanda di risarcimento danni riproposta anche con i motivi aggiunti, per difetto dei relativi presupposti, fra cui, in primo luogo, l’accertamento dell’illegittimità dell’operato dell’amministrazione.

Per le precedenti considerazioni, il Collegio così statuisce sul ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe specificati:

- dichiara in parte irricevibile e per il resto improcedibile il ricorso introduttivo;

- dichiara irricevibili i motivi aggiunti;

- respinge le domande risarcitorie con essi formulate.

Sulle spese di lite, in considerazione della definizione prevalentemente in rito del gravame e della specificità della fattispecie, ne dispone l’integrale compensazione fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così statuisce:

- dichiara in parte irricevibile e per il resto improcedibile il ricorso introduttivo;

- dichiara irricevibili i motivi aggiunti;

- respinge le domande risarcitorie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Concetta Plantamura, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)