TAR Veneto, Sez. II  n. 1438 del 23 novembre 2012
Urbanistica. Illegittimità diniego sanatoria edilizia motivato esclusivamente sulla scelta dei materiali utilizzati nella edificazione.

E’ illegittimo il diniego del Sindaco sulla domanda di condono edilizio dei fabbricati realizzati nelle adiacenze dell’abitazione del proponente, in quanto gli stessi “per tipologia e materiali alterano negativamente il sito”. Tale motivazione non appare, idonea a sorreggere in modo puntuale il diniego della domanda di sanatoria. Infatti, in relazione a provvedimenti negativi in materia di nulla osta paesaggistico l'Amministrazione è certamente tenuta a motivare in modo esaustivo circa la concreta incompatibilità del progetto sottoposto all'esame con i valori paesaggistici tutelati, indicando le specifiche ragioni per le quali le opere edilizie considerate non si ritengono adeguate alla caratteristiche ambientali protette, motivazione questa che deve essere ancor più pregnante nel caso in cui si operi nell'ambito di vincolo generalizzato, onde evitare una generica insanabilità delle opere . (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01438/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00780/1997 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 780 del 1997, proposto da: 
Scala Bruno, rappresentato e difeso dall'avv. Eraclio Basso, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Venezia, San Polo, 2237;

contro

Comune di Jesolo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, del provvedimento del 31.12.1996, notificato il 19.12.1996, con il quale è stata rigettata la domanda di sanatoria edilizia dei fabbricati destinati a pollaio, centrale termica, garage, stalla, cantina e magazzino realizzati in jesolo, via cristo re sul mappale 63 del foglio 81; nonché del parere della commissione di salvaguardia di venezia espresso nella seduta n. 17/95 del 20.10.1995.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori Rigo in sostituzione di Basso per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il 18.03.1986 il ricorrente presentava domanda di condono, ai sensi della legge n. 47/1985, delle varianti interne ed esterne realizzate al piano terra e primo della propria abitazione sita in Jesolo, via Cristo Re, mappale 63 del foglio 81, nonché dei fabbricati realizzati nelle adiacenze e destinati a pollaio, centrale termica, garage, stalla, cantina e magazzino.

Con il provvedimento in epigrafe il sindaco di Jesolo, richiamando il parere espresso dalla Commissione di Salvaguardia di Venezia, respingeva la domanda di condono edilizio dei fabbricati realizzati nelle adiacenze dell’abitazione, in quanto gli stessi “per tipologia e materiali alterano negativamente il sito”.

Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento de quo per difetto di motivazione, nonché per eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità.

Il Comune di Jesolo non si è costituito in giudizio.

Il ricorso, dopo essere stato dichiarato perento, veniva reiscritto sul ruolo del merito su istanza del ricorrente.

Alla pubblica udienza del 7 novembre 2012 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

In particolare merita accoglimento la censura relativa al difetto di motivazione.

In proposito, deve osservarsi, innanzitutto, che la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, è diretta a consentire al destinatario di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale l'amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto nonché le ragioni ad esso sottese; e ciò allo scopo di verificare la correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato (Cons. Stato, sez. V, 4 aprile 2006, n. 1750; sez. IV, 22 febbraio 2001 n. 938, sez. V, 25 settembre 2000 n. 5069).

Ciò che deve ritenersi necessario perché l'atto non risulti inficiato da censure nella sua parte motiva è che in esso siano sempre esternate le ragioni che giustificano la determinazione assunta, non potendo la motivazione espressa in essa esaurirsi in semplici, generiche locuzioni di stile.

Ebbene, nella vicenda sottoposta all’esame del Collegio, il Comune di Jesolo (Ufficio edilizia privata) ha comunicato al ricorrente che la sua domanda di sanatoria edilizia, presentata ai sensi della legge n. 47/1985, era stata in parte respinta a seguito del parere della Commissione di Salvaguardia di Venezia, contraria al mantenimento in opera dei fabbricati destinati a pollaio, centrale termica, garage, stalla, cantina e magazzino, in quanto gli stessi “per tipologia e materiali alterano negativamente il sito”.

Tale motivazione non appare, all’evidenza, idonea a sorreggere in modo puntuale il diniego della domanda di sanatoria.

Infatti, in relazione a provvedimenti negativi in materia di nulla osta paesaggistico l'Amministrazione è certamente tenuta a motivare in modo esaustivo circa la concreta incompatibilità del progetto sottoposto all'esame con i valori paesaggistici tutelati, indicando le specifiche ragioni per le quali le opere edilizie considerate non si ritengono adeguate alla caratteristiche ambientali protette, motivazione questa che deve essere ancor più pregnante nel caso in cui si operi nell'ambito di vincolo generalizzato, onde evitare una generica insanabilità delle opere (cfr. Cons. Stato, VI, 8 maggio 2008, n.2111).

Nel caso in esame le ragioni del diniego appaiono, invece, contenute nell’espressione “per tipologia e materiali alterano negativamente il sito”, che per il solo riferimento generico alla tipologia della costruzione e alla scelta dei materiali utilizzati nella edificazione, non appare di certo sufficiente a sorreggere il diniego di concessione in sanatoria laddove esso deve esplicare le ragioni di fatto poste alla base dell'atto di diniego, anche per rendere edotto il titolare dell'interesse legittimo di carattere pretensivo sulle circostanze rilevanti nel caso di specie.

In definitiva, nel caso in esame il diniego espresso in ordine alla domanda di sanatoria contiene una valutazione apodittica che non appare soddisfare - come evidenziato dal ricorrente - i requisiti minimali della motivazione, non essendo di certo sufficiente la mera affermazione secondo cui il manufatto in questione mal si inserirebbe nel contesto ambientale per i materiali utilizzati e la tipologia costruttiva, atteso che nulla viene specificato nel concreto per dimostrare il contrasto con l'interesse ambientale tutelato.

Sulla scorta delle predette argomentazioni il ricorso deve, pertanto, essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Nondimeno, rimanendo impregiudicato il merito della questione, sussistono giustificati motivi per escludere la rimborsabilità delle spese di lite affrontate dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)