TAR Campania (NA) Sez.II n. 4096 del 21 agosto 2017
Urbanistica.Legittimità della acquisizione automatica al patrimonio comunale dell'area di sedime dell'abuso edilizio demolito dalla Procura della Repubblica

L'acquisizione di cui all'art. 31 del D.P.R. 380/2001, che costituisce la reazione dell'ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi, dapprima, esegue un’opera in totale difformità o in assenza del titolo edilizio e, poi, non adempie l'obbligo di demolire l'opera stessa entro il termine fissato, è misura di carattere sanzionatorio che opera di diritto ed automaticamente allo scadere del termine assegnato quale effetto previsto dalla legge (cfr. comma 3), con la conseguenza che l’accertamento dell'inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, essendo normativamente configurato alla stregua di un atto ad efficacia meramente dichiarativa che si limita a formalizzare l’effetto verificatosi alla scadenza di quel termine, ha esclusiva funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà ed assume rilevanza soltanto come titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari (cfr. comma 4), come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza (segnalazione Avv. M. Balletta)

Pubblicato il 21/08/2017
N. 04096/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04548/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4548 del 2012, proposto da:
Zanfardino Michele, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Serpe ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniele Padella in Napoli, via G. Melisurgo n. 15;
contro
Comune di Casoria, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Iavarone e domiciliato per legge presso la Segreteria del TAR Campania in Napoli, piazza Municipio;
per l'annullamento
del provvedimento n. 1295, emesso in data 20/06/12, dal Comune di Casoria (NA), VIII Settore - Pianificazione e Controllo del Territorio, di rigetto dell'istanza prot. 18632 del 14/6/12 di restituzione del suolo distinto in catasto terreni al foglio n. 1, particella 768, per una superficie pari a mq 630,00, ubicata in Casoria (MA), in Via II Traversa Indipendenza contrada Stella, oggi via G. Di Natale (ang. Via G. Del Vecchio), originariamente di sua proprietà, sul quale era stato costruito un fabbricato abusivo demolito ad opera della Procura della Repubblica in data 22/09/11, nonché dell'ordinanza n. 22 del 03/3/10 in quanto non sancisce l'acquisizione al patrimonio pubblico della relativa area di sedime sulla quale il manufatto era stato edificato,
nonché per la condanna del Comune di Casoria alla restituzione al ricorrente del medesimo suolo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casoria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2017 il dott. Francesco Guarracino e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con istanza assunta al protocollo comunale il 14 giugno 2012 al n. 18632 il sig. Michele Zanfardino chiedeva al Comune di Casoria la restituzione del suolo, distinto in catasto terreni al fg. 1 p.lla 768, sul quale era stato costruito un fabbricato abusivo acquisito al patrimonio comunale con la relativa area di sedime giusta ordinanza dirigenziale n. 22 del 3 marzo 2010 e successivamente demolito a cura della Procura della Repubblica in data 22 settembre 2011. A sostegno della istanza sosteneva che, abbattuto il manufatto edilizio, sarebbero venuti meno i presupposti per la ritenzione del terreno da parte dell’amministrazione.
Con nota del 20 giugno 2012, prot. n. 1295, del Settore VIII Pianificazione e controllo del territorio, il Comune di Casoria respingeva l’istanza con la motivazione che, ai sensi dell'art. 31 comma 3 del D.P.R n.380/01, con l'acquisizione della costruzione abusiva viene anche acquisita l'area di sedime, nonché l'ulteriore area necessaria, secondo le vigenti nonne urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, ragion per cui la demolizione del fabbricato abusivo, ad opera della Procura della Repubblica, non comporta la restituzione dell'area, in quanto essa risulta acquisita al patrimonio comunale.
Con il ricorso in esame, notificato in data 8 ottobre 2012 e depositato il successivo giorno 31, il sig. Michele Zanfardino impugna il diniego dell’amministrazione, insieme all'ordinanza di acquisizione, e chiede la condanna del Comune alla restituzione della suddetta area di sedime, pari a mq 630,00.
Il Comune di Casoria si è costituito in giudizio per resistere al ricorso producendo memoria difensiva e documenti.
In vista dell’udienza di discussione il ricorrente ha depositato una memoria a sostegno delle proprie ragioni.
Alla pubblica udienza del 20 giugno 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi di doglianza.
Con il primo motivo il ricorrente sostiene che, poiché con l’ordinanza dirigenziale n. 22 del 3 marzo 2012 il Comune ha proceduto all'acquisizione a titolo gratuito al proprio patrimonio disponibile del solo manufatto abusivo senza alcun riferimento all'area di sedime sulla quale insisteva l'abuso, una volta che è stato abbattuto l'edificio l'acquisita titolarità del diritto di proprietà dell'amministrazione resistente sull’area di sedime mancherebbe di presupposto, soprattutto sotto il profilo dell'emissione di un apposito provvedimento che avrebbe dovuto legittimare l'immissione nel possesso e sancire espressamente l'acquisto originario del diritto di proprietà.
Con il secondo motivo di impugnazione, sull’assunto che nella fattispecie acquisitiva in questione la perdita del diritto di proprietà assumerebbe i connotati di una sanzione accessoria e tenderebbe a soddisfare anche un eventuale interesse dell’amministrazione ad utilizzare per un fine pubblicistico l'opera abusiva ovvero l'area di sedime sulla quale esisteva, il ricorrente argomenta che, non essendo stato manifestato dall'amministrazione nessun interesse per il suolo, che sarebbe in stato di abbandono e non destinatario di alcun intervento di urbanizzazione o di riqualificazione, si verterebbe di un caso di sviamento di potere, in quanto il Comune, anziché utilizzare il frutto di un comportamento illecito per un fine pubblico a vantaggio della collettività, avrebbe posto in essere un’attività meramente repressiva e sanzionatoria.
Le censure, che si prestano ad essere esaminate congiuntamente, sono infondate.
L'acquisizione di cui all'art. 31 del D.P.R. 380/2001, che costituisce la reazione dell'ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi, dapprima, esegue un’opera in totale difformità o in assenza del titolo edilizio e, poi, non adempie l'obbligo di demolire l'opera stessa entro il termine fissato, è misura di carattere sanzionatorio che opera di diritto ed automaticamente allo scadere del termine assegnato quale effetto previsto dalla legge (cfr. comma 3), con la conseguenza che l’accertamento dell'inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, essendo normativamente configurato alla stregua di un atto ad efficacia meramente dichiarativa che si limita a formalizzare l’effetto verificatosi alla scadenza di quel termine, ha esclusiva funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà ed assume rilevanza soltanto come titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari (cfr. comma 4), come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza (ex multis, C.d.S., sez. VI, 4 marzo 2015, n. 1064; sez. IV, 18 novembre 2014, n. 5666; sez. VI, 8 febbraio 2013, n. 718).
In particolare, in base all’espressa e specifica previsione dell’art. 31, comma 3, l’effetto acquisitivo è automatico per le opere abusive e la loro area di sedime, nonché per quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive.
Ai fini del rigetto dell’istanza di restituzione, pertanto, era irrilevante che l’ordinanza di acquisizione non contenesse alcun riferimento espresso anche all'area di sedime del fabbricato, poiché quest’ultima era, comunque, divenuta di proprietà del Comune per effetto legale del mancato adempimento alla ingiunzione di demolizione né, trattandosi di un acquisto automatico ope legis.
Inoltre, poiché l’acquisizione gratuita dell’atto costituisce una sanzione autonoma e non, invece, una misura strumentale per consentire al Comune di eseguire al demolizione, né una sanzione accessoria di questa (cfr. C. Cost., sent. n. 345 del 1991), non può fondatamente tacciarsi il Comune di essere incorso in sviamento di potere per il fatto che, demolita la costruzione abusiva (ad opera del giudice penale), l’area non sia stata riqualificata, riutilizzata ovvero retrocessa al suo primitivo proprietario.
In ordine, infine, agli ulteriori profili di doglianza introdotti con la memoria del 16 maggio 2017, se ne deve rilevare l’inammissibilità in quanto introdotti con atto non notificato.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 4548/12), lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Casoria, che liquida nella somma complessiva di € 1500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata,    Presidente FF
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Carlo Dell'Olio,    Consigliere
        
        
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Francesco Guarracino        Gabriele Nunziata