Cons. Stato Sez. IV n. 744 del 2 febbraio 2011
Urbanistica. Mancato esercizio poteri ripristinatori e repressivi
Il proprietario di un’area o di un fabbricato nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell’Organo preposto è titolare di un interesse legittimo all’esercizio di detti poteri e può pretendere se non vengono adottate le misure richieste , un provvedimento che ne spieghi le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sulla istanza –diffida integra gli estremi del silenzio –rifiuto sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere espressamente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 N. 00744/2011REG.PROV.COLL.
 N. 04760/2010 REG.RIC.
 Il Consiglio di Stato
 
 in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 4760 del 2010, proposto da:
 Ferdinando Belmonte, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo De Caterini, con  domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, viale Liegi, 35 /B;
 contro
 Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in  giudizio;
 
 nei confronti di
 
 Mario Fortunato, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Fortunato, con  domicilio eletto presso Guido Lenza in Roma, via XX Settembre, 98/E;
 Condominio Pastena, rappresentato e difeso dall'avv. Lodovico Visone, con  domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via del Gesù, 62;
 
 per la riforma
 
 della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE II n.  01584/2010, resa tra le parti, concernente SILENZIO SU ISTANZA DI ANNULLAMENTO  DI TITOLI EDIFICATORI
 
 
 Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
 Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mario Fortunato e di Condominio  Pastena;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 il Cons. Andrea  Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati De Caterini e Visone;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
 Il sig. Belmonte Ferdinando, proprietario di un terreno, sito in Comune di  Battipaglia, confinante al lato nord con il condominio Pastena inoltrava al  suindicato Comune atto di diffida volto a far annullare, in sede di autotutela,  i titoli edilizi rilasciati alla Società BPM Costruzioni , dante causa del  condominio, costituiti dalla concessione n.6597/89, dalla concessione in  sanatoria n.5085/92 e da quella in variante n.11064/92, con la consequenziale  adozione dei provvedimenti sanzionatori-ripristinatori e tanto in ragione della  dedotta illegittimità di tale atti autorizzativi rilasciati, sempre secondo  quanto dedotto dal ricorrente , in violazione della normativa sulle distanze.
 
 Il predetto, decorso inutilmente il termine per provvedere da parte del Comune ,  ha proposto innanzi al TAR per la Campania –Sezione di Salerno, ricorso ex  art.21 bis della legge n.1034 per far dichiarare , previa declaratoria della  illegittimità del silenzio serbato sulla sua istanza l’obbligo del Comune a  concludere il procedimento attivato, con la richiesta di nomina di Commissario  ad acta in ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione.
 
 L’adito TAR, con sentenza n.1584 del 4 marzo 2010 ha dichiarato inammissibile il  ricorso , non sussistendo ad avviso di detto giudice i presupposti per la  necessaria configurabilità in capo all’Amministrazione comunale di un obbligo di  provvedere in ordine alla predetta istanza –diffida.
 
 L’interessato ha impugnato tale sentenza , ritenendola errata ed ingiusta nelle  sue osservazioni e prese conclusioni.
 
 A sostegno del proposto gravame , l’appellante con tre mezzi d’impugnazione ha  dedotto la sussistenza, in capo all’Amministrazione comunale intimata,  dell’obbligo di provvedere sull’istanza-diffida volta ad ottenere l’adozione di  provvedimenti di autotutela in ordine ai titoli edificatori rilasciati in  precedenza dal Comune e tanto in ragione di argomentazioni che possono così  riassumersi:
 
 a) il silenzio-inadempimento si è nella specie perfezionato, in ragione anche  della disciplina dettata in tema di annullamento di concessioni edilizie  contenuta nel regolamento comunale per il procedimento amministrativo;
 
 b) l’illegittimità delle concessioni edilizie per violazione della normativa  sulle distanze è stata accertata con sentenza della Corte d’Appello di Salerno  n.694/2006 e tale circostanza impone all’Amministrazione di adeguarsi alle  statuizioni rese in detta sentenza e ciò tutelare pienamente le posizioni  dell’appellante confinante;
 
 c) l’omissione dell’Autorità comunale di non conformarsi alle statuizioni  dell’autorità giurisdizionale costituisce una ingerenza sul diritto di proprietà  e comunque una violazione di un diritto individuale della persona, in contrasto  con la normativa di cui all’art.1 del Protocollo aggiunto alla CEDU.
 
 Si è costituito in giudizio il Condominio Pastena che ha, in via preliminare,  eccepito la sua estraneità al giudizio de quo in quanto i nuovi proprietari sono  soggetti terzi acquirenti in buona fede ed ha contestato la fondatezza in sé  della pretesa fatta valere dal Belmonte, atteso che il medesimo, in relazione al  contenuto della sua richiesta e al tipo di giudizio instaurato, non vanta una  posizione di interesse protetto dall’ordinamento tale da far insorgere in capo  al Comune di Battipaglia un obbligo a provvedere
 
 All’udienza dell11 gennaio2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
 
 Tanto premesso, l’appello si appalesa fondato nei sensi che di seguito si va ad  illustrare.
 
 Il giudice di primo grado ha ritenuto non ammissibile il rimedio giurisdizionale  di cui all’art.21 bis della legge n.1034/971 esperito dall’attuale appellante  sul rilievo che la sua richiesta di attivazione da parte del Comune di  Battipaglia del potere di autotutela in ordine ai titoli edificatori sopra  indicati costituisce unicamente una istanza sollecitatoria , come tale inidonea  a far sorgere un obbligo dell’Amministrazione ad esercitare una potestà, quella  dell’autotutela, dal tipico contenuto discrezionale.
 
 Ad avviso del Collegio un tale assunto interpretativo, in relazione agli  elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la vicenda , non appare  giuridicamente fondato.
 
 Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale l’istanza dell’interessato  mirante ad ottenere il riesame da parte della P:A. di un atto autoritativo non  impugnato tempestivamente non comporta la configurazione di un obbligo di  riesame in quanto tale obbligo inficerebbe le ragioni di certezza delle  situazioni giuridiche e di efficienza gestionale dell’agire amministrativo ( sfr  Cons Stato Sez.VI 7/8/2002 n.4135; idem n. 3485 del 9/3/2004; Sez. V 20/1/2004).
 
 E’ stato altresì però acquisito in giurisprudenza , con riferimento alla materia  oggetto della presente controversia, che il proprietario di un’area o di un  fabbricato nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio  dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte  dell’Organo preposto è titolare di un interesse legittimo all’esercizio di detti  poteri e può pretendere se non vengono adottate le misure richieste , un  provvedimento che ne spieghi le ragioni, con la conseguenza che il silenzio  serbato sulla istanza –diffida integra gli estremi del silenzio –rifiuto  sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo  di provvedere espressamente ( cfr Cons Stato Sez. V n.7132 del 7/11/2003 Sez.IV  4/6/2004 già citata; idem 31/5/2007 n.2857; 7/7/2008 n.3384.
 
 Ora , nella fattispecie all’esame il principio testè illustrato appare  pienamente applicabile se è vero che, in relazione alla vicenda per cui è causa  ( la circostanza risulta pacificamente ammessa in giudizio ) è intervenuta la  sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 694 del 27/6/2006, passata in  giudicato, che ha accertato a carico della Società BPM Costruzioni di cui sono  aventi causa i titolari dei diritti reali costituenti il condominio Palazzo  Pastena , l’avvenuta violazione delle norme sulle distanze legali.
 
 Invero, un tale evento è condizione sufficiente a conferire al confinante che ha  subito la lesione dei propri diritti una posizione qualificata e protetta, tale  da legittimarlo a chiedere all’Amministrazione di riesaminare la situazione  relativa alla conformità o meno delle opere edilizie realizzate, ai fini  dell’eventuale adozione dei provvedimenti ripristinatori nonchè alla verifica  preventiva dei titoli edilizi in questione e, in particolare, ad ottenere una  pronuncia espressa sulla richiesta formulata.
 
 In altri termini, qui non si tratta di una richiesta di tipo sollecitatoria e  nemmeno si verte nell’ipotesi di un soggetto interessato che a suo tempo ha  omesso di insorgere avverso gli atti autorizzativi rilasciati ai  controinteressati e che adesso vuole , con l’escamotage della richiesta di  esercizio dell’autotutela , rimettersi in gioco .
 
 Nel caso di specie , invero, gli elementi di fatto e di diritto intervenuti e  fatti valere dall’interessato da un lato fanno insorgere in capo  all’Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti della norma  prescrittiva di cui all’art.2 della legge n.241/90, l’obbligo a pronunciarsi  sulla istanza de qua e quindi a concludere il procedimento e dall’altro lato,  correlativamente conferiscono all’istante la legittimazione a far accertare  l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Battipaglia sull’istanza  stessa.
 
 D’altra parte che quello del sig. Belmonte non sia un interesse semplice , ma  assume le connotazioni e la consistenza di un interesse qualificato ad ottenere  una pronuncia espressa , lo si può agevolmente dedurre dal fatto che  l’appellante ben potrebbe peraltro agire a tutela delle sue posizioni con lo  strumento processuale alternativo dell’esecuzione del giudicato, attesa la non  oppugnabilità della sentenza della Corte d’Appello n.694/2006.
 
 A tale proposito non può valere ad inficiare la validità dell’azione  giurisdizionale all’esame l’obiezione sollevata dalla difesa del condominio  Palazzo Pastena secondo cui in realtà il Belmonte mirerebbe attraverso  l’impugnativa del silenzio ad ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice  ordinario che ha definito un giudizio civile cui gli attuali proprietari  dell’immobile de quo sono estranei: invero, a parte la considerazione che nella  specie si tratta non di terzi estranei ma piuttosto di successori a titolo  particolare, ai quali si estende l’effetto del giudicato inter partes  intervenuto, il rimedio di cui all’art.21 bis della legge n.1034 è uno strumento  processuale tipizzato e, in particolare, esclusivamente, finalizzato al  circoscritto ambito di far accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento  dell’Amministrazione, con il conseguente obbligo ad assumere una determinazione,  il che è cosa ben diversa dagli effetti sostanziali connessi all’ottemperanza  del decisum suindicato.
 
 Sulla scorta delle suesposte considerazioni le censure d’appello qui dedotte e  riconducibili alla intervenuta violazione dell’art.2 della legge n.241/90, si  rivelano fondate e perciò stesso, in accoglimento del proposto gravame , va  dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Battipaglia sulla  diffida a provvedere con l’obbligo dell’Amministrazione ad assumere un pronuncia  espressa nel termine di 30 ( trenta ) giorni dalla notificazione e/o  comunicazione in via amministrativa.
 
 Le spese c competenze del presente grado del giudizio seguono la regola della  soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
 P.Q.M.
 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
 
 definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo  Accoglie e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il  ricorso di primo grado e così dispone:
 
 dichiara la illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Battipaglia sulla  diffida notificata in data 13/14 agosto 2009;
 
 dichiara altresì l’obbligo dell’anzidetto Comune di concludere, con una espressa  determinazione, da adottarsi nel termine di cui in motivazione, il procedimento  azionato dall’appellante con l’istanza prot. n.49839 del 15 luglio 2009.
 
 Condanna il Comune di Battipaglia e il Condominio Pastena al pagamento delle  spese e competenze del presente grado del giudizio che si liquidano in  complessivi euro 3.000,00 ( nella misura di 1.500,000 euro a testa ) oltre IVA e  CPA.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con  l'intervento dei magistrati:
 
 Sergio De Felice, Presidente FF
 Sandro Aureli, Consigliere
 Raffaele Greco, Consigliere
 Raffaele Potenza, Consigliere
 Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 02/02/2011
                    



