TAR Campania (NA) Sez. VII n.5152 del 6 novembre 2017
Urbanistica.Mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionalmente autonome

Il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante è quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e che influisce di conseguenza sul c.d. carico urbanistico poiché, come condivisibilmente affermato anche dalla giurisprudenza di questo Tribunale, la semplificazione delle attività edilizie voluta dal Legislatore non si è spinta al punto di rendere tra loro omogenee tutte le categorie funzionali, le quali rimangono non assimilabili, a conferma della scelta già operata con il decreto ministeriale n. 1444 del 1968


Pubblicato il 06/11/2017

N. 05152/2017 REG.PROV.COLL.

N. 04727/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4727 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da Alilauro Gru.So.N. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio eletto presso l’avvocato Vincenzo Ferraiuolo in Napoli, Riviera di Chiaia, 276;

contro

il Comune di Sorrento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pasetto, legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania, in Napoli, piazza Municipio, 64;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 39203 del 22.8.2016, notificato alla ricorrente in data 23.8.2016, concernente la comunicazione di inammissibilità della SCIA prot. n. 38370/2016 relativa all’attività di servizi annessi al turismo, servizi biglietteria, da svolgersi nell’immobile ubicato in Sorrento, via L. Di Maio n. 45;

quanto ai motivi aggiunti, depositati il 30.12.2016:

- dell’ordinanza n. 218 del 15.11.2016 relativa alla cessazione dell’attività commerciale di servizi annessi al turismo e di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso e preordinato.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento;

Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2017 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La società ricorrente ha acquistato in data 19.12.2011 un immobile ubicato in Comune di Sorrento, in via L. De Maio n. 54, facente parte del programma di alienazioni del patrimonio comunale di cui alla delibera di Giunta Municipale n. 108/2011, qualificato come terraneo, ma accatastato come locale deposito C2.

1.1. A fronte della S.C.I.A. port. n. 38370, presentata in data 10.8.2016, per comunicare l’esercizio nel predetto locale dei servizi di biglietteria annessi al turismo, con il provvedimento impugnato il Comune di Sorrento ha preannunciato le ragioni poste a fondamento della declaratoria di inammissibilità in quanto “il cambio di destinazione d’uso dalla categoria pregressa C2 (deposito) all’attuale categoria C1 (negozio) è stato effettuato abusivamente e senza i titoli previsti dalla legge”.

1.2. La società ricorrente deduce l’illegittimità del predetto provvedimento per violazione di legge (L.R. n. 19/2001; art. 10 del D.P.R. n. 380/2001; art. 15 delle N.T.A. del P.R.G. di Sorrento; art. 97 Cost.; art. 10 bis della legge n. 241/1990) e per eccesso di potere sotto molteplici profili, concludendo per l’annullamento.

2. Con motivi aggiunti, depositati il 30.12.2016, la società ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 218 del 15.11.2016 con la quale l’Amministrazione comunale ha dichiarato l’inammissibilità della S.C.I.A. prot. n. 38370/2016, nonché ha ordinato la cessazione dell’attività per servizi al turismo e servizi di biglietteria svolta nell’immobile oggetto di causa, deducendone l’illegittimità per violazione di legge (art. 23 ter del D.P.R. n. 380/2001; art. 15 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Sorrento; art. 26 del R.U.E.C.), nonché per eccesso di potere sotto molteplici profili, concludendo per l’annullamento anche del predetto provvedimento.

3. Il Comune di Sorrento, costituito in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso principale proposto avverso un atto avente natura meramente endoprocedimentale, concludendo nel merito per la reiezione del gravame.

4. Con l’ordinanza n. 135 del 25.1.2017 la Sezione ha accolto la domanda di misure cautelari ritenendo che “a prescindere da una più approfondita delibazione demandata al merito circa la disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso, alla luce del disposto dell’art. 23 ter del D.P.R. n. 380 del 2001, così come introdotto dal c.d. Sblocca Italia, il Collegio ravvisa il presupposto del periculum, consistente nell’impossibilità per la società ricorrente di proseguire l’attività di servizi annessi al turismo e, in particolare, di servizi biglietteria”.

5. Alla pubblica udienza del 10.10.2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. Il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, mentre i motivi aggiunti, depositati il 30.12.2016, sono infondati e vanno respinti.

7. E’, infatti, fondata e meritevole di accoglimento l’eccezione preliminare sollevata dal Comune di Sorrento in merito all’inammissibilità del ricorso principale in considerazione della natura endoprocedimentale dell’atto gravato.

7.1. La nota prot. n. 2120 del 22.8.2016 è, infatti, una comunicazione di avvio del procedimento, come si desume chiaramente sia dall’espresso richiamo dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 che dall’assegnazione di un termine di 10 giorni per presentare osservazioni.

8. Devono essere, invece, respinti in quanto infondati i motivi aggiunti, depositati il 30.12.2016, proposti avverso l’ordinanza n. 218 del 15.11.2016.

8.1. Con il predetto provvedimento il Comune di Sorrento ha dichiarato l’inammissibilità della S.C.I.A. prot. n. 38370/2016 in quanto l’immobile terraneo conserva “la destinazione d’uso di mero deposito (cat. C/2), così come acclarato pacificamente nell’atto di compravendita rep. 188821 del 19.12.2011, registrato a Napoli il 10.1.2012, nel permesso di costruire in sanatoria n. 60 del 15.11.2012, nella S.C.I.A. edilizia prot. n. 159/14” e “con provvedimento prot. n. 43789 del 19.9.2016 (reso nell’ambito della SCIA edilizia n. 159/14) è stato rappresentato dall’Ufficio Tecnico Comunale che il cambio catastale da C/2 a C/1 è stato effettuato arbitrariamente in assenza di preventivo titolo edilizio legittimante e che inoltre la variazione – rivestendo carattere urbanisticamente rilevante ai sensi dell’art. 23 ter del D.P.R. n. 380/2001 – rientra nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia (cfr. art. 3 D.P.R. n. 380/2001) non affatto consentiti nella specifica zona omogenea A – Centro storico del PUC”.

9. Secondo la prospettazione di parte ricorrente l’amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto che nel caso di specie si realizzi un cambio di destinazione d’uso da una categoria edilizia (deposito) ad un’altra (commerciale), mentre entrambe le predette destinazioni rientrerebbero in quella produttiva e direzionale di cui all’art. 23 ter lettera b) del D.P.R. n. 380/2001. Pertanto, ad avviso del ricorrente, il cambio di destinazione d’uso operato sarebbe consentito sia dalla normativa nazionale e da quella regionale che dagli strumenti urbanisti comunali e, segnatamente, dall’art. 15 delle N.T.A. del Comune di Sorrento ai sensi del quale sono ammissibili “le attività terziarie e direzionali, che non comportino notevole accesso di pubblico, e dall’art. 26 del RUEC, ai sensi del quale sono assentibili i “mutamenti di destinazione d’uso, compatibili con le norme urbanistiche delle singole zone territoriali omogenee, di immobili o parti di esse, che non comportino interventi di trasformazione dell’aspetto esteriore, di volumi e di superfici”.

Infine, secondo la prospettazione di parte ricorrente, a seguito della novella dell’art. 23 ter del D.P.R. n. 380/2001, l’art. 10 lettera c) del medesimo T.U. dell’edilizia dovrebbe essere interpretato nel senso che rimane assoggettato a permesso di costruire il solo cambio di destinazione d’uso comportante una diversa categoria omogenea e/o funzionale, dovendosi ritenere liberi e assentibili tutti gli altri cambi di destinazione d’uso.

10. Le censure articolate da parte ricorrente sono infondate e devono essere disattese per le seguenti ragioni.

E’ dirimente ai fini della decisione della presente controversia l’interpretazione della disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso, alla luce del disposto dell’art. 23 ter del D.P.R. n. 380 del 2001, così come introdotto dal c.d. Sblocca Italia, come già evidenziato in sede cautelare laddove ne è stata demandata la delibazione alla fase di merito.

10.1. L’art. 23 ter del d.P.R. 380 del 2001, inserito dall’art. 17 comma 1, lett. n), del decreto-legge n. 133 del 2014, rubricato «Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante», statuisce che «Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale».

10.2. Ne discende, quindi, che il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante è quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e che influisce di conseguenza sul c.d. carico urbanistico poiché, come condivisibilmente affermato anche dalla giurisprudenza di questo Tribunale, la semplificazione delle attività edilizie voluta dal Legislatore non si è spinta al punto di rendere tra loro omogenee tutte le categorie funzionali, le quali rimangono non assimilabili, a conferma della scelta già operata con il decreto ministeriale n. 1444 del 1968 (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 6/2/2017, n. 745; TAR Campania, Napoli, III, 5.9.2017, n. 4249).

10.3. Tanto premesso nel caso di specie dalla documentazione agli atti si evince chiaramente che il locale acquistato da parte ricorrente fosse adibito a deposito, circostanza che emerge dall’atto di compravendita rep. n. 188821/2011 laddove ne è riportato anche l’accatastamento come C/2, dal permesso di costruire in sanatoria n. 60/2012 avente ad oggetto l’esecuzione di opere interne al locale individuato come deposito, nonché dalla SCIA prot. n. 16274/2014 relativa ai lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria concernenti sempre il medesimo immobile.

Ne discende, che a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, non si può ritenere che il cambio di destinazione d’uso dell’immobile in questione da deposito ad attività connessa ai servizi del turismo e di biglietteria integri un cambio di destinazione d’uso nell’ambito della medesima categoria funzionale di cui alla lettera b) dell’art. 23 ter del D.P.R. n. 380/2001, come tale irrilevante e liberamente eseguibile.

10.4. E’, infatti, evidente che il passaggio dalla destinazione dell’immobile da deposito, poco importa se utilizzato in via autonoma o funzionale ad altro fabbricato, a luogo ove si svolge un’attività di “servizi annessi al turismo, servizi di biglietteria” di tipo commerciale determina senza ombra di dubbio non solo un cambio tra categorie non omogenee, ma anche idoneo a incidere sul carico urbanistico.

10.5. Del resto già nel vigore della precedente normativa, con orientamento in tal senso dominante, la giurisprudenza ha rilevato che solo il cambio di destinazione d'uso fra categorie edilizie omogenee non necessita di permesso di costruire (in quanto non incide sul carico urbanistico), mentre, allorché lo stesso intervenga tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, si integra in questa ipotesi una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire, e ciò, indipendentemente dall'esecuzione di opere (cfr. TAR Lazio-Roma, I-quater, 28.8.2015 n. 10957).

Peraltro, anche un cambio di destinazione d’uso che intervenga all’interno della medesima categoria funzionale è stato ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa urbanisticamente rilevante ogni qual volta esso abbia comportato un aumento o un aggravamento del carico urbanistico insistente sull’area (cfr. Consiglio Stato, V, 29.1.2009 n. 498).

11. Per tali ragioni i motivi aggiunti, depositati il 30.12.2016, devono essere respinti.

12. Sussistono i motivi, in considerazione dell’accoglimento della domanda cautelare, sebbene fondato solo sul periculum, nonché della relativamente recente introduzione nell’ordinamento delle norme applicate nella vicenda oggetto di controversia, per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, così provvede:

- dichiara inammissibile il ricorso principale;

- rigetta i motivi aggiunti, depositati il 30.12.2016.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Marina Perrelli, Consigliere, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Marina Perrelli        Rosalia Maria Rita Messina