TAR Calabria (CZ) Sez.II n.1498 del 6 luglio 2016
Urbanistica.Oneri di urbanizzazione per mutamento di destinazione d’uso

Il mutamento di destinazione d’uso da industriale a commerciale comporta di per sé che la quota parte relativa al costo di costruzione è comunque dovuta anche in presenza di una trasformazione edilizia che, indipendentemente dall'esecuzione fisica di opere, si rivela produttiva di vantaggi economici ad essa connessi, situazione che si verifica per il mutamento di destinazione o comunque per ogni variazione anche di semplice uso che comporti un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico

N. 01498/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00030/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 30 del 2016, proposto da:
Raffaele Spa, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pitaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Pitaro in Catanzaro, Via Francesco Acri,88;

contro

Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Annarita De Siena, Santa Durante, Saverio Molica, con domicilio eletto presso Comune Di Catanzaro Ufficio Legale in Catanzaro, Via Jannoni; Settore Edilizia Privata e Sue del Comune di Catanzaro;

per l'annullamento

del provvedimento prot.n. 95773/15 avente ad oggetto “Contributo di costruzione di cui all'art. 16 del d.p.r. n. 380/01. Richiesta scia prot. 48256 del 11/06/2014. Ristrutturazione con Cambio di Destinazione d'Uso, da Industriale a Commerciale, immobile posto in loc. Barone, Viale Emilia di Catanzaro”, nonché di ogni altro atto e provvedimento pregresso, connesso, propedeutico e consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Catanzaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La società Raffaele Spa ha impugnato l’atto in epigrafe con cui il Comune di Catanzaro le ha chiesto il pagamento della somma di € 115.291,00 a titolo di oneri di urbanizzazione.

La detta richiesta (“Contributo di Costruzione di cui all’art.16 del D.P.R. 380/01. Richiesta S.C.I.A. Prot. 48256 del 11/06/2014. Ristrutturazione con cambio di destinazione d’Uso, da Industriale ad uso Commerciale, immobile posto in loc. Barone, viale Emilia di Catanzaro”), secondo parte ricorrente, si fonderebbe su falsi presupposti e sarebbe affetta da plurimi vizi.

In particolare: a) la richiesta si fonderebbe su s.c.i.a. (prot. n.48256 del 11/6/2014) dichiarata improcedibile dal Comune; b) in violazione dell’art.16 del d.p.r. n.380/2001, il Comune pretenderebbe le somme in questione dopo oltre un anno dal rilascio della detta autorizzazione unica Suap; c) l’atto impugnato si fonderebbe su un asserito cambio di destinazione d’uso da industriale ad uso commerciale, invero inesistente ai sensi dell’art.57, comma 4, della L.r. n.19/2002; inoltre la destinazione d’uso che occupa sarebbe già commerciale dal 31/5/1986, evincendosi dalle visure catastali che l’immobile è classificato in Categoria D8 (Commerciale); d) ancorchè vi fosse stato un mutamento di destinazione d’uso, comunque non vi sarebbe stato un aumento quantitativo e qualitativo del carico urbanistico della zona, elemento e presupposto determinante affinchè l’ente comunale possa pretendere la somma in questione (art.57, comma 13, L.R.n.19/2002); e) difetto di motivazione; f) la zona, comunque, sarebbe interamente urbanizzata; g) violazione del principio di affidamento; h) inesistenza giuridica dell’atto, che non specificherebbe, tra l’altro, se le somme sono dovute a titolo di oneri di urbanizzazione o a titolo di costi di costruzione; i) eccesso di potere per difetto dei presupposti; l) eccesso di potere per difetto di istruttoria; m) abnormità ed erroneità delle somme pretese: non sarebbero spiegati i parametri e i criteri utilizzati al fine di raggiungere detta somma; n) la somma sarebbe errata e determinata in violazione delle norme e dei parametri di legge; o) illogicità e ingiustizia manifesta.

Ha, quindi, depositato relazione tecnica a supporto delle proprie tesi e chiesto, in via principale, l’annullamento dell’atto impugnato, previa istanza di sospensione.

2. Si è costituito il Comune di Catanzaro per resistere al giudizio.

3. All’esito della camera di consiglio del 3 febbraio 2016, con ordinanza n.47/2016, il Collegio ha accolto l’istanza di sospensione proposta in considerazione del ritenuto sussistente periculum, onerando l’amministrazione resistente a produrre, nei termini indicati, documentata relazione sulle modalità di calcolo utilizzate e sulla tipologia della tabella A degli oneri di urbanizzazione assunta a riferimento.

4. In data 4 aprile 2016 parte ricorrente ha prodotto la nota del Comune di Catanzaro prot. n.14036 del 2/02/2016, indirizzata alla società RA.RE., ad oggetto “Ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da industriale e commerciale e ampliamento dei locali di vendita fabbricato sito in viale Emilia – località Barone – Rideterminazione oneri concessori”; in essa si fa presente che: a) con riferimento all’intervento in questione, risultano presentate al S.U.A.P. una S.C.I.A. prot. n.48256 dell’11/07/2014, conformata e diventata esecutiva in data 14/10/2014, e un’istanza di permesso di costruire, attivata tramite procedura telematica SUAP prot. n.69907 del 03/08/2015; b) la nuova tipologia del complessivo intervento costituirebbe “ristrutturazione con ampliamento e cambio di destinazione d’uso”, in quanto il frazionamento e/o lo spacchettamento dei lavori non è assolutamente consentito sotto il profilo della legittimità dell’intervento” ; c) l’intervento sarebbe legittimo dal punto di vista urbanistico e nulla osterebbe al rilascio del chiesto permesso di costruire purchè accompagnato dagli oneri dovuti in relazione alla tipologia detta ossia € 130.356,00 per le due richieste da considerarsi come unico intervento; d) “la presente, per le motivazioni giuridiche sopra espresse, annulla e sostituisce la precedente nota prot. n.95773 del 30.10.2015”.

5. La Raffaele s.p.a., con memoria del 26 aprile 2016, ha chiesto al Tribunale Amministrativo di prendere atto dell’adozione del nuovo atto che avrebbe annullato quello impugnato con il presente ricorso, con le conseguenti determinazioni in tema di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese, da determinare tenendo, altresì, conto del comportamento processuale ed amministrativo tenuto dall’amministrazione resistente.

5.1. Con memoria depositata in data 17 maggio 2016, parte ricorrente ha, poi, fatto presente che il T.A.R. Catanzaro, sezione II, con la sentenza n.975 del 2016, ha annullato la suddetta nota del 2/2/2016, con cui il Comune ha proceduto all’annullamento ed alla sostituzione dell’atto impugnato nel presente giudizio; ha depositato relazione di parte ed ha insistito per l’annullamento dell’atto impugnato.

5.2. Con memoria depositata in data 18 maggio 2016, il Comune ha evidenziato che la nota sopravvenuta è stata annullata dal T.A.R. a seguito di ricorso proposto dalla RA.RE., dimodochè l’atto impugnato sarebbe esistente e il conteggio corretto, essendo il risultato del mero calcolo matematico effettuato alla luce della delibera consiliare n.32/1979.

6. Alla pubblica udienza del giorno 8 giugno 2016 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare va dichiarata la tardività della memoria e della documentazione depositate da parte ricorrente in data 17 maggio 2016, in quanto prodotte oltre i termini di cui all’art.73 cod. proc. amm., con la conseguenza che le stesse non verranno prese in considerazione ai fini della presente decisione.

2. Il Collegio prende atto, altresì, dell’inadempienza del Comune a produrre la relazione richiesta con l’ordinanza cautelare di sospensione n. 47 del 2016, con cui letteralmente si disponeva che “l’amministrazione depositi presso la Segreteria del T.A.R. entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente una motivata relazione, con specifico riferimento alle questioni relative alla quantificazione della somma richiesta, alle modalità di calcolo utilizzate ed alla tipologia della tabella A degli oneri di urbanizzazione assunta a riferimento”; cionondimeno, il Collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione, sussistendo tutti gli elementi necessari al fine.

3. Passando all’esame del merito del ricorso, va rilevata l’infondatezza del primo motivo secondo cui l’atto sarebbe carente di presupposti in quanto fondato su una S.C.I.A. (Prot. 48256 del 11/06/2014) dichiarata improcedibile, atteso che, nel caso, l’attività commerciale della ricorrente sarebbe stata autorizzata con Autorizzazione Unica Suap n.80308 del 15 ottobre 2015, in cui si fa riferimento ad altra S.C.I.A. (Prot. N. 56990 del 10/7/2014).

Invero, dagli atti risulta che, a seguito della dichiarazione di improcedibilità, la ricorrente, in data 10 luglio 2014, ha prodotto la richiesta di cambio di destinazione d’uso funzionale e, a seguito delle integrazioni intervenute, la S.C.I.A. è divenuta procedibile (v. nota prot. n.79861 del 14 ottobre 2014 con cui il Settore edilizia privata e Sue comunicava al Settore AA.EE.- SUAP il parere di ammissibilità della S.C.I.A. dell’11 giugno 2014 prot. 48256, previa acquisizione del nulla/osta per le corsie di accumulo); peraltro, è irrilevante che quella del 10 luglio 2014 costituisca nuova s.c.i.a. o, come appare al Collegio, prosecuzione ed integrazione del procedimento aperto in data 11 giugno 2014, essendo chiaramente le somme in questione pretese in forza dell’intervenuto cambio di destinazione d’uso, per come di seguito esplicitato.

4. Infondato è anche il secondo motivo con cui parte ricorrente ritiene che, in violazione dell’art.16 del d.p.r. n.380/2001, il Comune pretenderebbe le dette somme dopo oltre un anno dal rilascio dell’autorizzazione unica Suap.

Al riguardo va ricordato che l’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione sorge immediatamente in relazione alla situazione esistente al momento della presentazione della s.c.i.a. (Consiglio di Stato, sez. IV, 4 settembre 2012, n.4670) o del rilascio del permesso di costruire (art. 16, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, "La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire"), con conseguente rapporto di contestualità tra la richiesta di somme, proveniente dall'ente comunale, e il rilascio dell'atto autorizzatorio (T.A.R. Lecce, sez. III, 21 aprile 2015, n.1302).

Tuttavia, ciò non esclude che, ove dovuti, i detti contributi possano essere richiesti, alla luce della normativa vigente al momento del rilascio del titolo o della presentazione della S.C.I.A., anche successivamente e nei termini di prescrizione, come avvenuto nel caso; né in senso contrario depone la giurisprudenza citata da parte ricorrente, relativa alla diversa ipotesi di conguagli alla luce di normativa sopravvenuta.

5. Parte ricorrente contesta, altresì, che l’atto impugnato si fonderebbe su un asserito cambio di destinazione d’uso da industriale ad uso commerciale, invero inesistente ai sensi dell’art.57, comma 4, della L.r. n.19/2002, ai sensi del quale si ha cambio di destinazione d’uso solo allorquando si verifichi il passaggio da un raggruppamento a un altro, il che non sarebbe avvenuto nel caso di specie; inoltre, osserva che la destinazione d’uso che occupa sarebbe già commerciale dal 31/5/1986, evincendosi dalle visure catastali che l’immobile è classificato in Categoria D8 (Commerciale); ritiene, inoltre, che, ancorchè vi fosse stato un mutamento di destinazione d’uso, comunque non vi sarebbe stato un aumento quantitativo e qualitativo del carico urbanistico della zona, elemento e presupposto determinante affinchè l’ente comunale possa pretendere la somma in questione (art.57, comma 13, L.R.n.19/2002).

5.1. Va osservato che il mutamento di destinazione d’uso da industriale a commerciale comporta di per sé che la quota parte relativa al costo di costruzione è comunque dovuta "...anche in presenza di una trasformazione edilizia che, indipendentemente dall'esecuzione fisica di opere, si rivela produttiva di vantaggi economici ad essa connessi, situazione che si verifica per il mutamento di destinazione o comunque per ogni variazione anche di semplice uso che comporti un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico" (Cons. Stato, Sez. IV, 3 settembre 2014, n. 4483; Cons. Stato, Sez. IV, 20 dicembre 2013, n. 6160; vedi anche 14 ottobre 2011, n. 5539, quest'ultima peraltro nel senso che anche la sola variazione di destinazione d'uso all'interno di una stessa categoria, da commercio all'ingrosso a commercio al dettaglio, giustifica il pagamento del contributo, anche per la quota afferente al costo di costruzione).

Inoltre, il mutamento di destinazione d'uso, ancorché senza opere edilizie, da una tipologia utilizzativa (industriale) ad altra (commerciale) implica comunque un mutamento del carico urbanistico, connesso ai ben diversi flussi di traffico e clientela, nonché della redditività, e quindi dei vantaggi economici connessi alla destinazione e all'attività. Il contributo di urbanizzazione, infatti, trova il suo fondamento nella necessità di ridistribuire i costi sociali delle opere di urbanizzazione, facendoli gravare su quanti beneficiano delle utilità derivanti dalla presenza delle medesime, secondo modalità eque per la comunità.

5.2. Nella fattispecie, è indubbio che vi sia stata una trasformazione d’uso “funzionale” da industriale a commerciale (v. nota della ditta del 10 luglio 2014 ad integrazione della s.c.i.a. del 26 giugno 2014 con cui si chiedeva “il cambio di destinazione d’uso funzionale dell’immobile con diversa distribuzione degli spazi interni”), e, sulla base dei suesposti principi, da cui il Collegio non intende discostarsi, è dovuta la differenza degli oneri avuto riguardo al nuovo uso.

Ciò in quanto il mutamento da industriale a commerciale comporta, di per sé, un aumento quantitativo e qualitativo del carico urbanistico della zona (come evidenziato dal Comune nella nota prot. n.52853/14), dimodochè nessun’altra motivazione, sotto tale profilo, doveva essere contenuta nell’impugnata nota, con conseguente infondatezza anche del motivo che fa leva sull’asserita carenza di motivazione.

Non può, pertanto, essere condiviso l’assunto di parte ricorrente secondo cui, rientrando il cambio della destinazione d’uso (da industriale a commerciale) nell’ambito dello stesso raggruppamento di cui alla lett. b) dell’art.57 L.R. n.19/2002, nulla sarebbe dovuto.

Peraltro, il comma 13 dell’art.57 della legge regionale n.19/2002 (legge urbanistica Regione Calabria) prevede che: “Il mutamento di destinazione d’uso, anche se attuato senza la realizzazione di opere edilizie, comporta l’obbligo di corrispondere al Comune il contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del DPR 380/2001, per la quota-parte commisurata agli oneri di urbanizzazione ed in misura rapportata alla differenza tra quanto dovuto per la nuova destinazione rispetto a quella già in atto, allorquando la nuova destinazione sia idonea a determinare un aumento quantitativo e/o qualitativo del carico urbanistico della zona, inteso come rapporto tra insediamenti e servizi. Per tutti gli immobili costruiti prima dell’entrata in vigore della legge 6/8/1967 n.765 il mutamento e destinazione d’uso, pur non dovendo corrispondere al Comune alcun contributo di costruzione, è soggetto a denunzia di inizio attività (D.I.A.) nonché all’obbligo di denunzia di variazione catastale”.

5.3. Ed ancora non coglie nel segno l’osservazione di parte ricorrente che, nel caso, la destinazione commerciale, comunque, risulterebbe già dalle visure catastali.

Infatti, come ha sottolineato il Comune, ai sensi del comma 11 dell’art. 57 della L.R. n.19 del 2002, la destinazione d’uso “in atto” dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella fissata dalla licenza, permesso di costruire o autorizzazione rilasciata e, solo in assenza di tali atti o nell’indeterminatezza degli stessi, quella di classificazione catastale attribuita in sede di accatastamento o da altri atti probanti.

Nella fattispecie, la destinazione d’uso industriale è stata impressa in fase di rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria (n.8970 e 8971 del 30 ottobre 1990 depositate dal Comune), con le debite conseguente sulla destinazione d’uso “in atto” nei termini chiariti.

6. Priva di pregio è, poi, l’argomentazione secondo cui, nella fattispecie, l’area sarebbe interamente urbanizzata.

Infatti, il contributo per oneri di urbanizzazione è dovuto per il solo rilascio della concessione o, come nel caso, per il solo fatto della presentazione della S.C.I.A., senza che neanche rilevi la già intervenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione, avuto riguardo agli oneri affrontati dall’ente locale per le opere indispensabili affinché l’area acquisti attitudine al recepimento dell’insediamento del tipo assentito e un beneficio economicamente rilevante, da calcolarsi secondo i parametri vigenti a tale momento (Cons. St. sez. V, 27 gennaio 2016, n.260; Cons. St. sez. V, 4 maggio 2004, n.2687) ed avuto, altresì, riguardo, come su detto, ai vantaggi economici connessi alla detta trasformazione edilizia (Cons. Stato, Sez. IV, 3 settembre 2014, n. 4483; Cons. Stato, Sez. IV, 20 dicembre 2013, n. 6160).

7. Parimenti infondata è la censura con cui parte ricorrente si duole della violazione del principio di affidamento.

Essa deduce che, a distanza di oltre un anno dal rilascio del titolo concessorio, e quando si sarebbe stabilizzata una situazione giuridica favorevole, il Comune pretenderebbe somme non dovute.

Invero, come controdedotto dall’amministrazione, la ricorrente ha avanzato la richiesta di cambio di destinazione d’uso, in riscontro all’avvio di procedimento di diniego di istanza di autorizzazione, seguito alla comunicazione del settore Edilizia che, oltretutto, nella nota prot. n.52853/14, faceva espresso riferimento al “carico urbanistico”.

Nel caso, pertanto, non sono ravvisabili gli estremi del principio di affidamento, a fronte di una specifica richiesta di parte di cambio di destinazione d’uso e di riesame della pratica e della pretesa dell’amministrazione intervenuta entro i termini prescrizionali.

8. Ancora infondati, oltrechè generici, sono gli ulteriori motivi di ricorso (H, I e L), per i motivi già esposti a cui si rinvia; inoltre la nota prot. n.95773/15 specificamente indica che le somme sono richieste a titolo di contributo di concessione di cui all’art.16 D.P.R. 380/2001.

9. Fondati sono, invece, i motivi che fanno leva sulla carenza di motivazione e di istruttoria con riferimento alla quantificazione della somma.

In particolare, l’amministrazione resistente non ha chiarito in maniera inequivoca - né con l’atto impugnato né in corso di causa - i criteri utilizzati per procedere alla quantificazione delle somme richieste, non consentendo alla parte ricorrente di avere contezza del procedimento tecnico/istruttorio/contabile seguito ed inducendola così a intraprendere un’azione giudiziaria; dimodochè rimane non esplicitato il percorso motivazionale seguito dall’amministrazione ai fini della contestata quantificazione.

Né, come detto, il Comune ha chiarito, in sede istruttoria, secondo quanto specificamente richiesto da questo Collegio, le modalità di calcolo utilizzate e la tipologia della tabella A degli oneri di urbanizzazione assunta a riferimento, limitandosi, invece, a ribadire la correttezza del suo operato.

Al riguardo, giova ricordare che nel processo amministrativo incombe sull’Amministrazione l’onere di leale e fattiva collaborazione all’attività istruttoria disposta dal giudice; ne deriva che il comportamento processuale della P.A. che, sottraendosi a tale obbligo, ometta ingiustificatamente di ottemperare alle ordinanze istruttorie, è valutabile dal giudice ai fini dell’art.116 c.p.c., secondo un principio oggi riconosciuto dall’art.64, comma 4, del cod. proc. amm., il che induce questo Collegio alle conclusioni di cui sopra.

10. La fondatezza di tali ultime censure comporta l’accoglimento in parte del ricorso per le dette ragioni, salvi gli ulteriori accertamenti e provvedimenti dell’amministrazione comunale, da assumere nel pieno contraddittorio tra le parti interessate.

11. Le spese di lite possono essere, in via d’eccezione, compensate tra le parti, in considerazione dell’esito del giudizio e della peculiarità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente

Nicola Durante, Consigliere

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
         
         
         
         
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)