TAR Piemonte, Sez. II, n. 214, del 14 febbraio 2013
Urbanistica. Quota degli oneri di urbanizzazione

La quota degli oneri di urbanizzazione costituisce un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione ai benefici che la nuova costruzione ne ritrae, cosicché il tipo di uso offre la giustificazione giuridica all’an debeatur, mentre le modalità concrete dell’uso danno la ragione del quantum. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

 

N. 00214/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01232/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1232 del 2011, proposto da: 
Giuliano Besson, rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Ludogoroff e Alberto Ferrero, con domicilio eletto presso il loro studio in Torino, corso Montevecchio, 50;

contro

Comune di Sauze D'Oulx, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Majocco, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, via Assarotti, 11; 
Comune Sauze D'Oulx/ Responsabile Area Tecnica Comune di Sauze D'Oulx;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare

- della determinazione a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sauze d’Oulx n. 81 del 22 agosto 2011, avente ad oggetto “oblazione ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6/6/2001, n. 380 e s.m.i. – Pratica Edilizia in sanatoria n. 185/10 intestata al sig. Besson Giuliano”, notificata al ricorrente il 24 agosto 2011;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sauze D'Oulx;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2013 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



Considerato che:

- il signor Giuliano Besson, con ricorso notificato il 29 ottobre 2011 e depositato il successivo 16 novembre 2011, insorgeva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale avverso la determinazione a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sauze d’Oulx n. 81 del 22 agosto 2011, nella parte in cui veniva stabilita l’oblazione da lui dovuta ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e s.m.i. per la sanatoria edilizia richiesta in relazione all’edificazione di un fabbricato avente volume inferiore a quello assentito;

- il ricorrente esponeva d’aver chiesto al Comune l’accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 dell’immobile di proprietà realizzato dal suo dante causa con cubatura inferiore rispetto a quella regolarmente assentita con la licenza edilizia n. 32/69 in data 17 giugno 1969 ovvero mc. 3.070,40 anziché mc. 3.630,70 e che l’ente civico si era espresso favorevolmente, ma che, ritenendo essere stata apportata una variazione essenziale al progetto approvato con la detta licenza, aveva ritenuto di subordinare il rilascio del titolo in sanatoria da lui invocato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia ovvero al pagamento di € 219.931,22;

- il ricorrente, che precisava di contestare unicamente la determinazione della sanzione-oblazione riportata nel provvedimento n. 81/11 e il metodo di calcolo adottato dal Responsabile dell’Area tecnica comunale per la sua determinazione e di avere interesse a “sanare” l’immobile sotto il profilo edilizio-urbanistico senza assoggettamento ad oblazione, lamentava la violazione ed errata applicazione degli artt. 16, 32 e 36 del d.P.R. n. 380/2001 e 6 della l.r. n. 19/1999 e l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, errore essenziale, travisamento, contraddittorietà ed illogicità manifesta, contestando, in particolare, la quantificazione dell’oblazione e assumendo che, essendo consistita la difformità per cui aveva chiesto la sanatoria in una diminuzione di cubatura, l’oblazione avrebbe dovuto essere pari a zero per mancanza dei presupposti per applicare gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione o, eventualmente, commisurata alla sola parte difforme (ca. 500 mc);

- il Comune di Sauze d’Oulx si costituiva in giudizio in persona del Sindaco p.t. per resistere al ricorso e contestarne la fondatezza;

- questa Sezione, con ordinanza cautelare in data 16 dicembre 2011, n. 782, in accoglimento dell’istanza cautelare proposta dal ricorrente, sospendeva l’esecuzione della su indicata determinazione, nella parte in cui stabiliva la debenza e l’ammontare dell’oblazione, ritenendo che “la minor cubatura realizzata rispetto a quella indicata in progetto ed assentita dall’originaria licenza edilizia appalesi l’insussistenza dei presupposti di legge per poter ritenere che la <sanatoria> di tale difformità sia soggetta all’applicazione della disciplina di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 e che, anzi, la specifica fattispecie fattuale vada, più propriamente, ricondotta all’astratta previsione normativa di cui all’art. 15 del decreto citato, conseguendone che, per la parte di cubatura non realizzata, deve semplicemente ritenersi che il titolo edilizio sia decaduto ope legis”;

- il ricorrente, dopo aver vanamente diffidato l’Amministrazione ad ottemperare alla su indicata pronuncia giurisdizionale e, pertanto, a rilasciare il permesso di costruire in sanatoria richiesto, senza assoggettamento ad oblazione, proponeva istanza a questo Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi degli artt. 59 e 112 e ss. c.p.a., al fine di ottenerne l’ottemperanza;

- il Comune di Sauze d’Oulx ribadiva, con memoria, le proprie argomentazioni difensive e invocava la declaratoria d’inammissibilità e/o irricevibilità dell’istanza da ultimo presentata dal ricorrente o, in subordine, la sua reiezione perché infondata;

- il Collegio, con ordinanza n. 225 in data 4 aprile 2012, accoglieva l’istanza proposta dal ricorrente, ritenendo, in particolare, che la ravvisata sussumibilità della fattispecie fattuale oggetto di scrutinio all’astratta previsione normativa di cui all’art. 15 del d.P.R. n. 380 del 2001, anziché all’art. 36 del medesimo decreto, imponesse il rilascio da parte del Comune di un atto ricognitivo, senza oneri a carico del ricorrente, che desse atto che l’edificio residenziale realizzato, ancorché di cubatura inferiore a quella assentita con la licenza edilizia n. 32 in data 17 giugno 1969, era conforme a tale titolo e che rispetto alla parte di cubatura non realizzata si era verificata, invece, la decadenza ope legis del titolo medesimo;

- conformemente all’ordinanza da ultimo citata, il Comune emanava in data 10 maggio 2012 il dovuto atto ricognitivo, ma con memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica del 30 gennaio 2013 ribadiva e confermava le argomentazioni difensive svolte nei precedenti scritti difensivi, concludendo per l’infondatezza del ricorso ed invocandone il rigetto;

Considerato che la causa veniva chiamata alla pubblica udienza su indicata e, quindi, trattenuta per la decisione;

Considerato che appaiono sussistenti i presupposti di legge per decidere con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del c.p.a.;

Ritenuto che non vi sia motivo per discostarsi dalla prognosi formulata nella fase cautelare e confermata in sede di ottemperanza;

Ritenuto, invero, opportuno ricordare che il costo di costruzione ha natura tributaria e va commisurato al costo dell’opera, conseguendone che il concessionario tanto più ne andrà colpito quanto più sarà il capitale impiegato nella realizzazione dell’opera;

Ritenuto, inoltre, che, per quanto concerne gli oneri di urbanizzazione, la posizione interpretativa maggiormente affermata in giurisprudenza è, invece, quella secondo cui la relativa quota costituirebbe un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione ai benefici che la nuova costruzione ne ritrae, cosicché il tipo di uso offre la giustificazione giuridica all’an debeatur, mentre le modalità concrete dell’uso danno la ragione del quantum (cfr. C.d.S., V, 21 aprile 2006, n. 2258; idem 27 febbraio1998, n. 201; idem 23 maggio1997, n. 529).

Ritenuto, conseguentemente, che il fatto da cui in concreto nasce l’obbligo di corrispondere gli “oneri“ anzidetti è l’aumento del carico urbanistico, derivi esso dalla realizzazione di interventi edilizi come da mutamenti di destinazione d’uso (anche in assenza di opere), che lo producono. La quota per oneri di urbanizzazione, in altri termini, compensa l’aggravamento del carico urbanistico della zona, indotto dal nuovo insediamento;

Ritenuto che, nella fattispecie in esame, paiono mancare i presupposti per imporre al ricorrente la corresponsione, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, dato che la realizzazione di una volumetria inferiore a quella assentita induce ragionevolmente a ritenere che non si sia verificato né l’incremento di valore dell’immobile, né l’aumento del carico antropico;

Ritenuto, pertanto, di ribadire che il ricorrente ha titolo ad ottenere dal Comune il rilascio di un atto ricognitivo, senza oneri, che “regolarizzi” sotto il profilo urbanistico-edilizio l’immobile di sua proprietà, realizzato con un volume inferiore rispetto a quello assentito dalla licenza edilizia a suo tempo rilasciata al suo dante causa;

Ritenuto, per le ragioni innanzi esposte, di accogliere il ricorso e di annullare, in parte qua, la determinazione impugnata;

Ritenuto, in ogni caso, che la particolarità della questione sottoposta all’attenzione di questo giudice possa giustificare l’integrale compensazione tra le parti delle spese e delle competenze di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sauze d’Oulx n. 81 del 22 agosto 2011, nella parte in cui viene stabilisce l’oblazione dovuta dal ricorrente sensi dell’art. 36 del D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e s.m.i. per la sanatoria edilizia richiesta.

Compensa tra le parti le spese e le competenze del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore

Antonino Masaracchia, Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)