TAR Lombardia (MI), Sez. II, n. 2172, del 18 settembre 2013
Urbanistica.Esenzione contributo ex art. 3 legge 10/1977

Il requisito c.d. soggettivo, necessario per accordare l’esenzione dal contributo di cui all’art. 3 della l. 10 del 1977, sussiste non solo nel caso in cui l’opera sia realizzata direttamente da un ente pubblico nell’esercizio delle proprie competenze istituzionali, ma anche nel caso in cui l’opus venga realizzato da un soggetto privato, purché per conto di un ente pubblico, come nel caso della concessione di opera pubblica o di altre analoghe figure organizzatorie, in cui l’opera sia realizzata da soggetti che non agiscano per scopo di lucro, o che accompagnino tale lucro ad un legame istituzionale con l’azione dell’amministrazione volta alla cura di interessi pubblici. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).



N. 02172/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03237/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3237 del 2002, proposto da: 
- Poste Italiane Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Guido Greco, Antonio Rossini e Stefano Astorri, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, P.le Lavater, 5;

contro

- Comune di Peschiera Borromeo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Adriano Pilia e Maria Caterina De Girolamo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Viale Bianca Maria, 10;

per l'annullamento

- in parte qua, della concessione edilizia (ce) n. 13 prot. 17409 in data 22.07.2002, con cui il Comune di Peschiera Borromeo, nell’assentire la realizzazione delle opere di ampliamento del Centro di Meccanizzazione Postale (CMP) di Linate (frazione di Peschiera Borromeo), ha ritenuto dovuto il contributo per oneri per un importo pari ad euro 2.671.137,98;

nonché, per l’accertamento:

- del diritto di Poste Italiane Spa alla restituzione dell’importo di euro 1.614.523,14, quale differenza fra la predetta somma di euro 2.671.137,98 e l’importo di euro 1.056.614,84, pari al valore delle opere realizzate a scomputo, in relazione al quale la ricorrente ha espressamente rinunciato all’azione di ripetizione.



Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Peschiera Borromeo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2013 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

l. La S.p.A. Poste Italiane (da ora anche solo “Società”) è proprietaria di un'area posta in Peschiera Borromeo su cui insiste un edificio ad uso produttivo di proprietà della Società, adibito per l’esattezza a Centro Postale Meccanizzato (di seguito anche solo “CMP”).

2. Esso consta di quattro corpi di fabbrica, destinati alle seguenti attività:

- il primo, alla lavorazione automatizzata delle lettere e cartoline;

- il secondo, ai servizi di arrivo, partenza e scambio dei prodotti postali;

- il terzo, allo scarico e carico dei prodotti in arrivo e partenza e ai servizi di posta elettronica;

- il quarto, allo svolgimento delle lavorazioni automatizzate della posta registrata.

3. In relazione alle esigenze connesse all’espletamento del servizio postale, con istanza dell’8 agosto 2001 la Società richiedeva al Comune di Peschiera Borromeo la concessione edilizia in relazione al progetto di ampliamento del CMP.

4. Con "Atto d'obbligo" in data l luglio 2002, la Società assumeva i seguenti impegni:

4.a) di realizzare integralmente a proprio carico, le opere di urbanizzazione primaria e, parzialmente, quelle di urbanizzazione secondaria, per un complessivo importo di Euro 1.015.485,16;

4.b) di cedere al Comune, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, aree per un valore di Euro 41.129,68;

4.c) di rinunciare a qualsiasi azione di restituzione dell'importo totale di Euro 1.056.614,84 (pari alla somma di Euro 1.015.485,18 e 41.129,68);

tutto ciò, formulando espressa riserva di ripetizione del residuo importo di contributi richiesti, in ragione del ritenuto carattere gratuito della concessione.

5. Con Concessione edilizia n. 13 prot. 17409 in data 22.07.2002, il Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia e Insediamenti Produttivi del Comune di Peschiera Borromeo, rilasciava la Concessione per l'ampliamento del CMP e, nel dare espressamente atto che il progetto relativo al nuovo assetto viabilistico di Linate presentato dalla Società ricorrente a scomputo degli oneri era

stato ritenuto meritevole di approvazione, determinava in complessivi Euro 2.671.137,98 il contributo per oneri ex artt. 3 e l0 Legge 28.01.1977 n. l0, così ricostruito nel dettaglio:

- euro 1.120.068,82 per oneri di urbanizzazione primaria;

- euro 1.272.603,92, per oneri di urbanizzazione secondaria;

- euro 278.465,25 per contributo smaltimento rifiuti.

6. Avverso la predetta determinazione la Società ha interposto l’odierno gravame, notificato il 5.11.2002 e depositato il successivo 11.11.2002, chiedendone l'annullamento in parte qua per il seguente motivo:

- violazione e falsa applicazione dell'art. 9 lett. f) legge 10/1977; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 11 legge 10/1977.

7. Si è costituito il Comune di Peschiera Borromeo, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.

La resistente esclude, in sostanza, che la Società Poste Italiane rivesta il requisito soggettivo richiesto dall’art. 9 citato, in quanto si tratterebbe di Società diversificata nei servizi offerti alla collettività, alcuni dei quali svolti nel libero mercato, in regime di concorrenza con gli altri operatori, sicché essa non potrebbe essere ricompresa nella nozione di ente istituzionalmente competente.

Anche sotto il profilo oggettivo, prosegue la difesa comunale, il CMP non sarebbe ascrivibile fra le opere pubbliche o di interesse generale, essendo un’opera destinata ad essere utilizzata nell’ambito dell’attività imprenditoriale della Società.

8. In via subordinata, sotto il profilo del quantum della pretesa, la resistente contesta la richiesta di restituzione dell’importo di euro 278.465,24 relativo alla voce “contributo smaltimento rifiuti”, in quanto da ritenersi sottratto all’ambito della gratuità di cui all’art. 9 citato.

9. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito specificati.

L'art 9, lett f) della legge 28-1-1977 n. 10 (“Norme per la edificabilità dei suoli”), dispone che il contributo per il rilascio della concessione edilizia non è dovuto, fra l'altro:

“f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite

anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”.

Tale disposizione, per come letteralmente formulata, subordina la previsione del beneficio della gratuità, per quel che qui rileva, alla sussistenza di un duplice requisito e, precisamente:

a) che l'opera sia realizzata da un "ente istituzionalmente competente";

b) che gli impianti, le attrezzature e le opere siano "pubbliche o di interesse generale".

10. Nella fattispecie di cui è causa ricorrono, a giudizio del Collegio, entrambi i suesposti requisisti.

Quanto al requisito soggettivo, la ricorrente - quale società a totale partecipazione dello Stato derivante dalla trasformazione dell'Ente Poste Italiane - conserva la connotazione propria della

sua originaria natura pubblicistica e continua ad essere affidataria della cura di rilevanti interessi pubblici.

Essa, in particolare, come correttamente osservato dalla difesa ricorrente, è concessionaria del servizio postale che costituisce un servizio pubblico di preminente interesse generale (cfr. Cons. Stato, VI, sentenza 2 ottobre 2009 n.5987).

11. Al riguardo, il Collegio ritiene di prestare puntuale adesione (non rinvenendosi alcuna ragione per discostarsene) al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il requisito c.d. soggettivo, necessario onde accordare l’esenzione dal contributo di cui all’art. 3 della l. 10 del 1977, sussiste non solo nel caso in cui l’opera sia realizzata direttamente da un ente pubblico nell’esercizio delle proprie competenze istituzionali, ma anche nel caso in cui l’opus venga realizzato da un soggetto privato, purché per conto di un ente pubblico, come nel caso della concessione di opera pubblica o di altre analoghe figure organizzatorie, in cui l’opera sia realizzata da soggetti che non agiscano per scopo di lucro, o che accompagnino tale lucro ad un legame istituzionale con l’azione dell’amministrazione volta alla cura di interessi pubblici (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI - sentenza 9 settembre 2008 n. 4296; id. sent. 12 luglio 2005, n. 3744; id, sent. 10 maggio 2005, n. 2226; id., Sez. V, sent. 2 dicembre 2002, n. 6618; cfr., altresì, TAR Lombardia - Milano, sez. IV - sentenza 16 luglio 2013 n. 1872).

12. Quanto al requisito oggettivo, l’opera oggetto della concessione edilizia, cui inerisce il contributo de quo, si qualifica quale opera "necessaria" per l'espletamento del pubblico servizio, risultando direttamente collegata all’attività istituzionale di prestazione del servizio postale (il CMP, infatti, risulta progettato e costruito per ospitare l'attività di smistamento degli effetti postali, sicché esso assume un ruolo centrale e preminente nell'ambito dell'intera rete del servizio postale).

13. In definitiva, deve, quindi, essere dichiarata l’illegittimità della concessione edilizia in epigrafe specificata, nella parte in cui ha richiesto alla Società il pagamento del contributo di cui all’art. 3 della legge n.10/1977, pur trattandosi di soggetto esonerato, ai sensi dell’art. 9 della stessa legge.

14. Sul quantum, reputa il Collegio che, una corretta interpretazione del combinato disposto degli artt. 3, 9 e 10 della legge n.10/1977, ne imponga una lettura rigorosa, come tale pienamente aderente al dato letterale, stante il carattere derogatorio della disciplina sulla gratuità della concessione, ordinariamente onerosa.

15. Su tale premessa, il Collegio non può che condividere la tesi del patrocinio resistente, che esclude dall’ambito della gratuità della concessione il contributo per lo smaltimento dei rifiuti.

16. Va rammentato, in tal senso, come l’art. 9 richiami specificamente, per indicare l’importo non dovuto per le ipotesi di concessioni gratuite, “il contributo di cui al precedente articolo 3”; quest’ultimo, a sua volta, specifica detto contributo come “commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”.

17. L’individuazione delle spese di urbanizzazione può essere ricavata dall’art. 4 della L. 29-9-1964 n. 847 (cui rinvia lo stesso art. 5 della legge n.10/1977) che individua e distingue le opere di urbanizzazione primaria (quali le strade residenziali; gli spazi di sosta o di parcheggio; le fognature; la rete idrica; la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; la pubblica illuminazione; e gli spazi di verde attrezzato) da quelle di urbanizzazione secondaria (quali gli asili nido e scuole materne, le scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, i mercati di quartiere, le delegazioni comunali, le chiese ed altri edifici religiosi, gli impianti sportivi di quartiere, i centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie e le aree verdi di quartiere).

18. Il contributo di costruzione è determinato ai sensi dell’art. 6 della legge n.10/1977, che fa riferimento, per i nuovi edifici, alle determinazioni regionali, parametrate ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata; e, in caso di interventi su edifici esistenti, al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere la concessione.

19. In nessuna delle su elencate fattispecie è inquadrabile il contributo per lo smaltimento dei rifiuti che, a ben vedere, si radica su una diversa previsione normativa, contenuta nell’art. 10 della legge n.10/1977, che si occupa delle concessioni relative ad opere o impianti non destinati alla residenza. Per essa, ai fini della determinazione del relativo contributo di concessione, si deve fare riferimento sia all’incidenza delle opere di urbanizzazione, che alle “opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi”.

Ebbene, proprio quest’ultima voce, in quanto non riconducibile ad alcuna di quelle elencate nell’art. 3 cit., risulta, come tale, non soggetta all’esenzione di cui all’art. 9 che, come visto poc’anzi, non richiama l’art. 10 ma solo l’art. 3 della ridetta legge n.10/1977.

20. Per le considerazioni che precedono, quindi, la pretesa ricorrente risulta fondata limitatamente all’importo degli oneri di urbanizzazione, richiesti nella concessione edilizia (n.13/2002) in eccedenza rispetto alla somma già versata dalla Società a scomputo dei predetti oneri. Nessun rilievo può assumere, in senso contrario, l’atto d’obbligo sottoscritto dalla Società il 28.07.2004, nel quale essa ha chiaramente espresso la riserva su quanto verrà deciso nell’odierno giudizio, confermando la propria pretesa al riconoscimento del carattere gratuito della concessione de qua. 21. Risulta, per contro, infondata la pretesa della Società, laddove estende la richiesta di esonero al contributo per smaltimento rifiuti.

22. Ne consegue che il ricorso in epigrafe specificato va, nei suesposti limiti, accolto e, conseguentemente, il Comune va condannato alla restituzione di euro 1.336.057,89, corrispondente alla somma indebitamente riscossa a titolo di oneri di urbanizzazione, in eccedenza rispetto all’importo di euro 1.056.614,84, già versato dalla Società a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

23. Sull’importo come sopra determinato spettano alla Società gli interessi legali dalla data della domanda, ma non la rivalutazione monetaria, trattandosi di pagamento di indebito oggettivo, il quale genera la sola obbligazione di restituzione con gli interessi a norma dell'art. 2033 c.c. (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sentenza 16 luglio 2013 n. 1872; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 2.11.2010 n. 4519).

24. Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione della peculiarità della fattispecie e dell’esito del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto annulla, negli stessi limiti, il provvedimento in epigrafe indicato e condanna il Comune di Peschiera Borromeo alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario

Concetta Plantamura, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)