TAR Lazio (RM) Sez.Iquater n.5369 del 13 giugno 2012
Urbanistica.Parcheggi seminterrati

Al di fuori della eccezionale ipotesi prevista dalla legge Tognoli, il parcheggio sia soggetto all’ordinaria disciplina edilizia

N. 05369/2012 REG.PROV.COLL.

N. 06728/2007 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6728 del 2007, proposto da:
Di Filippo Adelina, rappresentato e difeso dall'avv. Catia Gobbi, con domicilio eletto presso Mauro Livi in Roma, via Timavo, 3;

contro

Comune di Rocca di Papa;

per l'annullamento

DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI-ordinanza n.88 del 2007

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2012 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, proprietaria di area sita in via Borgo valle Vergine Campagna del Comune di Rocca di Papa, impugna l’ordine di demolizione n. 88 del 2007, avente ad oggetto la realizzazione, senza permesso di costruire, di un parcheggio di m. 7 per 6, con altezza da m 2,60 a m. 3,60.

Con il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi in via prioritaria, viene dedotto che il parcheggio, alla luce dell’art. 9 della l. n. 122 del 1989, può essere eseguito con denuncia di inizio attività, sicchè, in difetto di essa, non sarebbe comunque possibile ordinare la demolizione, ma sarebbe necessario procedere ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Il Tribunale osserva che l’art. 9 della l. n. 122 del 1989, a tutt’oggi in vigore secondo quanto disposto dall’art. 144, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 ha per oggetto i soli parcheggi interamente interrati, mentre, nel caso di specie, la stessa ricorrente ammette che il proprio è parcheggio solo semi-interrato: la giurisprudenza si è oramai attestata nel senso che, al di fuori della eccezionale ipotesi prevista dalla legge Tognoli, il parcheggio sia soggetto all’ordinaria disciplina edilizia (da ultimo, Tar Liguria, n. 1176 del 2011).

Esso, pertanto, in ragione dell’autonomo valore di mercato che gli è proprio, non costituisce pertinenza a fini urbanistici, ed è soggetto a permesso di costruire.

La censura è perciò infondata: a nulla rileva accertare in causa se l’amministrazione, nel descrivere l’abuso, abbia omesso di qualificarlo quale parcheggio, poiché anche in tale ipotesi il manufatto abusivo è soggetto a demolizione.

Infondato è anche il primo motivo di ricorso, con cui si deduce che la ricorrente ha presentato domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001: per costante giurisprudenza di questo Tribunale, tale circostanza non si riflette sulla legittimità dell’ordine di demolizione; tanto meno l’amministrazione è tenuta a valutare in anticipo se l’opera possa usufruire di sanatoria, oppure no, come la ricorrente sembra credere, nello sviluppo dell’ultimo motivo di ricorso.

Il ricorso va perciò rigettato.

Nulla sulle spese, in difetto di costituzione del Comune.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere, Estensore





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/06/2012