TAR Lazio (RM), Sez. II-bis, n. 5538, del 3 giugno 2013
Urbanistica.Rilascio permesso di costruire in assenza di piano attuativo

Il permesso di costruire può essere rilasciato in assenza del piano attuativo, richiesto dalle norme di piano regolatore, ovvero nei casi in cui tale piano sia decaduto, quando in sede istruttoria l'Amministrazione abbia accertato che l'area edificabile di proprietà del richiedente sia l'unica a non essere stata ancora edificata e si trovi in una zona integralmente interessata da costruzioni e dotata delle opere di urbanizzazione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 05538/2013 REG.PROV.COLL.

N. 11003/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11003 del 2010, proposto da: 
Roberto Cinelli, Cinelli Vincenza, Cinelli Fausta e Fini Amalia, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Sanino, Ilaria Colombo, Gianpaolo Ruggiero, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

contro

Roma Capitale (già Comune di Roma), in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Murra dell’Avvocatura comunale e presso la stessa domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 580 prot. 03080 del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica U.O. Permessi di costruire del Comune di Roma del 1° giugno 2010, comunicata nelle date 6 agosto e 21 ottobre 2010, con cui era respinta la richiesta del 19 gennaio 2009 di permesso di costruire relativo alla realizzazione di un edificio residenziale in un terreno sito in Roma, via Mascali s.n.c.;

della comunicazione della proposta del responsabile tecnico del procedimento del 23 febbraio 2010 di reiezione della predetta domanda;

di ogni atto a questi annesso, connesso e/o presupposto e/o consequenziale;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2013 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I - Con il ricorso indicato in epigrafe, gli istanti, premesso di essere proprietari di un lotto di terreno distinto in catasto al foglio 1033, allegato 873, particella 1577, ubicato in Roma alla via Mascali s.n.c. loc. Borghesiana, ricadente in zona F/1, ai sensi del P.R.G. del Comune di Roma del 1965, in area interessata da un piano particolareggiato denominato 6/F approvato con delibera della G.R.Lazio n. 3504 del 7 giugno 1980, esponevano che suddetto piano era ormai decaduto per decorso dei termini e che il terreno ricade in zona “tessuti della città da ristrutturare” e più precisamente nella sottozona “tessuti prevalentemente residenziali”, relativamente ai quali l’art. 52 delle nuove NTA prevede al comma 3 che siano ammessi gli intereventi di nuova edificazione con indice di fabbricabilità pario a 0,3 mq/mc..

Conseguentemente gli istanti presentavano istanza di permesso di costruire con allegata documentazione tecnica con cui si precisava che a fronte di una superficie catastale totale del lotto pari a mq 1153, la superficie utile ai fini del calcolo di quella utile lorda era pari a mq 1073, 67, scomputata la superficie occupata dalla sede stradale attuale, risultando una s.u.l. pari a mq 322,10.

Tuttavia la domanda era respinta per contrasto con l’art. 17, l. urbanistica n. 1150 del 1942, essendo stata asseritamente considerata una superficie utile lorda in eccesso.

Pertanto gli istanti proponevano ricorso deducendo i seguenti motivi di gravame:

1 – violazione e falsa applicazione dell’art. 17, l. n. 1150 del 1942, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento del fatto, manifesta illogicità, contraddittorietà, carenza dei presupposti in fatto ed in diritto, nonché perplessità dell’azione amministrativa, poiché la domanda di permesso era stata presentata alla luce della nuova disciplina urbanistica già in vigore, mentre essa era respinta sulla base di una pianificazione attuativa ormai decaduta;

2 – i medesimi vizi già sopra elencati sotto l’ulteriore profilo che i ricorrenti non avessero scomputato la superficie della sede stradale riportata nel previgente P.R.G., di cui al piano particolareggiato decaduto, mentre dalla documentazione tecnica allegata si evincerebbe che nella superficie utile si sia tenuto conto della sede stradale esistente, che pure risulta ancora catastalmente di proprietà dei ricorrenti, risultando contestato agli stessi, il mancato computo della superficie del lotto come derivante dal previsto ma mai realizzato ampliamento stradale secondo le prescrizioni del piano particolareggiato sopra menzionato.

Peraltro, i ricorrenti precisavano che tale ampliamento sarebbe divenuto irrealizzabile in considerazione della trasformazione dei luoghi circostanti interessati dalla realizzazione di vari edifici.

Chiedevano, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato.

Si costituiva il Comune, chiedendo la reiezione della domanda e precisando che pur essendo divenuto inefficacie il piano particolareggiato, di esso sarebbe rimasto efficace l’obbligo di osservare gli allineamenti e le prescrizioni ai sensi dell’art. 17, .l. urbanistica.

A seguito di ulteriore memoria, all’udienza di discussione la causa era trattenuta in decisione.

II – Osserva il Collegio che l'area in questione ricade in zona già sottoposta a piano attuativo decaduto per decorso del termine decennale di validità in applicazione dell'art. 16 della L. 1150/42.

In questi casi la giurisprudenza amministrativa è da tempo orientata a ritenere che il permesso di costruire può essere rilasciato in assenza del piano attuativo, richiesto dalle norme di piano regolatore, ovvero nei casi in cui tale piano sia decaduto, quando in sede istruttoria l'Amministrazione abbia accertato che l'area edificabile di proprietà del richiedente sia l'unica a non essere stata ancora edificata e si trovi in una zona integralmente interessata da costruzioni e dotata delle opere di urbanizzazione (C.d.S., sez. V, 3 marzo 2004, n. 1013; 24 settembre 1997, n. 1016; circa l'esistenza" delle opere di urbanizzazione, C.d.S., sez. V, 25 ottobre 1997, n. 1189; 29 aprile 2000, n. 2562).

L'Amministrazione comunale, comunque, per potersi pronunciare sull'istanza di rilascio del titolo edificatorio, risulta tenuta ad effettuate puntuali accertamenti in merito alla situazione concreta dei luoghi.

L'istruttoria deve essere quindi approfondita, ed il giudizio deve essere reso in seguito a concreti rilevamenti che tengano conto dell'attuale stato dei luoghi.

Nel caso di specie, ritiene il Collegio che l'istruttoria del Comune non corrisponda ai criteri fissati dalla giurisprudenza, in quanto non risulta aggiornata alla situazione attuale dei luoghi (visto che, peraltro, l’Amministrazione non ha compiuto alcuna valutazione in ordine alla realizzabilità dell’ampliamento della sede stradale di cui si discute)

Ritiene dunque il Collegio che il provvedimento impugnato sia viziato, nei limiti sopra esposti, per difetto di istruttoria e che - per tale motivo - debba essere annullato, non escludendo, tuttavia, l'annullamento giurisdizionale per vizi formali o, comunque, per difetto di istruttoria o di motivazione il riesercizio del potere da parte dell'Autorità emanante.

III – Per le considerazioni sopra svolte, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento emanato.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)