New Page 2

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CIRCOLARE 7 dicembre 2005, n.2699
Articolo 32 del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 relativo a «Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attivita' di repressione dell'abusivismo edilizio, nonche' per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali». Circolare esplicativa.

Gazzetta Ufficiale N. 52 del 3 Marzo 2006

New Page 1

1. Premessa.
La presente circolare disciplina la materia di cui all'art. 32
della legge 24 novembre 2003, n. 326 nei limiti delle competenze
dello Stato, fatte salve quelle regionali.
L'art. 32 della legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, al
fine di consentire la regolarizzazione e la riqualificazione
urbanistica ed edilizia del territorio, ha previsto la possibilita'
di ottenere il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria per le
opere realizzate in modo non conforme alla disciplina vigente.
Lo scopo delle nuove disposizioni e' quello di avviare un riassetto
complessivo delle zone degradate a causa del proliferare
dell'abusivismo edilizio. Quanto innanzi, tenuto conto, da un lato
del particolare pregio storico, architettonico, paesistico ed
ambientale di determinati ambiti territoriali e, dall'altro,
dell'esigenza di prevedere appositi strumenti sanzionatori e
sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali nella adozione degli
strumenti urbanistici generali (art. 32, commi 7 e 8).
In base al comma 2 dell'art. 32, la normativa sul condono e'
disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai
principi contenuti nel testo unico sull'edilizia di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, conformemente
a quanto previsto dal nuovo Titolo V della Costituzione, con il quale
e' stata introdotta una nuova configurazione dei rapporti tra fonti
normative statali e regionali.
Al riguardo, appare opportuno evidenziare quanto affermato dalla
Corte costituzionale con le sentenze numeri 196, 198 e 199 del
28 giugno 2004. La Consulta ha chiarito che:
1) il legislatore statale puo' sempre incidere sulla
sanzionabilita' penale e dispone di assoluta discrezionalita' in
materia di estinzione del reato o della pena, o di non
procedibilita';
2) nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia, come gia'
affermato nelle sentenze della Consulta numeri 303 e 362 del 2003, i
poteri legislativi regionali sono ascrivibili alla nuova competenza
di tipo concorrente in tema di governo del territorio;
3) l'effetto estintivo penale, al verificarsi dei presupposti
previsti dalla legge, si produce a prescindere dalla concessione
della sanatoria amministrativa;
4) la particolare struttura del condono edilizio presuppone una
accentuata integrazione fra il legislatore statale ed i legislatori
regionali: ne consegue che l'adozione della legislazione da parte
delle regioni appare non solo opportuna, ma doverosa, e da esercitare
entro il termine determinato dal legislatore nazionale, decorso il
quale non potra' che trovare applicazione la normativa statale;
5) non e' ammessa, da parte delle regioni, l'unilaterale
inapplicabilita' nei territori regionali di un testo legislativo
statale esplicitamente riferito all'intero territorio nazionale.
Le disposizioni normative statali vigenti si applicano fino alla
data di entrata in vigore delle disposizioni regionali, fatte salve
le materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale e ferma
restando l'applicazione delle disposizioni statali vigenti nel caso
in cui le regioni non abbiano emanato proprie leggi.
Con decreto-legge n. 168 del 12 luglio 2004, di recepimento delle
suddette sentenze, sono stati modificati i termini gia' previsti
nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e successivamente, con
decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004 sono stati ulteriormente
prorogati i termini in materia di definizione degli illeciti edilizi.
In tale ambito, pertanto, le regioni entro quattro mesi possono
emanare la legge di cui al comma 26 con cui determinare la
possibilita', le condizioni e le modalita' per l'ammissibilita' a
sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'allegato
1 della legge n. 326/2003.
Nel quadro delle finalita' perseguite dalla suddetta legge n.
326/2003, e' stata mantenuta in capo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti la competenza a fornire il supporto
alle amministrazioni comunali, d'intesa con le regioni interessate,
ai fini dell'applicazione della nuova normativa sul condono edilizio
e per il coordinamento della stessa con le leggi n. 47 del 1985 e con
l'art. 39 della legge n. 724 del 1994 (art. 32, comma 5).
Tra le attivita' di competenza del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti si segnala inoltre la costituzione dell'Osservatorio
nazionale dell'abusivismo edilizio. Suo principale strumento
operativo e' la creazione, in collaborazione con le regioni, di un
sistema informativo nazionale necessario anche per il referto al
Parlamento, previsto dal comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge
23 aprile 1985 convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno
1985, n. 298, relativa allo stato di attuazione e all'efficacia delle
norme relative alla vigilanza urbanistica ed edilizia. L'Osservatorio
puo' costituire, inoltre, un punto di raccolta, di analisi e di
interpretazione dei dati di cui si avvalgono le Istituzioni
competenti al fine di individuare gli elementi sociali, economici e
territoriali che favoriscono il fenomeno dell'abusivismo edilizio e
di consentirne una migliore conoscenza per le necessarie azioni di
contrasto.
A tal fine, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, in corso di
definizione, saranno aggiornate le modalita' di redazione,
trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni
contenute nei rapporti di cui all'art. 31, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Occorre evidenziare che, per quanto non previsto dalle nuove
disposizioni sul condono edilizio, si applicano, se compatibili, le
norme della legge n. 47/1985 e l'art. 39 della legge n. 724/1994
(art. 32, comma 28, della legge n. 326/2003).
Tuttavia le modifiche apportate dal citato art. 32 alle stesse
leggi, non si applicano alle domande gia' presentate ai sensi delle
predette normative (art. 43-bis della legge n. 326/2003).
Sono fatte salve anche le domande gia' presentate ai sensi
dell'art. 40, comma 6 della legge n. 47/1985 relativo alla
eccezionale ipotesi di sanatoria per immobili oggetto di
trasferimento derivante da procedure esecutive, nonche' le ipotesi
previste dal comma 59 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
Il comma 6 dell'art. 40 della legge n. 47/1985, e le altre norme
sopra richiamate, pertanto, devono essere lette alla luce della nuova
normativa sul condono, reputandosi possibile la domanda di sanatoria
purche' la presentazione della stessa avvenga entro centoventi giorni
dall'atto di trasferimento dell'immobile e le ragioni del credito
siano sorte anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 269/2003 (1° ottobre 2003).
L'eccezione prevista da tale norma e' giustificata dalla esigenza
di consentire agli acquirenti sulla base di una procedura esecutiva
di regolarizzare l'acquisto di immobili dei quali, al momento della
insorgenza delle ragioni di credito, non era conosciuta la natura
abusiva.
Del pari deve ritenersi applicabile la norma di cui al comma 1
dell'art. 39 della legge n. 724/1994, secondo la quale i limiti di
cubatura entro i quali e' consentita la sanatoria non trovano
applicazione in caso di annullamento del permesso di costruire.
Come specificato nella circolare del Ministero dei lavori pubblici
n. 2241/UL del 17 giugno 1995, tale norma piu' favorevole trae la sua
giustificazione nel fatto che, trattandosi di titolo abilitativo
prima rilasciato e poi revocato, appare prioritaria l'esigenza di
garantire l'affidamento ingenerato in capo al soggetto interessato al
momento del rilascio del permesso di costruire.
Per quanto infine concerne l'applicazione delle leggi n. 47/1985 e
n. 724/1994 si fa espresso rinvio alle circolari applicative del
Ministero dei lavori pubblici rispetti-vamente 30 luglio 1985, n.
3357/25 e 17 giugno 1995, n. 2241/UL, nonche' alle altre circolari e
interpretazioni fornite dal Ministero dei lavori pubblici su
specifici argomenti.
2. Termini per la presentazione della domanda di sanatoria, oblazione
ed oneri concessori.
Le sentenze della Corte costituzionale numeri 196, 198 e 199 fanno
salva la possibilita' delle regioni di disciplinare, con proprie
leggi, le modalita' di presentazione delle domande di condono,
disciplinando diversamente anche gli effetti del prolungato silenzio
del comune sulle domande stesse. Compete, inoltre, alle regioni la
facolta' di disciplinare diversamente dalla normativa statale la
misura dell'anticipazione degli oneri concessori e le relative
modalita' di versamento.
In esecuzione della citata sentenza e' stato emanato l'art. 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge
20 luglio 2004, n. 191.
In mancanza di disciplina regionale, da emanarsi entro quattro mesi
dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 168/2004, trovano
applicazione le regole stabilite nella normativa nazionale, come
modificata dalla suddetta legge 30 luglio 2004, n. 191, di
conversione del citato decreto-legge n. 168, recante interventi
urgenti per il contenimento della spesa pubblica.
La domanda di condono deve essere accompagnata dall'attestazione
del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri
concessori, secondo le misure e le modalita' indicate nell'allegato 1
della legge.
La presentazione della istanza per la definizione dell'illecito
edilizio al comune competente, con l'attestazione suddetta, deve
avvenire, a pena di decadenza, tra l'11 novembre 2004 ed il
10 dicembre 2004. Alla domanda va allegata la documentazione di cui
al comma 35 dell'art. 32.
In base all'art. 5, comma 2-bis, della legge n. 191/2004, al fine
di salvaguardare il principio dell'affidamento, le domande relative
alla definizione degli illeciti edilizi presentate fino alla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza
della Corte costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a tutti gli
effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al
comma 26 dell'art. 32 del decreto-legge n. 326/2003, convertito dalla
legge n. 326/2903. In ogni caso restano salvi gli effetti penali.
Per quanto concerne le domande di sanatoria presentate tra la data
di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 168/2004 e la data
di entrata in vigore della legge di conversione n. 191/2004, restano
salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione piu'
favorevole delle citate leggi regionali.
Con decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito in legge
n. 307 del 27 dicembre 2004 all'art. 10 sono stati prorogati i
termini, gia' previsti nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in
materia di definizione di illeciti edilizi.
Il comma 33 dello stesso art. 32 della legge n. 326/2003 prevede la
possibilita' per le regioni di emanare norme per la definizione del
procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria.
Pertanto, le regioni possono con proprie norme prevedere l'onere a
carico degli interessati di presentazione di altri documenti oltre a
quelli previsti dalla legge statale, purche' cio' non comporti un
inutile appesantimento del procedimento.
Il comma 37 dell'art. 32 prevede la formazione del
silenzio-assenso, con effetti equivalenti al rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria, sulla domanda trascorsi
ventiquattro mesi dalla data del 30 giugno 2005 senza l'adozione di
un provvedimento negativo del comune, a condizione che siano
soddisfatti tutti gli adempimenti previsti nello stesso comma 37. Per
la formazione del silenzio-assenso, nel caso di immobili soggetti a
tutela, occorre il decorso del termine di ventiquattro mesi dalla
data di emanazione del parere favorevole da parte dell'autorita'
preposta alla tutela del vincolo.
La misura dell'oblazione e' determinata nella tabella C, allegata
alla legge, in relazione alla destinazione residenziale o non
residenziale dell'opera da sanare.
Mentre per gli abusi classificabili nelle tipologie 4, 5, 6 della
tabella C la misura dell'oblazione, stante la minore gravita' degli
stessi, e' determinata in misura fissa, per le tipologie 1, 2 e 3 e'
necessario effettuare il calcolo della superficie del manufatto
abusivo ed applicare l'oblazione in base alla categoria di
destinazione d'uso dell'immobile.
Come espressamente previsto dal comma 39 dell'art. 32, e' esclusa
qualsiasi riduzione dell'oblazione, dovendosi, in tali casi,
escludere l'applicazione dei commi 13, 14, 15 e 16 dell'art. 39 della
legge n. 724 del 1994.
La natura eccezionale delle nuove norme sul condono edilizio e la
volonta' di non estendere i benefici nei casi nei quali puo' apparire
dubbia la situazione di estremo disagio abitativo, ha indotto il
legislatore ad escludere ogni tipo di decurtazione in sede di
determinazione dell'oblazione.
In particolare, pur se il comma 16 dell'art. 39 della legge n.
724/1994 faceva salve espressamente le riduzioni di cui ai commi
terzo, quarto e settimo dell'art. 34 della legge n. 47/1985,
l'esclusione dell'applicazione del citato comma 16, prevista dal
comma 39 dell'art. 32 della legge n. 326/2003, comporta anche la non
applicabilita' delle riduzioni stabilite dall'art. 34 della legge n.
47/1985.
Per quanto concerne gli oneri concessori, gli stessi sono
determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere
di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonche' per gli
interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale
attuati dagli Enti locali; in alternativa, gli oneri possono essere
incrementati fino al massimo del 100 per cento con legge regionale.
E' facolta' dei comuni perimetrare i nuclei abusivi ed esigere
somme pari al costo sostenuto per la realizzazione delle opere
pubbliche. E' possibile lo scomputo del costo per la realizzazione
delle opere pubbliche che puo' essere effettuato direttamente dai
consorzi dei proprietari solo per opere di importo inferiore a 5
milioni di euro. Va doverosamente fatto presente che la norma alla
quale si fa riferimento (art. 2, comma 5, legge n. 109/1994) e'
attualmente soggetta a procedura di infrazione da parte della
Commissione europea secondo la quale le opere realizzate nell'ambito
di una lottizzazione non convenzionata devono essere considerate
pubbliche e, pertanto, le stesse possono essere realizzate
esclusivamente con ricorso alla normativa sui lavori pubblici,
attraverso appalti a terzi.
Per la definizione delle domande di sanatoria si applicano gli
stessi diritti ed oneri stabiliti per il rilascio dei titoli
abilitativi edilizi relativi alle medesime fattispecie, con facolta'
da parte del comune di incrementare i suddetti diritti ed oneri fino
ad un massimo del 10 per cento.
Sulle modalita' di presentazione della domanda e di pagamento
dell'oblazione e degli oneri concessori si rinvia alla circolare n. 1
del 16 gennaio 2004 nonche' al decreto 14 gennaio 2004 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004) del Ministero
dell'economia e finanze, fermo restando quanto disciplinato, in
particolare in merito al versamento degli oneri concessori, dalle
regioni.
In ogni caso, e' possibile effettuare il versamento dell'oblazione
tramite modulo postale suddiviso in tre sezioni, indicando:
- il numero di conto corrente postale 255000, intestato a Poste
italiane;
- l'importo dovuto e liquidato;
- gli estremi identificativi e l'indirizzo del richiedente;
nonche', nello spazio riservato alla causale:
- il comune dove e' ubicato l'immobile;
- il numero progressivo indicato nella domanda relativa al
versamento, con riferimento alla natura del versamento in acconto o a
saldo di rate dovute;
- il codice fiscale del richiedente.
Con decreto interdipartimentale di questo Ministero e del Ministero
dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005 sono stabilite le
modalita' di versamento del 50 per cento della somma dovuta a
conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi
direttamente al comune interessato.
3. Ambito soggettivo di applicazione.
Circa i soggetti legittimati alla presentazione della domanda di
sanatoria, l'art. 32 della legge. n. 326/2003 nulla innova la
disciplina contenuta nell'art. 31 della legge n. 47/1985.
Nel richiamare pertanto le indicazioni contenute nelle circolari
applicative del Ministero dei lavori pubblici rispettivamente
30 luglio 1985, n. 3357/25 e 17 giugno 1995, n. 2241/UL, si ritiene
opportuno indicare brevemente le principali categorie dei soggetti
che hanno titolo a richiedere la sanatoria.
Sono legittimati, innanzitutto, i proprietari delle opere abusive.
Va precisato che in situazioni di condominio l'istanza potra' essere
presentata dall'amministratore previa delibera dell'assemblea
condominiale, o, in caso inerzia dell'assemblea, dallo stesso
amministratore nonche' da ogni singolo condomino.
Nell'ipotesi di titolarita' del diritto sull'immobile da parte di
una persona giuridica, la sanatoria dovra' essere richiesta dalla
persona fisica che ne ha la rappresentanza legale.
In secondo luogo, possono richiedere la sanatoria i soggetti
individuati dall'art. 11 del testo unico dell'edilizia e, quindi i
titolari di un diritto reale sul bene quale usufrutto, uso,
abitazione, diritto di superficie, ecc. nonche', in base al comma 3
dell'art. 31 della legge n. 47/1985, qualsiasi soggetto interessato
al conseguimento della sanatoria stessa.
Tale ultima categoria puo' essere identificata in tutti i soggetti
che dalla sanatoria dell'abuso possono trarre un vantaggio giuridico
ed economico.
L'onere della sanatoria deve essere sopportato dal responsabile
dell'abuso, posto che l'art. 31, comma 3, precisa che gli «altri
soggetti interessati» hanno diritto di rivalsa nei confronti del
proprietario per quanto concerne le spese sostenute per il pagamento
sia dell'oblazione sia del contributo di concessione.
Il diritto di rivalsa tuttavia non compete quando il soggetto
interessato alla sanatoria sia esso stesso responsabile dell'abuso.
Si sottolinea in particolare la legittimazione del locatario a
presentare la domanda di sanatoria del bene abusivo, a fronte
dell'inerzia del proprietario, nonche' dei congiunti o dei
rappresentati legali o volontari, dei creditori nei confronti del
proprietario dell'immobile abusivo, ecc.
Il condono edilizio potra' altresi' essere richiesto dall'autore
dell'illecito non piu' proprietario dell'immobile per l'interesse
agli effetti estintivi dell'illecito di natura sia penale che
amministrativa.
Infine si evidenzia la particolare legittimazione alla
presentazione di autonoma domanda di sanatoria, ai sensi dell'art.
38, comma 5 della legge n. 47/1985, da parte dei soggetti diversi dal
proprietario che siano interessati a beneficiare degli effetti
estintivi penali corrispondendo un'oblazione nella misura del 30%
rispetto a quella dovuta dal proprietario. Trattasi dei soggetti
indicati dall'art. 29 del testo unico dell'edilizia, ossia il
titolare del permesso di costruire, il committente, il costruttore e
il direttore dei lavori, ove diversi dal proprietario, fermo restando
che gli effetti di estinzione del reato, nei confronti dei predetti
soggetti, opera anche nel caso di mancata presen-tazione della
domanda di sanatoria ai fini del rilascio del titolo abilitativo in
sanatoria, nonche' in caso di diniego del rilascio del medesimo.
Il comma 31 chiarisce che il titolo abilitativo edilizio in
sanatoria non comporta limitazioni ai diritti dei terzi, in quanto il
provvedimento di sanatoria e' finalizzato unicamente a regolamentare
il rapporto tra il privato e la pubblica amministrazione ed e' quindi
inidoneo a comprimere i diritti soggettivi dei terzi.
4. Ambito oggettivo di applicazione.
Anche per quanto concerne l'ambito oggettivo di applicazione, la
Corte costituzionale ha fatto salva, in ogni caso, la possibilita'
per le leggi regionali di determinare limiti volumetrici da ammettere
a sanatoria in misura inferiore a quelli previsti dal legislatore
statale. In mancanza di disciplina regionale trova applicazione
quanto stabilito dalle norme nazionali.
Ai sensi del comma 25 dell'art. 32 della legge n. 326 del 2003, i
capi IV e V della legge n. 47/1985, e successive modificazioni ed
integrazioni, come successivamente modificate dall'art. 39 della
legge n. 724/1994, e successive modifiche ed integrazioni, nonche'
dall'art. 32 della legge n. 326/2003, si applicano alle opere abusive
che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003.
Il legislatore fa riferimento a due fattispecie:
- ampliamenti:
sono condonabili, indipendentemente dalla destinazione d'uso
(residenziale o non residenziale), le opere abusive ove non superino,
alternativamente, i 750 mc. ovvero il 30 per cento della volumetria
della costruzione originaria;
- nuove costruzioni.
Per le nuove costruzioni residenziali, il comma 25 prevede che le
suddette disposizioni si applichino alle opere abusive ultimate entro
il 31 marzo 2003 non superiori a 750 mc. per singola richiesta di
titolo abilitativo in sanatoria, a condizione, tuttavia, che la nuova
costruzione non superi complessivamente i 3000 mc.
In caso di superamento di quest'ultimo limite, pertanto, e'
preclusa ogni forma di sanatoria, salva la doverosa riconduzione al
limite dei 3000 mc. con demolizione delle opere scorporabili
eccedenti. In questo caso, alla domanda di sanatoria deve essere
allegato un atto d'obbligo da parte dell'interessato a demolire le
parti eccedenti i 3.000 mc. Il rilascio del titolo abilitativo in
sanatoria e' condizionato dall'effettiva esecuzione delle
demolizioni, che deve avvenire con le modalita' indicate dalle norme
relative al completamento delle opere abusive (art. 35, comma 14,
della legge n. 47/1985).
Qualora, invece, non risulti oggettivamente possibile la
demolizione delle opere eccedenti il suddetto limite, la sanatoria
sara' preclusa. Per le nuove costruzioni con destinazione d'uso non
residenziali, invece, come previsto dai precedenti condoni, la
sanatoria e' ammessa anche oltre i limiti volumetrici previsti per i
manufatti residenziali.
Si precisa che per costruzioni non residenziali si intendono tutti
gli immobili finalizzati alla produzione di beni e/o servizi, o con
destinazioni d'uso terziarie e direzionali, come identificate dagli
strumenti di pianificazione comunale.
Relativamente al concetto di ultimazione, si rinvia a quanto
previsto dal comma 2 dell'art. 31 della legge n. 47/1985, nonche'
dalle circolari del Ministero dei lavori pubblici n. 3357/25 del
30 luglio 1985 e n. 2241/UL del 17 giugno 1995.
In base alla norma sopracitata, debbono intendersi ultimati gli
edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la
copertura.
Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che la disposizione
contenuta nell'art. 31, comma 2, della citata legge n. 47/1985 deve
essere intesa nel senso che l'esecuzione del rustico implica la
tamponatura dell'edificio stesso, con conseguente non sanabilita' di
quelle opere ove manchino in tutto o in parte i muri di tamponamento
che determinano l'isolamento dell'immobile dalle intemperie e
configurano l'opera nella sua fondamentale volumetria (cfr. Cass.
pen., Sez. III, 12 aprile 1999, n. 6548; Cons. Stato, Sez. V,
20 ottobre 2000, n. 5638).
Le opere interne agli edifici gia' esistenti e quelle non destinate
alla residenza, si devono intendere ammissibili al condono quando
siano state completate funzionalmente e cioe' siano tali da
identificare la possibilita' di uso in relazione alla funzione cui
sono destinate.
Per le nuove costruzioni, l'intervento deve reputarsi ultimato nel
momento in cui e' definita la volumetria relativa, non essendo
comunque ammissibili aggiunte successive all'immobile oggetto di
sanatoria, nell'ambito delle opere di completamento.
5. Tipologie di abuso sanabili.
La Corte costituzionale ha fatto salva la facolta' del legislatore
regionale di determinare la possibilita', le condizioni e le
modalita' per l'ammissibilita' a sanatoria di tutte le tipologie di
abuso edilizio di cui all'allegato 1 della legge n. 326/2003. In
mancanza di disciplina regionale si applicano le disposizioni
nazionali.
Il comma 26 dell'art. 32 della legge n. 326/2003, facendo rinvio
all'allegato 1 della medesima legge, stabilisce quali siano le
tipologie di abuso ammesse a sanatoria in base al nuovo condono
edilizio. Le stesse sono state aggiornate e modificate, rispetto alla
definizione originaria contenuta nella legge n. 47/1985 e
riconfermata dalla legge n. 724/1994. Si e' tenuto conto sia
dell'entrata in vigore delle norme relative alla disciplina
dell'attivita' edilizia, contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia dell'esigenza di semplificare
l'individuazione dell'abuso edilizio, in relazione alla categoria di
intervento eseguito. Permane, comunque, la classificazione delle
tipologie di abusi in relazione alla gravita' dell'illecito commesso.
Tipologia 1: si tratta dei cosiddetti abusi sostanziali, vale a
dire di opere realizzate in assenza o in difformita' del titolo
abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Tipologia 2: si tratta dei cosiddetti abusi formali, vale a dire
opere realizzate in assenza o in difformita' del titolo abilitativo
edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore delle
nuove norme sul condono edilizio.
Tipologia 3: opere di ristrutturazione edilizia come definite
dall'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in
difformita' dal titolo abilitativi edilizio.
Relativamente alla fattispecie della ristrutturazione edilizia,
appare opportuno rinviare a quanto contenuto nella circolare
interpretativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.
4174 del 7 agosto 2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre
2003), relativa alla inclusione dell'intervento di demolizione e
ricostruzione nella categoria della ristrutturazione edilizia. Ai
sensi dell'art. 3, lettera d) del testo unico sull'edilizia, sono
qualificabili come interventi di ristrutturazione edilizia quelli
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare alla creazione di organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Gli interventi
comprendono il ripristino, la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
La definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera d) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 riproduce
sostanzialmente quanto previsto dalla lettera d) dell'art. 31 della
legge n. 457/1978.
Tuttavia, il legislatore, al fine di chiarire l'esatto
inquadramento di una fattispecie che in passato ha dato adito a
discordanti orientamenti giurisprudenziali, ha aggiunto che
nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono
ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione
con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve
le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica.
Tale formulazione discende dalle modifiche introdotte dal decreto
legislativo n. 301 del 2002, adottato in attuazione della legge n.
443/2001, in quanto la ristrutturazione edilizia come configurata
nella originaria versione del testo unico imponeva anche la perfetta
identita', tra nuova e vecchia costruzione, non solo di volume e
sagoma, ma anche di area di sedime e caratteristiche dei materiali.
La qualificazione come ristrutturazione edilizia degli interventi
di demolizione e ricostruzione, nei limiti sopra indicati, consente
agli interessati di conformarsi agli strumenti urbanistici, di regola
meno restrittivi, del tempo in cui fu rilasciata l'originaria
concessione per l'edificio demolito. Infatti, in tal caso, l'impatto
urbanistico del manufatto e' stato gia' valutato dall'amministrazione
al momento del rilascio del titolo abilitativo originario.
Qualora, invece, l'edificio ricostruito si differenzi anche per uno
solo dei due elementi suddetti rispetto a quello originario, la
fattispecie deve essere considerata come nuova costruzione, e ad essa
saranno applicabili le norme dello strumento urbanistico attuale.
Per quanto concerne il titolo abilitativo necessario per procedere
ad un intervento di ristrutturazione edilizia, l'art. 10, comma 1,
lettera c), del testo unico sull'edilizia, come da ultimo modificato
dal decreto legislativo n. 301/2002, considera trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio, con conseguente
assoggettamento a permesso di costruire, gli interventi di
ristrutturazione edilizia che portino alla creazione di un organismo
in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento
di unita' immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei
prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili
compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti di destinazione
d'uso.
Il legislatore, pertanto, sotto questo profilo, ha individuato
quegli interventi di ristrutturazione edilizia che, a causa
dell'incidenza sul peso urbanistico dell'area, richiedono il previo
rilascio del permesso di costruire, mentre le ristrutturazioni
edilizie di portata minore, non comportando una sostanziale
alterazione dello stato dei luoghi, possono essere realizzate in base
ad una denuncia di inizio di attivita'.
L'art. 10, comma 1, lettera c), del testo unico sull'edilizia fa
espresso riferimento alle modifiche dei volumi, con cio' dovendosi
ritenere, conformemente alla prevalente giurisprudenza, le sole
diminuzioni o le traslazioni di volumi preesistenti, configurandosi,
invece, una fattispecie riconducibile a nuova costruzione
l'intervento edilizio che determini un aumento di volumetria.
Tale distinzione assume importanza anche alla luce delle novita'
introdotte dalla legge n. 443/2001 e dal successivo decreto
legislativo n. 301 del 2002, con i quali e' stata prevista la
possibilita' di ricorrere alla denuncia di inizio di attivita', in
alternativa al permesso di costruire, anche per gli interventi di
ristrutturazione di cui al citato art. 10, comma 1, lettera c) del
testo unico sull'edilizia (art. 22, comma 3, lettera a) del testo
unico sull'edilizia).
Trattasi di una alternativa meramente procedurale che non incide
sotto alcun aspetto sulla disciplina sostanziale dell'intervento
edilizio di cui trattasi. Cio' si desume dall'art. 31, comma 9-bis,
del testo unico sull'edilizia, in base al quale le disposizioni dello
stesso art. 31 (riguardante gli interventi eseguiti in assenza di
permesso di costruire, in totale difformita' o con variazioni
essenziali) si applicano anche agli interventi edilizi di cui
all'art. 22, comma 3, del testo unico, tra i quali rientrano anche
gli interventi di ristrutturazione di cui all'art. 10, comma 1,
lettera c) del testo unico sull'edilizia.
Puo' definirsi, quindi, «leggera» la ristrutturazione che non
comporta una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
Essa e' assoggettata a D.I.A. e la sua portata puo' desumersi «a
contrario» dalla individuazione degli interventi di cui all'art. 10,
comma 1, lettera c) del testo unico sull'edilizia. La fattispecie, ai
fini del condono, puo' assimilarsi alla figura del restauro e
risanamento conservativo di cui alla tipologia n. 5 della tabella C
allegata alla legge. n. 326/2003.
La ristrutturazione cosiddetta «pesante», invece, la quale comporta
una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio ed e'
soggetta in alternativa a permesso di costruire o a D.I.A., e'
specificatamente individuabile nella descrizione degli interventi di
cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c) del testo unico
dell'edilizia. In tal caso, ai fini del condono, occorre richiamarsi
alla tipologia n. 3 della suddetta tabella C.
Ne consegue che rientrano nella tipologia 3 gli interventi di
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma
dell'edificio preesistente, salvo diversa indicazione fornita da
leggi regionali, nonche' le opere di ristrutturazione edilizia aventi
le caratteristiche di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, mentre gli
stessi possono essere assimilati alla tipologia 5 se l'intervento
edilizio non possa essere ricondotto alla categoria della
manutenzione straordinaria e presenti le seguenti caratteristiche:
- non comporti aumento delle unita' immobiliari;
- non modifichi la sagoma, il volume, i prospetti o le superfici
esistenti;
- non modifichi la destinazione d'uso in immobili compresi nelle
zone A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968.
Tipologia 4: Opere di restauro e risanamento conservativo come
definite dall'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in
difformita' dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di
cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Tipologia 5: opere di restauro e risanamento conservativo come
definite dall'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in
difformita' dal titolo abilitativo edilizio.
Tipologia 6: opere di manutenzione straordinaria, come definite
dall'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in
difformita' dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalita' non
valutabili in termini di superficie o di volume.
Nel concetto di titolo abilitativo edilizio deve ricomprendersi,
ovviamente, anche la denuncia di inizio di attivita', in quanto atto
formatosi implicitamente a seguito di comunicazione da parte
dell'interessato.
Per quanto concerne i mutamenti di destinazione d'uso, la
fattispecie, se realizzata senza opere, salvo diversa disciplina
regionale, deve ricondursi ad interventi non assoggettati al previo
rilascio del titolo abilitativi. In tal senso si e' espresso il
Consiglio di Stato (cfr. sez. V, 10 marzo 1999, n. 231 e sez. V,
14 maggio 2003, n. 2586) e la Corte costituzionale (sentenza n. 73
dell'11 febbraio 1991).
Ne deriva che, conformemente a quanto affermato nella piu' volte
richiamata circolare n. 2241/UL del 17 giugno 1995, sulla
problematica in questione (per quanto non in contrasto con le
disposizioni soprav-venute) ed anche alla luce della legge n.
326/2003, non si reputa necessaria la sanatoria per il mutamento di
destinazione d'uso meramente funzionale.
La giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare, al riguardo, che
la diversa utilizzazione di un edificio, attuata senza opere,
costituisce esercizio di «jus utendi» che, diversamente dallo «jus
aedificandi», non rientra, salvo diversa legislazione regionale,
nella disciplina urbanistico-edilizia generale.
Nel caso in cui avvenga un mutamento di destinazione d'uso senza
opere, in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici,
si deve ritenere ammissibile la presentazione di una domanda di
sanatoria. Cio' in quanto la definitiva introduzione della
destinazione d'uso, utilizza la tipologia 3, trattandosi di una
variazione che comporta un aumento degli standard urbanistici.
Qualora, viceversa, il mutamento di destinazione d'uso sia conforme
alle prescrizioni urbanistiche e agli strumenti di piano e sia
disciplinata con legge regionale che preveda la presentazione di una
denuncia di inizio attivita', la tipologia di abuso da utilizzare e'
la n. 6.
Il mutamento di destinazione d'uso realizzato con opere non diverge
da quanto previsto dalla legge n. 47/1985. Si rinvia pertanto alla
disciplina dei precedenti condoni, avendo anche riguardo alle
normative regionali. Tuttavia, per individuare correttamente la
tipologia di abuso relativa al mutamento di destinazione d'uso
realizzata attraverso opere edilizie, occorre effettuare la concreta
verifica della natura delle opere stesse. Pertanto, l'abuso puo'
rientrare, a seconda dei casi, nella tipologia 3, ovvero 4 o 5.
6. Immobili sottoposti a vincolo.
La possibilita' di sanatoria per le opere realizzate in aree
sottoposte a vincolo e' regolata dagli articoli 32 e 33 della legge
n. 47 del 1985, nonche' dal comma 27 dell'art. 32 della legge n. 326
del 2003.
L'art. 32 della legge n. 47 del 1985, come sostituito dall'art. 32,
comma 43, della legge n. 326/2003, pone un principio di carattere
generale in base al quale il rilascio della concessione in sanatoria
per le opere realizzate su immobili sottoposti a vincolo e'
subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla
tutela del vincolo stesso.
In particolare, il riformulato art. 32 della legge n. 47/1985
prevede per tutte le tipologie di vincolo che, decorso inutilmente il
termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di parere, si formi il silenzio-rifiuto (a differenza della
precedente disciplina che prevedeva in alcuni casi il formarsi del
«silenzio-assenso»).
Al fine di accelerare la procedura di valutazione delle istanze
volte al rilascio del parere suddetto e consentire la contestuale
valutazione degli interessi coinvolti nella fattispecie, e' prevista
la convocazione di una conferenza di servizi da parte dell'ufficio
comunale competente, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 20
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.
Il motivato dissenso in sede di conferenza di servizi espresso da
una amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale (compresa la soprintendenza), alla tutela
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, preclude
il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
L'art. 33 della legge n. 47 del 1985, al quale fa rinvio l'art. 32,
comma 27, della legge n. 326/2003, dispone che sono insuscettibili di
sanatoria le opere realizzate abusivamente, quando siano in contrasto
con i seguenti vincoli, sempre che questi comportino inedificabilita'
e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere suddette:
a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonche' dagli
strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici,
architettonici, archeologici, paesistici, ambientali ed
idrogeologici;
b) vincoli imposti da leggi statali o regionali a difesa delle
coste marine, lacuali e fluviali;
c) vincoli imposti a tutela degli interessi della difesa militare
e della sicurezza interna;
d) ogni altro vincolo che comporti l'inedificabilita' delle aree.
Il comma 2 del citato art. 33 prevede, inoltre, che siano escluse
dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili
assoggettati a tutela dalla legge n. 1089/1939 (ora decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e
che non siano compatibili con la legge medesima.
Ulteriori ipotesi di insanabilita' delle opere abusive realizzate
in zone vincolate sono previste dal comma 27 dell'art. 32 della legge
n. 326/2003 e, in particolare, dai punti d) ed e).
In particolare, per quanto concerne la fattispecie di cui al punto
d), perche' l'intervento posto in essere debba considerarsi non
sanabile occorre la compresenza dei seguenti presupposti:
1) sussistenza di vincoli imposti sulla base di leggi statali e
regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde
acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonche' dei parchi e
delle aree protette nazionali, regionali e provinciali;
2) anteriorita' della imposizione del vincolo rispetto al
compimento dell'abuso;
3) presenza di opere realizzate in assenza o in difformita' del
titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Tale quadro di riferimento sembrerebbe consentire esclusivamente la
sanatoria degli abusi meramente formali, cioe' degli interventi di
cui al suddetto punto d) del comma 27 ma realizzati in conformita'
alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici alla data di entrata in vigore del decreto legge n.
269/2003 (1° ottobre 2003).
Tuttavia, la disposizione contenuta nel punto d) del citato comma
27 appare mitigata in presenza dei presupposti previsti dal comma 1,
ultima parte, del novellato art. 32 della legge n. 47 del 1985, e
cioe' con riferimento a violazioni relative ad altezza, distacchi,
cubatura, o superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle
misure prescritte.
Del pari deve ritenersi ammessa la sanatoria delle opere interne
pur in contrasto con gli strumenti urbanistici in zone sottoposte a
vincolo paesaggistico per le quali gia' non sussiste l'obbligo del
previo nullaosta ambientale (cfr. art. 152 del decreto legislativo n.
490/1999 e, dal 1° maggio 2004, art. 149 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 41 - Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Quanto al punto e) del comma 27, non sembra che possano sorgere
dubbi interpretativi. La norma esclude la sanatoria per tutte le
opere realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con
provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse
particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo n. 490/1999.
Al di fuori dei casi suddetti, la sanatoria e' ammissibile secondo
il procedimento delineato dal riformulato art. 32 della legge n. 47
del 1985.
7. Esclusioni della sanatoria.
Oltre ai casi di cui ai punti d) ed e) del comma 27 dell'art. 32,
sono espressamente escluse dal condono le opere:
non suscettibili di adeguamento antisismico ai sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105
dell'8 maggio 2003, che detta nuovi criteri di classificazione
sismica del territorio nazionale, sulla base di quattro tipologie di
zone;
realizzate su aree pubbliche qualora non ne venga ordinata la
messa in disponibilita' a titolo oneroso;
realizzate su aree boscate o su pascolo, i cui soprassuoli siano
stati percorsi dal fuoco nell'ultimo decennio;
realizzazione nei porti e nelle aree del demanio marittimo,
lacuale e fluviale nonche' in terreni gravati da diritto di uso
civico.
E' altresi' prevista un'ipotesi di esclusione soggettiva per le
opere eseguite dal proprietario, o avente causa, condannato con
sentenza definitiva per i delitti di cui agli articoli 416-bis,
648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto.
8. Disposizioni per contrastare l'abusivismo edilizio.
Oltre alle disposizioni relative al rilascio del titolo abilitativi
in sanatoria, l'art. 32 contiene una serie di norme dirette a
contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio. Si citano le misure
piu' importanti.
a) Demolizione opere abusive.
Il comma 49-ter dell'art. 32 della legge n. 326/2003 aveva
sostituito interamente l'art. 41 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, configurando
un nuovo ruolo del prefetto nell'ambito del procedimento di
repressione dell'abusi-vismo edilizio. Il comma succitato, tuttavia,
e' stato dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 196 del 2004.
Pertanto, rivive il testo dell'art. 41 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001 nel contenuto vigente prima della
sostituzione operata dal comma 49-ter dell'art. 32 della legge n.
326/2003.
Al fine di sostenere l'attivita' di repressione dell'abusivismo
edilizio, presso la Cassa depositi e prestiti e' istituito un fondo
di rotazione denominato «fondo per le demolizioni delle opere
abusive» dotato del l'importo massimo di 50 milioni di euro per la
concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui
all'art. 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi
relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche
disposti dall'autorita' giudiziaria e per le spese giudiziarie,
tecniche e amministrative connesse.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 23 luglio
2004 sono stabilite le modalita' e condizioni per la restituzione al
fondo stesso delle suddette anticipazioni.
b) Obblighi a carico delle aziende erogatrici di servizi pubblici.
Oltre al divieto posto a carico delle aziende erogatrici di servizi
pubblici di somministrare, sotto pena di nullita' del contratto, le
forniture ad immobili privi del titolo abilitativo gia' previsto
dall'art. 45 della legge n. 47/1985 e recepito nell'art. 48 del testo
unico dell'edilizia, il comma 49-quater dell'art. 32 pone a carico
delle aziende erogatrici dei servizi pubblici e dei funzionari che
stipulano i contratti di somministrazione, l'obbligo, puntualmente
sanzionato, di comunicare al sindaco del comune ove e' ubicato
l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi con la
contestuale indicazione del titolo abilitativo edilizio eventualmente
anche in sanatoria.
Al riguardo si chiarisce che il suddetto obbligo di comunicazione
grava solo sul soggetto con il quale il richiedente stipula il
contratto di somministrazione, indipendentemente da chi effettua
materialmente l'allaccio.
In considerazione delle diverse dimensioni e delle esigenze di
carattere operativo ed amministrativo che caratterizzano l'attivita'
dei vari enti locali, la frequenza e le modalita' con cui effettuare
la trasmissione al sindaco del comune in cui e' ubicato l'immobile
interessato dei dati indicati dall'art. 48 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 380/2001, puo' essere concordata direttamente
dall'azienda erogatrice con l'ente locale. Deve essere comunque
garantita al sindaco del comune interessato l'esatta conoscenza di
tutti gli elementi indicati dalla suddetta disposizione.
Con riferimento all'ambito di applicazione del termine «titoli
abilitativi», contenuto nell'art. 32, comma 49-quater della legge n.
326/2003, e' da ritenere che lo stesso si riferisca anche alle
dichiarazioni di inizio di attivita' cosi' come disciplinate dal capo
III del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.
c) Incremento sanzioni pecuniarie per reati edilizi.
Il comma 47 dell'art. 32 prevede per le sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, un incremento del cento per cento.
d) Scioglimento del consiglio comunale.
Allo scopo di rafforzare l'obbligo dei comuni con piu' di mille
abitanti di dotarsi degli strumenti di pianifi-cazione, il comma 7
dell'art. 32, modificando l'art. 141 del testo unico degli enti
locali (decreto legislativo n. 267/2000) introduce una nuova causa di
scioglimento dei consigli comunali prevedendo anche il relativo
procedimento.
e) Interventi repressivi contro le opere abusive.
L'art. 32, modificando una serie di norme del testo unico
sull'edilizia, oltre al sopradetto incremento delle sanzioni
pecuniarie, dispone l'incremento dei poteri repressivi delle
autorita' competenti.
L'immediata demolizione delle opere edilizie abusive puo' ora
essere disposta quando il dirigente comunale accerti non piu'
soltanto l'inizio ma altresi' l'esecuzione di opere abusive in tutti
i casi di difformita' delle stesse dalla normativa urbanistica o
dalle prescrizioni degli strumenti di pianificazione.
Per le opere abusive realizzate su immobili dichiarati monumento
nazionale o soggetti a vincolo storico-artistico o su beni di
interesse archeologico ovvero su immobili soggetti a vincolo
paesistico con vincolo di inedificabilita' assoluto, il potere di
procedere alla demolizione e' attribuito al soprintendente, su
richiesta della regione, del comune o delle altre autorita' preposte
alla tutela, ovvero decorso il termine di centottanta giorni
dall'accertamento dell'illecito, attraverso la nomina di un
commissario ad acta o avvalendosi delle strutture tecnico-operative
del Ministero della difesa.
Con riguardo alla demolizione delle opere abusive realizzate in
assenza di permesso di costruire, in totale difformita' o con
variazioni essenziali, com'e' noto l'art. 31, comma 9, del testo
unico sull'edilizia prevede che di tali opere il giudice penale, con
sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44 dello stesso
testo unico, ne ordina la demolizione se ancora non sia stata
altrimenti eseguita.
Si osserva, in merito, che la Corte di cassazione, III sez. penale,
con recente sentenza n. 26105/2004 ha ritenuto legittimo un ordine di
demolizione disposto dal giudice penale, pur in pendenza di un
giudizio amministrativo promosso dall'interessato avverso il diniego
di sanatoria emesso dal comune, e cio' in quanto non e' stata
ritenuta ottenibile nel giro di brevissimo tempo la decisione del
giudice amministrativo.

Roma, 7 dicembre 2005

Il vice Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Martinat