Rifiuti.Beni demaniali e sequestro penale
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Cass. Sez. III n. 10804 del 12 Marzo 2019 (Cc 5 dic 2018)
Pres. Di Nicola Est. Liberati Ric. Cortese
Rifiuti.Beni demaniali e sequestro penale
La particolare natura dei beni facenti parte del demanio dello Stato, in cui sono comprese le aree di golena dei fiumi, non suscettibili di utile detenzione o possesso da parte dei privati in assenza di un titolo legittimante (ex art. 823, comma 1, cod. civ.), tanto che il prolungato possesso non ne determina, neppure se sorretto da buona fede, l’acquisto per usucapione ventennale, rende irrilevante la detenzione di fatto di tali aree, che quindi non fa sorgere il diritto alla loro restituzione, cosicché anche se esse, come nel caso in esame, siano state sottoposte a sequestro nei confronti dell’occupante abusivo, ciò non può far sorgere il diritto alla restituzione, in caso di dissequestro, a favore di quest’ultimo, che non potrebbe comunque legittimamente detenere od occupare tali aree (fattispecie relativa a richiesta di dissequestro di un’area golenale oggetto di deposito e smaltimento illecito di rifiuti, in violazione dell’art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006.
Urbanistica.Titoli in sanatoria e termine di impugnazione
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TAR Veneto Sez.II n. 290 del 5 marzo 2019
Urbanistica.Titoli in sanatoria e termine di impugnazione
Il termine per l’impugnazione di un titolo edilizio in sanatoria, decorre per il terzo interessato dalla data in cui costui abbia avuto conoscenza del rilascio del titolo , mentre appare ingiustificatamente restrittiva dell’effettività della tutela giurisdizionale la tesi che, per i titoli in sanatoria, fa decorrere il termine di impugnazione dei terzi dalla data di pubblicazione del provvedimento all’Albo pretorio del Comune.
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Rifiuti. Corte UE e voci a specchio
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Corte di Giustizia (Decima Sezione) 28 marzo 2019
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2008/98/CE e decisione 2000/532/CE – Rifiuti – Classificazione come rifiuti pericolosi – Rifiuti ai quali possono essere assegnati codici corrispondenti a rifiuti pericolosi e a rifiuti non pericolosi»
L’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, come modificata dal regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché l’allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, devono essere interpretati nel senso che il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale.
2) Il principio di precauzione deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi si trovi nell’impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest’ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.
Rifiuti.Chi compie più trasporti abusivi di rifiuti commette un reato «eventualmente abituale»?
Chi compie più trasporti abusivi di rifiuti commette un reato «eventualmente abituale»?
di Vincenzo PAONE
Ambiente in genere.Discrezionalità amministrativa e tecnica e sindacato di legittimità
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TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 184 del 22 febbraio 2019
Ambiente in genere.Discrezionalità amministrativa e tecnica e sindacato di legittimità
Le valutazioni di compatibilità ambientale e paesaggistica sono connotate da ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, sulle quali il sindacato di legittimità si arresta ai soli profili di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, carenza o totale inadeguatezza dell'istruttoria.
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Urbanistica.Realizzazione di distinti impianti di fonti energetiche rinnovabili
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Cass. Sez. III n. 12268 del 20 Marzo 2019 (Cc 29 nov 2018)
Pres. Cervadoro Est. Di Stasi Ric. PM in proc. Rosiello ed altri
Urbanistica.Realizzazione di distinti impianti di fonti energetiche rinnovabili
Deve ritenersi integrato il reato di cui all'art. 44 d.P.R. n, 380 del 2001 nel caso di realizzazione di distinti impianti di fonti energetiche rinnovabili, riconducibili al medesimo centro di interessi ma artificiosamente frazionati allo scopo di eludere il rispetto dei limiti di potenza fino a 1MW previsti dalla legislazione statale dell'acquisizione di autorizzazione unica regionale. L’accertamento degli elementi fattuali sintomatici della elusione artificiosa dei limiti di potenza fino a 1MW previsti dalla legislazione statale costituisce un accertamento in fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità
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- Urbanistica.Oneri concessori e tariffe
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