Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 172 del 7 gennaio 2021
Rifiuti.Abbandono e culpa in vigilando di impresa di grandi dimensioni
La configurabilità della culpa in vigilando, come condotta omissiva colposa del proprietario cui è ascrivibile la responsabilità in solido per lo sversamento di rifiuti in una propria area, quindi, concreta una forma di responsabilità soggettiva (e, in tal senso, diretta) e sussiste laddove la res, come nel caso di specie, sia nel pieno ed esclusivo godimento del proprietario.Va escluso che possa integrare la sussistenza della culpa in vigilando la richiesta di un impegno di entità tale da essere in concreto inesigibile ed implicare una responsabilità oggettiva che esula dal dovere di custodia di cui all’art. 2051 c.c., che consente sempre la prova liberatoria in presenza di caso fortuito, da intendersi in senso ampio, comprensivo anche del fatto del terzo. Tuttavia, non può ritenersi inesigibile l’impegno di custodia dell’area richiesto ad un’impresa di grandi dimensioni al fine di evitare il sorgere o l’aggravamento di un danno ambientale, sicché è ascrivibile alla stessa un onere di vigilare e di apprestare strumenti utili ad evitare che sull’area di proprietà siano sversati e abbandonati rifiuti in quantità tale da costituire una serie minaccia per la salute pubblica.
Cass. Sez. III n. 37165 del 23 dicembre 2020 (UP 22 set 2020)
Pres. Ramacci Est. Gentili Ric. Mariano ed altri
Beni Ambientali.Autorizzazione paesaggistica e falso
Integra il reato previsto dall'art. 479 cod. pen. il rilascio di autorizzazione paesaggistica, da parte del responsabile dell'ufficio tecnico competente, quando il giudizio di discrezionalità tecnica presupposto, in quanto fondato su dati non rispondenti al vero e non verificati da parte dell’organo pubblico, non sia rispondente ai parametri normativi richiesti per l'emanazione dell'atto amministrativo o nei casi in cui l'agente si discosti consapevolmente dai criteri di valutazione normativamente fissati o da criteri tecnici generalmente accettati
Consiglio di Stato Sez. VI n. 8391 del 28 dicembre 2020
Rifiuti.Messa in sicurezza del sito
Quanto all’individuazione dei soggetti imputabili della responsabilità del recupero o dello smaltimento dei rifiuti e del ripristino dello stato dei luoghi – pur se l'Amministrazione non può imporre ai privati, che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno di inquinamento contestato, lo svolgimento di attività di recupero e risanamento, tuttavia la messa in sicurezza del sito è una misura di correzione dei danni che rientra nel genus delle precauzioni, che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente. Pertanto, la relativa ordinanza non ha finalità sanzionatoria o ripristinatoria e può essere imposta a prescindere dall’individuazione dell'eventuale responsabile
Cass. Sez. III n. 392 del 8 gennaio 2021 (CC 9 ott 2020)
Pres. Sarno Est. Andreazza Ric. PM in proc. Minervini
Ecodelitti.Inquinamento ambientale e pregiudizio all’ambiente
Se è ben vero che con riguardo al delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod, pen., l'accertamento di un concreto pregiudizio arrecato all’ambiente va effettuato nei limiti di rilevanza determinati dalla nuova fattispecie incriminatrice, che non richiedono necessariamente la prova della contaminazione del sito nel senso indicato in particolare dalla lett. e) dell’art. 240 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, dunque, renderebbero non dirimente il mancato superamento delle “concentrazioni soglia-rischio”, non deve neppure trascurarsi che la compromissione e il deterioramento richiesti devono riguardare, secondo quanto testualmente enunciato dalla stessa norma codicistica, “porzioni estese o significative” dello stesso suolo, solo così acquistando concretezza, nella strutturazione della previsione, il requisito del pericolo.
Corte costituzionale n. 6 del 20 gennaio 2021
Oggetto: Caccia - Norme della Regione Toscana - Contenimento degli ungulati in ambito urbano - Autorizzazione per la polizia provinciale e per la polizia della Città metropolitana di Firenze ad attuare gli interventi richiesti dal sindaco, anche tramite coordinamento delle guardie venatorie volontarie - Possibilità di richiedere all'autorità competente l'emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l'incolumità pubblica nell'attuazione degli interventi.
Dispositivo: non fondatezza
Consiglio di Stato Sez. II n. 7637 del 2 dicembre 2020
Urbanistica.Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
L’art. 35 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 stabilisce espressamente che “il diniego di sanatoria è notificato al richiedente”, dando ragione sia della necessità di una notificazione del provvedimento negativo, sia del fatto che unico destinatario della stessa debba essere colui che ha attivato il procedimento. Le disposizioni dell’art. 34 del D.P.R. n. 380 del 2001 devono essere interpretate nel senso che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria – posta da tale normativa – debba essere valutata dall’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione: fase esecutiva, nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità del provvedimento di demolizione
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