Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 386 del 8 gennaio 2021 (UP 18 set 2020)
Pres. Andreazza Est. Andronio Ric. Longoni
Urbanistica.Demolizione e permesso di costruire
Ai fini della riconduzione di un’attività edilizia di demolizione all’ambito delle deroghe alla necessità del permesso di costruire fissate dall’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001 per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, non è sufficiente che detta demolizione si svolga con l’intenzione soggettiva dell’agente di non operare modificazioni di sagoma, volumetria, prospetto o di quant’altro possa essere rilevante per rendere invece necessario il permesso di costruire, perché l’opera da realizzare, previa demolizione del preesistente, deve risultare in modo chiaro e univoco ex ante dalla documentazione progettuale sulla base della quale l’attività edilizia è effettuata. Diversamente opinando, si consentirebbe a qualunque soggetto, che operasse una demolizione senza dotarsi del permesso di costruire, di fornire ex post una giustificazione della demolizione stessa, allegando la mera intenzione di procedere, successivamente, ad una ricostruzione in astratto rientrante, per caratteristiche, nell’ambito di applicazione delle deroghe stabilite dal richiamato art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001
TAR Emilia-Romagna (BO) Sez. I, n. 9 del 11/1/2021
Rifiuti. Impossibilità di recupero di materiale contenente amianto
“Il respingimento, da parte di ARPAE, della proposta della ricorrente di recupero del materiale si basa su un solido impianto motivazionale incentrato sulla letterale, rigorosa interpretazione dell’art. 184 ter del D. Lgs. n. 152 del 2006 e del D.M. Ministero dell’Ambiente in data 5/2/1998, da tale norma espressamente richiamato, laddove il Regolamento indica, al punto 7 dell’allegato 2, tra i criteri specifici necessari per potere reimpiegare i materiali in questione, che gli stessi devono essere “...privi di amianto...” […] tale disposizione regolamentare, laddove essa non individua alcun limite numerico, ma condiziona espressamente la possibilità di recupero del materiale unicamente al parametro: presenza/assenza di amianto, è dirimente […] La norma oggettivamente non si presta, infatti, ad ulteriori, diverse interpretazioni […] prevede l’esclusione dei materiali che contengono amianto (in qualsivoglia concentrazione) da quelli che è invece possibile recuperare” (fattispecie relativa ad un provvedimento con cui ARPAE E-R aveva dinegato la proposta di una Società che, nell’ambito di un procedimento di bonifica, intendeva riutilizzare alcuni materiali contenenti amianto residuati dal proprio intervento) (segnalazione e massima Avv. Antonio Tolone).
Consiglio di Stato Sez. II n. 8004 14 dicembre 2020
Urbanistica.Interesse pubblico alla rimozione dell’atto nell’annullamento d’ufficio
La natura discrezionale dell’annullamento d’ufficio fa sì che l’amministrazione procedente debba motivare, con consistenza e convincente articolazione logica, la sussistenza dell’interesse pubblico alla rimozione dell’atto operando una comparazione tra lo stesso e quelli contrapposti dei privati al suo mantenimento. L’onere motivazionale si connota ovviamente in termini di differente intensità a seconda della tipologia e della consistenza di quelli coinvolti nel procedimento, non dei contenuti della funzione esercitata. Evidentemente, nell’ipotesi di attività vincolata, esso risulta notevolmente affievolito
Cass. Sez. IV n. 34365 del 3 dicembre 2020 (CC 25 nov 2020)
Pres. Piccialli Est. Pezzella Ric. Auricchio ed altri
Urbanistica. Lottizzazione abusiva e buona fede del terzo acquirente
La condizione di buona fede, che nel caso di accertamento del reato di lottizzazione abusiva preclude la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite nei confronti del terzo acquirente di tali beni, presuppone non solo che questi abbia partecipato inconsapevolmente all'operazione illecita e che, quindi, non sia concorrente nel reato, ma anche che abbia gestito la propria attività contrattuale e precontrattuale assumendo le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'intervento agli strumenti urbanistici, dovendosi anche tenere conto, sotto questo profilo, del comportamento della pubblica amministrazione
Consiglio di Stato Sez. IV n. 8315 del 24 dicembre 2020
Rifiuti.Impianti destinati al recupero di rifiuti urbani non pericolosi
Anche l’allocazione degli impianti destinati al recupero di rifiuti urbani non pericolosi deve rispettare le previsioni di piano regionale sulla prossimità, ancorché per tale tipologia di rifiuti valga il principio di libera circolazione, con la conseguenza che se le previsioni di fabbisogno contenute nel piano non lasciano, in determinate aree, alcuno spazio a nuovi impianti, questi non potranno essere realizzati; il favor per la prossimità espresso dall’art. 181, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006 individua la necessità di impianti sulla base del fabbisogno previsto nei singoli ambiti di riferimento; il fatto che, nel caso in cui non vi sia alcuna necessità, un nuovo impianto - anche se destinato al recupero e, quindi, teoricamente abilitato a ricevere rifiuti da ogni dove - non può sorgere è una conseguenza diretta delle predette disposizioni di legge
Cass. Sez. III n. 36602 del 16 dicembre 2020 (UP 20 nov 2020)
Pres. Marini Est. Mengoni Ric. Riccio
Caccia e animali.Differenza tra uccellagione e caccia con mezzi vietati
La linea di demarcazione tra l'uccellagione e la caccia con mezzi vietati è rappresentata dalla possibilità, insita solo nella prima, che si verifichi un indiscriminato depauperamento della fauna selvatica a causa delle modalità dell'esercizio venatorio ed in considerazione della particolarità dei mezzi adoperati.
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