Cass. Sez. III n. 22032 del 10 giugno 2010 (Ud.22 apr. 2010)
Pres. Onorato Est. Squassoni Ric. Chelli
Acque. Getto liquami ed idoneità lesiva della condotta
La fattispecie prevista dall’art.674 cp è collocata nello ambito delle contravvenzioni di polizia ed è posta a tutela della incolumità pubblica; i nocumenti, più o meno gravi, che la norma intende evitare devono essere messi in relazione alla loro capacità lesiva nei confronti delle persone che dal getto pericoloso di cose vengono imbrattate, offese nella loro integrità fisica o molestate e turbate nella loro tranquillità; l’idoneità lesiva della condotta è correlabile anche ad oggetti, ma in questo caso il fatto non ha rilevanza penale. Di conseguenza, il reato non si perfeziona quando i comportamenti enucleati nella norma sono idonei a danneggiare esclusivamente delle res (fattispecie relativa a getto di liquami atti ad imbrattare causante danni solo alle colture senza riverberi negativi sulle persone).
UDIENZA del 13.04.2010
SENTENZA N. 715
REG. GENERALE N. 37946/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIERLUIGI ONORATO - Presidente -
Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere -
Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Re. Consigliere -
Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI - Consigliere -
Dott. GIULIO SARNO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
1) CHELLI BRUNO GABRIELE N. IL 00/00/0000
- avverso la sentenza n. 835/2007 TRIBUNALE di L'AQUILA, del 24/03/2009
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI
- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Montagne Alfredo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
- Udito il difensore Avv. Sorivo Pasquale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 24 marzo 2009, il Tribunale di L'aquila ha ritenuto Chelli Bruno Gabriele responsabile del reato previsto dall'art.674 cp e l'ha condannato alla pena di euro duecento di ammenda ed al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile.
A sostegno della conclusione, il Giudice ha ritenuto provato in fatto che - a causa del cattivo funzionamento delle elettropompe del depuratore delle acque del Consorzio di cui l'imputato era presidente - si fosse determinato un riversamento di liquidi fognari su di un terreno di proprietà di tale Pezzopane.
Il Giudice ha reputato che l'evento, che si era già verificato antecedentemente, fosse causato dalla inerzia dell'imputato e dalla mancanza di interventi per adeguare le elettropompe al sistema di carico; pertanto , ha ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e rilevando:
- che è carente ogni profilo di colpa: come osservato dallo stesso perito, non vi è stato un difetto di manutenzione dello impianto che ha sempre funzionato e l'inconveniente per cui è processo si è verificato per un evento accidentale;
- che il liquido sversato era costituito da acqua piovana che non ha idoneità a molestare o offendere le persone: pertanto, non è configurabile la fattispecie prevista dall'art.674 cp mancando qualsiasi lesione del bene giuridico tutelato dalla norme che è rappresentato dalla incolumità pubblica.
La Corte rileva che l'ultima deduzione è meritevole di accoglimento e tale conclusione, per il suo carattere assorbente, esonera dallo esaminare i residui motivi dell'atto di ricorso.
La fattispecie prevista dall'art.674 cp è collocata nello ambito delle contravvenzioni di polizia ed è posta a tutela della incolumità pubblica; i nocumenti, più o meno gravi, che la norma intende evitare devono essere messi in relazione alla loro capacità lesiva nei confronti delle persone che dal getto pericoloso di cose vengono imbrattate, offese nella loro integrità fisica o molestate e turbate nella loro tranquillità; l'idoneità lesiva della condotta è correlabile anche ad oggetti, ma in questo caso il fatto non ha rilevanza penale.
Di conseguenza, il reato non si perfeziona quando i comportamenti enucleati nella norma sono idonei a danneggiare esclusivamente delle res.
Nel caso in esame, la contravvenzione è stata contestata sotto il profilo del getto di liquami atti ad imbrattare e dalla istruzione dibattimentale è emerso- come messo in luce nella impugnata sentenza- che lo sversamento ha causato danni solo alle colture senza riverberi negativi sulle persone.
Mancando il requisito normativamente richiesto in modo indefettibile -idoneità della condotta ad offendere le persone- per la integrazione della fattispecie di reato, la Corte annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
PQM
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Roma,13 aprile 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 10 Giu. 2010