Rifiuti.Gestione discarica abusiva
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Cass. Sez. III n.29231 del 7 agosto 2025 (UP 10 lug 2025)
Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. Mannella
Rifiuti.Gestione discarica abusiva
Il concetto di gestione di una discarica abusiva deve essere inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare od anche semplicemente a tollerare e mantenere il grave stato del fatto-reato, strutturalmente permanente. Di conseguenza, devono ritenersi sanzionate non solo le condotte di iniziale trasformazione di un sito a luogo adibito a discarica, ma anche tutte quelle che contribuiscano a mantenere tali, nel corso del tempo, le condizioni del sito stesso. Sicché più soggetti possono concorrere, a titolo di dolo o colpa, nella "gestione" di una discarica abusiva, quali i responsabili di imprese che smaltiscono rifiub propri, i responsabili di imprese che smaltiscono rifiuti di terzi, i trasportatori, i proprietari dell'area interessati, nonché i pubblici amministratori
Urbanistica.Realizzazione di un piazzale
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 6941 del 5 agosto 2025
Urbanistica.Realizzazione di un piazzale
La trasformazione di un suolo per crearvi un piazzale rientri nella nozione di costruzione si evince facilmente dall’art. 3, comma 1, lett. e.3), che qualifica come tali “la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato”, dovendosi intendere per “trasformazione in via permanente” non già la “trasformazione irreversibile” ma, semplicemente, quella trasformazione destinata a garantire per un lasso di tempo indeterminato un certo utilizzo. Peraltro anche l’art. 3, comma 1, lett. e.2), qualificando come costruzione gli interventi di urbanizzazione primaria, tra i quali rientrano anche piazzali di sosta e aree asfaltate, conferma che rientrano nella nozione di costruzione anche gli interventi che non si estrinsecano nella realizzazione di edifici.
Rifiuti.Combustione di rifiuti pericolosi ipotesi autonoma di reato e non circostanza aggravante.
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Cass. Sez. III n.29222 del 7 agosto 2025 (UP 2 lug 2025)
Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. Di Stasi
Rifiuti.Combustione di rifiuti pericolosi ipotesi autonoma di reato e non circostanza aggravante.
Ove l'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 256-bis d.lgs. 152/2006 abbia ad oggetto rifiuti pericolosi, essa costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante, in ragione della differenza «originaria» tra rifiuti pericolosi e non pericolosi in relazione alla presenza o meno di sostanze pericolose tout court (rifiuti pericolosi «assoluti») ovvero di sostanze pericolose in determinate concentrazioni (rifiuti «speculari» pericolosi), con conseguente esclusione della fattispecie di combustione illecita di rifiuti pericolosi dal giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.
Urbanistica.Caratteristiche della pergotenda
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Consiglio di Stato Sez. II n. 5828 del 7 luglio 2025
Urbanistica.Caratteristiche della pergotenda
Un'opera costituita da una struttura con copertura retrattile e chiusura laterale con vetrate scorrevoli, se mantiene la destinazione esterna dello spazio senza trasformarlo in un ambiente stanziale chiuso e stabile, deve qualificarsi come pergotenda. Tale qualificazione la colloca tra le opere di edilizia libera, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 380 del 2001e del "Glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera" (D.M. 2 marzo 2018), non essendo quindi soggetta a titolo edilizio.
Caccia e animali.Caratteristiche della caccia di selezione
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Cass. Sez. III n.29226 del 7 agosto 2025 (UP 2 lug 2025)
Pres. Ramacci Est. Bucca Ric.Mattiace
Caccia e animali.Caratteristiche della caccia di selezione
La caccia di selezione non postula né comporta un periodo di caccia generalizzata, rispondendo invece ad altri criteri e ad altre finalità, che prevedono piani di abbattimento ed in genere un'attività di programmazione per tenere inalterato un determinato ambiente naturale
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Caccia e animali.Presupposti del divieto di detenzione di armi
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Consiglio di Stato Sez. III n. 6840 del 1 agosto 2025
Caccia e animali.Presupposti del divieto di detenzione di armi
A prescindere dalle risultanze e dagli esiti penali, la valutazione sull’affidabilità dell’interessato può essere fondata su fatti significativi ai fini dell'applicazione dell'art. 39 TULPS (r.d. n. 773 del 1931). In particolare, qualora risultino circostanze comunque connesse all'uso delle armi e alla finalità di detenzione delle stesse (ad esempio, come nel caso in esame, caccia con strumenti proibiti e deposito improprio delle munizioni), si può desumere la insussistenza in capo al titolare dell'autorizzazione delle sufficienti garanzie di non abusare. L'art. 39 TULPS attribuisce infatti alla Prefettura la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti quando sia riscontrabile una capacità “di abusarne”, mentre il successivo art. 43 consente alla competente autorità - in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi - di valutare non solo tale capacità di abuso, ma anche, in alternativa, l'assenza di una buona condotta, per la commissione di fatti, pure se estranei alla gestione delle armi, che non rendano i richiedenti meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia, non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell'interessato. L'inaffidabilità all'uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro, o il mancato rilascio, della licenza, senza che occorra dimostrarne l'avvenuto abuso, essendo sufficiente l'esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato. La valutazione del Prefetto è caratterizzata da ampia discrezionalità ed ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, non solo i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili. Il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è quindi un giudizio di pericolosità sociale bensì un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi, atteso che il divieto può fondarsi anche, come detto, su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a buona condotta.
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