Urbanistica. Potere di controllo del giudice dell'esecuzione e frazionamento artificioso delle istanze di condono edilizio
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Cass. Sez. III n. 14240 del 20 aprile 2026 (CC 17 febbraio 2026)
Pres. Aceto Rel. Pazienza Ric. Iavarone e Pagnotta
Urbanistica. Potere di controllo del giudice dell'esecuzione e frazionamento artificioso delle istanze di condono edilizio
In tema di reati edilizi, il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di revoca dell'ordine di demolizione a seguito del rilascio di titoli in sanatoria, ha il potere-dovere di verificare la legittimità dell'atto concessorio sopravvenuto, accertando la sussistenza di tutti i presupposti di legge per la sua emanazione. Tale sindacato include la verifica del rispetto dei limiti volumetrici inderogabili previsti dalla normativa sul condono (d.l. n. 269 del 2003). Integra un'ipotesi di artificioso frazionamento della domanda, preclusivo della sanatoria, la presentazione di distinte istanze riferite a diverse unità immobiliari facenti parte di un unico corpo di fabbrica, qualora la realizzazione dell'intera opera sia riconducibile a un unico soggetto e la volumetria complessiva superi il limite di 750 mc, non rilevando la formale separazione delle domande volta a eludere i limiti dimensionali previsti dalla legge
Rifiuti. Responsabilità del custode nella bonifica e irrilevanza dell'esondazione prevedibile
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 2971 del 14 aprile 2026.
Rifiuti. Responsabilità del custode nella bonifica e irrilevanza dell'esondazione prevedibile
La responsabilità per la contaminazione di un sito ricade sul soggetto che, per deficit di vigilanza e manutenzione di serbatoi dismessi, abbia determinato lo sversamento di idrocarburi, anche qualora l'evento sia innescato da un'alluvione, se quest'ultima era prevedibile in base alla classificazione idrogeologica dell'area. Il nesso causale non è interrotto dal caso fortuito se il custode non ha adottato le misure di difesa attiva necessarie a prevenire lo sversamento in caso di allagamento. Qualora il soggetto avvii spontaneamente l'intero iter procedimentale di bonifica (MISE, caratterizzazione, analisi di rischio e MISP), egli è obbligato a portarlo a compimento in modo integrale e unitario. In tale contesto, la prestazione di garanzie finanziarie nella misura del 50% del costo degli interventi è legittima, non potendo il responsabile (o corresponsabile) essere equiparato al proprietario del tutto incolpevole ai fini della riduzione della fideiussione. La qualificazione formale come "soggetto interessato" non esclude l'imposizione degli obblighi di ripristino ove sia accertato il contributo causale, anche solo parziale, all'inquinamento
Rifiuti. Natura di rifiuto, regime dei sottoprodotti e particolare tenuità del fatto
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Cass. Sez. III n. 14231 del 20 aprile 2026 (UP 12 mar 2026)
Pres. Ramacci Rel. Corbetta Ric. Cavallo
Rifiuti. Natura di rifiuto, regime dei sottoprodotti e particolare tenuità del fatto
La qualificazione di un materiale come rifiuto dipende da indici obiettivi che rivelino l'azione di "disfarsi" del bene (art. 183 d.lgs. 152/2006), quali l'accumulo progressivo nel tempo, l'eterogeneità dei materiali e la loro allocazione disordinata, restando irrilevanti le valutazioni soggettive di utilità del detentore. In materia ambientale, l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni per l'applicazione di regimi derogatori, quali quelli del "sottoprodotto" o del "deposito temporaneo", grava interamente sull'imputato, il quale deve fornire specifica documentazione tecnica sul ciclo di produzione e sul futuro e certo reimpiego. Infine, l'ingente quantità di rifiuti (nella specie 500 mc) e il protrarsi della condotta illecita per un arco temporale significativo (almeno tre anni) integrano elementi di fatto che precludono il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
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Rifiuti. Legittimazione del proponente e discrezionalità nella localizzazione degli impianti di rifiuti
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 2972 del 14 aprile 2026
Rifiuti. Legittimazione del proponente e discrezionalità nella localizzazione degli impianti di rifiuti
Sussiste la legittimazione e l'interesse ad agire dell'impresa del settore rifiuti avverso gli atti di pianificazione regionale che stralciano la localizzazione di un impianto da essa proposto. L'inserimento di un intervento nella programmazione e il relativo cofinanziamento pubblico aumentano infatti le probabilità che l'opera sia effettivamente realizzata, configurando un vantaggio concreto per il proponente. In ordine alle competenze, la Giunta regionale è legittimata ad approvare variazioni tecniche al Piano regionale di gestione dei rifiuti in forza della competenza residuale attribuitale dallo Statuto. La rimozione di un sito dalla programmazione, motivata dalla sopravvenuta contrarietà espressa dal Comune interessato, non costituisce un atto di autotutela (revoca o annullamento), bensì un legittimo esercizio di discrezionalità amministrativa. Non è infatti né illogico né abnorme che la Regione, priva del potere di imporre localizzazioni contro la volontà delle comunità locali, ricerchi soluzioni alternative per garantire il principio di autosufficienza nella gestione dei rifiuti
Rifiuti. Gestione illecita e distinzione tra "attività" e "occasionalità"
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Cass. Sez. III n. 14229 del 20 aprile 2026 (UP 11 mar 2026)
Pres. Ramacci Rel. Di Stasi Ric. Augello
Rifiuti. Gestione illecita e distinzione tra "attività" e "occasionalità"
In tema di gestione illecita di rifiuti, il reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 ha natura istantanea e si configura ogniqualvolta la condotta, pur se consistente in un unico atto, non sia assolutamente occasionale. La non occasionalità è desumibile da indici sintomatici quali la natura e il dato ponderale dei rifiuti, l'utilizzo di mezzi adeguati e la presenza di una pur minimale organizzazione, elementi che qualificano la condotta come "attività" di gestione rilevante ai fini penali.
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Rifiuti. Natura temporanea della variante ex art. 208 d.lgs. 152/2006 e poteri conformativi comunali.
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 3026 del 17 aprile 2026
Rifiuti. Natura temporanea della variante ex art. 208 d.lgs. 152/2006 e poteri conformativi comunali.
L’autorizzazione unica regionale per impianti di smaltimento e recupero rifiuti ai sensi dell’art. 208 d.lgs. n. 152/2006, pur costituendo variante allo strumento urbanistico, ha natura eccezionale e temporanea, cessando di produrre effetti alla scadenza del titolo o al venir meno dell’esigenza che l'ha determinata. Ne consegue che il Comune, nell'esercizio della propria funzione fondamentale di pianificazione, riacquista la piena discrezionalità nel conformare il territorio, potendo legittimamente imprimere una destinazione a "tessuto agricolo" ad aree già interessate da tali impianti al fine di garantirne l'integrazione in contesti rurali o limitare il consumo di suolo. Tale scelta non integra una violazione dell’affidamento del privato alla stabilità della zonizzazione produttiva ("reformatio in peius"), in quanto la variante regionale "ad tempus" non fonda un’aspettativa consolidata che possa prevalere sull’interesse pubblico all’ordinato governo del territorio e sulla tutela dei valori naturalistici e ambientali
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