Rifiuti. "Culpa in eligendo" nella gestione dei rifiuti
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Cass. Sez. III n. 15685 del 30 aprile 2026 (UP 1 aprile 2026)
Pres. Liberati Rel. Calabretta Ric. Valenti
Rifiuti. "Culpa in eligendo" nella gestione dei rifiuti
In tema di gestione dei rifiuti, il conferimento di un veicolo fuori uso (nella specie, un autobus) a soggetti non autorizzati integra il reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006, sussistendo in capo al produttore una responsabilità a titolo di culpa in eligendo per il mancato accertamento delle autorizzazioni del destinatario. La natura di rifiuto è desumibile dalla provenienza del bene dall'attività d'impresa e dal suo dato ponderale, che escludono il carattere di "assoluta occasionalità" della condotta
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Ecodelitti. Traffico organizzato di rifiuti e tracciabilità documentale
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Cass. Sez. III n. 15105 del 27 aprile 2026 (UP 17 feb 2026)
Pres. Aceto Rel. Corbo Ric. Schiavone + 4
Ecodelitti. Traffico organizzato di rifiuti e tracciabilità documentale
Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies cod. pen.) non richiede una struttura operante in modo esclusivamente illecito, potendo l'attività criminosa inserirsi in un contesto aziendale lecito. La "abusività" della gestione è configurabile non solo in assenza di autorizzazioni, ma anche nel caso di trasporto di ingenti quantitativi di rifiuti in assenza di formulari di identificazione (FIR) o con FIR falsi, strumenti preposti a garantire la tracciabilità del rifiuto a tutela dell'ambiente.
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Caccia e animali. Legittimità della richiesta di esclusione del fondo dalla caccia presentata dal proprietario per motivi etici
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TAR Abruzzo (PE) Sez. I, n. 254 del 14 aprile 2026,
Caccia e animali. Legittimità della richiesta di esclusione del fondo dalla caccia presentata dal proprietario per motivi etici
La quota del 20-30% di territorio agro-silvo-pastorale destinata alla protezione della fauna selvatica, prevista dall’art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992, costituisce una "soglia minima" di tutela funzionale alla conservazione del patrimonio faunistico e non un limite massimo invalicabile a favore dell’attività venatoria. Pertanto, il raggiungimento di tale percentuale nella pianificazione regionale non legittima il rigetto automatico dell’istanza di esclusione del fondo dalla caccia presentata dal proprietario ai sensi dell’art. 15, comma 4, della citata legge,. Tale richiesta deve essere accolta qualora non ostacoli concretamente l’attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, potendo essere fondata anche su ragioni etiche e morali,. In ossequio ai principi della CEDU, il diritto di proprietà comprende infatti la facoltà di non rendere disponibile il proprio fondo per attività, quali la cattura e l'uccisione di animali, che risultino in contrasto con le convinzioni personali del titolare,. L'amministrazione ha l'onere di fornire una motivazione puntuale che dimostri lo specifico pregiudizio arrecato dall'esclusione agli obiettivi del piano, non potendo limitarsi al mero richiamo dei limiti percentuali di legge
Rifiuti. Accertamento della responsabilità per contaminazione e prova del nesso causale
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 3195 del 23 aprile 2026
Rifiuti. Accertamento della responsabilità per contaminazione e prova del nesso causale
In materia di bonifica di siti inquinati, l'individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi degli artt. 242, 245 e 253 del d.lgs. n. 152/2006 richiede una rigorosa istruttoria volta a dimostrare il nesso di causalità tra l'evento specifico e l'effettivo superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC). In ossequio al principio “chi inquina paga”, l’Amministrazione è tenuta a fornire una prova adeguata del nesso eziologico, non potendo limitarsi alla mera correlazione tra un sinistro accidentale e la presenza di inquinanti, specialmente qualora le evidenze tecniche suggeriscano una contaminazione storica preesistente o situata a profondità non compatibili con l'evento recente. Risulta pertanto illegittimo il provvedimento di individuazione del responsabile adottato a notevole distanza di tempo dall'evento e in difetto di una puntuale confutazione delle perizie di parte che escludano l'attualità o la riconducibilità del danno ambientale alla condotta del soggetto individuato
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Ambiente in genere. DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2026, n.80
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Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869. (26G00095)
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Rifiuti. Gestione illecita di rifiuti e continuità normativa tra l'abrogato art. 256, comma 2 e il novellato art. 255, comma 1.1, d.lgs. 152/2006
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Cass. Sez. III n. 15687 del 30 aprile 2026 (UP 9 apr 2026)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric. Tantulli,,
Rifiuti. Gestione illecita di rifiuti e continuità normativa tra l'abrogato art. 256, comma 2 e il novellato art. 255, comma 1.1, d.lgs. 152/2006
Non sussiste l'abrogazione della rilevanza penale (cosiddetta abolitio criminis) per la condotta di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese o responsabili di enti a seguito della riforma operata dal d.l. n. 116 del 2025. Sebbene la disposizione di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 sia stata formalmente abrogata, la medesima fattispecie è stata contestualmente trasfusa, con identico contenuto precettivo, nel novellato art. 255, comma 1.1 del medesimo decreto, configurando una successione di leggi con piena continuità del tipo di illecito.
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