Acque. Gestione autonoma servizio idrico integrato
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 169 del 8 gennaio 2026
Acque. Gestione autonoma servizio idrico integrato
Nell’interpretazione della locuzione “gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti” (e in particolare del sintagma “gestione esistente”) deve prediligersi quell’esegesi che sia corrispondente alla “tendenza-principio” manifestata nell’ordinamento ad una gestione accentrata e, pertanto, che sia conforme al rapporto regola-eccezione innanzi tratteggiato. Per “gestioni esistenti” dovranno pertanto intendersi soltanto quelle modalità di conduzione del servizio idrico che possano ricondursi ad una legittima assunzione ed erogazione del servizio, consacrata in atti regolatori e provvedimenti amministrativi, mentre non potranno assumere rilievo le gestioni nelle quali la conduzione del servizio risulta avvenire semplicemente in via “di fatto”. Occorre ribadire che l’art. 147, comma 2 – bis, d.lgs. n. 152/2006 ai fini della autorizzazione in forma autonoma delle “gestioni esistenti” richiede che i Comuni presentino “contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico…”. Le caratteristiche legittimanti la prosecuzione in forma autonoma del servizio debbono sussistere “contestualmente”.
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Rifiuti. Potere di riqualificazione del fatto e principio di correlazione tra accusa e sentenza
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Cass. Sez. III n. 1882 del 19 gennaio 2026
Pres. Ramacci Rel. Giorgianni Ric. PM in proc. Martino
Rifiuti. Potere di riqualificazione del fatto e principio di correlazione tra accusa e sentenza
In sede di riesame di misure cautelari reali, il Tribunale ha il potere di confermare il provvedimento di sequestro attribuendo al fatto una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella dell'imputazione provvisoria, purché il fatto storico rimanga il medesimo. Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora la condotta originariamente contestata come discarica abusiva (art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006) venga riqualificata come abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, commi 1, 2 e 4, d.lgs. n. 152/2006). Tale mutamento configura infatti una mera diversa definizione giuridica, spesso in melius, di un episodio i cui tratti essenziali erano già stati portati a conoscenza dell'indagato, garantendogli così la piena facoltà di difesa senza determinare alcuno stravolgimento dell'addebito originario.
Beni ambientali.Prevalenza della pianificazione paesaggistica nazionale sulle leggi regionali
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Cass. Sez. III n. 2289 del 21 gennaio 2026 (CC 18 dic 2025)
Pres. Ramacci Rel. Calabretta Ric. Greco
Beni ambientali.Prevalenza della pianificazione paesaggistica nazionale sulle leggi regionali
La tutela dell'ambiente e del paesaggio è competenza esclusiva dello Stato, che pone un limite invalicabile alla potestà legislativa regionale, anche delle Regioni a statuto speciale come la Sicilia. Le norme regionali di semplificazione amministrativa o le circolari locali non possono derogare alla necessità della prescritta autorizzazione paesaggistica per interventi in aree vincolate, né possono istituire automatismi di proroga dei titoli paesaggistici basati sulla durata delle concessioni demaniali marittime.
Acque.Ordinanze contingibili ed urgenti
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 353 del 16 gennaio 2026
Acque.Ordinanze contingibili ed urgenti
La disciplina di cui all’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 individua, oltre all’autorità competente, i presupposti della “contingibilità” e “urgenza”, e l’interesse pubblico da salvaguardare. La “contingibilità”, intesa nell’accezione di “necessità” implica l’insussistenza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo oppure che quelli sussistenti non siano adeguati ad affrontare, tempestivamente, la situazione di pericolo o di danno insorta. Quanto alla “urgenza”, consiste nella materiale impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno a breve distanza di tempo. Conseguentemente, lo sversamento di acque reflue all’interno di acque chiare già in atto rende evidente la sussistenza di ambedue i presupposti di esercizio del potere.
Rifiuti.Correlazione tra accusa e sentenza e responsabilità omissiva del dirigente comunale
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Cass. Sez. III n. 2440 del 22 gennaio 2026 (UP 10 dic 2025)
Pres. Ramacci Rel. Bove Ric.Ture
Rifiuti.Correlazione tra accusa e sentenza e responsabilità omissiva del dirigente comunale
Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) qualora, a fronte di una contestazione di condotta attiva (gestione di discarica abusiva), il giudice riqualifichi il fatto come condotta omissiva (mancata rimozione di rifiuti in violazione di una posizione di garanzia), purché i tratti essenziali del fatto rimangano immutati e sia garantito il diritto di difesa. Tuttavia, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale del dirigente comunale per il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, il giudice di merito deve valutare concretamente la sussistenza dell'elemento materiale e psicologico, considerando la tempistica dell'assunzione dell'incarico, la natura emergenziale della nomina e le attività effettivamente poste in essere dal prevenuto (quali l'acquisizione di preventivi e l'adozione di determine di spesa) per lo smaltimento dei rifiuti prima dell'intervento della polizia giudiziaria.
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e limiti della motivazione "per relationem"
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Cass. Sez. III n. 1777 del 16 gennaio 2026 (UP 9 dic 2025)
Pres. Di Nicola Rel. Verderosa Ric. Speranza
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e limiti della motivazione "per relationem"
In tema di lottizzazione abusiva, l'estinzione del reato per prescrizione non esime il giudice d'appello dal dovere di accertare compiutamente la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie, qualora debba decidere sulla confisca ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen. Risulta illegittima la motivazione per relationem che si limiti a riprodurre la sentenza di primo grado senza fornire una risposta ragionata e specifica alle critiche puntuali formulate dall'appellante, specie riguardo alla datazione delle opere e alla buona fede dei terzi acquirenti. La confisca è preclusa nei confronti del terzo che abbia agito in buona fede, intesa come assenza di partecipazione all'operazione illecita e diligente acquisizione di informazioni sui titoli abilitativi. Il frazionamento derivante da divisione ereditaria non esclude aprioristicamente la lottizzazione "cartolare", ma impone la ricerca di un "quid pluris" che dimostri l'effettiva volontà di trasformare il territorio in spregio alla vocazione agricola dell'area.
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- Rifiuti.Direttiva comunitaria e divieto di abbandono
- Urbanistica. Illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale alla demolizione in fase esecutiva
- Polizia giudiziaria.Legittimità del sequestro operato dalla Polizia Municipale per reati alimentari
- Urbanistica.Contributo straordinario di costruzione
- Caccia e animali. Diffusione di malattie degli animali e stato di necessità
- Ecodelitti.Configurabilità del traffico illecito di rifiuti e criteri di determinazione dell'ingente quantità
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- Ambiente in genere.VIA e AIA
- Rifiuti.Motivazione del sequestro probatorio e classificazione rifiuti
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