Rumore.Autonomia regolamentare comunale nella tutela della quiete pubblica.
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 2166 del 16 marzo 2026
Rumore.Autonomia regolamentare comunale nella tutela della quiete pubblica.
La tutela della pubblica tranquillità e della vivibilità urbana costituisce un bene giuridico autonomo e distinto dalla salvaguardia dall'inquinamento acustico di cui alla L. n. 447/1995. Pertanto, i Comuni, nell'esercizio delle funzioni generali di cui all'art. 13 d.lgs. n. 267/2000, possono legittimamente interdire l'emissione di suoni e musica in determinate fasce orarie a prescindere dal superamento dei limiti tecnici fissati dalla zonizzazione acustica. Tale potestà regolamentare può configurare una "presunzione di disturbo", rendendo superflua l'effettuazione di rilievi fonometrici qualora la norma sanzioni il mero fatto oggettivo dell'udibilità esterna dei suoni negli orari proibiti. In tale contesto, l'accertamento degli agenti operanti circa la sussistenza della condotta vietata è assistito da fede privilegiata e l'assenza di rilievi strumentali non inficia la legittimità della sanzione, inclusa quella accessoria della sospensione dell'attività.
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Rifiuti. Natura del digestato da rifiuti solidi urbani
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Cass. Sez. III n. 11792 del 30 marzo 2026 (UP 23 ott 2025)
Pres. Ramacci Rel. Gentili Ric. De Biasi
Rifiuti. Natura del digestato da rifiuti solidi urbani
In tema di gestione dei rifiuti, il "digestato" (liquido o solido) residuato dal trattamento anaerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) mantiene la natura tecnica di "rifiuto" e non di "sottoprodotto", salvo la prova positiva — gravante sull'imputato — del rispetto di tutte le condizioni di cui all'art. 184-bis d.lgs. 152/2006 e delle norme tecniche di settore. Integra il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006, ora art. 452-quaterdecies c.p.) la condotta di smaltimento di ingenti quantità di tale digestato presso un'azienda agricola per fini di concimazione in assenza di autorizzazione, qualora attuata attraverso una struttura operativa complessa e coordinata tra produttore, trasportatore e utilizzatore. L'ignoranza della normativa tecnica e dei profili giuridici della gestione non costituisce errore scusabile ex art. 5 c.p. per soggetti dotati di specifica competenza professionale nel settore ambientale.
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Urbanistica. Condono edilizio e computo della volumetria massima
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Cass. Sez. III n. 13145 del 10 aprile 2026 (CC 12 marzo 2026)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli
Urbanistica. Condono edilizio e computo della volumetria massima
In tema di condono edilizio ex art. 39, legge n. 724 del 1994, il limite volumetrico di 750 metri cubi per le nuove costruzioni costituisce un limite unico e assoluto, riferito all'immobile nella sua unitarietà. Non è consentito a fonti secondarie, quali i regolamenti comunali (RUEC), derogare a tale disciplina escludendo dal computo della volumetria determinate parti dell'edificio (come i piani seminterrati o locali non abitabili), in quanto la norma statale è di stretta interpretazione e non prevede sottrazioni basate sulla destinazione d'uso o su ripartizioni interne. Ai fini dell'ultimazione del manufatto, rileva il completamento del "rustico", comprensivo delle tamponature perimetrali, che rende individuabile il volume complessivo a prescindere da ogni successiva articolazione degli spazi interni
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Rifiuti. Recuperi ambientali (R10) e discariche (D1): funzione, presidi tecnici e simmetrie temporali inverse tra i due istituti
Recuperi ambientali (R10) e discariche (D1): funzione, presidi tecnici e simmetrie temporali inverse tra i due istituti
di Oreste PATRONE
Sostanze pericolose.Delocalizzazione di depositi chimici e petrolchimici in ambito portuale
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 2325 del 18 marzo 2026
Sostanze pericolose.Delocalizzazione di depositi chimici e petrolchimici in ambito portuale
L’adeguamento tecnico-funzionale (ATF) del piano regolatore portuale, quale strumento semplificato previsto dall’art. 5, comma 5, l. n. 84/1994, è legittimamente esperibile solo per modifiche che non alterino in modo sostanziale la struttura del piano in termini di obiettivi e scelte strategiche. Tale natura "non sostanziale" sussiste solo se i carichi tecnici ed ambientali non mutano in modo significativo; pertanto, è precluso il ricorso all’ATF qualora l’intervento (nella specie, delocalizzazione di depositi chimici e petrolchimici) comporti l'insediamento di sostanze pericolose soggette alla normativa "Seveso", determinando un potenziale notevole impatto ambientale che richiede procedure di valutazione ordinarie e più complesse. La verifica dell'aggravamento dei carichi non può essere condotta su un piano astratto, ma deve ancorarsi al progetto concreto che ha originato il procedimento, non potendo l'amministrazione scindere la pianificazione funzionale dall'istanza di rilocalizzazione effettiva.
Urbanistica. Ordine di demolizione: bilanciamento tra diritto all’abitazione e tutela ambientale
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Cass. Sez. III n. 11312 del 26 marzo 2026 (CC 25 feb 2026)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric. Petrone
Urbanistica. Ordine di demolizione: bilanciamento tra diritto all’abitazione e tutela ambientale
Il diritto all'abitazione (ex artt. 2-3 Cost. e 8 CEDU) non è assoluto, ma deve essere contemperato con la salvaguardia ambientale e l'ordinato sviluppo del territorio. La verifica di proporzionalità di un ordine di demolizione richiede di valutare: l'uso del manufatto come abituale residenza, la consapevolezza dell'illiceità, la gravità dell'abuso, il tempo trascorso per reperire soluzioni alternative e l'assenza di inerzia del condannato nel regolarizzare l’opera. In ogni caso, l'ingiustificata inottemperanza all'ingiunzione amministrativa di demolizione entro novanta giorni determina l'automatica acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale. Tale acquisizione comporta la perdita del diritto di proprietà e del conseguente interesse giuridico del precedente titolare a richiedere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione penale, divenendo egli un soggetto terzo estraneo alle vicende del bene.
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