Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 21524 del 11 giugno 2026 (UP 2 dicembre 2025)
Pres. Aceto Rel. Gentili Ric. PMT Gorizia
Ecodelitti. Raddoppio dei termini di prescrizione per i delitti ambientali e sospensione della prescrizione per gli enti
In tema di reati ambientali, i termini di prescrizione per i delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale (come l'inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p.) sono raddoppiati ai sensi dell'art. 157, comma 6, c.p., introdotto dalla legge n. 68 del 2015. Parallelamente, per quanto concerne la responsabilità degli enti derivante da reato (d.lgs. n. 231 del 2001), la contestazione dell'illecito amministrativo (come la richiesta di rinvio a giudizio) non solo interrompe il termine quinquennale di prescrizione, ma ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio relativo al reato presupposto, ai sensi dell'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 231 del 2001. Ne consegue che è errata la sentenza che dichiari la prescrizione applicando i termini ordinari ai delitti ambientali o ignorando l'effetto sospensivo della contestazione sull'illecito amministrativo dell'ente
Consiglio di Stato Sez. VI n. 4285 del 27 maggio 2026
Elettrosmog. Termini di impugnazione dei titoli abilitativi per stazioni radio base
In materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, il termine decadenziale per l'impugnazione del titolo abilitativo (anche se formatosi per silentium) da parte dei terzi decorre dalla "piena conoscenza" del provvedimento, intesa come percezione della sua esistenza e della sua lesività. Qualora i ricorrenti contestino l’an dell’edificazione — ovvero il diritto stesso a costruire o vizi procedurali quali l’omessa pubblicità o la mancata indizione della conferenza di servizi — il termine inizia a decorrere dall’inizio dei lavori, reso palese dalla presenza del cartello di cantiere e dall'esecuzione delle prime opere strutturali, come il getto del plinto di fondazione. Tali elementi, unitamente al requisito della vicinitas, sono idonei a manifestare la potenziale lesione della sfera giuridica, imponendo al vicino l'onere di attivarsi prontamente con istanza di accesso agli atti senza attendere l'ultimazione dell'impianto. La contestazione del quomodo (distanze e dimensioni) non differisce il dies a quo se la mole dell'erigendo manufatto è già intuibile dall'entità delle fondazioni, prevalendo il principio di certezza delle situazioni giuridiche e dell'affidamento sul ritardo colpevole del terzo
Cass. Sez. III n. 21300 del 10 giugno 2026 (UP 23 gen 2026)
Pres. Andreazza Rel. Battistini Ric. Martinucci
Caccia e animali. Uccisione di animali e nozione di necessità
In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, il reato di uccisione di animali ex art. 544-bis cod. pen. si configura a dolo specifico se la condotta è tenuta per crudeltà, e a dolo generico se tenuta "senza necessità". La nozione di "necessità" che esclude la punibilità non si limita allo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen., ma comprende ogni situazione che induca all'uccisione per evitare un pericolo imminente o impedire un danno aggravato alla persona o ai beni, qualora tale danno sia altrimenti inevitabile. La sussistenza del dolo generico può essere legittimamente desunta dalla veemenza e brutalità del colpo inferto con un oggetto contundente di rilevanti dimensioni, tale da rendere superflua l'indagine sul dolo eventuale o sulla colpa cosciente.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4238 del 26 maggio 2026
Rifiuti. Onere della prova e nesso di causalità nella responsabilità ambientale
In forza del principio “chi inquina paga”, l’onere di provare il nesso di causalità tra l’attività industriale e l’inquinamento spetta all'amministrazione, la quale deve operare secondo il criterio del “più probabile che non”. Tale dimostrazione può fondarsi su presunzioni semplici, quali la vicinanza dell’impianto all’area contaminata e la specifica corrispondenza tra le sostanze rilevate e quelle impiegate nel ciclo produttivo dell’operatore. Soltanto una volta che l’autorità abbia fornito indizi gravi, precisi e concordanti circa la sussistenza del legame eziologico, l’onere probatorio si sposta sul privato, il quale è tenuto a fornire una prova liberatoria analitica circa la reale dinamica degli eventi. È pertanto illegittimo il provvedimento che imputi la responsabilità della contaminazione in via apodittica, basandosi sul solo superamento delle soglie di contaminazione e sulla proprietà del sito, omettendo di indagare l’effettiva correlazione tra i componenti trattati dall'impresa e l’inquinante rinvenuto.
Cass. Sez. III n. 21163 del 9 giugno 2026 (UP 15 apr 2026)
Pres. Aceto Rel. Bove Ric. Cimino e altro
Urbanistica. Lottizzazione abusiva, prescrizione e confisca
In tema di lottizzazione abusiva, la confisca prevista dall'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere legittimamente disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, a condizione che la sussistenza del fatto, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, sia stata accertata nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio. Il momento consumativo della lottizzazione abusiva "mista" si individua, per tutti i concorrenti, nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita o nel momento in cui interviene il sequestro dell'intera area, che segna la cessazione della permanenza. Sotto il profilo soggettivo, la qualifica professionale di tecnico (architetto) esclude l'invocabilità della buona fede o dell'affidamento incolpevole qualora il contrasto tra lo strumento urbanistico attuativo e il Piano Regolatore Generale sia macroscopicamente evidente e agevolmente verificabile, non potendo il professionista limitarsi a un affidamento puramente esteriore sulla legittimità degli atti amministrativi.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4250 del 26 maggio 2026
Rifiuti. Responsabilità ambientale della capogruppo e natura degli obblighi di bonifica
In materia di bonifica di siti contaminati, l'obbligo di ripristino ambientale grava, in solido, non solo sull'autore materiale dell'inquinamento, ma anche sulla società capogruppo che, per il tramite di un controllo azionario maggioritario o accordi di joint venture, formi con la controllata un’unica entità economica. In applicazione della concezione sostanzialistica d'impresa e del principio "chi inquina paga", la responsabilità della holding si fonda sul potere decisionale esercitato e sul profitto tratto dall'attività, includendo il risparmio di spesa per la mancata adozione di presidi ambientali. Per le attività pericolose, la responsabilità ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento del dolo o della colpa, richiedendo unicamente il nesso causale provato secondo il criterio civilistico del "più probabile che non". Tali obblighi, avendo finalità riparatoria e non sanzionatoria, si applicano anche alle contaminazioni storiche e permanenti, non configurando una violazione del principio di irretroattività, poiché volti a rimediare a una situazione di pregiudizio ambientale tuttora attuale.
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