Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 14873 del 24 aprile 2026 (CC 13 feb 2026)
Pres. Gentili Rel. Pazienza Ric. PM Trib. S. Maria Capua Vetere
Urbanistica. Reati edilizi, doppia conformità e ampiezza dell'ordine di demolizione
In tema di reati edilizi, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi degli artt. 36 e 45 d.P.R. n. 380/2001 richiede il rispetto del requisito della "doppia conformità" alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'opera che a quello della presentazione della domanda. Tale conformità è esclusa qualora l'edificazione sia avvenuta senza la preventiva autorizzazione sismica, principio applicabile non solo alle strutture in cemento armato o metalliche, ma a tutte le opere realizzate in violazione della disciplina edilizia vigente. Inoltre, l'ordine di demolizione ex art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001, configurandosi come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi, deve riguardare l'edificio nel suo complesso. Esso si estende, pertanto, non solo al manufatto originariamente contestato, ma anche a tutte le opere accessorie, complementari e alle superfetazioni realizzate successivamente alla condanna, le quali acquisiscono il medesimo carattere abusivo della costruzione principale.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 3062 del 17 aprile 2026
Elettrosmog. Condizioni dell'azione e prova del pregiudizio per impianti di telefonia mobile
Ai fini dell'impugnazione del titolo abilitativo per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, la sola vicinitas, pur costituendo elemento necessario, non è di per sé sufficiente a radicare l'interesse al ricorso, occorrendo la prospettazione di un pregiudizio concreto ed attuale che incida sulla sfera giuridica del ricorrente. In ordine al danno alla salute, non è sufficiente il richiamo a studi scientifici generici sulla nocività delle onde elettromagnetiche, essendo necessaria la contestazione puntuale degli scenari emissivi o il superamento dei limiti di legge. Quanto al pregiudizio al panorama, la mera percezione estetica del manufatto o il fastidio soggettivo non costituiscono un danno giuridicamente apprezzabile, in assenza di una servitù di veduta costituita per titolo o usucapione. Infine, la svalutazione patrimoniale dell'immobile deve essere supportata da un principio di prova fondato su criteri oggettivi e transazioni comparabili, non essendo a tal fine sufficienti perizie di parte generiche e non asseverate
Cass. Sez. III n. 14240 del 20 aprile 2026 (CC 17 febbraio 2026)
Pres. Aceto Rel. Pazienza Ric. Iavarone e Pagnotta
Urbanistica. Potere di controllo del giudice dell'esecuzione e frazionamento artificioso delle istanze di condono edilizio
In tema di reati edilizi, il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di revoca dell'ordine di demolizione a seguito del rilascio di titoli in sanatoria, ha il potere-dovere di verificare la legittimità dell'atto concessorio sopravvenuto, accertando la sussistenza di tutti i presupposti di legge per la sua emanazione. Tale sindacato include la verifica del rispetto dei limiti volumetrici inderogabili previsti dalla normativa sul condono (d.l. n. 269 del 2003). Integra un'ipotesi di artificioso frazionamento della domanda, preclusivo della sanatoria, la presentazione di distinte istanze riferite a diverse unità immobiliari facenti parte di un unico corpo di fabbrica, qualora la realizzazione dell'intera opera sia riconducibile a un unico soggetto e la volumetria complessiva superi il limite di 750 mc, non rilevando la formale separazione delle domande volta a eludere i limiti dimensionali previsti dalla legge
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2971 del 14 aprile 2026.
Rifiuti. Responsabilità del custode nella bonifica e irrilevanza dell'esondazione prevedibile
La responsabilità per la contaminazione di un sito ricade sul soggetto che, per deficit di vigilanza e manutenzione di serbatoi dismessi, abbia determinato lo sversamento di idrocarburi, anche qualora l'evento sia innescato da un'alluvione, se quest'ultima era prevedibile in base alla classificazione idrogeologica dell'area. Il nesso causale non è interrotto dal caso fortuito se il custode non ha adottato le misure di difesa attiva necessarie a prevenire lo sversamento in caso di allagamento. Qualora il soggetto avvii spontaneamente l'intero iter procedimentale di bonifica (MISE, caratterizzazione, analisi di rischio e MISP), egli è obbligato a portarlo a compimento in modo integrale e unitario. In tale contesto, la prestazione di garanzie finanziarie nella misura del 50% del costo degli interventi è legittima, non potendo il responsabile (o corresponsabile) essere equiparato al proprietario del tutto incolpevole ai fini della riduzione della fideiussione. La qualificazione formale come "soggetto interessato" non esclude l'imposizione degli obblighi di ripristino ove sia accertato il contributo causale, anche solo parziale, all'inquinamento
Cass. Sez. III n. 14231 del 20 aprile 2026 (UP 12 mar 2026)
Pres. Ramacci Rel. Corbetta Ric. Cavallo
Rifiuti. Natura di rifiuto, regime dei sottoprodotti e particolare tenuità del fatto
La qualificazione di un materiale come rifiuto dipende da indici obiettivi che rivelino l'azione di "disfarsi" del bene (art. 183 d.lgs. 152/2006), quali l'accumulo progressivo nel tempo, l'eterogeneità dei materiali e la loro allocazione disordinata, restando irrilevanti le valutazioni soggettive di utilità del detentore. In materia ambientale, l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni per l'applicazione di regimi derogatori, quali quelli del "sottoprodotto" o del "deposito temporaneo", grava interamente sull'imputato, il quale deve fornire specifica documentazione tecnica sul ciclo di produzione e sul futuro e certo reimpiego. Infine, l'ingente quantità di rifiuti (nella specie 500 mc) e il protrarsi della condotta illecita per un arco temporale significativo (almeno tre anni) integrano elementi di fatto che precludono il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2972 del 14 aprile 2026
Rifiuti. Legittimazione del proponente e discrezionalità nella localizzazione degli impianti di rifiuti
Sussiste la legittimazione e l'interesse ad agire dell'impresa del settore rifiuti avverso gli atti di pianificazione regionale che stralciano la localizzazione di un impianto da essa proposto. L'inserimento di un intervento nella programmazione e il relativo cofinanziamento pubblico aumentano infatti le probabilità che l'opera sia effettivamente realizzata, configurando un vantaggio concreto per il proponente. In ordine alle competenze, la Giunta regionale è legittimata ad approvare variazioni tecniche al Piano regionale di gestione dei rifiuti in forza della competenza residuale attribuitale dallo Statuto. La rimozione di un sito dalla programmazione, motivata dalla sopravvenuta contrarietà espressa dal Comune interessato, non costituisce un atto di autotutela (revoca o annullamento), bensì un legittimo esercizio di discrezionalità amministrativa. Non è infatti né illogico né abnorme che la Regione, priva del potere di imporre localizzazioni contro la volontà delle comunità locali, ricerchi soluzioni alternative per garantire il principio di autosufficienza nella gestione dei rifiuti
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