Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 1572 del 27 febbraio 2026
Rifiuti.Successione universale ex lege e responsabilità per danno ambientale
Il trasferimento dei patrimoni delle società in liquidazione coatta amministrativa già controllate dall'EFIM a favore di Fintecna S.p.a. (o società da questa controllate), ai sensi dell'art. 1, comma 488, l. n. 296/2006, configura una successione a titolo universale. Tale natura è comprovata dal subentro della società cessionaria nella totalità dei rapporti attivi e passivi e dalla contestuale estinzione del soggetto trasferente. Ne consegue che la società cessionaria assume la qualifica di "inquinatore" e la relativa responsabilità per la bonifica, a nulla rilevando che l'obbligazione ambientale non sia stata inserita nella perizia di stima o nella situazione patrimoniale di riferimento, aventi finalità meramente finanziarie e ricognitive. Il regime di separazione patrimoniale previsto dal comma 491 della medesima legge non inficia il carattere universale della successione, operando in modo analogo al beneficio d'inventario. In ambito ambientale, il nesso di causalità tra condotta ed inquinamento è accertato secondo il criterio civilistico della "probabilità prevalente" (o "più probabile che non"), mentre l’assunzione volontaria della bonifica da parte di terzi o proprietari non responsabili non elide l’obbligo del responsabile di porre rimedio alla contaminazione
Cass. Sez. III n. 9583 del 12 marzo 2026 (CC 20 feb 2026)
Pres. Liberati Rel. Scarcella Ric. PM Tribunale di Trani
Ecodelitti.Competenza funzionale distrettuale per il traffico illecito di rifiuti e abnormità del provvedimento di regressione
In tema di reati ambientali, le funzioni di giudice dell’udienza preliminare per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies cod. pen.) spettano al magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, in forza del combinato disposto degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., così come interpretato dall'art. 4-bis d.l. n. 82 del 2000. È affetto da abnormità il provvedimento con cui il GUP distrettuale, dichiarando erroneamente la propria incompetenza funzionale, disponga la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il tribunale circondariale. Tale statuizione, infatti, impone all'ufficio requirente un'attività "contra legem" consistente nell'esercizio dell'azione penale dinanzi a un giudice incompetente, determinando così una indebita regressione e una stasi del procedimento non altrimenti rimediabile se non con il compimento di un atto nullo
Consiglio di Stato Sez. VI n. 01228 del 17 febbraio 2026
Caccia e animali.Natura del fondo chiuso e operatività del divieto di esercizio venatorio
Ai fini del divieto di esercizio venatorio di cui all’art. 15, comma 8, della legge n. 157 del 1992, la qualifica di "fondo chiuso" discende esclusivamente dalla sussistenza oggettiva di una chiusura materiale (muro, rete metallica o altra effettiva delimitazione di altezza non inferiore a metri 1,20) idonea a impedire l’accesso ai terzi. La disciplina distingue il piano sostanziale della tutela della proprietà da quello amministrativo-procedurale: pertanto, gli obblighi di notificazione alla Regione e di apposizione della tabellazione hanno una funzione meramente ricognitiva e di pubblicità e non rivestono natura costitutiva del divieto, il quale opera immediatamente in virtù della sola recinzione fisica. Parimenti, la deroga alla distanza minima di cento metri degli appostamenti fissi dalle abitazioni non è applicabile qualora l'immobile limitrofo, pur se utilizzato come supporto all'attività venatoria, presenti caratteristiche strutturali tipicamente abitative, difettando il requisito della destinazione esclusiva richiesto dalla normativa regionale per i fabbricati rurali.
Cass. Sez. III n. 9208 del 10 marzo 2026 (UP 4 marzo 2026)
Pres. Liberati Rel. Giorgianni Ric. Romeo e altri
Rifiuti.Gestione illecita e doveri del produttore
In tema di gestione di rifiuti, la condotta di chi effettua attività di raccolta o smaltimento con autorizzazione scaduta o violando le prescrizioni autorizzative integra il reato di cui all'art. 256 d.lgs. n. 152/2006. Il produttore del rifiuto che lo conferisce a terzi ha l'onere di accertare l'effettivo possesso del titolo abilitativo da parte del gestore, non essendo sufficienti rassicurazioni verbali o l'esibizione di permessi scaduti, pena la responsabilità concorsuale per illecita gestione. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) è esclusa in caso di reiterato conferimento di rifiuti, configurandosi come condotta abituale ostativa all'istituto. Infine, la legittimazione degli enti territoriali a costituirsi parte civile è limitata al danno patrimoniale e non patrimoniale (es. danno all'immagine) ulteriore e concreto, restando il danno ambientale di natura pubblica di esclusiva competenza dello Stato
Consiglio di Stato Sez. IV n. 1208 del 16 febbraio 2026
Sviluppo sostenibile.Impianti agrivoltaici e onere di motivazione nel bilanciamento degli interessi
Nei procedimenti autorizzatori per impianti agrivoltaici "non a terra", l’Amministrazione è tenuta a un’attenta ponderazione comparativa tra la tutela paesaggistico-ambientale e il principio di derivazione euro-unitaria di massima diffusione delle fonti rinnovabili, che costituisce un obiettivo prioritario del PNRR e del PNIEC. Il diniego deve essere sorretto da una motivazione specifica e approfondita, idonea a dare conto dei caratteri innovativi del progetto e dell'eventuale insufficienza delle misure di mitigazione, non potendosi fondare su pregiudiziali o generici riferimenti all’"artificializzazione" del contesto rurale o a indici di pressione cumulativa riferibili esclusivamente al fotovoltaico tradizionale. Laddove l’impianto ricada in "area idonea" e sia garantita la continuità dell’attività agricola, l’interesse alla produzione di energia verde gode di una presunzione di prevalenza, che impone all'amministrazione un'istruttoria rigorosa volta a escludere ogni automatismo preclusivo derivante da "interessi tiranni", favorendo invece un’interpretazione evolutiva e finalistica degli strumenti di pianificazione paesaggistica.
Consiglio di Stato Sez. II n. 2395 del 20 marzo 2026
Urbanistica,Rilevanza paesaggistica e urbanistica di recinzioni metalliche e opere precarie
Le recinzioni costituite da mera rete metallica sorretta da paletti infissi nel terreno senza cordoli di fondazione, finalizzate alla protezione delle colture, costituiscono opere precarie che non necessitano di titolo edilizio né di autorizzazione paesaggistica. Tali interventi rappresentano l'estrinsecazione dello ius excludendi alios e, per l'inconsistenza strutturale, non determinano un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica o funzionale del territorio. L'elenco degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica ex art. 149 del d.lgs. n. 42/2004 ha natura esemplificativa, dovendosi escludere dal controllo preventivo i fatti privi di idoneità, anche solo astratta, a pregiudicare i valori protetti. In presenza di elementi probatori dotati di alto grado di plausibilità circa la preesistenza delle opere, spetta all'Amministrazione fornire prova contraria per giustificare l'ordine di demolizione. L'azione amministrativa deve inoltre garantire coerenza tra i diversi uffici dello stesso Ente, evitando esiti procedimentali contraddittori in ossequio ai principi di leale collaborazione e trasparenza. (segnalazione M. GRISANTI)
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