Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81 di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente: espansione della tutela e persistenti criticità interpretative.
di Luca RAMACCI
Cass. Sez. III n. 15946 del 04 maggio 2026 (CC 11 feb 2026)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Catapano e altro
Urbanistica. Sanatoria edilizia, decreto "Salva Casa" e poteri di accertamento del giudice penale
In tema di reati edilizi, la procedura di sanatoria introdotta dall’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 (c.d. decreto "Salva Casa") è applicabile limitatamente alle parziali difformità e non si estende agli interventi eseguiti in totale assenza di titolo o in totale difformità, i quali integrano la violazione dell’art. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001. Il giudice penale, incaricato dell'esecuzione dell'ordine di demolizione, ha il potere-dovere di verificare la sussistenza effettiva dei requisiti di legge per la sanatoria dell'opera, a prescindere dall'eventuale formazione del silenzio-assenso o dalla scadenza dei termini per l'autoannullamento dell'atto amministrativo. Tale sindacato non costituisce "disapplicazione" dell'atto, ma un vaglio di conformità del fatto alla disciplina urbanistica vigente. Inoltre, il principio di proporzionalità nell'esecuzione della demolizione di un immobile ad uso abitativo non può essere invocato qualora il rischio di perdita dell'abitazione derivi dall'inerzia del condannato nel ricercare soluzioni alternative durante il lungo lasso di tempo intercorso tra l'ordine di demolizione e la sua effettiva esecuzione.
Cass. Sez. III n. 16898 del 11 maggio 2026 (UP 11 feb 2026)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Procuratore della Repubblica del tribunale di Siracusa
Rifiuti. Distinzione tra abbandono di rifiuti e discarica abusiva
La configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006) richiede un accumulo di rifiuti sistematico e ripetuto in una determinata area, trasformata di fatto in deposito con carattere di definitività, a prescindere dall'esecuzione di opere specifiche o attività di recupero. Tale fattispecie si distingue dalla contravvenzione di abbandono di rifiuti (comma 2), che ricorre solo in caso di condotte estemporanee, occasionali e riguardanti quantitativi modesti in aree non estese. La sentenza che riqualifica la discarica abusiva in gestione illecita o abbandono deve fornire una motivazione puntuale e non assertiva sulle ragioni che escludono l'organizzazione e la sistematicità dello sversamento, specialmente in presenza di indici sintomatici quali il livellamento meccanico di ingenti quantità di rifiuti speciali.
Inerzia della pubblica amministrazione e permesso di costruire
Consiglio di Stato Sez. III n. 3384 del 30 aprile 2026
Ambiente in genere. Discrezionalità nel giudizio di compatibilità ambientale e prevalenza del modello di sviluppo territoriale sostenibile
Il giudizio di compatibilità ambientale (VIA) costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica e amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale esclusivamente per macroscopici errori di fatto o manifesta illogicità. La preesistenza di precedenti valutazioni favorevoli non genera un affidamento legittimo né un autovincolo per l’Amministrazione qualora sia decorso un significativo lasso di tempo e il contesto territoriale abbia subito mutamenti nell’antropizzazione e nella vocazione socio-economica. È legittimo il diniego al rilascio del PAUR fondato sulla necessità di tutelare un modello di sviluppo orientato all’economia green, al turismo di qualità e all'agricoltura biologica, come delineato da strumenti programmatori. L’impatto ambientale ostativo può derivare non solo dall'attività estrattiva diretta, ma anche dagli effetti secondari del traffico pesante (polveri ed emissioni), potenzialmente lesivi per siti protetti e attività ricettive, prevalendo l'interesse alla salvaguardia del paesaggio e della biodiversità rispetto allo sfruttamento minerario.
Cass. Sez. III n. 16887 del 11 maggio 2026 (UP 22 aprile 2026)
Pres. Ramacci Rel. Galanti Ric. Vitiello
Urbanistica. Interventi edilizi su immobili abusivi e regime sanzionatorio
In tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso originario non sia stato ancora represso e l'opera sia riconducibile alle categorie della manutenzione ordinaria (come la tinteggiatura o l'intonacatura), integra un nuovo ed autonomo reato edilizio. Ciò in quanto tali interventi ripetono le caratteristiche di illiceità dell'opera principale cui ineriscono strutturalmente, non potendosi acquisire il diritto di manutenzione su un edificio costruito illegittimamente. La valutazione dell'opera deve riguardare il risultato dell'attività edificatoria nella sua unitarietà, precludendo la parcellizzazione artificiosa in micro-interventi finalizzata a beneficiare di regimi autorizzatori o sanzionatori più favorevoli. La prosecuzione di tali lavori su manufatti oggetto di istanza di condono rigettata configura una ripresa dell'attività criminosa che, unitamente alla violazione di vincoli paesaggistici, esclude la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. per l'assenza del requisito dell'occasionalità.
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