Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 31818 del 5 agosto 2024 (CC 10 lug 2024)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric. Aracri ed altri
Urbanistica.Confisca per lottizzazione abusiva e buona fede dell'acquirente
In tema di confisca di immobile oggetto di lottizzazione abusiva, non può ritenersi automaticamente sussistente la buona fede dell'acquirente per il solo fatto che si sia rivolto per il rogito della compravendita ad un notaio, il cui intervento - sia per la possibilità di incomplete o mendaci dichiarazioni o documentazioni a lui rese o prodotte al fine di non fare emergere l'intento lottizzatorio, sia per l'eventualità di un contributo, doloso o colposo, del pubblico ufficiale alla realizzazione dell'evento illecito - non fa venir meno l'originaria illegalità dell'immobile, né può consentire all'acquirente, in dolo o in colpa, di godere di un bene di provenienza illecita e al costruttore abusivo di conseguire il proprio illecito fine di lucro. Analogamente, non costituisce argomento a sostegno della buona fede l'emissione - da parte del Comune - di cartelle per il pagamento dell’IMU o della TARI: come la prima, infatti, ha per presupposto il mero possesso dell'immobile, così la seconda si fonda sul solo fatto oggettivo dell'occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, prescindendo dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l'area o il locale sono occupati o detenuti
Corte EDU Sezione I 12 settembre 2024 Longo c/ Italia
L'ordine di demolizione per costruzione illegale secondo la legge italiana è ripristinatorio e non punitivo
Nella sua decisione nel caso Longo c. Italia (ricorso n. 35780/18), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato all'unanimità il ricorso inammissibile. La decisione è definitiva. Il caso riguardava un ordine di demolizione emesso nell'ambito di una sentenza del 1997 che condannava il sig. Longo per costruzione non autorizzata di un magazzino agricolo di 200 mq in Sicilia. La Corte ha ritenuto, in particolare, che sebbene l'ordine di demolizione in questo caso fosse stato emesso in ambito penale, il suo scopo fosse ripristinatorio – riportare il sito al suo stato precedente – e non punitivo. Dato ciò, non vi era stata alcuna "pena" ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione (nessuna pena senza legge) e l'ordine di demolizione non poteva essere soggetto a prescrizione. La Corte ha respinto il ricorso basato su tale articolo.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7033 del 7 agosto 2024
Danno ambientale.Associazioni portatrici di interessi ambientali ed interesse a ricorrere
Le associazioni portatrici di interessi ambientali, non iscritte nell’apposito elenco previsto dall’art. 18, comma 5, della legge n. 349 del 1986, devono dimostrare la presenza dell’interesse a ricorrere, ovvero la concreta ed attuale lesione della propria posizione soggettiva, la quale deve permanere dal momento della proposizione del ricorso fino alla fase finale della decisione. Occorre, da un lato, dimostrare il rapporto di prossimità tra chi agisce e l’opera oggetto del provvedimento impugnato nonché la relativa rappresentatività del territorio che si assume di rappresentare; dall’altro, dedurre un danno, ancorché potenziale che può derivare da tale atto e dall’opera in questione. La delibazione della concretezza e attualità della lesione della posizione soggettiva corporativa azionata in giudizio deve essere compiuta dal giudice con riferimento ai suoi profili collettivi, mediante il ricorso ad un criterio più attenuato.
Consiglio di Stato Sez. VII n. 7175 del 20 agosto 2024
Ambiente in genere. AIA e prescrizioni del sindaco di cui agli art. 216 e 217 RD 1265/34
L’art. 29 quater, comma 5, del D. L.vo n. 152/2006, nel richiamare specificamente le “prescrizioni” del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, esclude la possibilità che in sede di Conferenza di servizi, per il rilascio di una autorizzazione integrata ambientale, il sindaco possa esprimersi negando l’attivazione: ciò all’evidente fine di evitare che la decisione della suddetta Conferenza possa essere vincolata automaticamente, e quindi frustrata nelle sue competenze, per effetto del dissenso espresso dal sindaco ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/34. Una diversa previsione, del resto, sarebbe stata distonica con la natura della conferenza di servizi prevista dall’art. 29 quater del D. L.vo n. 152/2006, conferenza che è di tipo decisorio ed è caratterizzata dal fatto che la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, può anche discostarsi dagli atti di dissenso acquisiti o espressi dalle amministrazioni partecipanti. Si deve quindi ritenere che il richiamo, da parte dell’art. 29 quater, comma 5, del D. L.vo n. 152/2006, alle “prescrizioni” ex artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/34, abbia la funzione di consentire al sindaco di indicare delle “prescrizioni”, o al limite di esprimere un dissenso che, tuttavia, al pari di tutti gli altri pareri o atti di assenso comunque denominati acquisiti dalla conferenza di servizi, possono essere superati dalla decisione conclusiva.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7208 del 22 agosto 2024
Ambiente in genere.Procedure di riesame dell’AIA e BAT
Le procedure di riesame dell’AIA devono essere avviate e concluse, con l’adeguamento degli impianti, entro il quadriennio decorrente dalla pubblicazione delle nuove BAT.
Gli impianti, prima di essere assoggettati a riesame, possono continuare a funzionare nell’assetto determinato dall’autorizzazione in essere prima della pubblicazione delle nuove BAT ma, qualora i gestori chiedano di apportare modifiche (siano esse sostanziali o meno), la clausola di salvaguardia perde efficacia e l’autorità competente, prima di rilasciare qualsiasi nuova autorizzazione, deve avviare e concludere il procedimento di riesame. Al riguardo, non è in alcun modo sostenibile l’assunto secondo cui l’Amministrazione possa ritenersi libera di avviare il procedimento di riesame in qualsiasi momento (anche l’ultimo giorno) del quadriennio. Tale conclusione è infatti contraddetta dall’art. 21, § 3, direttiva 2010/75/UE, secondo cui: “3. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, relative all’attività principale di un’installazione, l’autorità competente garantisce che: a) tutte le condizioni di autorizzazione per l’installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto della presente direttiva, in particolare, se applicabile, dell’articolo 15, paragrafi 3 e 4; b) l’installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione”. Dalla necessità di rispettare il principio del raggiungimento del risultato entro il quadriennio discende, infatti, la necessità dell’avvio immediato della procedura.
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