Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 1208 del 16 febbraio 2026
Sviluppo sostenibile.Impianti agrivoltaici e onere di motivazione nel bilanciamento degli interessi
Nei procedimenti autorizzatori per impianti agrivoltaici "non a terra", l’Amministrazione è tenuta a un’attenta ponderazione comparativa tra la tutela paesaggistico-ambientale e il principio di derivazione euro-unitaria di massima diffusione delle fonti rinnovabili, che costituisce un obiettivo prioritario del PNRR e del PNIEC. Il diniego deve essere sorretto da una motivazione specifica e approfondita, idonea a dare conto dei caratteri innovativi del progetto e dell'eventuale insufficienza delle misure di mitigazione, non potendosi fondare su pregiudiziali o generici riferimenti all’"artificializzazione" del contesto rurale o a indici di pressione cumulativa riferibili esclusivamente al fotovoltaico tradizionale. Laddove l’impianto ricada in "area idonea" e sia garantita la continuità dell’attività agricola, l’interesse alla produzione di energia verde gode di una presunzione di prevalenza, che impone all'amministrazione un'istruttoria rigorosa volta a escludere ogni automatismo preclusivo derivante da "interessi tiranni", favorendo invece un’interpretazione evolutiva e finalistica degli strumenti di pianificazione paesaggistica.
Consiglio di Stato Sez. II n. 2395 del 20 marzo 2026
Urbanistica,Rilevanza paesaggistica e urbanistica di recinzioni metalliche e opere precarie
Le recinzioni costituite da mera rete metallica sorretta da paletti infissi nel terreno senza cordoli di fondazione, finalizzate alla protezione delle colture, costituiscono opere precarie che non necessitano di titolo edilizio né di autorizzazione paesaggistica. Tali interventi rappresentano l'estrinsecazione dello ius excludendi alios e, per l'inconsistenza strutturale, non determinano un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica o funzionale del territorio. L'elenco degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica ex art. 149 del d.lgs. n. 42/2004 ha natura esemplificativa, dovendosi escludere dal controllo preventivo i fatti privi di idoneità, anche solo astratta, a pregiudicare i valori protetti. In presenza di elementi probatori dotati di alto grado di plausibilità circa la preesistenza delle opere, spetta all'Amministrazione fornire prova contraria per giustificare l'ordine di demolizione. L'azione amministrativa deve inoltre garantire coerenza tra i diversi uffici dello stesso Ente, evitando esiti procedimentali contraddittori in ossequio ai principi di leale collaborazione e trasparenza. (segnalazione M. GRISANTI)
Cass. Sez. III n. 8783 del 6 marzo 2026 (UP 11 feb 2026)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric. Polimeni
Ecodelitti.Elementi costitutivi del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006, ora art. 452-quaterdecies c.p.) è reato abituale che richiede un'organizzazione professionale di mezzi e capitali per la gestione continuativa di ingenti quantitativi di rifiuti in modo abusivo. Tale abusività si configura non solo in assenza di autorizzazioni, ma anche in caso di violazione delle prescrizioni o gestione di tipologie di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo. In tema di produzione di compost, l'utilizzo di fanghi da depurazione provenienti da centri urbani superiori a 10.000 abitanti, che includono reflui industriali non assimilabili a quelli civili, rende i materiali inidonei alla produzione di ammendanti di qualità e ne determina la natura di rifiuto. Gli accertamenti tecnici volti a verificare la natura di tali materiali hanno carattere ripetibile ex art. 359 c.p.p. qualora non comportino l'alterazione o distruzione della cosa o dei luoghi, non richiedendo pertanto gli avvisi previsti dall'art. 360 c.p.p.
Cass. Sez. III n. 8789 del 6 marzo 2026 (CC 11 feb 2026)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric. Cristoforo e altro
Urbanistica.Natura reale dell'ordine di demolizione e persistenza del titolo esecutivo
L'ordine di demolizione delle opere abusive, avendo natura di sanzione amministrativa accessoria a contenuto ripristinatorio, è connotato da una natura "reale" che investe direttamente il bene. Ne consegue che la dichiarata non esecutività della sentenza di condanna nei confronti di un comproprietario o coimputato (ad esempio per vizi di notifica) non impedisce l'esecuzione della demolizione dell'intero immobile qualora il titolo esecutivo sia regolarmente formato nei confronti di un altro comproprietario. Il prosieguo del giudizio di merito per uno dei soggetti può infatti riguardare solo il profilo della responsabilità penale soggettiva, ma non può intaccare l'accertata natura abusiva dell'opera, ormai coperta dal giudicato. Inoltre, il giudice dell'esecuzione non ha il potere di accertare una causa di prescrizione del reato che sia eventualmente maturata prima della formazione del giudicato e non sia stata dichiarata dal giudice della cognizione
Consiglio di Stato Sez. III n. 1331 del 19 febbraio 2026.
Urbanistica.Inefficacia della SCIA e inapplicabilità dei termini di autotutela
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) riferita a interventi edilizi che, per entità e caratteristiche strutturali, siano riconducibili alla ristrutturazione edilizia anziché al risanamento conservativo, è improduttiva di effetti qualora l'opera richieda il permesso di costruire. In tale ipotesi, non operano i termini decadenziali previsti dall’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, poiché detti limiti disciplinano l'annullamento di titoli efficaci e non trovano applicazione dinanzi a segnalazioni ab origine inidonee a legittimare l'intervento. La distinzione tra risanamento e ristrutturazione risiede nella conservazione o alterazione degli elementi costitutivi dell’edificio: mentre il primo mira al recupero dell'organismo esistente, la seconda ne trasforma la tipologia e la struttura, rendendo necessaria una verifica sismica e paesaggistica puntuale. Conseguentemente, l’ingiunzione di demolizione costituisce un atto dovuto e privo di discrezionalità amministrativa a fronte di opere eseguite in assenza di un valido titolo abilitativo, restando la tutela dell'affidamento del privato soccombente rispetto al ripristino della legalità violata
Cass. Sez. III n. 08784 del 6 marzo 2026 (UP 11 feb 2026)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric. Barone
Ambiente in genere.Distinzione tra invasione di terreni e occupazione arbitraria di demanio marittimo
Non sussiste contraddittorietà tra l'assoluzione dal delitto di invasione di terreni (art. 633 cod. pen.) e la condanna per occupazione arbitraria di demanio marittimo (art. 1161 cod. nav.) qualora la condotta, pur legittimata in astratto da una convenzione amministrativa che esclude l'arbitrarietà dell'ingresso, violi prescrizioni specifiche che vietano l'installazione di attrezzature balneari su tratti di spiaggia libera. L'obiettiva diversità degli interessi tutelati rende possibile il concorso tra le due fattispecie e, conseguentemente, un esito giudiziale difforme. Integra il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. la collocazione sull'arenile di strutture quali ombrelloni e lettini destinati al noleggio giornaliero, poiché tale attività commerciale, per continuità e organizzazione, non è assimilabile alla libera fruizione della spiaggia da parte dei privati e configura un'effettiva occupazione dello spazio demaniale in violazione dei limiti della convenzione.
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