Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VII n. 8939 del 14 novembre 2025
Urbanistica.Obblighi dell'autorità comunale in presenza di abuso edilizio
In presenza di un abuso edilizio, la vigente normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo all'autorità comunale, prima di emanare l'ordinanza di demolizione, di verificare la sanabilità ai sensi dell'art. 36 d.p.r. n. 380/2001. Tanto si evince chiaramente dagli artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380 del 2001 che, in tal caso, obbligano il responsabile del competente ufficio comunale a reprimere l'abuso, senza alcuna valutazione di sanabilità, nonché dallo stesso art. 36 cit. che rimette all'esclusiva iniziativa della parte interessata l'attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica ivi disciplinato. Inoltre, l’art. 27, TUED è sempre applicabile sia che venga accertato l'inizio che l'avvenuta esecuzione di interventi abusivi e non vede la sua efficacia limitata alle sole zone di inedificabilità assoluta, nel rispetto dei poteri di vigilanza attribuiti al Comune.
Cass. Sez. III n. 37675 del 19 novembre 2025 (UP 6 giu 2025)
Pres. Ramacci Est. Vergine Ric. Melis
Caccia e animali.Reato di cui all'art. 727 cod. pen.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 727 cod. pen., la detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze consiste non solo in quella che può determinare un vero e proprio processo patologico nell'animale, ma anche in quella che produce meri patimenti, come tenere un portamento innaturale, tale da impedire o rendere difficoltosa la deambulazione o il mantenimento della posizione eretta e stabile
Consiglio di Stato Sez. III n. 8308 del 27 ottobre 2025
Beni ambientali.Compatibilità paesaggistica e volumi tecnici tombati o interrati
Il rilascio della compatibilità paesaggistica non è consentito in presenza di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o di volumi ovvero un aumento di quelli legittimamente realizzati, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno, in quanto la regola che in materia urbanistica porta ad escludere i volumi tecnici, tombati o interrati dal calcolo della volumetria edificabile- che trova fondamento nel bilanciamento tra i vari e confliggenti interessi connessi all’uso del territorio- non può essere invocata al fine di ampliare le fattispecie tassative (e perciò di stretta interpretazione) di sanatoria paesaggistica, volta alla salvaguardia della percezione visiva dei volumi e della conservazione del contesto paesaggistico e lo stesso art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004, si riferisce a “superfici utili o volumi” senza ulteriore specificazione e distinzione, sicché non è consentito ampliare in via interpretativa l’ambito di applicazione di un istituto eccezionale, quale quello in esame
Cass. Sez. III n. 37524 del 18 novembre 2025 (CC 15 ott 2025)
Pres. Ramacci Est. Corbo Ric. Lombardozzi
Urbanistica.Demolizione ed eredi del condannato
In tema di reati edilizi, l'immobile realizzato in assenza del permesso di costruire, rispetto al quale è emesso l'ordine di demolizione, facendo parte del patrimonio di colui che lo ha edificato, entra a far parte del suo asse ereditario e, salva la rinuncia all'eredità, si trasmette mortis causa agli eredi, nei confronti dei quali l'ordine conserva efficacia
TAR Puglia (LE) Sez. I n. 1397 del 21 ottobre 2025
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e stato soggettivo dei proprietari interessati
La lottizzazione abusiva prescinde dallo stato soggettivo dei proprietari interessati e opera in modo oggettivo, indipendentemente dall’animus dei soggetti coinvolti. Il fatto che l’immobile sia stato acquistato in buona fede non rileva ai fini della qualificazione dell’illecito, ma può eventualmente assumere rilievo solo nei rapporti privatistici tra acquirenti e alienanti
Cass. Sez. III n. 37512 del 18 novembre 2025 (UP 9 ott 2025)
Pres. Liberati Est. Di Stasi Ric. Calabrese
Urbanistica.Opere in cemento armato e struttura metallica
La sfera di applicabilità degli artt. 64 e 65 d.P.R. n. 380/2001 non riguarda unicamente le opere che siano al tempo stesso costituite da cemento armato e struttura metallica, sì che sarebbe necessaria la coesistenza di entrambi gli elementi onde configurarsi la sussistenza dei reati relativi, essendo evidente, atteso il richiamo del legislatore alle opere in struttura metallica, che la disposizione è diretta a regolare anche, singolarmente, le opere che, non composte di cemento armato, possiedano una struttura metallica; sotto il profilo della ratio della disposizione, la sufficienza anche della sola struttura metallica si spiega in ragione della potenziale pericolosità di essa derivante dal materiale impiegato e della conseguente necessità che anche in tal caso vengano adottate le particolari precauzioni da adottare in fase di costruzione in zona sismica
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