Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 4820 del 3 giugno 2025
Rifiuti.Misure di prevenzione e ripristinatorie
In base al tenore letterale delle disposizioni di cui agli artt. 192, 255 e 256 del dlv 152\06 la sanzione concorre con la misura ripristinatoria. In questo senso l’espressione “Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256” va intesa nel senso di “Fermo restando l’applicazione delle sanzioni…..”. Del resto le misure di prevenzione e quelle ripristinatorie sono centrali nel sistema di tutela previste dal diritto ambientale e giammai potrebbero essere surrogate da mere sanzioni sostitutive delle misure riparative necessarie a garantire il miglior standard di tutela dei beni ambientali: di qui la loro necessaria concorrenza in luogo della prospettata alternatività che non è giustificabile né sul piano letterale né su quello teleologico; ciò in quanto la misura afflittiva e punitiva completa quella riparatoria e ripristinatoria proprio in chiave general-preventiva e dissuasiva rispetto al pericolo di future nuove violazioni.
Cass. Sez. III n. 22294 del 13 giugno 2025 (PU 6 feb 2025)
Pres. Ramacci Rel. Gentili Ric. El Khaouad
Caccia e animali.Abbattimento rituale
Sebbene l'abbattimento di animali (nella fattispecie, 6 montoni) corrisponda ad una legittima pratica religiosa propria del credo islamico, se eseguito senza il previo stordimento delle bestie interessate ed in un locale non avente le caratteristiche proprie della struttura denominabile "macello" integra l'elemento oggettivo dei reato di cui all'art. 544-bis cod. pen.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4731 del 30 maggio 2025
Urbanistica.Piani urbanistici
Il piano regolatore, così come gli altri piani urbanistici, sono atti generali ampiamente discrezionali, sindacabili soltanto per macroscopica illogicità o irragionevolezza, o qualora siano inficiati da errori di fatto o da abnormi illogicità, perché incoerenti con l'impostazione di fondo dell'intervento pianificatorio. Ne consegue che non sussiste la necessità di particolari motivazioni a sostegno delle scelte urbanistiche del Comune essendo sufficiente il mero richiamo ai criteri e principii ispiratori del piano. Tale principio trova eccezione nell’ipotesi in cui sussista un’aspettativa qualificata del proprietario o una specifica destinazione urbanistica. A fronte di destinazioni urbanistiche diverse e più sfavorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico, l'esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione sussiste solo quando quelle indicazioni avevano assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo), approvato o convenzionato, o quantomeno adottato, e tale quindi da aver ingenerato un'aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione. Inoltre, le istanze e osservazioni proposte dai cittadini e/o proprietari in riferimento agli atti di pianificazione urbanistica non costituiscono veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi e, pertanto, non danno luogo a peculiari aspettative, sicché il loro rigetto o il loro accoglimento, di regola, non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali sottesi allo strumento pianificatorio.
La giurisprudenza amministrativa indica i limiti territoriali dell’ubicazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili
di Stefano DELIPERI
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4687 del 29 maggio 2025
Acque.Competenza in tema di sanzioni amministrative
La disciplina delle sanzioni amministrative non costituisce una materia a sé, ma rientra nell’ambito materia alla quale le sanzioni stesse si riferiscono. Nello specifico, le violazioni in materia di scarichi e di tutela della qualità dei corpi idrici, di cui all’art. 133 del codice dell’ambiente, sono ascrivibili alla materia della tutela dell’ambiente, di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con l’art. 135 del d.lgs. n. 152 del 2006, lo Stato ha poi delegato alle Regioni l’esercizio delle funzioni relative all’irrogazione delle sanzioni amministrative, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18 e seguenti della l.n. 689 del 1981, ovvero limitatamente al procedimento applicativo. Ne deriva che, per quanto concerne i criteri di determinazione delle sanzioni amministrative in materia, le Regioni non dispongono di un autonomo potere normativo.
Cass. Sez. III n. 22611 del 16 giugno 2025 (CC 27 mag 2025)
Pres. Di Nicola Rel. Galanti Ric. Capezza
Beni ambientali.Volumi tecnici
In tema di reati paesaggistici, i c.d. «volumi tecnici», pur non comportando «carico urbanistico», potendo determinare un diverso impatto a livello paesaggistico, debbono essere considerati ai fini del giudizio sulla sussistenza del reato di cui all'art. 181 d.lgs. 42/2004.
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