Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 1883 del 5 marzo 2025
Rifiuti.Obblighi di rimozione
I rifiuti devono essere in ogni caso rimossi, anche qualora l’attività dell’impresa cessi: il soggetto responsabile potrà essere individuato nello stesso imprenditore non fallito, oppure in colui che amministra il patrimonio fallimentare. Invero, i costi della gestione dei rifiuti vanno imputati sia al loro produttore iniziale che ai detentori del momento ed ai detentori precedenti, potendo riconoscersi l’esimente prevista all’art. 192, comma 3 del d. lgs. n. 152/2006 soltanto ed unicamente a favore di chi non sia mai stato detentore dei rifiuti e, pertanto, nei confronti, ad esempio, del proprietario incolpevole del terreno. Dunque, il costo della rimozione potrà ricadere sull’attivo fallimentare, quale conseguenza della funzione di garanzia che assume il detentore dei siti in cui siano abbandonati i rifiuti, in precedenza sede dell'impresa fallita, in conformità al principio “chi inquina paga”.
Il seme della discordia inizia a dare i suoi frutti
(Commento a Cons. Stato, Sez. VII, n. 2269/2025, pubblicata il 19 marzo 2025)
di Massimo GRISANTI
Cass. Sez. III n. 10801 del 18 marzo 2025 (UP 20 feb 2025)
Pres. Sarno Est. Scarcella Ric. Signore
Urbanistica.Costruzioni in zona sismica
Le disposizioni ex artt. 83 e 95 d.P.R. 380 del 2001 si applicano a tutte le costruzioni realizzate in zona sismica, anche alle opere edili con struttura in legno, a prescindere dai materiali utilizzati e dalle relative strutture, nonché dalla natura precaria o permanente dell’intervento, con la conseguenza che tali disposizioni trovano applicazione nel caso di specie, trattandosi di una struttura lignea, non dovendo tener conto dei materiali utilizzati.
Consiglio di Stato Sez. II n. 1474 del 21 febbraio 2025
Urbanistica.Decorrenza del termine per l’impugnazione di una concessione edilizia
Il principio secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione di una concessione edilizia da parte di un proprietario di immobile limitrofo occorre la piena conoscenza della stessa, che si verifica con la consapevolezza del suo contenuto specifico o del progetto edilizio ovvero quando la costruzione realizzata rivela in modo certo e univoco le essenziali caratteristiche dell’opera, va applicato tenendo conto della singola fattispecie, e ciò a valere sia per le impugnative dei titoli “ordinari”, che delle sanatorie, quale che ne sia la relativa tipologia.
Corte di giustizia (Settima Sezione) 20 marzo 2025
« Rinvio pregiudiziale – Biocidi – Direttiva 98/8/CE – Regolamento (UE) n. 528/2012 – Applicabilità ratione temporis – Norme transitorie – Accesso alle informazioni – Articoli 66 e 67 – Domanda di accesso a una relazione di equivalenza tecnica tra principi attivi contenuti in biocidi redatta dall’autorità competente di uno Stato membro – Tutela degli interessi commerciali – Direttiva 2003/4/CE – Applicabilità ratione materiae – Articolo 4, paragrafo 2 – Nozione di “informazioni sulle emissioni nell’ambiente” »
Cass. Sez. III n. 10802 del 18 marzo 2025 (UP 20 feb 2025)
Pres. Sarno Est. Scarcella Ric. Di Fiore
Urbanistica.Lottizzazione abusiva negoziale e acquirente del lotto frazionato
Nel reato di lottizzazione abusiva cosiddetta negoziale, avente ordinariamente natura plurisoggettiva e la cui struttura unitaria è caratterizzata dall'intimo nesso causale che lega le condotte dei vari partecipi, l'acquirente del lotto frazionato non può considerarsi, solo per tale qualità, terzo estraneo, potendo tuttavia il medesimo dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto, cioè, di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione e, in tal modo, di contribuire causalmente alla concreta attuazione del disegno criminoso dell'alienante
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