TAR Puglia (LE) Sez. III n.1062 del 18 giugno 2019
Urbanistica.Valutazione dell’urbanizzazione effettiva
La valutazione dell’effettiva urbanizzazione, come ratio elidente la necessità del piano attuativo, va fatta in relazione all’intero comparto o comprensorio, inteso in modo da comprendere (e non da escludere) anche l’area di contorno all’edificio progettato e la considerazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria non può limitarsi alle aree di contorno rispetto all'edificazione progettata ma deve riferirsi al comprensorio stesso predisponendone la necessaria pianificazione
Pubblicato il 18/06/2019
N. 01062/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01460/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1460 del 2015, proposto da
Alemanno Fernanda, rappresentata e difesa dall'Avvocato Manuela De Micheli, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia - Lecce, in Lecce, via F. Rubichi, n. 23;
contro
Comune di Galatone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Mangia, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Marcello Marcuccio in Lecce, viale Otranto, n. 117;
per l'annullamento:
- della nota prot. n. 5205 del 9 marzo 2015, notificata in data 11 marzo 2015, a firma del Responsabile del procedimento e del Responsabile del Settore “Assetto del Territorio e Urbanistica” del Comune di Galatone, recante diniego della richiesta del permesso di costruire del 30 gennaio 2013;
- della nota prot. n. 17679 del 4 luglio 2013, a firma del Responsabile del procedimento e del Responsabile del Settore “Assetto del Territorio e Urbanistica” del Comune di Galatone, recante preavviso di rigetto;
- di ogni atto preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
- nonché, in subordine, per il riconoscimento dell'obbligo dell’A.C. di attivare il procedimento di determinazione dell'indennità per la reiterazione del vincolo di P.U.E..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Galatone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2019 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti l'Avv. M. De Luca, in sostituzione dell’Avv. M. De Micheli, e l'Avv. G.L. Cassini, in sostituzione dell’Avv. F. Mangia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento:
- la nota prot. n. 5205 del 9 marzo 2015, notificata in data 11 marzo 2015, a firma del Responsabile del procedimento e del Responsabile del Settore “Assetto del Territorio e Urbanistica” del Comune di Galatone, recante diniego della richiesta del permesso di costruire del 30 gennaio 2013, per la realizzazione di un’abitazione unifamiliare isolata in zona “C3” di espansione (riservata all’edilizia economica e popolare), Comparto n. 11, in Contrada “Toffo”, dando seguito, dopo la diffida a concludere il procedimento inoltrata dalla ricorrente, alla precedente nota del 4 luglio 2013 prot. n. 17679 di comunicazione di preavviso di rigetto;
- la nota prot. n. 17679 del 4 luglio 2013, a firma del Responsabile del procedimento e del Responsabile del Settore “Assetto del Territorio e Urbanistica” del Comune di Galatone, recante il relativo preavviso di rigetto;
- ogni atto preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Ha chiesto, in subordine, l’accertamento e il riconoscimento dell’obbligo dell’Amministrazione Comunale di attivare il procedimento di determinazione dell’indennità per la reiterazione del vincolo di Piano Urbanistico Esecutivo, e del correlativo diritto della ricorrente.
A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’atto - Travisamento ed erronea valutazione dei fatti - Contraddittorietà tra più atti;
2) Difetto e/o carenza di motivazione - Illogicità manifesta - Difetto e/o carenza di istruzione - Discrezionalità tecnica;
3) Difetto di motivazione sul regime urbanistico applicabile alla zona - Insufficiente determinazione sull’efficacia del vincolo P.E.E.P., alla luce dell’intervento della Corte Costituzionale sulle norme di cui agli artt. 37, comma 5 della Legge regionale n. 56/1980 e 17, comma 3, della Legge Regionale n. 20 del 2001, anche al fine di eventualmente richiedere l’indennità per superamento del termine decennale.
Si è costituito in giudizio il Comune di Galatone, contestando “in toto” le avverse pretese e chiedendo la reiezione del gravame.
Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
All’udienza pubblica del 19 marzo 2019, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e deve essere, quindi, respinto.
1. - Giova premettere che l’impugnato diniego di permesso di costruire rinvia, “per relationem”, alla precedente comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 17679 del 4 luglio 2013, che “qui si intende riportata anche se non materialmente allegata”, (quest’ultima) così testualmente motivata:
<<L’intervento proposto dalle SS.LL. e di cui all’oggetto, è relativo all’edificazione di un insediamento residenziale in area priva di strumento urbanistico esecutivo. Il P.R.G., difatti, include il lotto di proprietà in un’area perimetrata e identificata col n° 11 riportata nelle N.T.A. del P.R.G. come zona C3 - Espansione riservata all’Edilizia Economica e Popolare. Sempre in dette N.T.A. al punto (4) si precisa che: “con riferimento alle aree destinate all’edilizia economica e popolare ubicate in località S. Luca e Vasce costituenti i nuclei contraddistinti dai numeri 12 e 11 rispettivamente, oggetto del piano particolareggiato di cui alla legge 167/1962 approvato con D.P.G.R. n. 382 in data 29/11/1972, considerato che il presente progetto di P.R.G. costituisce variante al suddetto piano di zona, gli interventi in tali zone sono subordinati alla riadozione ed approvazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di nuovo piano particolareggiato di cui alla legge 167/1982”. Tale nuovo piano non è stato mai riadottato e pertanto l’area è priva di piano particolareggiato escludendo la possibilità di edificazione diretta.
L’Ufficio, altresì, nel valutare la possibilità di autorizzare l’intervento nonostante l’assenza del preordinato piano esecutivo, ritiene che il livello di urbanizzazione dell’area sia tale da non permettere l'autorizzazione di intervento diretto, nella considerazione che la dotazione di sottoservizi, ovvero di urbanizzazione.
Per la fattispecie progettuale proposta, pertanto, si ritiene tanto opportuna quanto necessaria la mediazione del piano urbanistico esecutivo, obbligatorio per tutto il comparto, con la fondamentale previsione delle opere di urbanizzazione e di una studiata configurazione planovolumetrica d’insieme, a garanzia di un armonioso e corretto assetto del territorio”.
2. - Orbene, la ricorrente lamenta, essenzialmente, che “L’affermazione appena riportata, in base alla quale le aree destinate all’edilizia economica e popolare ubicate in località S. Luca e Vasce non sarebbero state mai interessate da piano particolareggiato e/o risulterebbero prive entrambe di strumento urbanistico esecutivo appare evidentemente erronea e contraddittoria”, in quanto, per un verso, “il P.E.E.P. già di per sé ha valore di piano particolareggiato essendo comunque uno strumento urbanistico attuativo rispetto alla pianificazione generale”, e, per altro verso, “per la località o zona San Luca risultano stipulate recentemente finanche le Convenzioni ex art. 35 Legge 865/1971 tra il Comune di Galatone e l’Istituto Autonomo Case Popolari nelle quali si evince che con Delibera di Giunta Municipale n. 230 del 17 ottobre 2013 il Comune di Galatone ha approvato lo schema di convenzione qui allegato per la concessione e regolamentazione del diritto di superficie fra il Comune di Galatone e l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Lecce” (rappresentando “tali Convenzioni …. l’ultimissimo anello dell’attuazione del P.E.E.P.”).
Sostiene, in particolare, che, <<quanto meno in ordine alla zona denominata “San Luca” non sussista alcun problema di assenza di strumento urbanistico attuativo, atteso che la stipula della Convenzione predetta altro non rappresenta che l’ultimo anello del fase procedimentale che invero ha dato attuazione ed esecuzione al vincolo P.E.E.P. al quale, sempre secondo la comunicazione del Comune di Galatone, sarebbero però tuttora attinte sia la zona di San Luca sia la Zona Vasce (in cui è ubicato il suolo del ricorrente)>>, sicchè <<Per tale motivo non si comprende la ragione per la quale nella comunicazione di preavviso di rigetto, integralmente recepita nel provvedimento finale, si affermi sostanzialmente che per dette zone non vi sia alcun strumento urbanistico esecutivo, omettendo si specificare - ed era onere ed obbligo a carico dell’amministrazione- se l’assenza dello strumento urbanistico esecutivo sia da considerare totale per la zona sottoposta a vincolo P.E.E.P. cui si fa riferimento o sia da intendere solo parziale, così come si desumerebbe dalla sussistenza delle finanche delle Convenzioni ex art. 865/1971 per la zona “San Luca”>>.
Richiamato, poi, il disposto dell’art. 9 della Legge n. 167/1962 (statuente che “L’approvazione dei piani equivale anche a dichiarazione di indifferibilita' ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti” - terzo comma - e che “Le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione a norma degli articoli seguenti, per i fini di cui al primo comma dell'articolo 1” - quinto comma), assume che, “se si considera la zona in cui l’istante ha richiesto il permesso di costruire come zona facente parte del P.E.E.P. solo parzialmente inattuato (così sembrerebbe, ma il Comune di Galatone non lo ha specificato), non è dato comprendere se resterebbe l’obbligo di osservare, per la parte non attuata, le previsioni dello strumento esecutivo scaduto, decadendo però di fatto gli effetti della pubblica utilità delle opere previste e cioè sia i vincoli di natura espropriativa che le destinazioni urbanistiche complementari”.
Afferma, ancora, che sarebbe “obbligo del Comune, nel riesaminare l’istanza del ricorrente, di tener conto che la decadenza dello strumento attuativo (sempre che di decadenza trattasi, a prescindere se sia parziale o totale) non determina l’inedificabilità dell’area interessata dal vincolo”.
Deduce, poi, che <<l’assenza dello strumento urbanistico attuativo comporti, in linea generale, la decadenza dal potere di vincolare “sine die” la proprietà del privato alla destinazione originaria di dette zone, giammai però attuata (o forse: parzialmente inattuata)>> e che “la cessata efficacia di un piano attuativo, in tutto o in parte non eseguito, non rende l’area interessata priva di disciplina urbanistica ma risulta soggetta alle prescrizioni di cui all’art. 4, ultimo comma, della legge 28.01.1977 n. 10, norma oggi confluita nell’art. 9 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 380/2001)”, risultando, pertanto, <<illegittimo il diniego di concessione edilizia opposto dal Comune al cittadino in ragione del fatto che l’area interessata sia divenuta, per scadenza del vincolo, “zona bianca”, ossia priva di disciplina urbanistica, tanto più qualora l’area dovesse essere ricompresa in una zona non sfornita in assoluto di disciplina urbanistica>> (avendo “i limiti di edificabilità riconducibili alle zone bianche … per loro natura carattere provvisorio”).
Lamenta, inoltre (seconda censura), la carenza motivazionale sotto altro profilo, sostenendo che <<non è consentito al privato di intendere cosa significhi di fatto l’espressione “livello di urbanizzazione” perché non viene riempita da alcun riferimento normativo, tecnico, fattuale, motivazionale e istruttorio>>, né sarebbe <<possibile intendere il senso dell’espressione “nella considerazione che la dotazione di sottoservizi ovvero di urbanizzazione”>>.
Il Comune resistente non avrebbe compiutamente specificato: “a) la natura dell’intervento edilizio richiesto e la correlativa incidenza che esso avrebbe sull’esigenza della dotazione del preordinato piano esecutivo”, “la situazione di fatto esistente sull’area interessata”, l’“adeguata e scrupolosa valutazione dello stato di urbanizzazione già eventualmente presente nella zona”, essendo, in particolare, “La complessa ed articolata valutazione … di esclusiva competenza dell’amministrazione che ha l’obbligo di dimostrare l’insufficiente urbanizzazione e la correlativa necessità degli strumenti attuativi” (il che concreterebbe, essenzialmente, a suo dire, un inadeguato esercizio della discrezionalità tecnica di competenza).
Lamenta, ancora (terza doglianza), sostanzialmente, il difetto di motivazione dei gravati atti in ordine al regime urbanistico applicabile alla zona, assumendone, in particolare, l’illegittimità, laddove si ritiene necessaria la <<mediazione del piano urbanistico esecutivo senza giustificare le motivazioni per le quali esso risulta ancora inattuato (o si direbbe: parzialmente inattuato) rendendo di fatto la proprietà del privato cittadino soggetta “in eterno” alle aspettative di regolamentazioni urbanistica giammai evase, con evidente pregiudizio di ogni diritto dominicale>>, sostenendo pure che “la mancanza di un piano particolareggiato o di altro strumento attuativo non può essere legittimamente invocata ad esclusivo fondamento di un eventuale diniego di concessione edilizia, potendosi giustificare la reiezione soltanto nel caso in cui l'amministrazione possa dimostrare che di tali strumenti attuativi vi sia effettiva necessità a causa dello stato di insufficiente urbanizzazione primaria e secondaria della zona, obbligo, quest’ultimo … giammai adempiuto”.
Afferma, ancora, che “il proprietario di immobile in zona con vincolo pacificamente decaduto da un considerevole lasso di tempo ha diritto al rilascio della concessione edilizia secondo i generali criteri dettati dalle leggi urbanistiche come se il vincolo non fosse mai esistito”, atteso che “Trascorso un considerevole lasso di tempo tale area cessa il suo assoggettamento alla disciplina delle zone bianche”.
Conclude, sostenendo che, anche nella denegata ipotesi in cui questo Tribunale ritenesse la legittimità delle scelte operate dalla P.A., permarrebbe <<comunque l’interesse del privato a conoscere le “residuali” posizioni indennitarie e/o risarcitorie a tutela del sacrosanto diritto di proprietà del bene>>, essendo, appunto, “interesse del privato, quindi, avere piena ed integrale conoscenza dell’efficacia del vincolo urbanistico (di cui assume la natura ablatoria - espropriativa) incombente sul suolo in questione anche e soprattutto alla luce della lettura costituzionalmente orientata dell’art. 37, V comma, della Legge Regionale n. 56/80 anche con riferimento alla più recente normativa introdotta dall’art. 17, secondo comma, della legge regionale n. 20 del 2001, così come “corretta” dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 5 maggio 2003>> (essenzialmente, oltre la temporaneità, il necessario indennizzo per la reiterazione o la proroga di un vincolo urbanistico espropriativo, diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della relativa durata). Sostie, in proposito, di avere “interesse a conoscere la reale ed effettiva situazione giuridico-urbanistica del bene anche al fine di poter utilmente azionare l’istanza indennitaria e/o risarcitoria nelle Sedi competenti alla luce appunto dell’insegnamento della Corte Costituzionale appena citata”.
3. - Tutte le suddette articolate censure vanno disattese.
4. - Ed invero, in linea generale, è stato condivisibilmente osservato (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 29 dicembre 2017, n. 6168) che:
<<a) sotto un profilo più generale, e di natura esclusivamente giuridica, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza (tra le tante, si veda T.A.R. Firenze, -Toscana-, sez. I, 14/12/2015, n. 1741) secondo la quale “la preventiva individuazione nel PRG delle aree destinate ad ospitare gli interventi di edilizia economica e popolare risponde alla finalità di ricondurre la predisposizione dei piani di zona al rispetto delle scelte programmatorie assunte con gli strumenti urbanistici primari, che gli strumenti secondari (compreso il P.E.E.P.) sono deputati ad attuare. I due momenti distinti della programmazione e dell’attuazione prendono forma, rispettivamente, nella zonizzazione che caratterizza la pianificazione del territorio e nella localizzazione dell’intervento di edilizia economica e residenziale ad opera del piano di zona; è solo la seconda a contenere quegli elementi progettuali e indicazioni specifiche che consentono di ritenere apposto il vincolo espropriativo. La mera zonizzazione, pur comportando prescrizioni su tipologia e volumetria dei singoli edifici, non implica il sorgere di un vincolo preordinato all’esproprio neppure in relazione alle aree destinate ad edilizia residenziale pubblica, per le quali tale effetto si determina solo con l’approvazione del PEEP.”;
b) è stato efficacemente chiarito, infatti, che “l’art. 3 della legge n. 167/1962 stabilisce ai commi 2 e 5, per quanto qui interessa, che le aree da comprendere nei piani di zona per l’edilizia economica e popolare sono, di norma, scelte nelle zone destinate ad edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, con preferenza in quelle di espansione dell’aggregato urbano, e che, in assenza di piano regolatore approvato, dette zone riservate all’edilizia economica e popolare sono comprese in un programma di fabbricazione compilato a norma dell’art. 34 della legge n. 1150/1942 e da approvarsi con la medesima procedura prevista per l’approvazione dei piani di zona….
La preventiva individuazione nel P.R.G. delle aree destinate a ospitare gli interventi di edilizia economica e popolare, ovvero l’inquadramento del piano di zona E.E.P. nell’ambito di un programma di fabbricazione, rispondono alla finalità - da tempo messa in luce dalla giurisprudenza - di ricondurre la predisposizione dei piani di zona per l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia popolare ed economica al rispetto delle scelte programmatorie assunte con gli strumenti urbanistici primari, che gli strumenti secondari - ivi compreso il P.E.E.P. - sono deputati ad attuare”(per tutte, cfr. C.G.A.R.S., 28 agosto 1986, n. 120);
c) i due momenti distinti della programmazione e dell’attuazione prendono forma, rispettivamente, nell’astratta operazione di zonizzazione che caratterizza - o, perlomeno, caratterizzava secondo il modello di urbanistica in auge all’epoca dell’entrata in vigore della legge n. 167/1962 – l’attività di pianificazione del territorio, e nella concreta localizzazione dell’intervento di edilizia economica e residenziale ad opera del piano di zona; ma è solo la seconda a contenere quella serie di elementi progettuali e di indicazioni specifiche che qualificano e identificano l’intervento stesso (si veda l’art. 4 della legge n. 167/1962), e che, di conseguenza, permettono di ritenere effettivamente apposto il vincolo preordinato all’espropriazione sulle aree interessate dall’attuazione del piano (che la mera zonizzazione, pur comportando l’imposizione di prescrizioni relative alla tipologia e alla volumetria dei singoli edifici, non implichi il sorgere di alcun vincolo preordinato all’esproprio, neppure in relazione alle aree destinate ad edilizia residenziale pubblica, per le quali tale effetto si determina solo con l’approvazione del P.E.E.P., è pacifico: cfr. le pur risalenti Cass., sez. I, 21 marzo 2000, n. 3307; id., 28 novembre 1996, n. 10575; id., 27 giugno 1997, n. 5758).
d) la distinzione concettuale fra l’attività di pianificazione generale e la pianificazione attuativa è stata posta in luce, del resto, anche con riferimento ai diversi oneri motivazionali gravanti nell’uno e nell’altro caso sull’amministrazione procedente, atteso che lo strumento urbanistico generale può dirsi sufficientemente motivato con il richiamo a mere previsioni di espansione, laddove il piano di zona per l’edilizia economica e popolare necessità invece di una puntuale motivazione circa l’attualità del fabbisogno delle aree in quanto provvedimento di carattere espropriativo (così Cons. Stato, sez. IV, 25 gennaio 1999, n. 70).
2.1. La durata estesa (18 anni) del vincolo (questo sì certamente espropriativo) imposto nel Peep è all’evidenza ascrivibile alla giusta considerazione dell’imponenza ed efficacia di simili interventi, e le disposizioni contenute nella legge 18 aprile 1962, n. 167 (recante “disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare”) costituiscono lex specialis>>.
4.1 - Sempre in linea generale, è stato altrettanto a ragione ritenuto che “la valutazione dell’effettiva urbanizzazione, come ratio elidente la necessità del piano attuativo, va fatta in relazione all’intero comparto o comprensorio, inteso in modo da comprendere (e non da escludere) anche l’area di contorno all’edificio progettato” e che “la considerazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria “non può limitarsi alle aree di contorno rispetto all'edificazione progettata ma deve riferirsi al comprensorio stesso predisponendone la necessaria pianificazione” (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 16 luglio 2012, n. 4134 e giurisprudenza ivi citata).
E’ stato, inoltre, condivisibilmente osservato che “un titolo edilizio può essere rilasciato, anche in assenza del piano attuativo richiesto dalle norme di piano regolatore, solo se è stato accertato che il lotto del richiedente è l’unico a non essere stato ancora edificato e si trova in una zona che, oltre ad essere integralmente interessata da costruzioni, è anche dotata delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standard urbanistici minimi prescritti (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 06 novembre 2017, n. 5119).
E, comunque, anche in presenza di una zona già urbanizzata, la necessità dello strumento attuativo è esclusa solo nei casi nei quali la situazione di fatto, in presenza di una pressoché completa edificazione della zona, sia addirittura incompatibile con un piano attuativo, ma non anche nell'ipotesi in cui, per effetto di una edificazione disomogenea, ci si trovi di fronte ad una situazione che esige un intervento idoneo a restituire efficienza all’abitato, riordinando e talora definendo ex novo un disegno urbanistico della zona, ad esempio, completando il sistema della viabilità secondaria o integrando l’urbanizzazione esistente per garantire il rispetto degli standards minimi per spazi e servizi pubblici e le condizioni per l’armonico collegamento con le zone contigue, già asservite all'edificazione. Ciò, in quanto l’esigenza di un piano di lottizzazione, quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia, s’impone anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti e, quindi, anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già compromesse ed urbanizzate, che richiedano una necessaria pianificazione della maglia e perciò anche in caso di lotto intercluso o di altri casi analoghi di zona già edificata e urbanizzata (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1434)” (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 27 marzo 2018, n. 1906).
5. - Orbene, nella fattispecie concreta in esame, gli atti comunali impugnati risultano, ad avviso del Collegio, adeguatamente e correttamente motivati, in quanto (in via dirimente):
- per un verso, le NN.TT.AA. del vigente P.R.G. del Comune di Galatone prescrivono la necessità della previa (ri)approvazione di un nuovo Piano per l’Edilizia Economica e Popolare, - invece - mai (ri)approvato dopo l’entrata in vigore del Piano Regolatore Generale, nel mentre il previgente P.E.E.P. del 1972 è ormai scaduto; e di tanto è dato espressamente e adeguatamente conto negli atti impugnati, laddove si riportano le pertinenti disposizioni delle NN.TT.AA. vigenti (<<in dette N.T.A. al punto (4) si precisa che: “con riferimento alle aree destinate all’edilizia economica e popolare ubicate in località S. Luca e Vasce costituenti i nuclei contraddistinti dai numeri 12 e 11 rispettivamente, oggetto del piano particolareggiato di cui alla legge 167/1962 approvato con D.P.G.R. n. 382 in data 29/11/1972, considerato che il presente progetto di P.R.G. costituisce variante al suddetto piano di zona, gli interventi in tali zone sono subordinati alla riadozione ed approvazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di nuovo piano particolareggiato di cui alla legge 167/1982>>), concludendo sul punto che “Tale nuovo piano non è stato mai riadottato e pertanto l’area è priva di piano particolareggiato escludendo la possibilità di edificazione diretta”;
- e, per altro verso, l’area in questione è priva di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; e anche di tanto si fa esplicitamente e adeguatamente menzione negli atti impugnati, laddove si precisa che “L’Ufficio, altresì, nel valutare la possibilità di autorizzare l’intervento nonostante l’assenza del preordinato piano esecutivo, ritiene che il livello di urbanizzazione dell’area sia tale da non permettere l’autorizzazione di intervento diretto” (né la ricorrente fornisce, sul punto, adeguata contraria dimostrazione).
L’allegata deliberazione di Giunta Municipale n. 230 del 17 ottobre 2013 risulta, poi, del tutto irrilevante ai fini di causa, in quanto recante - solo - l’approvazione dello schema di convenzione per la concessione del mero diritto di superficie allo I.A.C.P. di Lecce, che non vale certo quale nuovo P.E.E.P..
5.1 - In conclusione, la domanda di annullamento proposta è infondata.
6. - Parimenti, va disattesa anche la domanda subordinata azionata dalla ricorrente, in quanto non si è in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta e/o preordinato all’esproprio (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 29 dicembre 2017, n. 6168, cit.).
7. - Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere respinto.
8. - Le spese, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Galatone, delle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 19 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Anna Abbate, Referendario