TAR Puglia (LE) sez. I n. 1074 del 20 giugno 2019
Urbanistica.Piscina prefabbricata di modeste dimensioni

L'installazione di una piscina prefabbricata di modeste dimensioni non integra violazione degli indici di copertura che riguardano interventi edilizi, né degli standard, atteso che non aumenta il carico urbanistico della zona, rilevando solo in termini di sistemazione esterna del terreno, e i vani per impianti tecnologici sono sempre e comunque consentiti. Deve, infatti, riconoscersi che una piscina prefabbricata, di dimensioni normali, annessa a un fabbricato ad uso residenziale sito in zona agricola, abbia natura obiettiva di pertinenza e costituisca un manufatto adeguato all'uso effettivo e quotidiano del proprietario dell'immobile principale. Deve altresì riconoscersi la natura di volumi tecnici ai piccoli locali annessi alla piscina contenenti impianti tecnologici

Pubblicato il 20/06/2019

N. 01074/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00561/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 561 del 2014, proposto da
Maria Concetta Giuri, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto De Giuseppe, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Pietro Marti, 9/A;

contro

Comune di Surbo non costituito in giudizio;

nei confronti

Gianpiero Caputo non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della nota del 5.12.2013, con la quale il Direttore dell'area tecnica del Comune di Surbo ha negato la richiesta della ricorrente del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36, DPR n. 380/2001;

nonché di ogni altro atto a questi presupposto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 5 giugno 2019 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I fatti oggetto della odierna controversia sono i seguenti.

La sig.ra Giuri Maria Concetta - proprietaria di una unità abitativa con annesso piccolo giardino recintato, insistente in un lotto di terreno tipizzato nel programma di fabbricazione come zona Cl, destinato a scopi residenziali – ha acquistato nell’aprile del 2013 una piscina prefabbricata di forma rettangolare, con pareti interne in PVC, telaio in acciaio, con dimensioni standard di m. 6, 10 di lunghezza, m. 3,00 di larghezza, m. 1,40 di altezza.

Riferisce l’esponente che, senza previa acquisizione di alcun titolo abilitativo, ha proceduto: a posizionare detta piscina nel proprio giardino, interrandola parzialmente; a realizzare un vano tecnico, di altezza inferiore a m.2,40, ivi collocando i dispositivi necessari alla filtrazione dell'acqua e gli impianti tecnologici; ad innalzare il muro di confine con rete metallica da un’altezza di circa 2,20 metri ad una altezza di 3,00 metri.

Quindi, in data 20 settembre 2013, ha presentato al Comune di Surbo una richiesta di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 DPR 380/2001.

Con nota del 5 dicembre 2013, preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e dalle osservazioni della sig.ra Giuri, l’Ente civico ha rigettato la domanda di sanatoria, precisando che: “anche se la piscina risulta realizzata a perfetta regola d'arte e con materiali in grado di prevenire infiltrazioni su terreni! manufatti confinanti, la Vs richiesta di riesame non può essere accolta in quanto trattasi di manufatto non completamente interrato; allo scopo, come già precisato nella nota di questo settore prot. N. 14871/2013, secondo consolidata giurisprudenza il concetto di costruzione comprende tutti i manufatti non completamente interrati, dotati di solidità e immobilizzazione al suolo anche attraverso collegamento fisso ad una costruzione preesistente” … “la piscina in oggetto rientra quindi nel concetto di costruzione in quanto risulta non completamente interrata e realizzata a ridosso del muro di confine con altra proprietà, quindi non rispettosa delle distanze stabilite dall’art. 7 delle NTA del Piano Particolareggiato Zona C1 Giorgilorio e art. 66.1 e 66.2 del del R.E.C. vigenti ed in contrasto con il disposto delle norme dettate in materia dal Codice Civile”.

Di qui l’odierna impugnativa con la quale la sig.ra Giuri è insorta avverso detto diniego, articolando i seguenti motivi di diritto:

- “Violazione dell'art. 7 delle NTA e degli artt. 66.1 e 2 del R.E.C .. Violazione delle norme del Codice Civile in materia di proprietà. Eccesso di potere (carenza istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, perplessità e contraddittorietà dell'azione amministrativa)”;

- “Violazione dell'art. 7 delle NTA e degli artt. 66.1 e 2 del R.E.C. Violazione delle norme del Codice Civile in materia di proprietà. Violazione dell'art. 3, l. n. 24111990. Eccesso di potere (difetto di motivazione, carenza istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, perplessità e contraddittorietà dell'azione amministrativa). Violazione dell'art. 97 Cost.”;

- “Violazione dell’art. 3. comma 1. lett. e.6) e 22, D.P.R. n. 380/'01. Violazione dell'art. 31 e segg. D.P.R. n. 380/'01. Eccesso di potere (difetto di motivazione, carenza istruttoria, illogicità dell'azione amministrativa). Illegittimità degli atti gravati derivata dalla illegittimità dell'art. 7 delle N.T.A. del Piano Particolareggiato Zona Cl Giorgilorio e degli artt. 66.1 e 66.2 del R.E.C.”.

L’Amministrazione comunale non si è costituita.

All’udienza del 5 giugno 2019 la causa è stata introitata per la decisione.

2. il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che si vengono ad illustrare.

3. Giova premettere una breve disamina delle principali norme che regolano la fattispecie de qua:

- art. 3 T.U. Edilizia: “Ai fini del presente testo unico si intendono per (omissis): e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: (omissis) e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale”;

- art. 6 T.U. Edilizia: “1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonchè delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw ; b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione [di rampe o] di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola; e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale; e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”;

- art. 10 T.U. Edilizia: “1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. 2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività. 3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44”;

- art. 22 T.U. Edilizia: “1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c. 2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazioni certificate di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore”;

- art. 36 T.U. Edilizia: “1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articolo 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. 2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. 3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”;

- art. 7 NTA del Piano particolareggiato della Zona C1 del Comune di Surbo: “I distacchi fra le fronti di edifici o complessi di edifici distinti non devono essere inferiori all’altezza dell’edificio più alto diviso per 1,5 e comunque a mt. 10,00 tra pareti finestrate. I distacchi dai confini del lotto di pertinenza di ogni edificio, o complessi di edifici, non devono essere inferiori ad un terzo dell’altezza dell’edificio e comunque a mt. 5,00 per le pareti finestrate”;

- art. 66.1 R.E.C: “Il distacco minimo di un fabbricato dal confine non è strada è fissato pari a metà dell’altezza del fabbricato stesso; la norma vale anche per tratti parziali di fabbricati. In nessun caso il distacco minimo può essere inferiore a mt. 5,00”;

- art. 66.2 R.E.C.: “In tutti i casi è prescritta la distanza minima assoluta in metri 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Qualora non si costruisca in comunione di muro o in aderenza, il distacco fra fabbricati è dato dalla somma delle altezze dei fabbricati prospicenti moltiplicato per 0,50. Tale distanza non deve essere comunque inferiore a metri 10. Solo in caso di prospicienza di muri entrambi ciechi di edifici appartenenti a lottizzazione convenzionata o piano particolareggiato, tale distanza può essere ridotta fino ad un minimo di metri 3”.

4. Tanto premesso, con i motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, la ricorrente deduce l’illegittimità del diniego gravato, assumendo innanzitutto che l’art. 7 delle NTA e gli artt. 66.1 e 66.2 del R.E.C non sarebbero applicabili alla fattispecie in esame in quanto la piscina di cui trattasi, di dimensioni modeste, avrebbe carattere pertinenziale, e non potrebbe essere considerata alla stregua di una “costruzione”.

Né, secondo la prospettazione dell’istante, potrebbe trovare applicazione l’art. 873 c.c. atteso che il muro di cinta avrebbe un’altezza inferiore ai tre metri, come previsto dal successivo art. 878 del c.c.

Ancora, la realizzazione della piscina in esame non costituirebbe pertinenza urbanistica soggetta al rilascio del permesso di costruire perché non comporterebbe la realizzazione di un volume superiore al 20% rispetto al volume dell’edificio principale, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. e.6 del T.U. Edilizia.

Infine, se l’art. 7 delle NTA e gli artt. 66.1 e 66.2 del R.E.C venissero interpretati nel senso di escludere la possibilità di realizzare siffatte pertinenze in deroga alle distanze previste, risulterebbero illegittime per violazione dell’art. 42 Cost.

5. Dirimente, ai fini che occupano, è stabilire se la piscina oggetto dell’istanza di sanatoria respinta dall’Amministrazione comunale abbia natura pertinenziale, ovvero debba essere considerata alla stregua di una “nuova costruzione”.

Osserva il Collegio che, secondo orientamento consolidato da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, “L'installazione di una piscina prefabbricata di modeste dimensioni non integra violazione degli indici di copertura che riguardano interventi edilizi, né degli standard, atteso che non aumenta il carico urbanistico della zona, rilevando solo in termini di sistemazione esterna del terreno, e i vani per impianti tecnologici sono sempre e comunque consentiti. Deve, infatti, riconoscersi che una piscina prefabbricata, di dimensioni normali, annessa a un fabbricato ad uso residenziale sito in zona agricola, abbia natura obiettiva di pertinenza e costituisca un manufatto adeguato all'uso effettivo e quotidiano del proprietario dell'immobile principale. Deve altresì riconoscersi la natura di volumi tecnici ai piccoli locali annessi alla piscina contenenti impianti tecnologici” (ex plurimis: C. di St. n. 1951/2014).

In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha rilevato che la nozione civilistica di pertinenza scolpita dall'art. 817 c.c. che individua le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa, trova applicazione anche in materia edilizia (ex multis: C. di St. n. 4780/2006).

Conseguentemente, una piscina realizzata in una proprietà privata a corredo esclusivo della stessa, non possiede una sua autonomia immobiliare, ma deve considerarsi quale pertinenza dell'immobile esistente, in quanto destinata ad essere usata a servizio dello stesso, nella sua configurazione di bene principale. Non essendo suscettibile di autonomo uso o sfruttamento, risulta attratta nell'ambito della originaria destinazione residenziale dell'immobile cui afferisce e non può essere qualificata come “nuova costruzione” (cfr. TAR Lecce n. 40/2019; TAR Lecce n. 931/2018; TAR Milano n. 482/2018).

Ciò che rileva, infatti, è che sussista un rapporto pertinenziale tra un edificio preesistente e l'opera da realizzare e tale rapporto sia oggettivo nel senso che la consistenza dell'opera deve essere tale da non alterare in modo significativo l'assetto del territorio e deve inquadrarsi nei limiti di un rapporto adeguato e non esorbitante rispetto alle esigenze di un effettivo uso normale del soggetto che risiede nell'edificio principale (TAR Palermo n. 441/2015).

Orbene, ritiene il Collegio sussistenti, nel caso di specie, gli indici individuati dalla giurisprudenza sopra riportata (e precisamente le dimensioni relativamente modeste, l’adeguatezza all'uso normale da parte del proprietario dell'abitazione, il difetto di autonoma utilizzabilità) per poter considerare la piscina oggetto di richiesta di sanatoria stabilmente destinata al servizio e/o all'ornamento del fabbricato principale, in modo da integrare una pertinenza di esso.

Ritenuta la natura pertinenziale della piscina in esame e, conseguentemente, esclusa la sua riconducibilità alla nozione di “nuova costruzione”, non possono trovare applicazione al caso di specie le previsioni di cui all’art. 7 delle NTA del Piano particolareggiato della Zona C1 e agli artt. 66.1 e 66.2 del R.E.C, né l’art. 873 c.c. in tema di distanze.

Invero, come da giurisprudenza condivisa dalla Sezione, l'applicazione della regola sulle distanze tra fabbricati è imposta dalla natura di opera nuova (edificio) e non di mera pertinenza (ex multis: C. di St. n. 3379/2008). Solo laddove la pertinenza abbia dimensioni consistenti e sia stabilmente incorporata al resto dell'immobile, così da ampliarne la superficie o la funzionalità economica, è soggetta al rispetto della normativa sulle distanze (TAR Marche n. 662/2018; TAR Pescara 332/2015).

Nel caso di specie, la piscina prefabbricata posizionata nel proprio giardino dalla ricorrente ha dimensioni modeste, non costituisce con l'immobile una costruzione unitaria, non ne amplia la superficie o la funzionalità economica, né altera in modo significativo l'assetto del territorio.

In conclusione, ritiene il Collegio che l'Amministrazione non abbia adeguatamente valutato la natura esclusivamente pertinenziale della piscina rispetto alla casa di abitazione realizzata in virtù di regolare titolo edilizio, le sue modeste dimensione e la sua inidoneità ad alterare l’assetto del territorio.

7. Alla luce delle superiori considerazioni, le contestazioni proposte dalla ricorrente appaiono fondate e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.

8. Spese irripetibili attesa la mancata costituzione dell’Ente Civico.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario

Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore