Recentemente giudici e giuristi stanno affrontando con sempre crescente attenzione la problematica dell’inquinamento elettromagnetico e le problematiche della tutela sanitaria ad esso collegate.
D’altra parte, però, sta passando in secondo piano la questione della costruzione delle grandi linee elettriche.
Le lobby economiche hanno ottenuto che il disegno di legge sulla Valutazione di Impatto Ambientale, già approvato dal Senato, non diventerà legge in tempi brevi, mentre sull’inquinamento elettromagnetico il Governo non è riuscito neanche – date le forti pressioni dell’Enel – a presentare il proprio disegno di legge. Illuminante è in proposito la lettera quasi "minatoria" spedita all’ex Presidente del Consiglio, Romano Prodi, dall’Amministratore delegato dell’Enel, Franco Tatò- di cui ha dato lettura il Senatore Lubrano Di Ricco sia in Commissione Ambiente che in vari convegni pubblici.
In questo contesto la vicenda dell’elettrodotto "Matera-S.Sofia" può essere illuminante circa il potere della lobby elettrica ed evidenziare aspetti giuridici interessanti relativi all’illegittimità dell’esenzione della maggior parte di linee elettriche ad alta tensione attualmente in costruzione nel nostro Paese.
Con Decreto Ministeriale n. 790 del 6/11/1992, in assenza di preventiva Valutazione di Impatto Ambientale prescritta per gli elettrodotti ad alta tensione dall’'art. 2, comma 3, della Legge 9/91, il Ministro dei Lavori Pubblici rilasciava l'autorizzazione ai sensi del T.U. delle leggi sugli impianti elettrici per la realizzazione dell'elettrodotto ad altissima tensione 380.0000 Volts "Matera-S.Sofia".
Il progettato elettrodotto, lungo 207 chilometri, interessa il territorio di tre regioni ( Puglia, Campania e Basilicata) e di aree soggette a speciale protezione dell'autorità mediante vincoli paesaggistico-ambientali, nonché il territorio del Parco Naturale Regionale del Partenio istituito ai sensi della Legge regionale della Campania n. 33/1993.
La realizzazione dell'opera è gravemente lesiva della natura del Parco regionale: elevato sarebbe l'impatto sul paesaggio e devastante sarebbe anche l'impatto sull'avifauna selvatica dell'area naturale protetta, esposta ad un elevatissimo rischio di mortalità per elettrocuzione e collisione con i cavi arerei di trasporto elettrico.
L'autorizzazione dell'opera in assenza di preventiva valutazione di impatto ambientale contrasta con la direttiva 85/337/CEE, recepita nell'ordinamento italiano con l'art. 6 della Legge 349/86, ed espressamente estesa anche alla costruzione degli elettrodotti ad alta tensione, dall'art. 2, comma 3, della Legge 9/1/1991, n. 9.
Il provvedimento di autorizzazione provvisoria del Ministro dei Lavori Pubblici n. 790 del 1992, emanato ai soli fini previsti dal TU sulle acque e gli impianti elettrici ( e non certo per finalità di tutela ambientale), è stato adottato sul presupposto che nell'ordinamento italiano non sono sottoposti al procedimento di valutazione di impatto ambientale , ai sensi dell'art. 5 del DPR 27/4/1992, i progetti per la realizzazione di elettrodotti ad alta tensione per i quali sia stata acquisita l'intesa Stato-Regione ai sensi dell'art. 81 del DPR 616/77 in data antecedente al 23/8/1992.
Va notato che la procedura di valutazione di impatto ambientale così come configurata nella direttiva comunitaria e nelle fonti nazionali di recepimento ed attuazione è "preventiva", cioè deve necessariamente precedere, pena l'illegittimità, qualsiasi altro provvedimento di autorizzazione per la costruzione di opere, compresa l'autorizzazione paesaggistico-ambientale. La mancata preventiva acquisizione del provvedimento presupposto di VIA, richiesto dall'art. 2, comma 3, della legge 9/91, rende conseguentemente illegittima l'autorizzazione dell'opera .
Anche se nella direttiva CEE 85/337 i progetti per la costruzione di elettrodotti ad alta tensione sono contemplati nell'Allegato II, cioè tra i progetti di opere in relazione ai quali gli Stati possono decidere discrezionalmente l'applicazione del procedimento VIA, appare evidente che, laddove la Repubblica italiana ha deciso, con l'art. 2, comma 3, della Legge 9/91, l'applicazione di tale procedimento, deve conseguentemente rispettare le norme comunitarie che disciplinano l'esenzione. Se, cioè, il Parlamento italiano ha deciso di sottoporre a VIA la costruzione degli elettrodotti ad alta tensione, consegue che ogni eventuale esenzione dal procedimento deve'essere conforme ai principi detati dalla direttiva comunitaria per la concessione di eventuali esenzioni. Invece, appare evidente come l'art. 5 del DPR 27/4/1992 con il quale il Governo, peraltro in assenza di delega da parte del Parlamento, ha disposto l’esenzione dal procedimento VIA di tutti gli elettrodotti – tra i quali il "Matera-S.Sofia"- che abbiano acquisito l’intesa Stato-Regione antecedentemente al 23/8/1992, contrasti apertamente con :
- l'art. 2, comma 3, lett. a) della direttiva CEE 85/337 in quanto prevede un'esenzione generalizzata dal procedimento VIA di un'intera categoria di opere ( tutti gli elettrodotti ad alta tensione che abbiano acquisito l'intesa ex art. 81 DPR 616/77 antecedentemente al 23/8/1992), mentre l'esenzione è consentita dalla norma comunitaria citata esclusivamente in casi eccezionali e per singole opere;
- l'art. 2, comma 3, lett. a) della direttiva CEE 85/337 in quanto nell'esentare gli elettrodotti ad alta tensione che abbiano acquisito l'intesa Stato/Regione ex art. 81 DPR 616/87 antecedentemente al 23/8/1992, non ha verificato la necessità di sottoporre le opere esentate ad una procedura alternativa di valutazione di impatto ambientale;
- l'art. 3, comma 3, lett. b) della direttiva CEE 85/337 in quanto non sono state messe a disposizione del pubblico le informazioni relative all'esenzione concessa, né sono state rese note le ragioni per le quali l'esenzione stessa è stata concessa;
- l'art. 3, comma 3, lett. c) della direttiva CEE 85/337 in quanto né al momento della concessione dell'esenzione ( cioè alla data di entrata in vigore del DPR 27/4/1992), né successivamente, al momento dell'approvazione del progetto per la costruzione dell'elettrodotto in assenza di procedimento VIA (adozione del decreto del Ministro LL.PP. n. 790/92) è stata informata la Commissione della Comunità europea circa i motivi che giustificano l'esenzione.
Va anche osservato che l'intesa Stato/Regione ex art. 81 del DPR 616/77 è stata considerata illegittimamente, e comunque irrazionalmente, parametro alla cui stregua esentare dalla procedura VIA gli elettrodotti ad alta tensione per i quali sia stata raggiunta antecedentemente al 23/8/1992. Infatti, l'intesa citata è prevista nell'ordinamento italiano esclusivamente per finalità urbanistiche e non ambientali; inoltre l'intesa stessa è stipulata da organi politici statali e regionali mentre il procedimento VIA, come disegnato nella direttiva comunitaria ed attuato nell'ordinamento italiano, è normalmente espressione di discrezionalità tecnica manifestata da organi tecnici.
La sostituzione del procedimento VIA con l'intesa Stato/Regione inoltre è espressione di una superata ed anacronistica concezione autoritaria dei rapporti tra cittadino ed Amministrazione pubblica in materia ambientale, laddove si consideri che il procedimento VIA risponde ad esigenze di partecipazione, trasparenza e democrazia ambientale mentre l'intesa urbanistica non prevede l'informazione dei cittadini e dei loro enti esponenziali.
Infine, nel procedimento VIA e in quello di intesa ai sensi dell'art. 81 del DPR 616/77 non coincidono i soggetti pubblici competenti ad adottare la decisione definitiva, ed, anzi, il Ministero dell'Ambiente, competente in materia di VIA, è assolutamente estraneo all'intesa urbanistica.
L’art. 5 del DPR 27/4/1992, in quanto contrastante con la disciplina dell’esenzione dal procedimento VIA contenuta nella direttiva CEE 85/337, recepita nel nostro ordinamento, dovrebbe essere disapplicato da parte delle autorità giudiziarie ed amministrative italiane . Rispetto a tale norma potrebbe essere inoltre sollevata questione di legittimità costituzionale sotto il profilo dell’eccesso di delega legislativa.