COMUNE DI
BENEVENTO
Via
Annunziata (Pal. Mosti) - Tel.
0824/72111
IL SINDACO
PREMESSO
CHE:
·
l’Enel
(Compartimento dl Napoli - Distretto della Campania) ha in corso la costruzione
di elettrodotti a 150 KV alla C.da S.Vitate di
Benevento;
·
da
nota dell’ufficio tecnico è emerso che tale elettrodotto interessa, con la
propria fascia di rispetto, la scuola elementare S.Vitale, aspetto questo non
rilevabile dai grafici allegati
alla pratica oggetto di decreto ambientale;
CONSIDERATO
preliminarmente che è opportuno in via di autotutela verificare sia quanto
richiamato in premessa sia la compatibilità urbanistica in relazione alla
natura del titolo autorizzativo;
CONSIDERATO
soprattutto che la costruzione delle ulteriori linee elettriche determina la
necessità di una preventiva verifica del livello di inquinamento
elettromagnetico provocato della contestuale presenza di tanti elettrodotti
nella stessa zona;
Letto
il Decreto n. 55 del Difensore Civico Unico presso la Regione Campania assunto
al protocollo generate in data 4/11/99 al n. 071469;
Letto
l’art. 38 dalla legge n. 142/90
ORDINA
Alla Soc. ENEL Compartimento di Napoli - Distretto della Campania la immediata sospensione dei lavori della costruzione degli elettrodotti alla C.da San Vitale di Benevento.
AVVERTE
Che
alla presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania entro il tmmine di
giorni 60 (sessanta) dalla notifica dei presente atto e
DISPONE
la
notifica del presente atto,
a mezzo messi comunali:
-
alla Società ENEL Compartimento dl Napoli - Distretto delle Campania per
il tramite delle filiale di Benevento sita alla via
dei Mulini;
-
al Comando VV.UU-- SEDE;
-
alla Prefettura di Benevento;
-
al
Presidente della Provincia di Benevento;
-
al
Dirigente del Settore Genio Civile (Regione Campania) di Benevento;
-
al
Dirigente del Settore Pianificazione Urbana e Territoriale affinché riesamini
la pratica di che trattasi, per quanto riguarda l’aspetto dal
rilascio o meno di concessione edilizia per tale tipo di intervento così come
richiamato nelle premesse del presente atto nonché a tutte le iniziative
ritenute necessarie ai fini della verifica del livello di inquinamento
elettromagnetico.
Benevento,
6/11/99
IL
SINDACO
-dott.
Pasquale Viespoli-
Nota:
Costruzione
di elettrodotti A 150.000 Volts e ordinanza comunale di sospensione dei lavori.
Con
l’ordinanza pubblicata, il sindaco di Benevento ha sospeso la realizzazione da
parte dell’ENEL di alcuni elettrodotti in località S. Vitale, nei pressi di
una scuola.
L’ordinanza è motivata sia con riferimento a profili urbanistici, ed in particolare alla necessità di accertare se la realizzazione di elettrodotti sia sottoposta a concessione urbanistico-edilizia, sia con riferimento a profili di tutela dall’inquinamento elettromagnetico.
Per quanto riguarda il primo aspetto, va notato che la giurisprudenza amministrativa ha da sempre ritenuto non necessaria la concessione urbanistico-edilizia per la realizzazione di elettrodotti. Ciò in quanto tali opere sono qualificate di interesse statale e pertanto sono sottoposte all’intesa Stato-Regioni di cui all’art. art. 81 DPR 616/77. Si è pertanto ritenuta illegittima l’adozione di provvedimenti di autotutela da parte del Comune, proprio perché assolutamente incompetente in questa materia. Alla luce di tali considerazione l’ordinanza pubblicata dovrebbe ritenersi illegittima. Tuttavia, va osservato che ai sensi dell’art. 88 DPR 616/77 rientrano nella competenza statale - e sono quindi assoggettate alla procedura di cui al precedente art. 81- solamente le linee elettriche di potenza superiore a 150.000 volts. Solo queste sono di interesse statale, mentre tutte le altre, con potenza pari o inferiore a 150.000 volts rientrano nella competenza regionale, e non sono sottoposte all’intesa Stato Regioni ai fini urbanistici. Consegue che per gli elettrodotti oggetto dell’ordinanza pubblicata, di potenza pari a 150.000 volts, non può escludersi la competenza comunale in ordine al controllo preventivo ai fini urbanistico-edilizi ed al rilascio della concessione edilizia. Anzi, si ritiene che in tale sede il Comune dovrà anche verificare il rispetto da parte delle costruende opere delle distanze prescritte dall’art. 5 DPCM 234/1992 dai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza prolungata, ed in particolare dalle scuole. Va però osservato che ai sensi dell’art. 51, lett. f), della legge 142/90, come modificato dalla L. 127/97, tale controllo non rientra più nella competenza del Sindaco, ma è riservato ai dirigenti dell’Ente locale. A tali soggetti lo stesso art. 51 della L. 142/90, alla lettera f)-bis, riserva anche il potere di adottare ordinanze di sospensione dei lavori per motivazioni edilizie.
Per quanto attiene al secondo aspetto, e, cioè, alla necessità di
verificare i livelli di compatibilità elettromagnetica delle costruende linee
elettriche, anche in considerazione alla presenza in zona di altri elettrodotti,
non si può non richiamare la recentissima ordinanza del 30/7/1999, n. 927,
della II sez. del Tar Veneto, con la quale è stato
ordinato che i locali di un edificio scolastico non siano utilizzati
quando i valori di induzione magnetica risultino superiori a 0,2 microtesla.
Tale ordinanza è stata peraltro confermata con ordinanza n. 1737 della sesta
sezione del Consiglio di Stato. Anche se la Regione Campania- a differenza della
Regione Veneto- non ha fissato
alcun limite all’immissione di onde elettromagnetiche a bassa frequenza, come
chiarito dal Ministero dell’Ambiente con Circolare del 3/8/99, n. 3205/99/SIAR,
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Considerata l’assenza, per gli elettrodotti, di limiti di immissione elettromagnetica normativamente fissati e la conseguente elevata discrezionalità dell’ordinanza pubblicata sotto tale secondo aspetto, deve ritenersi che la sua adozione possa rientrare nella competenza del Sindaco; quindi, almeno limitatamente a questa seconda parte, l’intervento del Sindaco può essere ritenuto pienamente legittimo e non invasivo della sfera riservata all’apparato burocratico comunale.
Maurizio Balletta
Responsabile settore legale WWF Campania