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COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI ORDINANZA 10 novembre 2003
 Piani per la disattivazione degli impianti nucleari. (Ordinanza n. 13/2003).
Gazzetta Ufficiale N. 268 del 18 Novembre 2003
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IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in
 relazione alle attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi
 dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emila-Romagna, Basilicata e
 Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 59
 del 12 marzo 2003;
 Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del
 Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;
 Vista l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del commissario delegato,
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
 generale - n. 77 del 2 aprile 2003;
 Vista l'ordinanza n. 3 del 3 aprile 2003 del commissario delegato,
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
 generale - n. 87 del 14 aprile 2003;
 Ritenuto necessario progredire nel processo di riduzione del
 livello di rischio delle centrali e degli impianti oggetto
 dell'O.P.C.M. n. 3267/2003 accelerando lo smantellamento degli
 impianti stessi e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi;
 Ritenuto pertanto necessario avviare con urgenza le relative
 procedure nella consapevolezza che solo lo smantellamento completo e
 la messa in sicurezza dei materiali radioattivi puo' eliminare ogni
 rischio;
 Ritenuto necessario assicurare, nel rispetto della normativa
 vigente, uno svolgimento sincronico dei procedimenti autorizzativi
 per la disattivazione degli impianti nucleari e la valutazione di
 impatto ambientale (V.I.A.) nonche' assicurare una tempestiva
 attuazione dei relativi provvedimenti autorizzativi.
 Considerato opportuno garantire la necessaria collaborazione
 istituzionale e la certezza del termine conclusivo delle procedure di
 autorizzazione alla disattivazione degli impianti ex art. 56 del
 decreto legislativo n. 230/1995 e di valutazione di impatto
 ambientale (V.I.A.) nel rispetto dei termini legali previsti dalla
 vigente normativa in materia nonche' il rispetto, da parte
 dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
 (APAT) e della direzione per la valutazione dell'impatto ambientale
 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dei
 termini riportati nell'accordo di collaborazione istituzionale, di
 cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sottoscritto tra
 il commissario delegato, il Ministero dell'ambiente e della tutela
 del territorio, il Ministero delle attivita' produttive, l'Agenzia
 per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), la
 direzione per la valutazione di impatto ambientale del Ministero
 dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero per i beni
 e le attivita' culturali e SO.G.I.N. S.p.A., quale soggetto attuatore
 del commissario delegato, riportato in allegato sotto la lettera A;
 Dispone:
 1. La comunicazione della presente ordinanza e dell'allegato A al
 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero
 delle attivita' produttive, al Ministero dell'interno, al Ministero
 del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute, al
 Ministero per i beni e le attivita' culturali, alla commissione
 tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al
 Dipartimento della protezione civile, all'Agenzia per la protezione
 dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT); alla direzione per la
 salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela
 del territorio, alle regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio e
 Piemonte ed a SO.G.I.N. S.p.A.
 2. L'esecuzione degli atti necessari all'attuazione del predetto
 accordo di collaborazione istituzionale per assicurare, nel rispetto
 della normativa vigente, uno svolgimento sincronico dei procedimenti
 autorizzativi per la disattivazione degli impianti nucleari e la
 valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) nonche' assicurare una
 tempestiva attuazione dei relativi provvedimenti autorizzativi.
 3. La pubblicazione della presente ordinanza e dell'allegato A
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 10 novembre 2003
 Il commissario: Jean
Allegato A
ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE
 (ex art. 15, legge 7 agosto 1990, n. 241)
Tra:
 il Ministero delle attivita' produttive, con sede in Roma, via
 Molise n. 2, c.a.p. 00187, rappresentato dall'ing. Alessandro Ortis;
 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con
 sede in Roma, viale Cristoforo Colombo n. 44, c.a.p. 00147,
 rappresentato dall'ing. Bruno Agricola, delegato del Ministro;
 il Ministero per i beni e le attivita' culturali, direzione
 generale per i beni architettonici ed il paesaggio, con sede in Roma,
 via di S. Michele n. 22, c.a.p. 00153, rappresentato dall'architetto
 Roberto Cecchi, delegato del Ministro;
 l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
 tecnici (APAT), con sede in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48,
 c.a.p. 00144, rappresentata dall'ing. Giorgio Cesari, nella sua
 qualita' di direttore dell'APAT;
 il commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari
 (O.P.C.M. n. 3267/2003) con sede in Roma, via Torino n. 6, c.a.p.
 00184, nella persona del Gen. Carlo Jean;
 la SO.G.I.N. S.p.A., quale soggetto attuatore, con sede in
 Roma, via Torino n. 6, c.a.p. 00184, rappresentata dall'ing.
 Giancarlo Bolognini, nella sua qualita' di amministratore delegato;
 Premesso che:
 a) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
 14 febbraio 2003 (D.P.C.M.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003,
 e' stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2003,
 in relazione all'attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi
 dislocati nelle centrali nucleari presenti sul territorio delle
 regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, in
 condizioni di massima sicurezza;
 b) con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
 7 marzo 2003, n. 3267 (O.P.C.M. n. 3267/2003, pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 63
 del 17 marzo 2003, sono state disposte misure urgenti in relazione
 all'attivita' di smaltimento in condizioni di massima sicurezza dei
 materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di
 stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte,
 Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle
 iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della
 sicurezza dello Stato. In tale ordinanza si e' disposto, tra l'altro,
 in merito alla messa in sicurezza dei materiali nucleari, con
 particolare riferimento al combustibile nucleare irraggiato ed ai
 rifiuti radioattivi ad alta attivita', nonche' alla predisposizione
 di piani per l'avvio delle procedure di smantellamento delle centrali
 elettronucleari di Garigliano (Caserta), di Trino Vercellese
 (Vercelli), di Caorso (Piacenza) e di Latina, nonche' degli impianti
 dell'ente per le nuove tecnologie e l'ambiente (ENEA) e Nucleco,
 limitatamente al settore del ciclo del combustibile nucleare e dei
 depositi di materie radioattive Eurex e Fiat-Avio di Saluggia
 (Vicenza), impianto plutonio e impianto celle calde di Casaccia
 (Roma), Itrec di Trisaia (Matera) nonche' gli impianti nucleari FN di
 Bosco Marengo (Alessandria);
 c) il commissario delegato, con provvedimento n. 1/2003 del
 21 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 italiana - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003, ha fra l'altro
 individuato SO.G.I.N. quale «soggetto attuatore» delle attivita' di
 cui alla citata O.P.C.M. n. 3267/2003;
 d) l'ordinanza n. 3 del 3 aprile 2003 del commissario delegato,
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
 generale - n. 87 del 14 aprile 2003, ha disposto che SO.G.I.N.
 aggiorni i piani e i programmi di dismissione dei propri impianti;
 e) l'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede la
 possibilita' di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in
 collaborazione di attivita' di interesse comune;
 Ritenuto necessario:
 progredire nel processo di riduzione del livello di rischio
 delle centrali e degli impianti oggetti dell'O.P.C.M. n. 3267/2003,
 accelerando lo smantellamento degli impianti stessi e la messa in
 sicurezza dei materiali radioattivi;
 pertanto avviare con urgenza le relative procedure di
 smantellamento nella consapevolezza che solo lo smantellamento
 completo e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi puo'
 eliminare ogni rischio;
 assicurare uno svolgimento sincronico dei procedimenti
 autorizzativi per la disattivazione degli impianti nucleari e la
 valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), al fine di garantire, nel
 rispetto della normativa vigente, uno svolgimento sinergico delle
 attivita' di detti procedimenti, nonche' una tempestiva attuazione
 dei relativi provvedimenti autorizzativi;
 tanto premesso e ritenuto, costituendone parte integrante e
 sostanziale, le parti stipulano il seguente accordo di collaborazione
 istituzionale.
 Art. 1.
 Il coordinamento dei procedimenti autorizzativi per la
 disattivazione degli impianti nucleari, ai sensi dell'art. 56,
 decreto legislativo n. 230/1995, e la relativa valutazione di impatto
 ambientale (V.I.A.), avverra' secondo lo schema riportato in allegato
 al presente accordo. In particolare:
 a) procedimento autorizzativo per la disattivazione degli
 impianti nucleari:
 SO.G.I.N. S.p.A. inviera' per ciascuna centrale
 l'aggiornamento del piano di dismissione - documento quest'ultimo
 gia' trasmesso unitamente all'istanza di autorizzazione alla
 disattivazione per le centrali di Caorso, Garigliano, Latina e Trino,
 presentato da SO.G.I.N. S.p.A. alle competenti autorita'
 rispettivamente con lettera del 2 agosto 2001, prot. n. 8212,
 2 agosto 2001, prot. n. 8213, 28 febbraio 2002, prot. n. 3792 e
 31 dicembre 2001, prot. n. 11868 - ai sensi dell'ordinanza
 commissariale n. 3/2003, al commissario delegato, al Ministero
 dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle
 attivita' produttive, al Ministero dell'interno, al Ministero del
 lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della sanita',
 all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
 (APAT) ed alla regione interessata;
 l'APAT esamina l'istanza di autorizzazione e la relativa
 documentazione e, nei trenta giorni successivi alla scadenza del
 termine indicato all'art. 56, comma 1 del decreto legislativo n.
 230/1995 per formulare eventuali osservazioni, trasmette alle
 amministrazioni di cui all'art. 55 del predetto decreto legislativo
 n. 230/1995, una relazione con le proprie valutazioni e con
 l'indicazione degli eventuali limiti e condizioni da osservare;
 l'APAT, nei trenta giorni successivi alla scadenza del
 termine indicato all'art. 56, comma 3, del decreto legislativo n.
 230/1995 per formulare eventuali osservazioni finali, sentita la
 commissione tecnica, predispone il proprio parere con l'indicazione
 delle eventuali prescrizioni;
 b) procedimento autorizzativo per la valutazione di impatto
 ambientale (V.I.A.) degli impianti nucleari:
 SO.G.I.N. S.p.A., inviera', per ciascuna centrale al
 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero
 per i beni e le attivita' culturali ed alla regione interessata, la
 richiesta di pronuncia di compatibilita' ambientale unitamente allo
 studio di impatto ambientale, alla sintesi non tecnica ed al progetto
 relativo, predisponendo lo stesso anche in formato elettronico
 secondo specifiche concordate con lo stesso Ministero dell'ambiente e
 della tutela del territorio e pubblichera' l'annuncio ai sensi
 dell'art. 6, comma 3, della legge n. 349/1986;
 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
 conclude l'istruttoria relativa nei tempi necessari per l'emanazione
 del decreto di compatibilita' ambientale nel termine di legge
 (novanta giorni) con l'indicazione di eventuali relative
 prescrizioni;
 c) attivita' di raccordo dei procedimenti sub a) e b):
 i risultati dell'istruttoria APAT che in particolare si
 focalizzano sugli aspetti di natura radiologica, vengono messi a
 disposizione della commissione V.I.A. insieme con i risultati delle
 istruttorie relative allo studio di impatto ambientale sviluppata dal
 Ministero per i beni e le attivita' culturali e dalla regione di
 competenza che dovranno essere terminate avuto riguardo ai tempi di
 cui al precedente punto b).
 Fatto salvo l'obiettivo di concludere l'intero iter autorizzativo
 di un tempo massimo di centottanta giorni dal suo avvio, l'effettiva
 programmazione temporale delle attivita' sara' concordata tra le
 parti per ciascuna specifica applicazione. In tale programmazione si
 potra' tener conto di specifiche situazioni (sovrapposizioni di
 diversi procedimenti autorizzativi, periodi feriali o festivita'
 ecc.).
 Al termine del procedimento relativo alla V.I.A., sara' emesso il
 relativo decreto che, nelle more della registrazione verra' portato a
 conoscenza del Ministero delle attivita' produttive e del commissario
 delegato. Si portera' quindi a conclusione il procedimento di
 autorizzazione alla disattivazione dell'impianto nucleare.
 Come esplicitamente previsto dalla legge n. 349 dell'8 luglio
 1986, art. 6, comma 5, ove il Ministro competente alla realizzazione
 dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero
 dell'ambiente e della tutela del territorio, la questione e' rimessa
 al Consiglio dei Ministri.
 I procedimenti autorizzativi prenderanno in esame l'intero
 progetto presentato, sino al raggiungimento dello stato finale
 previsto (per le centrali elettronucleari fino al «rilascio del sito
 privo di vincoli di natura radiologica»).
 Specifiche prescrizioni relative alla fase di vigilanza saranno
 esplicitate dai previsti decreti autorizzativi conclusivi.
 Art. 2.
 Il presente accordo di collaborazione, in considerazione degli
 interessi pubblici coinvolti e delle finalita' da raggiungere, avra'
 efficacia tra le parti fino al completamento delle procedure di
 autorizzazione alla disattivazione e di V.I.A. relative alle centrali
 di cui al precedente art. 1.
 Allegato schema - «Coordinamento delle procedure autorizzative ex
 art. 56 del decreto legislativo n. 230/1995 e di V.I.A.
 Letto e sottoscritto.
 Roma, 30 ottobre 2003
 p. Il Ministero delle attivita' produttive
 Ortis
 p. Il Ministero dell'ambiente
 e della tutela del territorio
 Agricola
 p. Il Ministero per i beni
 e le attivita' culturali
 Cecchi
 Il direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente
 e per i servizi tecnici (APAT)
 Cesari
 Il commissario delegato
 e presidente SO.G.I.N. S.p.A.
 Jean
 SO.G.I.N. S.p.A. amministratore delegato
 Bolognini
schema
omissis
 
                    




