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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2006
Linee guida per la pianificazione di emergenza nelle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare, in attuazione dell'articolo 124 del decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni.

Gazzetta Ufficiale N. 44 del 22 Febbraio 2006

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione
del Servizio nazionale di protezione civile;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ed in particolare
l'art. 5, comma 4-ter;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 107;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230, recante
«Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti» e,
in particolare, l'art. 124;
Ritenuto, pertanto, necessario dare compiuta attuazione a detto
art. 124;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del
26 gennaio 2006;
Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio
2006;
Decreta:
In considerazione di quanto esposto in premessa sono approvate le
allegate linee guida per la pianificazione di emergenza nelle aree
portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione
nucleare.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2006

Il Presidente: Berlusconi

Allegato
Linee guida per l'attuazione dell'articolo 124 del decreto
legislativo n. 230/1995
Pianificazione di emergenza nelle aree portuali interessate dalla
presenza di naviglio a propulsione nucleare

1. Premessa.
L'art. 124 del decreto legislativo n. 230/1995 dispone che il
Dipartimento della protezione civile stabilisca le modalita' di
applicazione delle norme del capo X del predetto decreto legislativo
alle aree portuali interessate dalla presenza del naviglio a
propulsione nucleare.
In attuazione del disposto normativo dianzi evidenziato, nonche'
dell'art. 5, comma 4-ter del decreto-legge n. 343/2001, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 401/2001, si delineano di seguito
le procedure che i soggetti competenti dovranno seguire per la
redazione del piano di emergenza delle aree portuali interessate
dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare.
In generale, le situazioni di rischio nucleare o radiologico che
necessitano di una pianificazione di emergenza possono verificarsi in
diversi settori di applicazione dell'energia nucleare e delle
sostanze radioattive:
a) centrali nucleari di potenza;
b) centri di ricerca ed altri impianti con sostanze nucleari o
radioattive, sottoposti a pianificazione di emergenza;
c) depositi di materiale radioattivo e nucleare;
d) naviglio a propulsione nucleare;
e) trasporto di materiale nucleare o radioattivo.
Per le attivita' di cui ai punti a), b) e c) la pianificazione di
emergenza esterna e' regolata specificatamente dall'art. 116 del
decreto legislativo n. 230/1995 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Diversamente, per i contesti di cui sub d) ed e) il legislatore
ha rimandato la definizione dei relativi ambiti pianificatori al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Pertanto, gli interventi connessi sia agli eventi incidentali
che possano avvenire al naviglio a propulsione nucleare, sia agli
eventi incidentali che possano avvenire durante il trasporto di
materie radioattive o nucleari dovranno essere esplicitamente
regolamentati nella pianificazione di emergenza anche di livello
provinciale.
Per ottemperare a questa esigenza, il presente documento si
propone di fornire uno strumento che definisca i criteri cui dovranno
uniformarsi i piani di emergenza esterna da predisporsi o aggiornarsi
da parte dei prefetti territorialmente responsabili sulle aree
portuali ove e' consentito l'attracco di naviglio a propulsione
nucleare.
In relazione a quest'ultimo aspetto tale pianificazione dovra'
essere coordinata con le disposizioni vigenti per il naviglio
commerciale, nonche' con quella per il naviglio militare.
2. Campo di applicazione.
Com'e' noto, l'art. 115 del decreto legislativo n. 230/1995
dispone che le norme del capo X del predetto decreto si applicano
anche alle aree portuali interessate dalla presenza del naviglio a
propulsione nucleare.
Pertanto, il documento in questione procedera', in ossequio al
disposto di legge, a definire le modalita' di applicazione delle
citate norme del capo X.
Per tutto quanto non previsto dal presente documento si applica
la normativa vigente in materia di emergenze nucleari e radiologiche.
3. Pianificazione di emergenza.
La pianificazione di emergenza oggetto del presente documento
assume, al pari di altre tipologie di pianificazione derivanti da
rischi naturali ed antropici, peculiare rilievo allo scopo di ridurre
gli effetti negativi derivanti dal verificarsi dall'evento
calamitoso.
A tal fine, pertanto, assume valore fondamentale sia la corretta
individuazione e prefigurazione degli scenari di rischio, sia la
individuazione dei mezzi, umani e strumentali, da impiegare nel corso
della fase emergenziale, sia le procedure da avviare nella predetta
fase.
Rilievo non secondario assume, inoltre, la tempistica di
realizzazione della pianificazione di emergenza, atteso che
quest'ultima e' volta a salvaguardare interessi fondamentali, alla
cui tutela e' preposta la funzione di protezione civile, quali
l'integrita' della vita umana, dell'ambiente, dei beni e degli
insediamenti.
In tale contesto, percio', il presente documento si propone di
individuare anche una tempistica di redazione ed aggiornamento dei
piani in questione che assume una valenza programmatoria di non
secondaria importanza al fine di corrispondere in pieno alle esigenze
di tutela delle popolazione potenzialmente interessata dalla
tipologia di rischio in questione.
La previsione in questione, in altri termini, assolve allo scopo
fondamentale di avviare lo sviluppo di «best practices» e, quindi, la
nascita di un percorso virtuoso e di collaborazione tra le diverse
amministrazioni preposte alla pianificazione di emergenza che sia in
grado di condurre, percio', al migliore risultato possibile in tempi
apprezzabilmente brevi.
A tale ultimo scopo, preliminarmente, si evidenzia che il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri provvedera', entro sei mesi dal ricevimento del rapporto
tecnico di cui si dira' piu' avanti, ad introdurre nel piano
nazionale di emergenza una sezione specifica contenente le misure
protettive necessarie per assicurare la protezione della popolazione
e dei beni nel caso di incidenti che avvengano nelle aree portuali
interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare e le
cui conseguenze attese non siano fronteggiabili in ambito provinciale
o interprovinciale.
Tale piano, e le sue integrazioni, verra' trasmesso ad ognuna
delle amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nella
pianificazione di emergenza e dalle stesse, in un percorso
discendente, dovra' essere portato a conoscenza, per gli aspetti
d'interesse, della popolazione potenzialmente interessata.
La sezione specifica di cui sopra riportera', quali requisiti
minimi, le procedure di attivazione delle autorita' competenti, la
catena di comando e controllo per la gestione dell'emergenza, la
procedura di diffusione delle informazioni tra le autorita'
coinvolte, i termini e le modalita' dello svolgimento di periodiche
esercitazioni, le procedure da seguire per l'informazione, preventiva
e di emergenza, della popolazione, le norme di comportamento e di
protezione, le principali azioni protettive da adottarsi sia in caso
di irraggiamento che di contaminazione, nonche' la costituzione e
l'aggiornamento professionale di apposite squadre speciali
d'intervento assicurando che in esse siano presenti professionalita'
altamente specializzate nel campo sanitario.
Il piano nazionale cosi' integrato verra' approvato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3.1 Rapporto tecnico.
Per la redazione del piano di emergenza esterna in questione
assume valenza fondamentale la redazione del rapporto tecnico.
Tale rapporto verra' predisposto, per il naviglio militare, dal
Ministero della difesa e, per il naviglio civile, dall'agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici in collaborazione
con l'autorita' portuale o con l'autorita' marittima per gli elementi
d'informazione di specifica competenza.
Il rapporto tecnico, in entrambi i casi, dovra' recare i seguenti
elementi:
a) l'individuazione degli scenari incidentali di riferimento
ragionevolmente ipotizzabili e la descrizione della loro evoluzione
nel tempo in relazione ai rilasci di radioattivita' nell'ambiente;
b) l'esposizione analitica delle presumibili condizioni
ambientali pericolose per la popolazione e per i beni, derivanti dai
singoli incidenti di cui alla lettera precedente e delle loro
localizzazioni ed evoluzioni nel tempo;
c) la descrizione delle misure strutturali ed organizzative ai
fini dell'accoglimento del naviglio a propulsione nucleare, di quelle
necessarie per la mitigazione delle conseguenze dell'incidente
nonche' i mezzi necessari per il rilevamento e la misurazione della
radioattivita' nell'ambiente circostante all'area portuale, e delle
modalita' del loro impiego;
d) l'evidenziazione degli incidenti le cui conseguenze attese
siano circoscrivibili nell'ambito provinciale o interprovinciale e di
quelli che possono, invece, richiedere misure protettive su un
territorio piu' ampio.
Nel caso di aree portuali o installazioni militari il rapporto
tecnico verra' trasmesso dall'amministrazione militare all'agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. L'agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, sulla base
del rapporto tecnico, redigera' una relazione critica riassuntiva
sulle conseguenze radiologiche e sulla necessita' di monitoraggio
ambientale consequenziale.
Nel caso del naviglio militare la relazione dell'agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, corredata del
rapporto tecnico, verra' trasmessa alla commissione tecnica di cui
all'art. 9 del decreto legislativo n. 230/1995, e successive
modifiche ed integrazioni. Analogamente per il naviglio civile
l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
trasmettera' alla suddetta commissione il rapporto tecnico
predisposto in collaborazione con i soggetti di cui innanzi.
Il rapporto munito del parere della commissione di cui sopra
verra', poi, trasmesso dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile che la inviera' ai prefetti
competenti per territorio.
Al fine di avviare il processo virtuoso di cui al punto
precedente la fase in esame dovrebbe concludersi in un periodo
massimo di 180 giorni decorrenti dalla data di redazione del rapporto
tecnico.
3.2 Piano provinciale di emergenza esterna dell'area portuale.
Al fine di assicurare la protezione della popolazione e dei beni
dagli effetti dannosi derivanti da una emergenza nucleare nelle aree
portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione
nucleare il prefetto competente predispone o aggiorna, sulla base del
rapporto tecnico di cui al paragrafo precedente un apposito piano di
emergenza esterna dell'area portuale d'intesa con la regione o con la
provincia autonoma interessata, nelle sue componenti di protezione
civile e sanita'; le medesime amministrazioni regionali ovvero le
province autonome interessate provvedono al rilascio dell'intesa
dianzi richiamata sentite le amministrazioni locali interessate.
Il piano di emergenza esterna dell'area portuale dovra' prevedere
l'insieme coordinato delle eventuali misure da adottare, con la
gradualita' che le circostanze richiedono, per la mitigazione delle
conseguenze dell'incidente, unitamente all'individuazione dei
soggetti e delle amministrazioni chiamate ad intervenire, delle
strutture, degli equipaggiamenti e delle strumentazioni necessarie,
nonche' definire le relative procedure d'intervento.
La struttura ed i contenuti del piano sono riportati
nell'allegato II al presente documento.
Tale piano di emergenza verra' trasmesso dal prefetto all'agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici che, sentita
la commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, lo restituira' al prefetto, munito delle eventuali
osservazioni, per la definitiva approvazione prefettizia.
Il prefetto, successivamente all'approvazione, trasmettera' il
piano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile, al Ministero dell'interno - Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
nonche' a tutti gli enti e le amministrazioni interessate, e
provvedera' tempestivamente a porre in essere ogni adempimento
necessario per assicurarne l'attuazione in caso di emergenza,
garantendone l'integrazione e l'armonizzazione con le altre
pianificazioni di emergenza necessarie per la gestione dei rischi sul
territorio.
Qualora, poi, la localizzazione dell'area portuale renda
prevedibile l'estensione a piu' province del rischio in esame, tale
piano di emergenza dovra' essere predisposto contemporaneamente per
ciascuna provincia con le medesime modalita' previste nel presente
paragrafo e previa intesa tra i prefetti delle province interessate.
Il coordinamento dei piani provinciali e' demandato al prefetto
della provincia ove e' situata l'area portuale interessata dalla
presenza di naviglio a propulsione nucleare.
La presente fase dovra' concludersi entro 180 giorni dalla
ricezione del rapporto tecnico da parte del prefetto competente.
L'ingresso di naviglio a propulsione nucleare nelle aree portuali
soggette alle disposizioni del presente documento avviene in
osservanza di quanto previsto dal piano di emergenza esterna.
3.3 Redazione e revisione del piano provinciale di emergenza esterna
dell'area portuale.
Il prefetto predispone il piano di emergenza esterna dell'area
portuale avvalendosi di un comitato misto composto da rappresentanti
delle strutture operative di protezione civile di cui all'art. 11
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, della Capitaneria di porto,
della regione e degli enti territorialmente interessati, nonche',
nelle localita' in cui esista un porto militare, di un rappresentante
del competente comando militare.
Sono chiamati a partecipare ai lavori del comitato misto esperti
designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della protezione civile, dall'agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici e dal Ministero della difesa.
Il piano di emergenza esterna dell'area portuale deve essere
riesaminato in caso di modifiche rilevanti del rapporto tecnico di
cui al presente documento e, in ogni caso, con cadenza almeno
triennale, anche in relazione ai mutamenti sopravvenuti nelle
circostanze precedentemente valutate, allo scopo di adeguano alle
mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei
mezzi disponibili.
Gli aggiornamenti eventualmente necessari sono effettuati con le
procedure esposte nel presente documento.
3.4 Modello organizzativo di comando e controllo.
L'autorita' portuale competente, ove esistente, e l'autorita'
marittima attuano, anche avvalendosi delle amministrazioni pubbliche,
ogni azione utile a garantire il rilevamento e la misurazione della
radioattivita' nell'ambiente circostante all'area portuale.
Il comandante del naviglio a propulsione nucleare ha l'obbligo di
dare immediata comunicazione all'autorita' marittima competente di
qualsiasi evento o anormalita' che possa far ritenere la possibilita'
dell'insorgenza di un pericolo per la pubblica incolumita' e di
qualsiasi incidente nucleare interessante naviglio a propulsione
nucleare presente nell'area portuale che comporti pericolo per la
pubblica incolumita' e per i beni.
La comunicazione deve specificare l'entita' prevedibile
dell'incidente, le misure adottate per contenerlo e ogni altro dato
tecnico utile per l'attuazione del piano d'emergenza esterna
dell'area portuale.
L'autorita' marittima competente trasmette immediatamente le
informazioni ricevute al prefetto ed al Comando provinciale dei
vigili del fuoco.
Il prefetto ricevuta la comunicazione di allarme la trasmette
immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile, al Ministero dell'interno -
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, alla regione ed agli enti locali interessati, nonche'
agli altri enti ed amministrazioni previsti dal piano di emergenza.
Qualora il pericolo possa estendersi a province limitrofe, il
prefetto ne da' immediato avviso ai prefetti interessati ed agli
enti, anche locali, territorialmente competenti.
Il prefetto, nell'ambito delle proprie competenze, deve
effettuare esercitazioni periodiche al fine di verificare
l'adeguatezza del piano di emergenza esterna e dei relativi strumenti
di attuazione. Tali esercitazioni dovranno avere cadenza almeno
annuale.
4. Informazione della popolazione.
Le autorita' competenti sono a chiamate a dare la massima
diffusione, ove possibile, ai contenuti dei piani di cui alle
presenti linee guida ed alle funzioni attribuite ai soggetti
coinvolti.
La popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza
radiologica in caso di incidente a naviglio a propulsione nucleare
deve essere informata e regolarmente aggiornata sulle misure di
protezione sanitaria ad essa applicabili, nonche' sul comportamento
da adottare.
La popolazione effettivamente interessata dall'emergenza
radiologica in caso di incidente a naviglio a propulsione nucleare
deve essere immediatamente informata sull'emergenza in corso, sul
comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria
ad essa applicabili nella fattispecie. In questo caso le informazioni
minime da fornirsi in modo rapido e ripetuto riguardano:
a) la sopravvenuta emergenza e, in base alle notizie
disponibili, le sue caratteristiche: tipo, origine, portata e
prevedibile evoluzione;
b) le disposizioni da rispettare, in base al caso di emergenza
sopravvenuta ed eventuali suggerimenti di cooperazione;
c) le autorita' e gli enti cui rivolgersi per informazione,
consiglio, assistenza, soccorso ed eventuali forme di collaborazione.
Le informazioni precedenti devono essere integrate, in funzione
del tempo disponibile, con richiami riguardanti le nozioni
fondamentali sulla radioattivita' ed i suoi effetti sull'essere umano
e sull'ambiente. Se l'emergenza e' preceduta da una fase di
preallarme, alla popolazione devono essere fornite informazioni
riguardanti le modalita' e i tempi con cui vengono diffusi gli
aggiornamenti sull'evoluzione della situazione.
Informazioni specifiche sono rivolte, anche in fase di
preallarme, a particolari gruppi di popolazione, in relazione alla
loro attivita', funzione ed eventuale responsabilita' nei riguardi
della collettivita', nonche' al ruolo che eventualmente debbano
assumere nella particolare occasione.
I soggetti che possono comunque intervenire nella organizzazione
dei soccorsi in caso di emergenza radiologica per incidente a
naviglio a propulsione nucleare devono ricevere un'informazione
adeguata e regolarmente aggiornata sui rischi che l'intervento puo'
comportare per la loro salute e sulle precauzioni da prendere in un
caso simile; dette informazioni sono completate con notizie
particolareggiate in funzione del caso in concreto verificatosi.
Il piano di informazione, redatto ed approvato dal prefetto
competente, deve indicare quali requisiti minimi l'autorita'
responsabile della diffusione delle informazioni, i mezzi di
diffusione delle informazioni e le modalita' di revisione e di
aggiornamento periodici dei contenuti dell'informazione.
5. Norme transitorie.
Al fine di garantire e preservare la necessaria continuita' degli
atti amministrativi, le attivita' inerenti alla predisposizione dei
piani di emergenza esterna per le aree portuali, gia' avviate al
momento dell'emanazione del presente documento, dovranno, ove
possibile, essere adeguate alle modalita' ed ai contenuti previsti
dalle presenti linee guida.
Il riesame e l'aggiornamento dei piani precedenti hanno luogo
secondo quanto indicato nel presente documento. I piani gia'
approvati dovranno essere riesaminati ed aggiornati, ove necessario,
alle disposizioni delle presenti linee guida entro dodici mesi dalla
loro emanazione.

Allegato 1
DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente documento, valgono le
seguenti definizioni:
area portuale: porto o specifica area portuale ricadente nel
campo di applicazione della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
autorita' portuale competente: l'autorita' portuale nei porti
in cui essa e' istituita ai sensi dell'art. 6 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, l'autorita' marittima negli altri porti e l'autorita'
militare nei porti e nelle aree portuali finalizzati alla difesa
militare;
naviglio a propulsione nucleare: qualsiasi unita' navale che
utilizza per la propulsione reattori nucleari;
emergenza nucleare in area portuale: situazione determinata da
un evento incidentale che avvenga in naviglio a propulsione nucleare
che dia luogo o possa dar luogo ad una immissione di radioattivita'
nell'ambiente, suscettibile di comportare dosi per il gruppo di
riferimento della popolazione superiori ai valori stabiliti con i
provvedimenti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e
successive modificazioni ed integrazioni;
popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza
radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione per il quale e'
stabilito un piano di emergenza esterna in previsione di casi di
emergenza radiologica in aree portuali con naviglio a propulsione
nucleare (art. 128, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.
230/1995 e successive modifiche ed integrazioni);
popolazione effettivamente interessata dall'emergenza
radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione per il quale sono
previste misure specifiche di protezione qualora sopravvenga un caso
di emergenza radiologica (art. 128, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo n. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni).

Allegato 2
CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA ESTERNA DELL'AREA PORTUALE
Parte generale:
premessa, recante l'elenco della normativa di riferimento, la
descrizione della situazione locale che giustifica la pianificazione
di emergenza, le misure cautelative previste in via ordinaria;
obiettivi della pianificazione;
presupposti tecnici della pianificazione, con la sintesi del
documento tecnico di riferimento per la pianificazione.
Lineamenti della pianificazione:
misure generali ed interventi previsti in caso di emergenza,
suddivisi per livelli progressivi di azione, da sviluppare nei piani
particolareggiati di cui al successivo modello d'intervento;
autorita' coinvolte dal piano e le relative responsabilita';
sistemi di telecomunicazione.
Modello di intervento:
procedura di attivazione del piano, con la descrizione
analitica delle prime azioni da compiersi da parte delle autorita'
responsabili della gestione dell'emergenza al momento dell'evento, il
relativo schema grafico e la modulistica d'uso;
procedura di scambio delle informazioni, con la descrizione
analitica del meccanismo di scambio delle informazioni tra le
autorita' responsabili della gestione dell'emergenza, il relativo
schema grafico e la modulistica d'uso; piani particolareggiati delle
amministrazioni coinvolte a vario titolo nella pianificazione di
emergenza;
piano di informazione alla popolazione.
Allegati al piano di emergenza, quali documenti tecnici di
riferimento, cartografia di inquadramento e dati territoriali
dell'area interessata dall'applicazione del piano, ad eccezione di
quanto ritenuto classificato, tra gli allegati devono figurare almeno
i seguenti documenti:
documento di riferimento dei presupposti tecnici per il piano
di emergenza;
livelli di intervento per emergenze radiologiche e nucleari
ex decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche
ed integrazioni;
programma di monitoraggio radiometrico nelle varie fasi
dell'emergenza e relativa strumentazione da utilizzare;
dati territoriali, demografici, patrimonio agricolo e
zootecnico dell'area di riferimento;
schema di diramazione dell'allarme;
schema del flusso delle informazioni;
carta topografica del territorio interessato dall'applicazione
del piano di emergenza;
caratteristiche idrodinamiche e regime dei venti prevalenti
nella rada portuale;
carta nautica della rada portuale;
elenco telefonico di reperibilita'.