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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2006
Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni.

Gazzetta Ufficiale N. 44 del 22 Febbraio 2006

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione
del Servizio nazionale di protezione civile;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ed in particolare
l'art. 5, comma 4-ter;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 107;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 recante
«Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti» e,
in particolare, l'art. 125;
Ritenuto, pertanto, necessario dare compiuta attuazione a detto
art. 125;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del
26 gennaio 2006;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio
2006;
Decreta:
In considerazione di quanto esposto in premessa sono approvate le
allegate linee guida per la predisposizione della pianificazione di
emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2006

Il Presidente: Berlusconi

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 125 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17
MARZO 1995, N. 230 - PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA PER IL TRASPORTO DI
MATERIE RADIOATTIVE E FISSILI.

1. Premessa.
L'art. 125 deI decreto legislativo n. 230/1995 dispone che il
Dipartimento della protezione civile stabilisca le modalita' di
applicazione delle norme del capo X del predetto decreto legislativo
al trasporto di materie radioattive e fissili.
In attuazione del disposto normativo dianzi evidenziato, nonche'
dell'art. 5, comma 4-ter del decreto-legge n. 343/2001 convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 401/2001, si delineano di seguito
le procedure che i soggetti competenti dovranno seguire per la
redazione del piano di emergenza per fronteggiare gli eventi
derivanti dal verificarsi del rischio connesso al predetto trasporto.
2. Campo di applicazione.
Le presenti linee guida stabiliscono i casi e le modalita' di
applicazione del capo X del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
e successive modifiche ed integrazioni e si applicano al trasporto di
materie fissili in qualsiasi quantita' ed al trasporto di materiali
radioattivi contenenti radionuclidi la cui attivita' specifica o
totale supera i valori della tavola I, sezione IV della
regolamentazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica
(AIEA) per il trasporto di materie radioattive, recepita nella
normativa nazionale. Per quanto concerne la individuazione delle
definizioni valide ai fini delle presenti linee guida si rinvia
all'allegato 1.
3. Pianificazione di emergenza.
La pianificazione di emergenza assolve alla finalita' di
assicurare la protezione della popolazione e dei beni dagli effetti
dannosi derivanti da una emergenza nucleare o radiologica. In tale
ambito, pertanto, la pianificazione di emergenza verra' predisposta a
livello sia nazionale sia provinciale.
Pertanto, ha valore fondamentale, per entrambi i livelli, sia la
corretta individuazione e prefigurazione degli scenari di rischio,
sia la individuazione dei mezzi, umani e strumentali, da impiegare
nel corso della fase emergenziale, sia le procedure da avviare nella
predetta fase.
Rilievo non secondario assume, inoltre, la tempistica di
realizzazione della pianificazione di emergenza, atteso che
quest'ultima e' volta a salvaguardare interessi fondamentali, alla
cui tutela e' preposta la funzione di protezione civile, quali
l'integrita' della vita umana, dell'ambiente, dei beni e degli
insediamenti.
In tale contesto, percio', il presente documento si propone di
individuare anche una tempistica di redazione ed aggiornamento dei
piani di emergenza che assume una valenza programmatoria peculiare ai
fini della salvaguardia dei predetti beni e per corrispondere in
pieno alle esigenze di tutela delle popolazione potenzialmente
interessata dalla tipologia di rischio in questione.
La previsione in questione, in altri termini, e' funzionale per
avviare lo sviluppo di «best practices» e, quindi, la nascita di un
percorso virtuoso e di collaborazione tra le diverse amministrazioni
preposte alla pianificazione di emergenza che sia in grado di
condurre, percio', al migliore risultato possibile in tempi
apprezzabilmente brevi.
3.1. Pianificazione di emergenza nazionale.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile, includera', entro sei mesi dal ricevimento del
rapporto tecnico di cui al punto 4, nel piano nazionale di emergenza
di cui all'art. 121 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e
successive modifiche e integrazioni, le misure protettive necessarie
per assicurare la protezione della popolazione e dei beni nel caso di
incidenti che avvengano nel corso del trasporto di materie
radioattive o fissili le cui conseguenze attese non siano
fronteggiabili in ambito provinciale attraverso i piani provinciali
di emergenza.
Tale piano e le sue integrazioni verranno trasmessi ad ognuna
delle amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nella
pianificazione di emergenza e dalle stesse, in un percorso
discendente, dovra' essere portato a conoscenza, per gli aspetti
d'interesse, della popolazione potenzialmente interessata.
La sezione specifica di cui sopra riportera', quali requisiti
minimi, le procedure di attivazione delle autorita' competenti, la
catena di comando e controllo per la gestione dell'emergenza, la
procedura di diffusione delle informazioni tra le autorita'
coinvolte, i termini e le modalita' dello svolgimento di periodiche
esercitazioni, le procedure da seguire per l'informazione, preventiva
e di emergenza, della popolazione, le norme di comportamento e di
protezione, le principali azioni protettive da adottarsi sia in caso
di irraggiamento che di contaminazione, nonche' la costituzione e
l'aggiornamento professionale di apposite squadre speciali
d'intervento assicurando che in esse siano presenti professionalita'
altamente specializzate nel campo sanitario.
La specifica sezione del piano nazionale verra' approvata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le autorita' competenti sono a chiamate a dare la massima
diffusione, ove possibile, ai contenuti del predetto piano ed alle
funzioni attribuite ai soggetti coinvolti.
3.2. Pianificazione di emergenza provinciale.
Il prefetto competente, per assicurare la protezione della
popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da un
incidente che avvenga nel corso del trasporto di materie radioattive
o di materie fissili predispone o aggiorna, sulla base del rapporto
tecnico di cui al paragrafo successivo, un apposito piano provinciale
di emergenza d'intesa con la regione o con la provincia autonoma
interessata, nelle sue componenti di protezione civile e sanita'; le
medesime amministrazioni regionali ovvero le province autonome
interessate provvedono al rilascio dell'intesa dianzi richiamata
sentite le amministrazioni locali interessate. Detto piano dovra'
prevedere l'insieme coordinato delle eventuali misure da adottare,
con la gradualita' che le circostanze richiedono, per la mitigazione
delle conseguenze dell'incidente, unitamente all'individuazione dei
soggetti e delle amministrazioni chiamate ad intervenire, delle
strutture, degli equipaggiamenti e della strumentazione necessari,
nonche' definire le relative procedure d'intervento secondo la
struttura ed i contenuti riportati nell'allegato 2.
Il prefetto, successivamente all'approvazione, trasmettera' il
piano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile, al Ministero dell'interno - Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
nonche' a tutti gli enti ed alle amministrazioni interessate, e
provvedera' tempestivamente a porre in essere ogni adempimento
necessario per assicurarne l'attuazione in caso di emergenza,
garantendone l'integrazione e l'armonizzazione con le altre
pianificazioni di emergenza necessarie per la gestione dei rischi sul
territorio.
Qualora, poi, si possa prevedere l'estensione a piu' province del
rischio in esame, tale piano di emergenza dovra' essere predisposto
contemporaneamente per ciascuna provincia con le medesime modalita'
previste nel presente paragrafo e previa intesa tra i prefetti delle
province interessate.
Tale piano stabilisce, altresi', le modalita' operative per la
definizione e la diffusione delle informazioni di cui al punto 5
delle presenti linee guida.
L'allegato 2 del presente documento fornisce l'indicazione di
dettaglio del contenuto tecnico del piano di emergenza. In ogni caso
e con particolare riferimento agli scenari identificati e analizzati
nel rapporto tecnico di cui al punto 4, il piano di emergenza deve
individuare lo schema generale di attuazione, gli obiettivi
fondamentali di sicurezza e di protezione da perseguire esplicitando
la normativa nazionale e internazionale di riferimento in
correlazione con la pianificazione di emergenza; nel piano devono
altresi' essere individuati i livelli di responsabilita' delle
amministrazioni coinvolte in relazione allo schema sommario delle
azioni da attuare durante le emergenze. Una parte specifica deve
essere riservata alla individuazione della strumentazione e
dell'equipaggiamento minimo indispensabile per gli interventi da
attuare durante le emergenze.
Il prefetto predispone il piano di emergenza avvalendosi di un
comitato misto composto da rappresentanti delle strutture operative
di protezione civile di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, nonche' della regione e degli enti territorialmente
interessati.
Sono chiamati a partecipare ai lavori del comitato misto esperti
designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della protezione civile e dall'agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici.
Il piano di emergenza deve essere riesaminato in caso di
modifiche rilevanti del rapporto tecnico di cui al presente documento
e, in ogni caso, con cadenza almeno triennale, anche in relazione ai
mutamenti sopravvenuti nelle circostanze precedentemente valutate,
fra le quali assumono peculiare rilevanza l'ambiente fisico,
demografico e le modalita' per l'impiego dei mezzi previsti, allo
scopo di adeguarlo alle mutate esigenze della sicurezza ed allo
sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili.
Gli aggiornamenti eventualmente necessari sono effettuati con le
procedure esposte nel presente documento.
La presente fase dovra' concludersi entro centottanta giorni
dalla ricezione del rapporto tecnico da parte del prefetto
competente.
3.3. Pianificazione di emergenza provinciale per il trasporto di
combustibile irraggiato.
Il prefetto competente per territorio predispone uno specifico
piano di emergenza in relazione al trasporto di combustibile
irraggiato. Tale tipologia di pianificazione dovra' avere a
fondamento un apposito rapporto tecnico predisposto dal trasportatore
autorizzato all'esecuzione del trasporto in esame.
Il piano di emergenza di cui al presente paragrafo ed il rapporto
tecnico saranno redatti secondo le modalita' previste dalle presenti
linee guida.
4. Rapporto tecnico.
Per la redazione del piano di emergenza assume valenza
fondamentale la redazione del rapporto tecnico.
Tale rapporto verra' predisposto dall'agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici.
Il rapporto tecnico dovra' recare i seguenti elementi:
a) l'esposizione analitica, per ciascuna modalita' di trasporto
(via mare, aereo, su strada e ferroviario), delle presumibili
condizioni ambientali pericolose per la popolazione e per i beni,
derivanti dai singoli incidenti nel corso del trasporto e delle
prevedibili loro localizzazioni ed evoluzioni nel tempo;
b) la descrizione dei mezzi necessari per il rilevamento e la
misurazione della radioattivita' nell'ambiente circostante all'area
dell'incidente nel corso del trasporto, e delle loro modalita' di
impiego;
c) gli incidenti le cui conseguenze attese siano
circoscrivibili nell'ambito provinciale o interprovinciale e quelli
che eventualmente debbano richiedere misure protettive su un
territorio piu' ampio.
Il predetto rapporto viene sottoposto dall'agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici alla commissione
tecnica di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230 e successive modifiche e integrazioni. Successivamente, il
rapporto tecnico, munito del parere della commissione tecnica, viene
trasmesso dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile, che lo invia ai prefetti
competenti per territorio per la predisposizione dei piani
provinciali di emergenza.
Alfine di avviare il processo virtuoso di cui al punto precedente
la fase in esame dovrebbe concludersi in un periodo massimo di
centottanta giorni decorrenti dalla data di redazione del rapporto
tecnico.
Per il trasporto del combustibile irraggiato il rapporto tecnico
predisposto dal trasportatore autorizzato dovra' dallo stesso essere
trasmesso all'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici.
La predetta agenzia, successivamente all'acquisizione del parere
tecnico della commissione di cui all'art. 9, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni,
trasmettera' il rapporto al prefetto competente per la
predisposizione del relativo piano di emergenza inerente allo
specifico trasporto.
5. Informazione alla popolazione.
La popolazione effettivamente interessata dall'emergenza
radiologica in caso di incidente nel corso del trasporto viene
immediatamente informata sui fatti relativi all'emergenza, sul
comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria
ad essa applicabili nella fattispecie.
In particolare vengono fornite in modo rapido e ripetuto
informazioni riguardanti:
a) la sopravvenuta emergenza e, in base alle notizie
disponibili, le sue caratteristiche: tipo, origine, portata e
prevedibile evoluzione;
b) le disposizioni da rispettare, in base al caso di emergenza
sopravvenuta ed eventuali suggerimenti di cooperazione;
c) le autorita' e le strutture pubbliche cui rivolgersi per
informazioni, consiglio, assistenza, soccorso ed eventuali forme di
collaborazione.
Le predette informazioni sono integrate, in funzione del tempo
disponibile, con richiami riguardanti le nozioni fondamentali sulla
radioattivita' e sugli effetti sull'essere umano e sull'ambiente.
Informazioni specifiche sono rivolte a particolari gruppi della
popolazione, in relazione alla loro attivita', funzione ed eventuali
responsabilita' nei riguardi della collettivita', nonche' al ruolo
che eventualmente debbano assumere nella particolare occasione.
I soggetti che possono comunque intervenire nella organizzazione
dei soccorsi in caso di emergenza radiologica dovuta ad incidente nel
trasporto, devono ricevere un'informazione adeguata e regolarmente
aggiornata sui rischi che l'intervento puo' comportare per la loro
salute e sulle precauzioni da prendere; dette informazioni sono
completate con notizie particolareggiate in funzione del caso in
concreto verificatosi.
Il piano di informazione deve indicare l'autorita' responsabile
della diffusione delle informazioni, i mezzi di diffusione delle
informazioni e le modalita' di revisione e aggiornamento periodici
dei contenuti dell'informazione.
6. Attuazione del piano provinciale di emergenza.
Il piano provinciale di emergenza e le misure protettive vengono
attuati secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
In ogni caso il trasportatore autorizzato ha l'obbligo di dare
immediata comunicazione al prefetto ed al Comando provinciale dei
vigili del fuoco di qualsiasi incidente avvenuto durante ogni fase
del trasporto che comporti pericolo per la pubblica incolumita' e per
i beni, indicando le misure adottate per contenerlo e comunicando
ogni altro dato tecnico per l'attuazione del piano provinciale di
emergenza, specificando l'entita' prevedibile dell'incidente. Per gli
incidenti occorsi in ambito portuale il trasportatore e' tenuto ad
effettuare la predetta comunicazione anche all'autorita' marittima
territorialmente competente.
Ricevuta la comunicazione, il prefetto attiva immediatamente la
regione o la provincia autonoma e gli enti locali interessati, il
Comando provinciale dei vigili del fuoco, il competente Comando
militare territoriale, nonche' gli organi del Servizio sanitario
nazionale, dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente,
dell'ufficio di sanita' marittima e dell'autorita' marittima,
competenti per territorio.
Il prefetto informa immediatamente la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed il Ministero
dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, nonche' il presidente della giunta
regionale e l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici.
Il prefetto avvia le azioni previste dal piano provinciale di
emergenza, oppure, se ne sussistono le condizioni, quelle di cui
all'art. 121, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
e successive modifiche e integrazioni.
Al Comando provinciale dei vigili del fuoco spetta l'attuazione
dei primi interventi di soccorso tecnico urgente nell'ambito del
piano di emergenza.
Nel caso in cui si preveda che il pericolo per la pubblica
incolumita' o il danno alle cose possa estendersi a province
limitrofe, il prefetto ne da' immediato avviso agli altri prefetti
interessati ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile.
7. Esercitazioni.
Il prefetto, nell'ambito delle proprie competenze, deve
effettuare esercitazioni periodiche al fine di verificare
l'adeguatezza del piano di emergenza provinciale e dei relativi
strumenti di attuazione.
8. Comunicazioni alle autorita'.
I trasportatori autorizzati hanno l'obbligo di comunicazione
preventiva al prefetto, al Comando provinciale dei vigili del fuoco
ed alla azienda sanitaria locale dei luoghi di partenza e di
destinazione del trasporto, quando si verifichino i seguenti casi:
a) spedizioni di materie fissili;
b) spedizioni di materiali radioattivi in imballaggi di tipo A
la cui attivita' complessiva per spedizione e' > 3 A1 (materie sotto
forma speciale) oppure > 3 A2 (materie sotto altra forma), dove A1 e
A2 sono i quantitativi massimi ammessi in un imballaggio di tipo A
secondo la regolamentazione internazionale AIEA e secondo la
normativa nazionale per il trasporto aereo e ferroviario;
c) spedizioni di materiali radioattivi in imballaggi di tipo B
la cui attivita' complessiva per spedizione e' > 30 A1 (materie sotto
forma speciale) o > 30 A2 (materie sotto altra forma).
Nel caso di spedizioni comprendenti piu' radioisotopi, i
quantitativi massimi corrispondenti ai valori 3 A1 o 3 A2 ed ai
valori 30 A1 o 30 A2 devono essere calcolati, ai fini della
comunicazione preventiva di cui sopra, con la procedura prevista
dalla regolamentazione internazionale AIEA e secondo la normativa
nazionale per il trasporto aereo e ferroviario.
Per i trasporti via mare la predetta comunicazione dovra' essere
effettuata anche nei confronti dell'autorita' marittima del porto di
partenza e del porto di arrivo.
In ogni caso la comunicazione preventiva deve pervenire almeno
quindici giorni prima della data di spedizione e deve includere:
informazioni sulla data di spedizione, data presunta di arrivo,
percorso previsto e piano di viaggio;
nome e caratteristiche chimico-fisiche delle materie
radioattive o delle materie nucleari trasportate;
attivita' massima e quantita' in massa.
Nel caso di spedizioni internazionali l'obbligo di notifica
preventiva dovra' essere adempiuto nei confronti del prefetto, del
comando provinciale dei vigili del fuoco e della azienda sanitaria
locale del luogo di partenza del trasporto. Per i trasporti
internazionali via mare la predetta comunicazione dovra' essere
effettuata anche nei confronti dell'autorita' marittima del porto di
partenza.
La tabella dei valori di A1 e A2 per tutti i radionuclidi, di cui
alla regolamentazione AIEA per il trasporto di materiali radioattivi
recepita nella normativa italiana con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 2 settembre 2003, n. 160, fa parte
integrante del presente documento di linee guida.

Allegato 1
DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione delle presenti linee guida valgono le
seguenti definizioni:
a) materiale radioattivo: si intende qualsiasi materiale
contenente radionuclidi nel quale sia l'attivita' specifica che
l'attivita' totale trasportata superano i valori della tavola I,
sezione IV della regolamentazione AIEA per il trasporto di materie
radioattive;
b) attivita' specifica: si intende l'attivita' del radionuclide
per unita' di massa del nuclide stesso. L'attivita' specifica di un
materiale nel quale il radionuclide e' distribuito in maniera
uniforme e' l'attivita' per unita' di massa del materiale;
c) materiale radioattivo sotto forma speciale: si intende il
materiale radioattivo solido non disperdibile, oppure una capsula
metallica contenente materiale radioattivo;
d) combustibile irraggiato: materia fissile sottoposta ad
irraggiamento in impianti nucleari di potenza o in reattori nucleari
di ricerca;
e) materia fissile: sostanza contenente uranio-233, uranio-235,
plutonio-238, plutonio 239, plutonio-241 o una qualsiasi combinazione
di questi nuclidi. Non sono compresi in questa definizione:
l'uranio naturale o l'uranio impoverito non irraggiato;
l'uranio naturale o l'uranio impoverito irraggiato
esclusivamente in reattori termici;
f) trasportatore: ogni persona, organizzazione o
amministrazione statale che gestisce il trasporto di materie
radioattive o nucleari con qualunque mezzo di trasporto;
g) trasporto: attivita' comprendente tutte le operazioni e le
condizioni associate coinvolgenti il movimento di materiale
radioattivo inclusi la preparazione, la consegna, il caricamento, il
trasporto, l'immagazzinamento in transito, lo scaricamento ed il
ricevimento alla destinazione finale del materiale radioattivo;
h) incidente nel corso del trasporto: evento imprevisto durante
ogni fase del trasporto tale da comportare danni al sistema di
contenimento o al materiale trasportato e tale da comportare, per una
o piu' persone, possibili dosi superiori ai limiti previsti per la
popolazione dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e
successive modifiche e integrazioni;
i) imballaggio: l'insieme dei componenti necessari per
racchiudere completamente i contenuti radioattivi;
j) sistema di contenimento: l'insieme dei componenti
dell'imballaggio indicati dal progettista come atti ad assicurare il
confinamento della materia radioattiva o fissile nel corso del
trasporto;
k) collo: si intende l'imballaggio con i suoi contenuti
radioattivi, cosi' come presentato per il trasporto;
l) A1 e A2: valori limite di attivita' per ogni radionuclide,
contenuti nella tavola IV della «Regolamentazione AIEA per il
trasporto di materiale radioattivo»;
m) collo di tipo A: e' un imballaggio o un contenitore merci
contenente un'attivita' fino ad A1 se si tratta di materiale
radioattivo sotto forma speciale, o fino ad A2 se si tratta di
materiale radioattivo non sotto forma speciale;
n) collo di tipo B: e' un imballaggio o un contenitore merci
contenente un'attivita' superiore ad A1, se si tratta di materiale
radioattivo sotto forma speciale, o superiore ad A2 se si tratta di
materiale radioattivo non sotto forma speciale.

Allegato 2
CONTENUTO DEL PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA

Parte generale:
premessa, con l'elenco della normativa di riferimento, la
descrizione della situazione locale che giustifica la pianificazione
di emergenza, le misure cautelative previste in via ordinaria;
obiettivi della pianificazione;
presupposti tecnici della pianificazione, con la sintesi del
documento tecnico di riferimento della pianificazione.
Lineamenti della pianificazione:
le misure generali e gli interventi previsti in caso di
emergenza, eventualmente suddivisi per livelli progressivi di azione,
da sviluppare nei piani particolareggiati di cui al successivo punto
c);
le autorita' interessate al piano, il sistema di comando e
controllo, le responsabilita';
i sistemi di telecomunicazione.
Modello d'intervento:
la procedura di attivazione del piano con la descrizione
analitica delle prime azioni da parte delle autorita' responsabili
della gestione dell'emergenza al momento dell'evento, il relativo
schema grafico e la modulistica d'uso;
la procedura di scambio delle informazioni con la descrizione
analitica del meccanismo di scambio delle informazioni tra le
autorita' responsabili della gestione dell'emergenza, il relativo
schema grafico e la modulistica d'uso;
i piani particolareggiati delle amministrazioni coinvolte a
vario titolo nella pianificazione di emergenza;
il piano di informazione alla popolazione.
Allegati al piano di emergenza: quali documenti tecnici di
riferimento, cartografia di inquadramento e dati territoriali
dell'area interessata dall'applicazione del piano; tra gli allegati
devono figurare almeno i seguenti documenti:
documento di riferimento dei presupposti tecnici per il piano
di emergenza;
livelli di intervento per emergenze radiologiche e nucleari
ex decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive
modificazioni e integrazioni;
dati territoriali, demografici, patrimonio agricolo e
zootecnico dell'area di riferimento;
schema di diramazione dell'allarme;
schema del flusso delle informazioni;
carta topografica del territorio interessato
dall'applicazione del piano di emergenza;
elenco telefonico di reperibilita'.