Consiglio di Stato Sez. IV n. 3954 del 21 maggio 2021
Urbanistica.Recinzione e titolo abilitativo

Non è necessario un idoneo titolo edilizio per la realizzazione di una recinzione nel caso in cui sia posta in essere una trasformazione dalla quale, per l'utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni ridotte dell'intervento, non derivi un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale.

Pubblicato il 21/05/2021

N. 03954/2021REG.PROV.COLL.

N. 02133/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2133 del 2015, proposto da
Diana Zeni, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Della Fontana, Giovan Ludovico Della Fontana, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;

contro

Comune di Camposanto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Odorici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 00837/2014, resa tra le parti, concernente ordine di non effettuare lavori di cui alla dia


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Camposanto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 11 maggio 2021 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Giovan Ludovico Della Fontana e Silvia Odorici che partecipano alla discussione orale ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) d.l. 1/2021;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con l’appello in esame la parte odierna appellante impugnava la sentenza n. 837 del 2014 del Tar Bologna, di rigetto dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa parte al fine di ottenere l’annullamento provvedimento emesso in data 22 dicembre 2006, con cui il Comune di Camposanto le ha ordinato di non effettuare l’intervento edilizio costituito dalla installazione di recinzione e cancelli a delimitazione di un’area di pertinenza di proprietà’, oggetto della D.I.A. presentata in data 16 dicembre 2006.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante riproponeva i motivi respinti, censurando le argomentazioni svolte dal Tar:

- divieto di integrazione postuma della motivazione;

- violazione dei principi sul riparto di onere della prova, inesistenza di una servitù di uso pubblica sull’area interessata dall’intervento;

- riproposizione del motivo di primo grado, per violazione degli artt. 22, 23, 50 e 65 nta prg e art. 11 comma 2 l.r. 31 del 2002.

La parte appellata si costituiva in giudizio e, controdeducendo punto per punto, chiedeva il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza straordinaria dell’11 maggio 2021 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto avverso l’atto con cui il Comune, odierno appellante, ha ordinato all’appellante di non effettuare l’intervento edilizio, oggetto della DIA presentata, in quanto difforme dalla normativa urbanistica e, in specie, dagli artt. 22, 35, 50 e 65 delle NTA del PRG di Camposanto, trattandosi di recinzione con 3 cancelli carrabili in area ubicata in zona A destinata a viabilità pubblica.

2. L’appello è infondato.

3. In primo luogo, a fronte della motivazione posta a base dell’atto impugnato in prime cure, la sentenza impugnata non ha svolto alcuna integrazione motivazionale, avendo piuttosto condiviso la tesi comunale, esplicativa dei motivi già indicati nell’atto, sia in ordine alla prova dell’uso pubblico, sia alla valenza ostativa della disciplina urbanistica applicata.

3.1 In proposito, l’art. 65 NTA cit., indicato come ostativo dal provvedimento, detta una disciplina che all’evidenza presuppone la sussistenza della viabilità pubblica, con la conseguenza che va esclusa la dedotta integrazione postuma.

Infatti, tale norma prevede che nelle zone per la viabilità potranno essere realizzati, a seconda delle specifiche necessità definite sulla base degli appositi progetti esecutivi, nuove infrastrutture viarie, ampliamenti delle strade esistenti, sedi protette per il traffico dei ciclomotori, cicli e pedoni, impianto di verde di arredo stradale, canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche, aree di parcheggio, aree per impianti e attrezzature per la distribuzione del carburante (U.31 Distributori di carburante), attrezzature connesse alla mobilità e piccole strutture di servizio (pensiline e segnaletica) in corrispondenza degli assi viari interessati dalle linee del trasporto pubblico.

3.2 In secondo luogo, relativamente al vizio dedotto avverso l’erroneo riparto dell’onere probatorio, se per un verso nella specie ciò che è in contestazione, in quanto posto a base dell’atto inibitorio, è la destinazione urbanistica dell’area, nei termini sopra richiamati dettati dalla pianificazione vigente, per un altro verso la difesa comunale ha fornito una serie di elementi rilevanti.

3.2.1 In linea teorica la prospettiva appellante si fonda sull’orientamento di questo Consiglio, secondo cui la natura e l'uso pubblico di una strada dipendono dalla esistenza di tre concorrenti elementi, che sono: a) che vi si eserciti il passaggio ed il transito iuris servitutis publicae da una moltitudine indistinta di persone qualificate dall'appartenenza ad un ambito territoriale; b) la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, le esigenze di carattere generale e pubblico; c) un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, il quale può identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile (comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione di esercitare il diritto d'uso della strada). Di tali elementi il Comune deve dare idonea dimostrazione con onere probatorio di particolare rigore Consiglio di Stato, sez. VI, 20 giugno 2016, n. 2708.

3.2.2 Nel caso di specie, il Comune ha fornito una serie di elementi documentali (cfr. documenti da 1 a 29) al fine di dimostrare che l’area oggetto dell’intervento in questione fa parte della strada via Francesco Baracca, muovendo dal tratto principale della stessa, costituente strada principale del centro del paese su cui si trova lo stesso Municipio, che collega con largo della Bastiglia, nucleo storico del Comune; da ciò se ne trae la conclusione, invero né illogica né derivante da travisamento di fatto, che il tratto coinvolto costituisca uno degli assi viari fondamentali per il centro storico del Comune da tempo risalente.

3.2.3 A quest’ultimo proposito, l’invocata destinazione ad uso pubblico da tempo immemorabile risulta recepita in sede di Piano Regolatore Generale, sin dall’approvazione del primo strumento urbanistico del 1975 (cfr. doc n. 25 del fascicolo di primo grado).

In particolare la pianificazione individua l’area in questione come “zona destinata a viabilità”, in continuità con il resto della viabilità di Via Francesco Baracca. Tale destinazione, ribadita dai successivi strumenti pianificatori, non risulta essere stata oggetto di impugnazione, con conseguente consolidamento.

3.2.4 In definitiva, risultano forniti sufficienti elementi di prova, integranti i tre presupposti predetti, rispetto ai quali è piuttosto la posizione di parte appellante a non fornire un adeguato sostegno probatorio tali da scardinare quanto indicato dal Comune.

3.3 Infine, in terzo luogo, se in termini di pianificazione è pacifico che l’area si trovi in zona A, centro storico, nella quale sono unicamente ammessi interventi di recupero e conservazione dell’esistente con “restauro e risanamento conservativo”, in termini di qualificazione dell’intervento in esame, la recinzione metallica progettata ed i relativi cancelli assumono un rilievo tale da escludere l’invocata irrilevanza edilizia.

3.3.1 In proposito, va ribadito che non è necessario un idoneo titolo edilizio per la realizzazione di una recinzione nel caso in cui sia posta in essere una trasformazione dalla quale, per l'utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni ridotte dell'intervento, non derivi un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale.

3.3.2 Nel caso di specie, la collocazione nella zona A centro storico, la disciplina di piano e la esistente viabilità pubblica, escludono in radice la predetta situazione di non alterazione.

3.4 In termini dirimenti, rispetto alla infondatezza della prospettazione appellante, va altresì richiamata la giurisprudenza di questo Consiglio, a mente della quale deve essere dichiarata l’inefficacia di una d.i.a. per la costruzione di un cancello e di una recinzione in un’area che risulta essere di fatto un tratto di strada regolarmente bitumata e dotata di pubblica illuminazione; n sostanza, l’apertura della strada al pubblico transito - così come realizzata - fa sorgere ipso iure la relativa destinazione (cfr. in termini Consiglio di Stato, sez. IV, 30 novembre 2009, n. 7504).

4. L’appello va pertanto respinto.

Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore