Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte costituzionale n. 165 del m18 ottobre 2024
Oggetto: Energia - Idrocarburi - Norme della Regione Puglia - Modifiche alla l. reg.le n. 28 del 2022 - Previsione che alle misure di compensazione territoriale, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore della l. reg.le n. 27 del 2023 e per i quali non siano state applicate misure compensative, si aggiungono le misure di compensazione di cui al c. 1 dell’art. 1 della l. reg.le n. 28 del 2022 - Previsione che tali misure si applicano anche agli impianti e alle infrastrutture di cui all’art. 2, c. 1, della medesima legge regionale.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale
TAR Campania (NA) Sez. III n. 4974 del 16 settembre 2024
Urbanistica.Rapporto intercorrente tra titolo edilizio e certificato di agibilità
In base al combinato disposto degli artt. 24, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 e 35, comma 20, della L. n. 47/1985 l'accertamento della conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità. Ciò è evidente in quanto ancor prima della logica giuridica, è la ragionevolezza ad escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico-edilizia e, come tale, potenzialmente in contrasto con la tutela della pluralità d'interessi collettivi alla cui protezione la disciplina è preordinata
Il mare in gabbia e le furbizie di questo governo
di Gianfranco AMENDOLA
TAR Marche Sez. I n. 757 del 26 settembre 2024
Ambiente in genere. VAS e modifica estetica e funzionale dei manufatti che compongono un piccolo stabilimento balneare
La V.A.S., come è noto, riguarda il profilo urbanistico e non quello edilizio, dovendo essa valutare ex ante i possibili rilevanti impatti sulle matrici ambientali di “piani e programmi” relativi, fra gli altri, alla materia del governo del territorio. Per cui, anche in base al principio di proporzionalità, si deve ritenere irrilevante la modifica estetica e funzionale dei manufatti che compongono un piccolo stabilimento balneare, la quale modifica non ha alcun impatto né sul paesaggio, né sul traffico veicolare, né sulla qualità dell’aria e delle acque, etc. Vi sono semmai profili di natura edilizia (ai quali sono dedicate alcune censure formulate con il terzo atto di motivi aggiunti), che però riguardano al massimo solo i proprietari o i concessionari confinanti e non vanno dunque esaminati nell’ambito di un procedimento complesso come la V.A.S.
Cass. Sez. III n. 36929 del 3 ottobre 2024 (CC 12 set 2024)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. PM in proc. Bottoni
Urbanistica.Permesso di costruire illegittimo e poteri del giudice penale
La "macroscopica illegittimità" del provvedimento amministrativo non è condizione essenziale per la configurabilità di un'ipotesi di reato d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ex art. 44 mentre (a prescindere da eventuali collusioni dolose con organi dell'amministrazione) l'accertata esistenza di profili assolutamente eclatanti di illegalità costituisce un significativo indice di riscontro dell'elemento soggettivo della contravvenzione contestata anche riguardo all'apprezzamento della colpa.
TAR Campania (NA) Sez. V n. 5065 del 23 settembre 2024
Rifiuti.Rimozione e ricorso a strumenti extra ordinem
La circostanza che l'ordinamento abbia previsto per la rimozione dei rifiuti il rimedio tipico dell'art. 192 Codice dell'Ambiente non esclude, nella sussistenza dei relativi presupposti, la possibilità del ricorso allo strumento extra ordinem, costituente una misura di chiusura del sistema a tutela dell'incolumità pubblica. In tale ipotesi, le misure di messa in sicurezza d'emergenza e i relativi poteri della P.A. possono essere esercitati, anche prescindendo dall'accertamento della responsabilità dell'inquinamento, verifica i cui tempi sarebbero in molti casi incompatibili con l'urgenza di garantire la sicurezza del sito
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