TAR Campania (NA) Sez. I n. 1647 del 31 marzo 2008
Rifiuti. Tariffa
Qualunque sia il soggetto al quale è affidata la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la determinazione della relativa tariffa e l’approvazione del piano economico e finanziario che ne costituisce presupposto incidono sul patrimonio dell'utente del servizio il quale, come titolare del diritto a disporre del suo patrimonio, deve riconoscersi anche titolare di ogni interesse al puntuale rispetto delle norme che disciplinano l'approvazione della tariffa
Rifiuti. Tariffa
Qualunque sia il soggetto al quale è affidata la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la determinazione della relativa tariffa e l’approvazione del piano economico e finanziario che ne costituisce presupposto incidono sul patrimonio dell'utente del servizio il quale, come titolare del diritto a disporre del suo patrimonio, deve riconoscersi anche titolare di ogni interesse al puntuale rispetto delle norme che disciplinano l'approvazione della tariffa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Napoli
Prima Sezione
composto dai Signori:
Fabio Donadono Presidente
Francesco Guarracino Componente
Michele Buonauro Componente est.
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Visto il ricorso n. 5857/2006 proposto da:
- ROMEO Giovanni, CASLNUOVO Angela, MURO Giulia, SCOTTO DI CICCARIELLO Tommaso, CERASE Mario, VAGNATI Foprtunato, MAZZELLA Angelo, AMBROSINO Giuseppe, MURO Vincenzo, DE RUBERTIS Michele, BARONE Patrizia, DE CONDIA Ciro, SCHIANO DI COLELLA Antonio, AIELLO Silvio, ESPOSITO Michelangelo, MASSA Vincenzo, RISTAGNO Lucia Agense Maria, TODISCO Arcangelo, CERASE Nicola, ESPOSITO Giulia, TRAMONTANO Marina, DE LUCA Vittorio, IAQUINTO Giuseppe Gerardo, PANDOLFI Donatella, RUOCCO Anna Maria, SCHIRALDI Mariangela, IGNARO Slavatore, COSTAGLIOLA Antonio, FRANZESE Ida, SCOTTO DI GREGORIO Arco, SASSO Mchele, PERUFFO Maria Michele, COPPOLA Giampaolo, COSTAGLIELA DI POLIDORO Salvatore, DAMIANO Salvatore, SCOTTO DI MONACO Marco, SCOTTO DI FASANO Vincenzo, CERASE Francesco, ESPOSITO Rosalinda, CAPODANNO Filomena, NAPPA Domenico e CERASE Graziella, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Marco Ambron, con domicilio eletto in NAPOLI, via Suarez n. 21;
contro
- COMUNE DI PROCIDA, rappresentato e difeso dall’avv. Orazio Abbamonte, con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci n. 16;
- S.E.P.A. Società Ecologica Procida Ambiente s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Parrella, con domicilio eletto in Napoli, Centro Direzionale, Isola E/5;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Procida n. 21 del 21.04.2006, avente ad oggetto l’approvazione P.E.F. presentato dalla S.E.P.A. s.r.l. per la tariffa rifiuti per l’anno 2006;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Procida n. 22 del 21.4.2006, di approvazione della tariffe rifiuti per l’anno 2006;
- di ogni altro atto connesso;
Visto il ricorso principale, le memorie difensive ed i relativi allegati;
letti tutti gli atti di causa;
relatore alla pubblica udienza del 20 febbraio 2008, il ref. Michele Buonauro;
uditi gli avvocati delle parti costituite come da verbale d’udienza;
F A T T O
I ricorrenti, in qualità di residenti nel Comune di Procida, sono insorti avverso gli atti di determinazione della tariffa comunale per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Impugnano pertanto l’atto di approvazione del piano economico e finanziario (P.E.F.) presentato dalla società (mista a maggioranza pubblica) che gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la seguente determina di fissazione della tariffe per l’anno 2006.
In particolare contestano l’indebito caricamento, nei costi del servizio – criterio di base per la fissazione della tariffa – dell’aggio di riscossione per un importo pari al 7,5% sia per la riscossione volop0ntaria che per la riscossione coattiva; del debito di gestione dell’anno precedente; del costo del contenzioso (gran parte del quale relativo proprio a liti insorta con i residenti del Comune di Procida.
Si sono costituite l’amministrazione comunale e la società di gestione del servizio, che concludono per l’inammissibilità e, comunque, per la reiezione del ricorso.
All’udienza di discussione del 20 febbraio 2008 la causa veniva trattenuta per la decisione.
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Occorre esaminare in via preliminare le eccezioni di rito sollevate dalle difese.
L’evocato difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla questione non sussiste.
Ed invero la complessa problematica del riparto di giurisdizione (fra giudice ordinario, giudice amministrativo e giudice tributario) attiene alle questioni relative alle contestazioni sulla debenza della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, vale a dire, in sede di applicazione della misura tariffaria stabilita, a monte, mediante gli atti regolamentari previsti per legge.
Invece, nella specie, non può dubitarsi della giurisdizione del Giudice Amministrativo, tenuto conto che la controversia ha per oggetto lo scrutinio di atti amministrativi generali istitutivi o modificativi della tariffa.
Eccepisce poi il difetto di interesse a ricorrere, sotto il profilo della mancata documentazione dell’aumento in concreto della tariffa per la gestione dei rifiuti.
Il rilievo è meritevole di accoglimento.
In generale vale osservare che, qualunque sia il soggetto al quale è affidata la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la determinazione della relativa tariffa e l’approvazione del piano economico e finanziario che ne costituisce presupposto incidono sul patrimonio dell'utente del servizio il quale, come titolare del diritto a disporre del suo patrimonio, deve riconoscersi anche titolare di ogni interesse al puntuale rispetto delle norme che disciplinano l'approvazione della tariffa (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 26 ottobre 2006 , n. 6400).
Nella specie i ricorrenti hanno documentato che, nel piano economico e finanziario (P.E.F.), i costi di gestione sono sensibilmente aumentati (per un importo superiore agli 81.000 euro), sostenendo che prevedibilmente tale maggior onere di gestione è destinato a riverberarsi sulla determinazione in concreto della tariffa.
In realtà, dalla lettura delle delibere gravate – depositate in atti dal Comune intimato, emerge che la determinazione della tariffa per il 2006 ha seguito criteri di invarianza rispetto all’anno precedente.
Sembra pertanto che la quantificazione in concreto della tariffa non abbia subito alcuna incidenza per effetto dell’approvazione del Piano Economico e Finanziario.
A fronte di tale elemento i ricorrenti non hanno in alcuno modo dimostrato l’aumento tariffario, che allo stato appare meramente temuto.
Pertanto, posto che non si ravvisa alcuna attuale lesione al patrimonio dei cittadini del Comune di Procida, lesione la quale, per come detto, radica l’interesse ad impugnare atti di organizzazione e gestione del servizio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di un attuale interesse a ricorrere.
Per un verso, infatti, la delibera di approvazione della tariffa non contiene alcun profilo di concretà lesività (sancendo il criterio di invarianza fra il 2005 ed il 2006); per altro verso l’impugnazione del Piano Economico e Finanziario della società di gestione S.E.P.A., atto di per sé interno ed organizzatorio, può ritenersi ammissibile solo nella misura in cui esso rappresenti il presupposto per la variazione della tariffa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
In conclusione va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di causa..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Prima Sezione di Napoli, dichiara inammissibile il ricorso epigrafato. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2008.
Fabio Donadono Presidente
Michele Buonauro Estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Napoli
Prima Sezione
composto dai Signori:
Fabio Donadono Presidente
Francesco Guarracino Componente
Michele Buonauro Componente est.
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Visto il ricorso n. 5857/2006 proposto da:
- ROMEO Giovanni, CASLNUOVO Angela, MURO Giulia, SCOTTO DI CICCARIELLO Tommaso, CERASE Mario, VAGNATI Foprtunato, MAZZELLA Angelo, AMBROSINO Giuseppe, MURO Vincenzo, DE RUBERTIS Michele, BARONE Patrizia, DE CONDIA Ciro, SCHIANO DI COLELLA Antonio, AIELLO Silvio, ESPOSITO Michelangelo, MASSA Vincenzo, RISTAGNO Lucia Agense Maria, TODISCO Arcangelo, CERASE Nicola, ESPOSITO Giulia, TRAMONTANO Marina, DE LUCA Vittorio, IAQUINTO Giuseppe Gerardo, PANDOLFI Donatella, RUOCCO Anna Maria, SCHIRALDI Mariangela, IGNARO Slavatore, COSTAGLIOLA Antonio, FRANZESE Ida, SCOTTO DI GREGORIO Arco, SASSO Mchele, PERUFFO Maria Michele, COPPOLA Giampaolo, COSTAGLIELA DI POLIDORO Salvatore, DAMIANO Salvatore, SCOTTO DI MONACO Marco, SCOTTO DI FASANO Vincenzo, CERASE Francesco, ESPOSITO Rosalinda, CAPODANNO Filomena, NAPPA Domenico e CERASE Graziella, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Marco Ambron, con domicilio eletto in NAPOLI, via Suarez n. 21;
contro
- COMUNE DI PROCIDA, rappresentato e difeso dall’avv. Orazio Abbamonte, con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci n. 16;
- S.E.P.A. Società Ecologica Procida Ambiente s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Parrella, con domicilio eletto in Napoli, Centro Direzionale, Isola E/5;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Procida n. 21 del 21.04.2006, avente ad oggetto l’approvazione P.E.F. presentato dalla S.E.P.A. s.r.l. per la tariffa rifiuti per l’anno 2006;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Procida n. 22 del 21.4.2006, di approvazione della tariffe rifiuti per l’anno 2006;
- di ogni altro atto connesso;
Visto il ricorso principale, le memorie difensive ed i relativi allegati;
letti tutti gli atti di causa;
relatore alla pubblica udienza del 20 febbraio 2008, il ref. Michele Buonauro;
uditi gli avvocati delle parti costituite come da verbale d’udienza;
F A T T O
I ricorrenti, in qualità di residenti nel Comune di Procida, sono insorti avverso gli atti di determinazione della tariffa comunale per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Impugnano pertanto l’atto di approvazione del piano economico e finanziario (P.E.F.) presentato dalla società (mista a maggioranza pubblica) che gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la seguente determina di fissazione della tariffe per l’anno 2006.
In particolare contestano l’indebito caricamento, nei costi del servizio – criterio di base per la fissazione della tariffa – dell’aggio di riscossione per un importo pari al 7,5% sia per la riscossione volop0ntaria che per la riscossione coattiva; del debito di gestione dell’anno precedente; del costo del contenzioso (gran parte del quale relativo proprio a liti insorta con i residenti del Comune di Procida.
Si sono costituite l’amministrazione comunale e la società di gestione del servizio, che concludono per l’inammissibilità e, comunque, per la reiezione del ricorso.
All’udienza di discussione del 20 febbraio 2008 la causa veniva trattenuta per la decisione.
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Occorre esaminare in via preliminare le eccezioni di rito sollevate dalle difese.
L’evocato difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla questione non sussiste.
Ed invero la complessa problematica del riparto di giurisdizione (fra giudice ordinario, giudice amministrativo e giudice tributario) attiene alle questioni relative alle contestazioni sulla debenza della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, vale a dire, in sede di applicazione della misura tariffaria stabilita, a monte, mediante gli atti regolamentari previsti per legge.
Invece, nella specie, non può dubitarsi della giurisdizione del Giudice Amministrativo, tenuto conto che la controversia ha per oggetto lo scrutinio di atti amministrativi generali istitutivi o modificativi della tariffa.
Eccepisce poi il difetto di interesse a ricorrere, sotto il profilo della mancata documentazione dell’aumento in concreto della tariffa per la gestione dei rifiuti.
Il rilievo è meritevole di accoglimento.
In generale vale osservare che, qualunque sia il soggetto al quale è affidata la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la determinazione della relativa tariffa e l’approvazione del piano economico e finanziario che ne costituisce presupposto incidono sul patrimonio dell'utente del servizio il quale, come titolare del diritto a disporre del suo patrimonio, deve riconoscersi anche titolare di ogni interesse al puntuale rispetto delle norme che disciplinano l'approvazione della tariffa (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 26 ottobre 2006 , n. 6400).
Nella specie i ricorrenti hanno documentato che, nel piano economico e finanziario (P.E.F.), i costi di gestione sono sensibilmente aumentati (per un importo superiore agli 81.000 euro), sostenendo che prevedibilmente tale maggior onere di gestione è destinato a riverberarsi sulla determinazione in concreto della tariffa.
In realtà, dalla lettura delle delibere gravate – depositate in atti dal Comune intimato, emerge che la determinazione della tariffa per il 2006 ha seguito criteri di invarianza rispetto all’anno precedente.
Sembra pertanto che la quantificazione in concreto della tariffa non abbia subito alcuna incidenza per effetto dell’approvazione del Piano Economico e Finanziario.
A fronte di tale elemento i ricorrenti non hanno in alcuno modo dimostrato l’aumento tariffario, che allo stato appare meramente temuto.
Pertanto, posto che non si ravvisa alcuna attuale lesione al patrimonio dei cittadini del Comune di Procida, lesione la quale, per come detto, radica l’interesse ad impugnare atti di organizzazione e gestione del servizio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di un attuale interesse a ricorrere.
Per un verso, infatti, la delibera di approvazione della tariffa non contiene alcun profilo di concretà lesività (sancendo il criterio di invarianza fra il 2005 ed il 2006); per altro verso l’impugnazione del Piano Economico e Finanziario della società di gestione S.E.P.A., atto di per sé interno ed organizzatorio, può ritenersi ammissibile solo nella misura in cui esso rappresenti il presupposto per la variazione della tariffa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
In conclusione va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di causa..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Prima Sezione di Napoli, dichiara inammissibile il ricorso epigrafato. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2008.
Fabio Donadono Presidente
Michele Buonauro Estensore