Cass. Sez. III n. 16903 del 11 maggio 2026 (UP 3 feb 2026) 
Pres. Aceto Rel. Noviello Ric. Crucitti
Ecodelitti. Autonomia e concorso tra inquinamento e disastro ambientale

In tema di reati ambientali, la fattispecie di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) è autonoma rispetto a quella di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), pur condividendo il presupposto della compromissione di un elemento ambientale. Il disastro ambientale, nell'ipotesi di cui al n. 3 del comma secondo, si configura come norma di chiusura volta a punire condotte che, incidendo sull'ambiente, cagionino un'offesa alla pubblica incolumità per l'estensione della compromissione, per i suoi effetti lesivi o per il numero di persone esposte a pericolo. Ai fini della configurabilità dell'inquinamento ambientale non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno, requisito che invece può connotare il disastro, ma la cui assenza non osta al concorso tra le due fattispecie qualora la condotta di compromissione ambientale evolva in un concreto pericolo per la pubblica incolumità. La partecipazione concausale di eventi naturali (quali piogge intense) non interrompe il nesso di causalità tra la condotta abusiva (sversamento ingente di rifiuti in alveo fluviale) e il pericolo di esondazione, qualora l'alterazione della capacità di contenimento delle acque sia diretta conseguenza della compromissione ambientale provocata dall'agente.

RITENUTO IN FATTO

    La Corte di appello di Reggio Calabria, riformando parzialmente la sentenza del Gup tribunale di Reggio Calabria del 11.7.2024, di condanna di Crucitti Bruno in ordine ai reati ex artt. 110 c.p. 452 quaterdecies c.p., 110 c.p. 452 quater 452 novies c.p., 110 c.p. 452 bis c.p. 452 novies c.p. 110 c.p. 633 639 452 novies c.p. 110 c.p. 256 co. 1 e 3 Dlgs. 152/06, 624 625 c.p. di cui ai capi a) b) c) e) f) g), con confisca di quanto in sequestro comprensiva di quote sociali e patrimonio aziendale della Crucitti Group s.r.l. e di automezzi, rideterminava la pena applicata a Crucitti Bruno confermando nel resto la sentenza impugnata.
    Avverso la sentenza sopra indicata propongono ricorso Crucitti Bruno e Crucitti Grup s.r.l. mediante i rispettivi difensori, deducendo il primo sei motivi con il ricorso dell'avv.to Barillà e otto motivi con il ricorso dell'avv.to Pitasi, e la seconda un unico motivo di ricorso.
    Crucitti Bruno con il primo motivo del ricorso proposto mediante il difensore avv.to Barillà Davide, deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione, in ordine ai reati di cui al capo a) inerenti gli artt. 110 c.p. 452 quaterdecies c.p.. La Corte non avrebbe motivato in ordine alla richiesta di assoluzione. Precisato inoltre che mancherebbe ogni allestimento di mezzi e attività organizzate e che nella sentenza di prime cure sarebbe emersa una contraddizione tra l'assoluzione dell'imputato in ordine al reato associativo contestato e la condanna in ordine al reato ex art. 452 quaterdecis c.p., si osserva che su tali aspetti sollevati dalla difesa la Corte di appello non avrebbe motivato.
    Con il secondo motivo, deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione, in ordine ai reati di cui ai capi b) (artt. 110 c.p. 452 quater c.p.) e c) (artt. 110 c.p. e 452 bis c.p.). Si premette che in sede di appello era stata richiesta l'assoluzione in ordine ai reati di cui ai predetti capi e in subordine l'assorbimento del capo b) nel capo c) in ragione della sussidiarietà dell'art. 452 quater comma 1 n. 3 c.p., quale disastro ambientale commesso mediante offesa alla pubblica incolumità, rispetto all'art. 452 bis c.p. Il reato ex art. 452 bis c.p. rispetto al reato ex art. 452 quater c.p. suddetto, integrerebbe un'ipotesi di progressione criminosa rispetto al terzo evento in cui si articola il reato ex art. 452 quater c.p., rilevante nel caso di specie. La Corte di appello non avrebbe preso in considerazione le sopra sintetizzate considerazioni difensive.
    Con il terzo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione, in ordine ai reati di cui al capo e) (artt. 110 c.p. 633, 639 c.p.), essendosi omesso di valutare il relativo motivo di gravame. In ordine al reato ex art. 633 c.p., mancherebbe l'elementosoggettivo con particolare riferimento alla consapevolezza della altruità del bene, e al riguardo gli elementi valorizzati dal Gup sarebbero insufficienti. Anzi, avrebbero dovuto far insorgere, al contrario, il dubbio circa la consapevolezza della altruità del bene soprattutto quanto alla avvenuta collocazione di blocchi di cemento e di un lucchetto da parte del ricorrente. Nel corso del tempo, il possesso del terreno sarebbe stato a lungo pacifico, per cui mancherebbe la arbitrarietà dell'invasione. Con riguardo al reato di cui all'art. 639 c.p. si segnala la assenza di motivazione rispetto alle deduzioni difensive.
    Con il quarto motivo, deduce vizi di violazione di legge e di motivazione carente, in ordine ai reati di cui al capo g) (artt. 624 625 c.p.). La corte di appello non avrebbe motivato in ordine alle censure difensive. Il reato di furto sarebbe insussistente per mancanza di prova dell'elemento oggettivo, dell'ingiusto profitto e per l'inoffensività della condotta, atteso che la pubblica utilità del bene non sarebbe stata lesa da una lieve quantità di materiale prelevato e per la incapacità del terreno e del torrente di assicurare benefici ecologici e climatici per la collettività. Sull'ingiusto profitto si sarebbe espresso solo il primo giudice, facendo solo riferimento all'utilizzo duplice del criterio di verisimiglianza. Si precisa, in particolare, che la miscelazione del materiale e la futura vendita quale possibile profitto ingiusto non sarebbero stati oggetto di controllo o verifica da parte della Autorità Giudiziaria, con conseguente mancanza di prove. Si aggiunge che in via subordinata sarebbe stata chiesta la riqualificazione dei fatti in illecito amministrativo ex art. 97 del R.D. n. 523/1904 riguardo alla estrazione dei materiali contestati. Ma la corte non avrebbe motivato sul punto.
    Con il quinto motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla recidiva ed alle circostanze ex art. 62 bis c.p. non avendo la corte argomentato in ordine alla dedotta insussistenza della recidiva ed alla dedotta sussistenza delle attenuanti generiche. Si evidenzia, in tema di recidiva, l'intervallo di tempo intercorso tra i reati nonché la diversa tipologia della maggior parte dei reati qui contestati rispetto a quelli di cui ai precedenti penali, per cui tali dati avrebbero dovuto portare ad escludere la recidiva. Quanto alle attenuanti generiche si evidenzia la funzione di adeguare il fatto alla pena, che sarebbe eccessiva, e si aggiunge che i giudici non avrebbero considerato elementi positivi. Quali il corretto comportamento processuale, l'atteggiamento positivo tenuto in sede di interrogatorio di garanzia e la scelta di ricorrere al rito abbreviato.
    Con il sesto motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla disposta confisca, rappresentando che "male argomenta la corte in ordine alla circostanza decisiva che esso ricorrente fosse un terzo di buona fede che nulla ha a che vedere con l'asset societario" per cui è stata disposta la confisca.
    Con il ricorso proposto mediante il difensore avv.to Pitasi, si deduce con il primo motivo il vizio di violazione di legge e di motivazione, con riguardo alla mancata rinnovazione ex art. 603 comma 3 cod. proc. pen., sostenendosi che vi sarebbe stato l'immotivato rigetto della richiesta di acquisizione di una consulenza tecnica di parte siccome contenente elementi decisivi - indicati in ricorso - per valutare la responsabilità dell'imputato. E la corte avrebbe erroneamente ritenuto che in sede di rito abbreviato non sia possibile acquisire consulenza di parte, nonostante l'art. 451 comma 5 cod. proc. pen. La Corte neppure avrebbe motivato sulla irrilevanza degli elementi contenuti in consulenza e si contesta che abbia evidenziato che la consulenza si fondava su elementi non acquisiti agli atti, sebbene i fotogrammi storici utilizzati siano pubblicamente disponibili. Sarebbe anche contraddittoria la motivazione laddove la corte ha sostenuto che la richiesta non riguardava elementi di prova nuovi o sopravvenuti, in tal modo rigettando, in ultima analisi, la richiesta, perché involgeva elementi di prova nuovi e perché non li involgeva. E comunque in sede di rito abbreviato la rinnovazione è ammessa quando il giudice la ritenga necessaria indipendentemente dalla natura sopravvenuta della prova. Sarebbe altresì illogica la motivazione, per essere stata esclusa la rilevanza della consulenza tecnica solo per l'assenza di analoga richiesta in primo grado. La corte poi, si sarebbe limitata a motivare il diniego con affermazioni apodittiche sulla completezza del compendio probatorio, omettendo una specifica motivazione in ordine al diniego e omettendo di rilevare che la consulenza verteva sulla delimitazione della condotta dell'imputato quale questione decisiva.
    Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, per l'omessa acquisizione della consulenza di parte, richiamando indirizzi di legittimità sulla produzione di memorie e allegazioni di consulenze tecniche e al più osservando che la consulenza avrebbe potuto essere limitata solo alle parti inerenti dati processuali già in atti.
    Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, per l'intervenuta esclusione di una memoria difensiva, avendo la corte dichiarato che era sovrapponibile alla consulenza tecnica senza tuttavia avere acquisito quest'ultima e senza avere mai esaminato i due atti, così da non potere operare una valida comparazione. Inoltre, da una parte, la corte avrebbe ritenuto la consulenza non acquisibile né valutabile, dall'altra, incorrendo in errore logico l'avrebbe valutata nell'escluderla. Si aggiunge che la memoria ritenuta comprensiva della consulenza tecnica conteneva anche parti rappresentative valutative di elementi di prova acquisiti, senza che la corte abbia tenuto conto di tale circostanza ma limitandosi piuttosto a usare dati non acquisiti, quali riferibili a google maps, per escludere per intero la utilizzabilità della memoria difensiva. Si aggiunge che i fotogrammi di cui alla consulenza erano presenti agli atti e utilizzati dal consulente del P.M. e dalla polizia. E l'acquisizione di fotogrammi riproduttivi di un'area di interesse dal 2012 era indispensabile per la decisione siccome dimostravano la presenza di gran parte dei rifiuti in questione sin dal 2012, allorquando la Crucitti Group s.r.l. doveva ancora essere costituita. I fotogrammi dimostravano altresì la raggiungibilità dell'area interessata dallo sversamento di rifiuti da numerosi varchi di accesso e inoltre i rilievi del marzo 2025 avrebbero dovuto dimostrare che dopo il sequestro dell'impresa e dei mezzi l'area era stata oggetto di ulteriori sversamenti, non imputabili al ricorrente. Circostanze che la corte avrebbe sostenuto non provate e che invece i predetti dati avrebbero provato.
    Con il quarto motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine all'art. 192 cod. proc. pen. riguardo ai capi a), b) e c). La Corte avrebbe violato l'art. 192 comma 2 cod. proc. pen. nel definire la responsabilità dell'imputato per lo sversamento di tutte le 50000 tonnellate di rifiuti in relazione ai predetti capi. Si sostiene infatti, che in base agli elementi acquisiti non si poteva ritenere provato lo sversamento imputabile all'imputato di tutte le predette tonnellate di rifiuti, essendosi la Corte fondata su dati non certi bensì su supposizioni, non avendo gli elementi valorizzati una elevata probabilità di derivazione dal fatto noto del fatto ignoto, quale la vicinanza della sede aziendale. La corte poi, avrebbe elaborato una motivazione illogica laddove ha disatteso le censure difensive sulla non gravità dell'indizio rappresentato dalla somiglianza tra i rifiuti presenti nel torrente e quelli prodotti dalla Crucitti Group s.r.l., trattandosi di materiali di rifiuti standardizzati e identici, a prescindere dal produttore. Sarebbe illogica la motivazione anche nella parte in cui ha disatteso la critica della gravità dell'indizio costituito da tracce di pneumatici compatibili con la ruspa della Crucitti Group. A partire dall'uso del termine compatibile, posto che tutte le ruspe del tipo considerato lascerebbero le medesime tracce. Si contesta poi il rilievo della corte per cui lo sversamento in area già inquinata non fa venire meno il reato di inquinamento ambientale, posto che ciò varrebbe per il reato ambientale ma non per quello di disastro ambientale per il quale va dimostrato il nesso causale tra la condotta imputabile e il pericolo per l'incompatibilità pubblica.
    Con un quinto motivo si eccepisce il vizio di violazione di legge e di motivazione, in ordine all'art. 452 quater c.p. comma 2 n. 3 come contestato. Si fa riferimento al contenuto motivazionale delle due sentenze, per cui l'offesa alla pubblica incolumità mediante esposizione a pericolo di un numero di persone significativo non sarebbe derivata direttamente dallo sversamento di rifiuti ma dal pericolo di esondazioni in caso di "violentissimo e catastrofico episodio alluvionale". E si deduce il vizio della motivazione per la mancata considerazione della consulenza, sul punto, di parte ricorrente. Si osserva che rispetto alle considerazioni di consulenza fatte proprie dal primo giudice, la difesa con consulenza tecnica e memoria aveva evidenziato la inaffidabilità delle predette conclusioni nei termini riportati per stralcio in ricorso. La corte di appello, al riguardo, non si sarebbe pronunziata, limitandosi a sostenere la inammissibilità dell'acquisizione pur trattandosi di valutazioni tecniche di materiale già esistente in atti.
    Con il sesto motivo si deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione, in ordine al reato ex art. 452 quater lett. c) c.p. Si contesta la intervenuta valorizzazione, da parte del consulente di del P.M., di un solo evento di pericolo risalente a 70 anni addietro. E il richiamo immotivato a tale profilo inciderebbe sulla stessa validità della motivazione, siccome avrebbe potuto avere significato solo se l'evento richiamato ovvero l'esondazione fosse dipesa da cumuli di rifiuti e si fosse accertato, in quella occasione, una caduta di pioggia superiore a quella caduta negli ultimi anni. Sarebbe in sostanza apodittica la tesi del consulente del P.M., per cui in caso di piogge abbondanti e superiori a quelle degli ultimi anni, - senza tuttavia indicare quanto superiori - determinerebbero l'esondazione del torrente. Nessuno avrebbe dimostrato, tantomeno i giudici, che la presenza dei rifiuti presso il torrente fosse in grado di impedire il deflusso delle acque provocando una esondazione. E si sostiene che il consulente valorizzato in sentenze avrebbe fatto ricorso a congetture in punto di nesso causale tra l'abbandono dei rifiuti e il pericolo di esondazione. E sarebbe inadeguato ai predetti fini anche il software utilizzato. Non sarebbe quindi motivata la tesi per cui lo sversamento di rifiuti avrebbe costituito disastro ambientale idoneo a determinare l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
    Con il settimo motivo deduce il vizio di violazione di legge di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 452 quater lett. c) c.p. in relazione al dolo, non avendo i giudici motivato circa la sussistenza di elementi che denotino la consapevolezza di realizzare una condotta abusiva idonea a cagionare offesa della pubblica incolumità, come contestata. Si aggiunge che l'offesa prevista pur non certa debba essere prevedibile, in base ad un giudizio effettuato ex ante e il criterio di prevedibilità non potrebbe collegarsi ad un rischio remoto o meramente ipotetico, quale sarebbe l'ipotesi emersa di un "violentissimo e catastrofico episodio alluvionale".
    Con l'ottavo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, in ordine all'art. 452 quaterdecies comma 5 c.p. essendo illegittima la intervenuta conferma della confisca, atteso che, in particolare, sarebbe incongrua la confisca anche della società, per la quale non sarebbe emerso che sia stata utilizzata per commettere reati.
    Quanto al ricorso proposto nell'interesse di Crucitti Francesco quale amministratore della Crucitti Group s.r.l. e Crucitti Daniele quale socio unico detentore del capitale sociale della Crucitti Group s.r.l., si deduce un unico motivo per violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 452 quaterdecies quinto comma c.p. e all'art. 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. oltre che in ordine al disposto di cui all'art. 49 § 3 CDFUE e 1 prot. addizionale CEDU e 3 e 27 della Costituzione. Si contesta la confisca della intera società Cruciti Group s.r.l. Si osserva al riguardo che si sarebbero inglobati nel concetto di beni strumentali al reato, come tali confiscabili, beni ed elementi estranei senza motivare sulla predetta strumentalità. E si sarebbe ignorato tale tema pur sollevato dalla difesa. Si osserva che in sentenza si sarebbe evidenziata la non estraneità dell'amministratore legale e del socio della Group sopra indicata rispetto ai reati e da ciò si sarebbe ritenuta la possibilità che i beni di cui costoro sono proprietari siano destinatari di un provvedimento di confisca. A tale ultimo riguardo tuttavia, i giudici avrebbero considerato solo uno dei due requisiti che consentirebbero la confisca di beni strumentali al reato costituiti oltre che dalla non estraneità dal medesimo reato dei proprietari dei beni, anche dalla stabile "strumentalizzazione" degli stessi per la commissione del reato, in tal senso dovendosi connotare "le cose che servirono a commettere il reato". La sentenza confliggerebbe anche con il principio di proporzionalità quale parametro per assicurare una corretta applicazione della confisca che colpisca beni effettivamente strumentali, e nel contempo non sia spropositata, così da incidere in maniera indiscriminata sulla proprietà privata. Si richiamano al riguardo talune sentenze della Corte Costituzionale, (142/23019 e 7/2025). Alla luce di tali considerazioni e dei principi richiamati, si sostiene che i giudici avrebbero dovuto accertare rispetto ai beni confiscati e di cui alla presente contestazione un nesso di stabile e stretta strumentalità, con corrispondente motivazione che invece mancherebbe.
    L’Avv. Pitasi ha prodotto memoria di replica alle richieste del PG con cui ha anche introdotto motivi nuovi, di seguito analizzati nel considerato in diritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

    E’ opportuno preliminarmente osservare, per meglio analizzare entrambi i ricorsi, che ricorre un’ipotesi cd. di “doppia conforme”, in presenza della quale «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013).

1.1. Deve altresì aggiungersi che «in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relationem; quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (cfr. Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012 Rv. 256435).

    Di rilievo, in tema di valutazione delle censure proposte in presenza di una cd. “doppia conforme”, è anche il principio per cui «in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 M e altr
    Tanto precisato, infondato è il primo motivo proposto con il difensore avv.to Barillà Davide, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione, in ordine ai reati di cui al capo a), inerenti gli artt. 110 c.p. 452 quaterdecies c.p., sul rilievo per cui mancherebbe ogni allestimento di mezzi e attività organizzate e la corte non avrebbe motivato circa la doglianza per cui nella sentenza di prime cure sarebbe emersa una contraddizione, tra l'assoluzione dell'imputato in ordine al reato associativo contestato e la condanna in ordine al reato ex art. 452 quaterdecis c.p. Quanto a quest'ultimo profilo, si osserva preliminarmente che emerge una questione giuridica, rispetto alla quale va ricordato che il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all’art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 – 01). Ebbene, questa corte ha più volte precisato che è configurabile il concorso materiale tra il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 452-quaterdecies cod. pen. e quello di associazione per delinquere, di cui all'art. 416 cod. pen., in quanto non sussiste rapporto di specialità tra le fattispecie incriminatrici, diversi essendo i rispettivi elementi costitutivi e le rispettive oggettività giuridiche, posto che il delitto ambientale può essere commesso da un singolo soggetto agente o da due o più individui in concorso tra loro ovvero in forma associata, non finalizzata al compimento anche di altri delitti, mentre quello contro l'ordine pubblico si connota per l'esistenza di un'organizzazione, anche minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, sì da turbare l'ordine pubblico. (Sez. 3, n. 18806 del 20/02/2025, Rv. 287997 - 01). Consegue, argomentando a contrario, che la esclusione, come in tal caso avvenuta, del reato associativo - già motivata in primo grado adeguatamente sul rilievo per cui, pur sussistendo l'allestimento di mezzi e attività organizzate continuative, per più operazione finalizzate al traffico di rifiuti, sarebbe mancata la sussistenza di un vincolo associativo come tale stabile e permanente, con la finalità di una serie indeterminata di reati e la correlata organizzazione di mezzi e uomini tra loro collegati -, non può costituire intrinseca contraddizione alla decisione che individui il solo reato di cui all'art. 452 quaterdecies c.p. Proprio l'adeguata motivazione di primo grado porta a rilevare come la difesa non si sia confrontata con tale spiegazione e, trascurandola, ha assunto la deduzione in esame, che quindi, per difetto di cd. specificità estrinseca, ossia di pieno confronto con le ragioni di cui in sentenza, appare, altresì, oltre che erronea giuridicamente, laddove ricava una contraddizione nella assoluzione da uno di due reati tra loro in rapporti di piena distinzione e autonomia, anche di per sé generica, così integrando altresì un motivo di impugnazione non implicante, anche sotto tale aspetto, un obbligo motivazionale del giudice di appello. Quanto alla doglianza della omessa spiegazione della mancata assoluzione, si premette che la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, non determina automaticamente la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., neppure alla luce dell'art. 546 cod. proc. pen., così come riformato dalla legge n. 103 del 2017, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato "per relationem" dalla lettura della motivazione. (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853 - 01). Nel caso in esame, non solo dalla doppia motivazione emerge in via generale una costante considerazione delle ragioni difensive ma, ancor prima, il motivo appare generico in assenza di una specifica indicazione delle prove contrarie che il giudice avrebbe trascurato, con riguardo alla varie ipotesi ex art. 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. Quanto, infine, alla deduzione della assenza degli elementi tipici del reato ex art. 452 quaterdecies c.p., in ordine alla organizzazione di uomini e mezzi, va premesso che questa corte ha più volte ribadito che gli elementi costitutivi del delitto richiedono una pluralità di operazioni con allestimento di mezzi e attività continuative organizzate per la gestione di ingenti quantitativi di rifiuti. La condotta è "abusiva" quando esercitata senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni (cfr. da ultimo sez. III n.. 08783-26 Ud. del 11/04/2025 non massimata). Lungo tali direttrici si pongono le due sentenze di condanna: dalle indagini, compiute mediante servizi di osservazione e controllo, utilizzo di gps, sopralluoghi, riprese video e foto, ed arricchite da perizia di ricostruzione dei quantitativi di rifiuti gestiti abusivamente e in gran parte riversati nell'alveo e lungo il greto di un torrente oltre che presso terzi, è emerso che l'imputato, avvalendosi dei mezzi e di uomini della società Crucitti Group srl, di fatto da lui gestita, ha sistematicamente, da una parte, ricevuto, in assenza di autorizzazioni, rifiuti provenienti da terzi, anche essi privi di autorizzazioni per il relativo trasporto, dall'altra, ha riversato i rifiuti così accumulati abusivamente, in piccola parte presso terzi ricevitori, rappresentandoli falsamente come rifiuti prodotti dalla stessa società con le sue lavorazioni, e per la restante grande parte riversandoli sistematicamente, anche sub specie di fanghi, presso un corso d'acqua vicino, sito in area tutelata e vincolata come descritto in sentenze; ciò è avvenuto mediante costanti e organizzate operazioni sia di trasporto con automezzi e dipendenti della società citata, per lo più effettuate la mattina presto, per quantitativi rilevanti, sia di spargimento dei rifiuti e loro livellamento, anche mediante apposito mezzo funzionale in tal senso, e percorrendo ai predetti fini una strada di stretto e diretto collegamento tra il sito societario e il percorso fluviale interessato; altresì impedendo, con appositi strumenti di delimitazione, di esclusiva disponibilità in capo all'imputato e ai suoi uomini, l'accesso al torrente medesimo. La predetta ricostruzione è arricchita oltre che da videoriprese o foto delle attività illecite nel corso del loro svolgimento, anche dalla analisi della compatibilità esistente sia tra rifiuti sversati e i rifiuti presenti in azienda, compresa la considerazione della presenza in alveo di fanghi, non a caso anche prodotti e conservati in apposita vasca posta all'interno dell'area della Crucitti Group s.r.l., sia tra le tracce dei mezzi di movimentazione e livellamento presenti nell'area fluviale interessata e la forma dei relativi pneumatici, in uno con la rilevazione della presenza di tracce di fango sui medesimi. Con ampia motivazione, facente riferimento alla analitica ricostruzione peritale, i giudici hanno altresì evidenziato non solo come dalle predette attività sia derivata (ai fini dell'art. 452 quater c.p. contestato) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto, per l'estensione della compromissione e per i suoi effetti lesivi, anche con esposizione a pericolo di inondazione di interi abitati, ma anche, ai sensi dell'art. 452 bis c.p., la compromissione e il deterioramento dell'ecosistema lungo una parte ampia del predetto torrente. Rispetto a tale articolata motivazione, si oppone la negazione dei dati suindicati e valorizzati, con deduzione che appare alquanto assertiva oltre che comunque meramente rivalutativa del merito. In proposito, quale principio da tenere presente anche nelle successive analisi dei ricorsi, si ribadisce che l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). Quanto al vizio di manifesta illogicità esso, come quello di mancanza e contraddittorietà della medesima, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).
    Il secondo motivo del ricorso qui in esame riguarda il vizio di violazione di legge e di motivazione, in ordine ai reati di cui ai capi b) (artt. 110 c.p. 452 quater c.p.) e c) (artt. 110 c.p. e 452 bis c.p.), con riferimento all' assorbimento del capo b) nel capo c) in ragione della sussidiarietà dell'art. 452 quater comma 1 n. 3 c.p., quale disastro ambientale commesso mediante offesa alla pubblica incolumità, rispetto all'art. 452 bis c.p. Anche in tal caso bisogna richiamare la regola sopra già citata, circa le questioni meramente giuridiche sollevate da una delle parti, quali questioni che, ove fondate, integrano la violazione di legge e ove infondate non impongono alcun difetto di motivazione se non prese espressamente in considerazione dal giudice. Fermo restando, peraltro, uno spatium deliberandi sul tema in capo, pur sempre, alla Corte di Cassazione. Ebbene, occorre preliminarmente osservare che l'art. 452-quater cod. pen., rientrante nella Parte Sesta-bis del codice penale, introdotta con la legge 22 maggio 2015 n. 68, stabilisce testualmente: "fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
    l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
    l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
    l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata da un terzo alla metà". L'art.452-quinquies cod. pen. stabilisce, inoltre che "se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo". Tanto precisato, va aggiunto che il delitto di disastro ambientale ha, quale oggetto di tutela, l'integrità dell'ambiente ed in ciò si distingue, peraltro, dal disastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen., menzionato nella clausola di riserva, posto a tutela della pubblica incolumità, e si pone peraltro come norma di chiusura rispetto alle altre figure tipiche disciplinate dagli articoli che lo precedono Nei delitti contro l'incolumità pubblica, poi, si fa esclusivo riferimento ad eventi tali da porre in pericolo la vita e l'integrità fisica delle persone ed il danno alle cose viene preso in considerazione solo nel caso in cui sia tale da produrre quelle conseguenze, tanto che la scelta del termine «incolumità», come ricorda la relazione ministeriale al progetto del codice penale, non è affatto casuale, mentre il disastro ambientale può verificarsi anche senza danno o pericolo per le persone, evenienza che viene chiaramente presa in considerazione quale estensione degli effetti dell'alterazione dell'ecosistema. Quanto al disastro ambientale attualmente codificato, un primo requisito, come emerge dalla lettura della norma, è quello della "abusività" della condotta, comune anche ad altri delitti contro l'ambiente, quali l'inquinamento ambientale, sanzionato dall'art. 452-bis cod. pen.: tale requisito connota non solo le condotte svolte in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quelle poste in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative (in motivazione, Sez. 3, n. 29901 del 18/06/2018, , Rv. 273210 - 01). La disposizione in esame fornisce, inoltre, la definizione di disastro ambientale, indicando tre diverse situazioni che alternativamente lo configurano. Nel caso in esame, rileva quella indicata la n. 3 dell'art. 452-quater cod. pen., Si tratta, tra le tre ipotesi di disastro ambientale, di quella di meno agevole lettura e l'unica in astratto ricollegabile all'art. 434 cod. pen., rispetto al quale si pone in rapporto di sostanziale specialità. La fattispecie descritta nell'art. 452-quater c.p. al n. 3 si pone, di fatto, a chiusura del sistema di condotte punibili e riguarda qualsiasi comportamento che, ancorché non produttivo degli specifici effetti descritti nei numeri precedenti - poiché, altrimenti, come rilevato da più parti in dottrina, una simile previsione sarebbe superflua - determini un'offesa alla pubblica incolumità di particolare rilevanza per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Va però rilevato che la collocazione di tale condotta nell'ambito dello specifico delitto di disastro ambientale deve necessariamente ritenersi riferita a comportamenti comunque incidenti sull'ambiente, rispetto ai quali il pericolo per la pubblica incolumità rappresenta una diretta conseguenza, pur in assenza delle altre situazioni contemplate dalla norma. Tale soluzione interpretativa trova peraltro plurime conferme, in primo luogo, nella collocazione della condotta tra le ipotesi di disastro ambientale, quindi di un fenomeno che logicamente svolge i suoi effetti sull'ambiente, trattandosi, appunto, di un delitto contro l'ambiente; un ulteriore motivo di distinzione è dato dal fatto che, escludendo tale necessario collegamento con l'ambiente e considerando il solo riferimento alla pubblica incolumità, verrebbe meno ogni distinzione rispetto al disastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen. ed, infine, assume rilievo anche il tenore stesso della disposizione, laddove l'offesa alla pubblica incolumità appare chiaramente quale conseguenza di un fatto caratterizzato da una compromissione - evidentemente dell'ambiente o di una sua componente - estesa, ovvero che abbia significativi effetti lesivi o che coinvolga un numero di persone offese o esposte al pericolo altrettanto significativo. Ne consegue che anche l'ipotesi di disastro ambientale descritta al n. 3 dell'art. 452-quater cod. pen. presuppone, come le due precedenti, che le conseguenze della condotta svolgano i propri effetti sull'ambiente in genere o su una delle sue componenti. Quanto invece al reato ex art. 452 bis c.p., disposizione che incrimina la compromissione o il deterioramento, significativi e misurabili, di uno dei profili del bene ambiente, come descritti dalla medesima disposizione al comma 1, nn. 1 e 2., innanzitutto va ricordato che il predetto delitto di inquinamento ambientale è reato di danno, integrato da un evento di danneggiamento, cagionato in forma alternativa e che, nel caso del "deterioramento", consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce l'oggetto in misura tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne, anche parzialmente, l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, un'attività non agevole, mentre, nel caso della "compromissione", consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare. (Sez. 3, n. 17400 del 24/01/2023, Rv. 284557 - 01). Il delitto predetto, inoltre, costituisce un reato a dolo generico, per la cui punibilità è richiesta la volontà di "abusare" del titolo amministrativo di cui si ha la disponibilità, con la consapevolezza di poter determinare un inquinamento ambientale, essendo punibile, pertanto, anche a titolo di dolo eventuale (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, , Rv. 276015 - 02) e ai fini dell'integrazione del reato, le condotte di "deterioramento" o "compromissione" del bene non richiedono l'espletamento di specifici accertamenti tecnici. (Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018, Rv. 273566 - 01) Dal confronto tra tali fattispecie, e per quanto qui di immediato interesse, emerge, in particolare, che la fattispecie in esame ex art. 452 quater comma 2 n. 3 c.p., operando sul presupposto della esistenza di una "compromissione" ambientale quale requisito contemplato anche dall'art. 452 bis c.p. e contestato in questa sede insieme al "deterioramento dell' ecosistema lungo un'estesa porzione dell'alveo del torrente Valanidi", delinea una fattispecie che incidendo sull'ambiente causi l'offesa alla pubblica incolumità "per l'estensione della compromissione" oltre che in via alternativa per i "suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo". In altri termini, e innanzitutto, l'art. 452 comma 2 n. 3 c.p. certamente opera sulla base di un presupposto comune con l'art. 452 bis c.p. ed inerente la compromissione di un elemento ambientale. Tale requisito tuttavia, non è irreversibile, come precisato da questa Corte, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-bis cod. pen., non è richiesta una tendenziale irreversibilità del danno (Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017, Rizzo, Rv. 269490 - 01). Inoltre, che la compromissione appaia irreversibile o meno, le circostanze di cui al comma 2 n. 3 dell'art. 452 quater c.p., qui di immediato interesse, integrano profili dell'elemento materiale del reato ulteriori e distinti rispetto alla predetta "compromissione" pure contemplata dall'art. 452 bis c.p. che, come tali, connotano di sé e in autonomia la fattispecie ex art. 452 c.p. comma 2 n. 3 rispetto all'art. 452 bis c.p. Più in generale, è stato già osservato che le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione del bene di cui all'art. 452 bis c.p., non costituiscono un "post factum" non punibile, ma integrano invece singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione, sino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili, o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo reato di disastro ambientale di cui all'art. 452- quater dello stesso codice. Consegue da quanto complessivamente sopra rilevato, che va respinta la tesi difensiva, siccome infondata, di cui al motivo in esame, per cui il reato ex art. 452 quater c.p. comma 2 n. 3 di cui al capo b) dovrebbe ritenersi assorbito in quello di cui al capo c) ex art. 452 bis c.p., stante la sua autonomia e specificità rispetto a quest'ultimo.
    Il terzo motivo riguarda i vizi di violazione di legge e di motivazione, in ordine ai reati di cui al capo e) (artt. 110 c.p. 633, 639 c.p.), essendosi omesso di valutare il relativo motivo di gravame. In ordine al reato ex art. 633 c.p., mancherebbe l'elemento soggettivo con particolare riferimento alla consapevolezza della altruità del bene, e al riguardo gli elementi valorizzati dal Gup sarebbero insufficienti. Con riguardo al reato di cui all'art. 639 c.p. si segnala la assenza di motivazione rispetto alle deduzioni difensive. Sul punto la corte ha evidenziato come si tratti di aree fluviali, dunque demaniali, adibite dall'imputato a discariche, con invasione e occupazione delle medesime. Ha precisato che quanto alla strada pubblica, pure contestata come invasa arbitrariamente e occupata, si tratta di arteria con a monte il cancello di accesso all'area della società in concreto gestita dall'imputato, mentre all'imbocco del sentiero finale, prospiciente l'argine sinistro del torrente, era stata installata una transenna chiusa con lucchetto, nella esclusiva disponibilità di coloro che scaricavano di volta in volta i rifiuti. Ha quindi preso in considerazione le osservazioni difensive, secondo le quali l’apposizione della transenna si sarebbe giustificata con il fine di impedire a terzi di recarsi nei luoghi, per evidenziare che anche questa stessa spiegazione di parte dà conto e conferma della finalità di disporre stabilmente in via esclusiva di beni pubblici, così elaborando una rilevazione motivazionale che appare del tutto congrua nel rinvenire il profilo soggettivo e finalistico del reato. La deduzione, poi, della assenza di consapevolezza della altruità del bene in capo all'imputato, appare del tutto generica in assenza di una congrua specificazione di serie e oggettive ragioni giustificatrici (tali non potendo essere la costante sottrazione a terzi di tali beni, frutto in realtà proprio della condotta criminale), oltre a non confrontarsi, la difesa, con il dato essenziale, evidenziato in sentenza, per cui si trattava di aree pubbliche e fluviali, notoriamente demaniali o comunque di pertinenza d enti pubblici. In proposito, va ricordato che questa Corte ha avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi, connotati da un minimo indice di serietà e ragionevolezza, che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Rv. 214249). Quanto alla carenza di motivazione in relazione al reato ex art. 639 c.p. sul deturpamento e imbrattamento di cose altrui, va osservato che nel corrispondente capo di imputazione e) tale norma, pur richiamata in rubrica, non è seguita dalla contestazione del rispettivo fatto, per cui la sua citazione deve ritenersi al più mero refuso e comunque inidonea a fondare alcuna contestazione: ciò spiega l'assenza di ogni considerazione da parte dei giudici in ordine a tale reato, con condanna, quindi, intervenuta, quanto al capo e), solo in ordine al reato ex art. 633 c.p. Consegue la manifesta infondatezza del motivo così proposto.
    Il quarto motivo attiene a vizi di violazione di legge e di motivazione carente, in ordine ai reati di cui al capo g) (artt. 624 625 c.p.). La corte di appello non avrebbe motivato in ordine alle censure difensive. Il reato di furto sarebbe insussistente per mancanza di prova dell'elemento oggettivo, dell'ingiusto profitto e per l'inoffensività della condotta, atteso che la pubblica utilità del bene non sarebbe stata lesa da una lieve quantità di materiale prelevato e per la incapacità del terreno e del torrente di assicurare benefici ecologici e climatici per la collettività. Sull'ingiusto profitto si sarebbe espresso solo il primo giudice, facendo solo riferimento all'utilizzo duplice del criterio di verisimiglianza. La miscelazione del materiale e la futura vendita quale possibile profitto ingiusto non sarebbero stati oggetto di controllo o verifica da parte della Autorità Giudiziaria, con conseguente mancanza di prove. Si aggiunge che in via subordinata sarebbe stata chiesta la riqualificazione dei fatti in illecito amministrativo ex art. 97 del R.D. n. 523/1904 riguardo alla estrazione dei materiali contestati. Ma la corte non avrebbe motivato sul punto. Il motivo è fondato in assenza di ogni risposta della Corte in ordine al predetto reato.
    Con il quinto motivo si sono dedotti vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla recidiva ed alle circostanze ex art. 62 bis c.p., non avendo la corte argomentato in ordine alla dedotta insussistenza della recidiva ed alla dedotta sussistenza delle attenuanti generiche. Innanzitutto, va osservato che la recidiva ritenuta nei termini specificati con la prima sentenza, con riguardo ad alcuni dei reati contestati (recidiva semplice per i capi a) b) c) e recidiva specifica per il capo e) e reiterata per il capo g), non risulta applicata, come si evince a pagina 187 della prima sentenza, in sede di determinazione analitica del calcolo del trattamento sanzionatorio. Con assenza di interesse, quindi, sul punto. Inoltre, va osservato che nell'ambito dell'incontestato riepilogo dei motivi di gravame non emerge alcuna contestazione in tema di recidiva e attenuanti generiche, le cui attuali deduzioni quindi, a rigore integrano un motivo nuovo. In ogni caso, alla luce della "doppia conforme" intervenuta, e della necessaria lettura complessiva sia di ciascuna singola sentenza che delle due sentenze tra loro, le attenuanti generiche sono negate in primo grado per la pluralità, sistematicità e gravità delle condotte e per plurimi e specifici e gravi precedenti; elementi, tutti, che in appello sono stati ribaditi dalla Corte in sede di esame del trattamento sanzionatorio, nel quadro di una complessiva condivisione della prima sentenza, compreso quindi, inevitabilmente, il profilo di dosimetria della pena, salvo la rilevata ( dalla Corte di appello stessa) intervenuta applicazione della riduzione di metà, ex art. 442 comma 2 cod. proc. pen., per la contravvenzione di cui al capo f), seppur non evidenziata in quella sede dalla difesa. In altri termini, a fronte del dato per cui la Corte ha in sostanza utilizzato, in sede di valutazione del trattamento sanzionatorio, parametri circostanziali corrispondenti a quelli già valorizzati in primo grado anche per escludere le attenuati in parola, giova ricordare che a questi fini il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta e la capacità a delinquere) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378). Ciò che conferma, dunque, anche con il conforto di regole strettamente giuridiche, la intervenuta sostanziale condivisione da parte del collegio di appello, anche della motivazione di esclusione delle attenuanti generiche del primo giudice. Quanto alla recidiva, al di là della novità della deduzione sopra citata, e della carenza di interesse, la piena condivisione da parte della Corte di appello anche del trattamento sanzionatorio fa proprie anche le congrue valutazioni sul tema effettuate dal primo giudice, che ha evidenziato l’esistenza di più precedenti penali della stessa specie e le ragioni complessive giustificatrici del riconoscimento, ancorchè non dell'applicazione, della recidiva.
    Il sesto motivo riguarda vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla disposta confisca, rappresentandosi che "male argomenta la corte in ordine alla circostanza decisiva che esso ricorrente fosse un terzo di buona fede che nulla ha a che vedere con l'asset societario" per cui è stata disposta la confisca. Si tratta di motivo del tutto infondato, atteso che il ricorrente non è titolare dei mezzi e beni confiscati, facenti capo alla Crucitti Group s.r.l. e dunque non vanta alcun interesse a proporre gravame su un tema di interesse altrui, anche per le ipotetiche ricadute eventualmente positive che potrebbero aversi a seguito della annullamento della sentenza sul punto, certamente non riguardanti, almeno formalmente, il patrimonio di Crucitti Bruno.
    Passando all'esame del ricorso proposto mediante il difensore avv.to Pitasi, e in particolare del corrispondente primo motivo, si deduce con esso il vizio di violazione di legge e di motivazione, con riguardo alla mancata rinnovazione istruttoria ex art. 603 comma 3 cod. proc. pen. Sul punto è sufficiente osservare, innanzitutto, come la Corte abbia risposto in ordine alla questione predetta, innanzitutto osservando, tra l'altro, che la richiesta di perizia o comunque di acquisizione di relazione tecnica tendeva a delimitare la condotta ascritta all'imputato allo sversamento di sole 228 tonnellate di rifiuti, siccome reputate le sole "documentalmente attribuibili" al medesimo; richiesta come tale ritenuta, ragionevolmente, del tutto distonica rispetto ai fatti di reato come contestati e come rilevati attraverso il complessivo compendio probatorio valorizzato dai giudici, con particolare riferimento all'accumulo abusivo di rifiuti pari a 5000 tonnellate e ad una occupazione dell'alveo fluviale con materiali pari a 3350 tonnellate. Era quest'ultimo, infatti, il quadro di doveroso confronto e analisi a carico delle parti e del giudice. Quadro così emergente, secondo i giudici, sia alla luce delle contestazioni, sia alla luce delle conformi sentenze pubblicate, che hanno motivatamente spiegato l'evidenziazione di sistematiche condotte di abusivi accumuli e altrettanto abusivi sversamenti di rifiuti, sia direttamente accertati dagli operanti, sia logicamente ricondotti ( i rifiuti accumulati e sversati prima che avessero inizio i sopralluoghi e controlli di polizia giudiziaria) all'attuale imputato - stante, in sintesi, la piena compatibilità tra i rifiuti prodotti e "lavorati" e sversati nel corso delle indagini e quelli presenti nelle aree pubbliche attenzionate, in uno con la estrema vicinanza tra la società Crucitti e i luoghi devastati, la esistenza di una strada diretta, e l'assenza di terzi estranei all'imputato nella commissione di analoghe condotte, nel periodo di indagine -. A fronte quindi, di una tale contestazione e di un tale compendio probatorio ragionevolmente valorizzato, la consulenza o perizia proposta, astrattamente ammissibile nel rito abbreviato celebrato nel caso di specie, ai sensi dell'art. 451 comma 5 cod. proc. pen. - ma solo nei casi in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti così da poter assumere anche di ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione -, siccome diretta, in sostanza, a restringere unilateralmente l'ambito dei capi di imputazione con cui doverosamente le parti e i giudici dovevano confrontarsi, non poteva apparire corrispondente al reale tema da affrontare ( l'abusiva gestione di rifiuti nel quadro dei reati contestati) né quindi decisiva ai fini di un’eventuale necessità di ricercare elementi al fini di decidere ex art. 451 coma 5 cod. proc. pen. Puo' dirsi, in altri termini, che la Corte di appello ha disatteso la richiesta di perizia e comunque di acquisizione della consulenza tecnica di parte non solo in considerazione del rito prescelto ma anche della completezza del compendio istruttorio rispetto alle contestazioni, e su questo profilo il motivo appare altresì deficitario, perché non si spiega in che modo l'acquisizione del dato proposto, invero alquanto delimitativo del thema decidendum, per quanto sopra osservato, avrebbe potuto modificare la decisione in punto di attribuzione al ricorrente dell'intera quantità di rifiuti contestata e rilevata o comunque introdurre un ragionevole dubbio a riguardo, considerato che l'accesso al torrente era stato bloccato proprio dal ricorrente, il quale così ha dimostrato di possedere il pieno dominio finalistico dell'azione e dei luoghi oggetto degli sversamenti. Tutte queste notazioni assorbono ogni altra doglianza al riguardo, già sul piano logico - giuridico, oltre che anche alla luce sia del principio già indicato in premessa, secondo il quale « è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 ) sia di quello con cui si è stabilito che sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (cfr. per tutte Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071), come pure avvenuto, va aggiunto, in ordine al tema qui esaminato.
    Il secondo motivo del ricorso in esame riguarda vizi di violazione di legge e di motivazione, per l'omessa acquisizione della consulenza di parte, richiamando indirizzi di legittimità sulla produzione di memorie e allegazioni di consulenze tecniche e al più osservando che la consulenza avrebbe potuto essere limitata solo alle parti inerenti dati processuali già in atti. Si tratta di contestazione del tutto infondata già alla luce di quanto sopra osservato, con riguardo alla necessaria decisività, in ogni caso, del ritenuto vizio, e in assenza, in concreto, di ogni specificazione al riguardo oltre che alla luce, lo si ripete, delle stesse considerazioni esposte con l'analisi del precedente motivo, quanto alla inadeguatezza dei contenuti tecnici proposti rispetto al compendio probatorio raggiunto e alla ampiezza e articolazione del thema decidendum complessivo, per come contestato ed emerso. Può aggiungersi, per completezza, la correttezza del rilievo per cui l'acquisizione era resa impossibile, in assenza di una vera e propria rinnovazione istruttoria, dalle caratteristiche intrinseche della consulenza, siccome non inerente dati istruttori già acquisiti bensì elementi esterni al patrimonio cognitivo dibattimentale (tra cui, come notato dalla corte, rilievi fotografici), e necessariamente prescindendosi, per tali ragioni, dalla loro astratta utilizzabilità in sede cognitiva (dati da google maps). Coerente è anche la motivazione in punto di distinzione tra i contenuti di una vera e propria memoria, quale valutazione tecnico - giuridica di dati acquisiti, e quelli di una memoria riproduttiva di una consulenza tecnica, posto che, come pure è stato rilevato in sentenza, la consulenza tecnica di parte non può essere introdotta e acquisita ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. dovendosi includere nella nozione di "memoria" l'atto di parte che ha contenuto meramente ricognitivo e valutativo di elementi di prova già a disposizione del giudice. (Sez. 1, n. 33435 del 30/03/2023, Rv. 285017 - 01). Non da ultimo, emerge nuovamente la carenza di piena autosufficienza, sul punto, del ricorso. Del tutto generica poi, è l'affermazione della possibile limitazione della memoria solo in ordine a parti o elementi già acquisiti, in assenza di ogni allegazione e specificazione, e in assenza peraltro di una dimostrata conforme istanza proposta in appello, in luogo della domanda di integrale acquisizione, posto che certamente non può porsi a carico del giudice ciò che è onere della difesa proporre.
    Il terzo motivo riguarda vizi di violazione di legge e di motivazione, per l'intervenuta esclusione di una memoria difensiva, avendo la corte dichiarato che era sovrapponibile alla consulenza tecnica senza tuttavia avere acquisito quest'ultima e senza avere mai esaminato i due atti, così da non potere operare una valida comparazione. Tale doglianza sconta già l'insuperabilità delle notazioni precedenti in tema di decisività del presunto vizio dedotto oltre che la assenza di ogni precisazione in termini di dimostrazione della non coincidenza tra i due atti insieme alla carenza, altresì, di ogni adeguata allegazione. Con il motivo in esame, inoltre, si oppone la circostanza per cui la corte, da una parte, avrebbe ritenuto la consulenza non acquisibile né valutabile, dall'altra, incorrendo in errore logico, l'avrebbe valutata nell'escluderla. Si tratta di deduzione che non tiene conto della sostanziale differenza tra l'analisi preliminare di elementi di prova, ai fini della loro eventuale ammissione, e la loro reale valutazione ai fini della decisione finale. Conseguentemente neppure si riesce a rappresentare una contraddittorietà o illogicità rilevante in questa sede; e ciò anche in ragione sia della vigenza del noto principio per cui il vizio di manifesta illogicità, come quello di mancanza e contraddittorietà della medesima, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074), sia della sussistenza di quello per cui, in ogni caso, un vizio motivazionale rilevante ex art. 606 cod. proc. pen. deve essere decisivo, ossia in grado di alterare di per sé l'equilibrio motivazionale: circostanza non dedotta né invero rinvenibile alla luce delle considerazioni già sviluppate in sede di analisi del ricorso, a partire dal primo motivo, quanto ai dati che sarebbero stati oggetto della consulenza e alla "ampiezza" dell'oggetto della stessa rispetto alla contestazione e al quadro probatorio disponibile. Si aggiunge, con il motivo in esame, che la memoria ritenuta comprensiva della consulenza tecnica conteneva anche parti rappresentative e valutative di elementi di prova già acquisiti, senza che la corte abbia tenuto conto di tale circostanza, ma limitandosi, piuttosto, a far riferimento a dati non acquisiti, quali riferibili a google maps, per escludere per intero la utilizzabilità della memoria difensiva. Anche in tal caso rilevano le notazioni di principio generali sinora elaborate da questa Corte, ribadendosi i profili di totale assenza illustrativa e dimostrativa sia della asserita articolata composizione della memoria sia della esistenza di una corrispondente domanda di acquisizione parziale ovvero, meglio a dirsi, frammentata. Invero, come già sopra accennato (cfr. l’ultimo rigo del precedente paragrafo), in un regime di tendenziale disponibilità della prova in capo alle parti e non al giudice, non può certamente ascriversi a responsabilità del giudice né tramutarsi quale vizio della decisione, la mancata iniziativa di parte difensiva, volta alla parziale acquisizione della memoria, come tale eventualmente risolutiva di una domanda difensiva errata nella sua totalità, così da trascurarsi e nascondersi, piuttosto, l'eventuale errore originario in cui sia incorso proprio l'istante, con la proposizione di una domanda di acquisizione integrale della memoria ovvero con la elaborazione di una memoria comprensiva di dati tipici di una consulenza tecnica come tali e, per quanto già rilevato, ostativi alla sua valutazione come atto del patrocinatore. Quanto al rilievo difensivo per cui i fotogrammi di cui alla consulenza erano presenti agli atti e utilizzati dal consulente del P.M. e dalla polizia, si tratta di notazione di merito, come tale non esaminabile in questa sede oltre che rimasta su un piano puramente assertivo ossia indimostrata. Quanto alla ulteriore affermazione difensiva, con cui si sostiene che l'acquisizione di fotogrammi riproduttivi di un'area di interesse dal 2012 era indispensabile per la decisione, siccome dimostravano la presenza di gran parte dei rifiuti in questione, sin dal 2012, allorquando la Crucitti Group s.r.l. doveva ancora essere costituita e i fotogrammi dimostravano altresì la raggiungibilità dell'area interessata dallo sversamento di rifiuti da numerosi varchi di accesso, e inoltre i rilievi del marzo 2025 avrebbero dimostrato che dopo il sequestro dell'impresa e dei mezzi l'area era stata oggetto di ulteriori sversamenti, non imputabili al ricorrente, si tratta egualmente di notazione di merito e assertiva oltre che indimostrata.
    Con il quarto motivo si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine all'art. 192 cod. proc. pen. riguardo ai capi a), b) e c). La Corte avrebbe violato l'art. 192 comma 2 cod. proc. pen. nel definire la responsabilità dell'imputato per lo sversamento di tutte le 5000 tonnellate di rifiuti in relazione ai predetti capi. Si sostiene, infatti, che in base agli elementi acquisiti non si poteva ritenere provato lo sversamento imputabile all'imputato di tutte le predette tonnellate di rifiuti, essendosi la Corte fondata su dati non certi bensì su supposizioni, non avendo, gli elementi valorizzati, una elevata probabilità di derivazione dal fatto noto del fatto ignoto, quale la vicinanza della sede aziendale. La corte poi, avrebbe elaborato una motivazione illogica laddove ha disatteso le censure difensive sulla non gravità dell'indizio rappresentato dalla somiglianza tra i rifiuti presenti nel torrente e quelli prodotti dalla Crucitti Group s.r.l., trattandosi di materiali di rifiuti standardizzati e identici, a prescindere dal produttore. Sarebbe illogica la motivazione anche nella parte in cui ha disatteso la critica della gravità dell'indizio costituito da tracce di pneumatici compatibili con la ruspa della Crucitti Group. A partire dalla censura dell'uso del termine compatibile, posto che tutte le ruspe del tipo considerato lascerebbero le medesime tracce. Si contesta poi il rilievo della corte per cui lo sversamento in area già inquinata non fa venire meno il reato di inquinamento ambientale, posto che ciò varrebbe per il predetto reato ambientale ma non per quello di disastro ambientale, per il quale va dimostrato il nesso causale tra la condotta imputabile e il pericolo per l'incompatibilità pubblica. Si tratta di motivo meramente rivalutativo delle prove, a fronte di una motivazione articolata e ragionevole - sintetizzata in sede di analisi del primo motivo del primo ricorso, cui si rinvia - come tale non "manifestamente" ( ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.) viziata. Va ribadito che l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). Si è evidenziato altresì che in tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1 - , n. 45331 del 17/02/2023 Ud. (dep. 10/11/2023 ) Rv. 285504 - 01), e ancora, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (sez. 3 - n. 17395 del 24/01/2023 Rv. 284556 - 01). Quanto al vizio di manifesta illogicità esso, come quello di mancanza e contraddittorietà della medesima, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Peraltro, in punto di diritto va aggiunto che, in termini generali, l'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi, applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.. Peraltro l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa, che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio, deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice. (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Rv. 191230 - 01); inoltre, in tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e con capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum", precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, nonchè concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi. (Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Piras, Rv. 280414 - 01); un indizio può definirsi poi "grave" qualora sia pertinente rispetto al fatto da provare, idoneo ad esprimere una elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto e dotato di un elevato grado di capacità dimostrativa del fatto da provare (Sez. 6, n. 26115 del 11/06/2020, Pesce, Rv. 279610 - 01); ancora: in tema di valutazione probatoria, la differenza tra prova e indizio è costituita dal fatto che mentre la prima, in quanto si ricollega direttamente al fatto storico oggetto di accertamento, è idonea ad attribuire carattere di certezza allo stesso, l'indizio, isolatamente considerato, fornisce solo una traccia indicativa di un percorso logico argomentativo, suscettibile di avere diversi possibili scenari, e, come tale, non può mai essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare. (Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020, Bekaj, Rv. 279408 - 04). Dunque, anche considerando i predetti principi in rapporto alla già illustrata, seppure in sintesi, motivazione inerente la ricostruzione del quadro emergente dagli elementi disponibili, riuslta che le censure difensive non colgono nel segno, posto che l’indizio pur sempre comporta una valutazione di tipo probabilistico seppur superabile con il rigore metodologico suesposto. Né peraltro può sostenersi che ai fini della integrazione dei reati di cui ai capi b) e c) sia ostativa la circostanza che la condotta del ricorrente si possa essere aggiunta a quelle precedenti, anche se in ipotesi attribuibili a terze persone, sicché la preesistenza di condotte illecite non esclude innanzitutto il rapporto di causalità tra la condotta posta in essere dal ricorrente e il pericolo di danno alla pubblica incolumità, né tantomeno la responsabilità per il reato ex art. 452 bis c.p., sul rilievo, di portata comunque generale, che il concorso di cause preesistenti non esclude il rapporto di causalità tra l'azione dell'imputato e l'evento (articolo 41, c.p.).
    Riguardo al quinto motivo, con esso si rappresentano il vizio di violazione di legge e di motivazione, in ordine all'art. 452 quater c.p. comma 2 n. 3 come contestato. Si fa riferimento al contenuto motivazionale delle due sentenze, per cui l'offesa alla pubblica incolumità mediante esposizione a pericolo di un numero di persone significativo non sarebbe derivata direttamente dallo sversamento di rifiuti ma dal pericolo di esondazioni in caso di "violentissimo e catastrofico episodio alluvionale". E si deduce il vizio della motivazione per la mancata considerazione della consulenza, sul punto, di parte ricorrente. Si osserva che rispetto alle considerazioni di consulenza fatte proprie dal primo giudice, la difesa, con consulenza tecnica e memoria aveva evidenziato la inaffidabilità delle predette conclusioni nei termini riportati per stralcio in ricorso. La corte di appello, al riguardo, non si sarebbe pronunziata, limitandosi a sostenere la inammissibilità dell'acquisizione pur trattandosi di valutazioni tecniche di materiale già esistente in atti. Anche in tal caso emerge una censura meramente rivalutativa, per la quale si rimanda alle notazioni di principio già espresse in sede di analisi del precedente motivo. Anche con riguardo al principio di autosufficienza del ricorso. Quanto alla critica in termini di nesso di causalità tra la condotta e il pericolo per le persone, va osservato che la fattispecie descritta nell'art. 452- quater al n. 3 c.p. si pone, di fatto, a chiusura del sistema di condotte punibili e riguarda qualsiasi comportamento che, ancorché non produttivo degli specifici effetti descritti nei numeri precedenti - poiché, altrimenti, come rilevato da più parti in dottrina, una simile previsione sarebbe superflua - determini un'offesa alla pubblica incolumità di particolare rilevanza per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo (cfr. in motivazione Sez. 3, n. 29901 del 18/06/2018, Rv. 273210 - 01). La collocazione di tale condotta nell'ambito dello specifico delitto di disastro ambientale deve necessariamente ritenersi riferita a comportamenti comunque incidenti sull'ambiente, rispetto ai quali il pericolo per la pubblica incolumità rappresenta una diretta conseguenza, pur in assenza delle altre situazioni contemplate dalla norma. Ebbene la predetta correlazione, tra la condotta incidente sull'ambiente e, nello specifico, l'offesa alla pubblica incolumità sub specie dei tre eventi di cui al n. 3 dell'art. 452 quater c.p., come confermato dalla corte di appello condividendo la prima sentenza ( pag. 75), è stata congruamente esposta nelle due sentenze. Già il primo giudice, dopo avere esposto il quadro probatorio dimostrativo dei reati di cui ai capi a) b) e c), come sintetizzato in sede di analisi del primo motivo del primo ricorso, cui si rinvia, ha altresì illustrato le ragioni di condivisione della perizia richiamando, alla luce della stessa, l'emersione di un quadro di notevole ed estesa compromissione ambientale, altresì evidenziando come l'enorme presenza di rifiuti illecitamente sversati nell'alveo e sul greto del corso d'acqua abbiano messo in pericolo la pubblica incolumità stante l'occupazione di spazi orograficamente disponibili per l'ordinario deflusso delle acque, così che anche nel quadro di sempre più frequenti eventi pluviometrici estremi, nel contesto dell'attuale cambiamento climatico, il restringimento degli spazi per il deflusso delle acque aumenta esponenzialmente il rischio di esondazione ovvero di deflusso alluvionale fuori alveo, con possibilità di investire poco più di 4 km quadri, 83 nuclei familiari, 247 persone, 57 edifici 5 aziende. Non v'è dubbio che si tratta di motivazione che dà perfettamente conto della correlazione tra la condotta inerente la abusiva gestione dei rifiuti e l'offesa alla pubblica incolumità di cui al n. 3 della norma citata, almeno per l'estensione della compromissione ambientale e l'esposizione a pericolo di un rilevante numero di persone (individuate in ben 247). Non osta alla applicazione della norma in esame la dedotta circostanza per cui l'esondazione paventata a tali fini deriverebbe non dalla condotta incidente sull'ambiente bensì da fenomeni naturali, quali l'intensità delle piogge; ciò perché, in questo caso, l'esondazione dall'alveo è l'effetto innaturale delle piogge o comunque amplificante le conseguenze delle stesse quale conseguenza della alterazione della capacità di contenimento delle acque da parte dell'alveo naturale, in ragione della sua compromissione mediante lo sversamento ingente e abusivo di rifiuti. In altri termini, secondo gli stessi ordinari criteri di causalità, anche tipicamente normativa, e alla luce della stessa lettera della norma, che non pretende un nesso di causalità diretto e soprattutto esclusivo, estraneo allo stesso contesto ambientale interessato, tra condotta compromissoria dell'ambiente ed eventi di cui al n.3, non è ostativa alla configurazione della offesa alla pubblica incolumità di cui all'art. 452 quater comma 2 n. 3 c.p. la partecipazione concausale di eventi naturali ( quali nel caso in esame le piogge), peraltro essenzialmente ineliminabile se non innaturale ove si tenga presente che la fattispecie in esame disegna l'incidenza della condotta proprio su elementi ambientali, e dunque sull'ecosistema, con inevitabile alterazione o meglio compromissione del suo ordinario dispiegarsi; così che, in ultima analisi, la incidenza degli eventi naturali ( come le piogge) rispetto agli eventi di cui al numero 3 in parola è destinata a risultare di frequente, se non sempre, proprio il frutto, come nel caso di specie, di una compromissione ambientale, provocata dall'autore o dagli autori del reato, che si ripercuote anche sulla loro naturale e ordinaria dinamica. Quale primo passo, dunque, della forza causale della condotta abusiva di compromissione ambientale. Il motivo appare dunque complessivamente infondato.
    Con il sesto motivo si deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione, in ordine al reato ex art. 452 quater c.p. Si contesta l'intervenuta valorizzazione, da parte del consulente del P.M., di un solo evento di pericolo risalente a 70 anni addietro. E il richiamo immotivato a tale profilo inciderebbe sulla stessa validità della motivazione, siccome avrebbe potuto avere significato solo se l'evento richiamato, ovvero l'esondazione, fosse dipesa da cumuli di rifiuti e si fosse accertato, in quella occasione, una caduta di pioggia superiore a quella caduta negli ultimi anni. Sarebbe in sostanza apodittica la tesi del consulente del P.M., per cui in caso di piogge abbondanti e superiori a quelle degli ultimi anni, - senza tuttavia indicare quanto superiori - determinerebbero l'esondazione del torrente. Nessuno avrebbe dimostrato, tantomeno i giudici, che la presenza dei rifiuti presso il torrente fosse in grado di impedire il deflusso delle acque provocando una esondazione. E si sostiene che il consulente citato e valorizzato nelle sentenze avrebbe fatto ricorso a congetture in punto di nesso causale tra l'abbandono dei rifiuti e il pericolo di esondazione. E sarebbe inadeguato ai predetti fini anche il software utilizzato. Non sarebbe quindi motivata la tesi per cui lo sversamento di rifiuti avrebbe costituito disastro ambientale idoneo a determinare l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto, per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Il motivo è del tutto infondato perché rivalutativo in fatto, a fronte di articolata motivazione, per cui a fronte di una corte di appello e di un primo giudice che hanno dato conto adeguatamente, alla luce anche di quanto sinora illustrato, della rilevata configurabilità del reato ex art. 452 comma 2 n. 3 c.p., si elaborano personali valutazioni, anche erronee in fatto e diritto alla luce pure delle ultime considerazioni sviluppate negli ultimi paragrafi precedenti, oltre che, va detto, seppure solo in via aggiuntiva, senza adeguate e complete allegazioni, sebbene sia noto che il vizio di violazione di legge, se fondato sul richiamo ad atti dichiarativi, deve essere supportato con la integrale allegazione degli atti di riferimento (cfr. con riferimento al caso, analogo, della deduzione di vizi di motivazione fondati su atti dichiarativi Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071)
    Il settimo motivo descrive il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 452 quater c.p. in relazione al dolo, non avendo i giudici motivato circa la sussistenza di elementi che denotino la consapevolezza di realizzare una condotta abusiva idonea a cagionare offesa della pubblica incolumità, come contestata. Si aggiunge che l'offesa prevista, pur non certa, deve essere prevedibile, in base ad un giudizio effettuato ex ante e il criterio di prevedibilità non potrebbe collegarsi ad un rischio remoto o meramente ipotetico, quale sarebbe l'ipotesi emersa di un "violentissimo e catastrofico episodio alluvionale". Quest'ultima notazione, a fronte della già citata illustrazione del pericolo ex art. 452 comma 2 n. 3 ultima parte c.p., certamente descritto in termini di rischio scientificamente prevedibile, si pone su un piano meramente rivalutativo oltre che assertivo, come tale non ammissibile in questa sede per tutte le ragioni in precedenza già esposte per altre censure precedenti. Quanto al tema del dolo, si tratta di censura non citata nel riepilogo dei motivi di appello, per cui rileva il principio della novità in assenza di contestazione della mancata citazione in sentenza di corrispondente gravame. Si rammenta, invero, che sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 – 01).
    Con l'ottavo motivo si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione, in ordine all'art. 452 quaterdecies comma 5 c.p. essendo illegittima la intervenuta conferma della confisca, atteso che, in particolare, sarebbe incongrua la confisca anche della società, per la quale non sarebbe emerso che sia stata utilizzata per commettere reati. Si tratta di motivo inammissibile, trattandosi, quanto all'oggetto della confisca, di beni altrui, ovvero della società di riferimento, con conseguente assenza di interesse a disquisire della relativa confisca in capo al ricorrente.
    Quanto ai motivi nuovi proposti dall'avv.to Pitasi si osserva quanto segue. Il primo motivo nuovo, relativo alla violazione dell’art. 452-quater c.p. e al vizio di travisamento della prova, insiste sul fatto che la Corte di appello avrebbe operato una "estensione retroattiva" della responsabilità penale, attribuendo a Crucitti Bruno la paternità di tutti i rifiuti presenti nell'alveo, basandosi sull'assenza di "presenze terze" durante i due mesi di indagine; la circostanza per cui nel 2023 non vi fossero stati altri soggetti autori di sversamenti di rifiuti non escluderebbe che le 4.772 tonnellate residue fossero state sversate da terzi negli anni precedenti, nonché si insite sulla natura “neutra” della tipologia di rifiuti a fronte della prova documentale (foto storiche) dimostrativa del fatto che i cumuli erano già presenti prima della gestione Crucitti, prova negletta in appello; quanto all’offesa alla pubblica incolumità si deduce la natura suggestiva dell’argomento storico (la alluvione del ’53) ma nulla sarebbe stato accertato sulla portata idraulica attuale rispetto a quella del 1953, né sulle opere di arginatura realizzate nel mezzo secolo successivo; il software avrebbe restituito dati di contesto su aree vaste, ma non avrebbe reso una simulazione idraulica sito-specifica che tenga conto della rugosità dell'alveo modificata dagli specifici cumuli di rifiuti; la Corte avrebbe scambiato il "rischio idrogeologico astratto" (mappe PAI) con il "pericolo concreto derivante dalla condotta". Non vi sarebbe prova che le 228 tonnellate di rifiuti (le uniche certamente attribuibili al ricorrente) abbiano aggravato il rischio di esondazione in modo tale da integrare il disastro. Quest'ultimo rilievo non tiene conto del principio già esposto per cui la condotta tenuta non può essere interessata da un processo di astrazione rispetto a quelle precedenti, cui invece si aggiunge, concorrendo alla produzione del pericolo. Le altre notazioni sono ancora una volta rivalutative del merito oltre che ripetitive di eccezioni già sollevate e appaiono superate, alla luce delle precedenti corrispondenti considerazioni qui formulate in tema di analisi dei ricorsi, cui si rinvia.
    Il secondo motivo nuovo riguarda la mancata assunzione di una prova decisiva, riprendendosi, in sintesi, argomenti corrispondenti e correlati ai primi tre motivi di ricorso per i quali si rimanda alle corrispondenti osservazioni precedenti di questa Corte.
    Quanto al terzo motivo nuovo, esso si riconduce al settimo motivo introduttivo con riguardo alla violazione dell’art. 452-quater c.p. sotto il profilo dell’elemento soggettivo, sub specie della rappresentazione del disastro alluvionale e si rimanda a quanto in proposito osservato quanto alla novità del motivo sul dolo.
    Con il quarto motivo nuovo si deduce la violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 452-bis e 452-quater c.p. in concorso tra loro e la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale con concorso apparente di norme: tra le due fattispecie sussisterebbe un rapporto di progressione criminosa che esclude la possibilità di una doppia punizione per il medesimo fatto; nel caso di specie, entrambe le condanne si fonderebbero sul medesimo fatto storico quale lo sversamento di rifiuti nell'alveo del torrente Valanidi e sulla medesima offesa al bene giuridico quale l'ambiente, differenziandosi solo per l'intensità dell'offesa accertata; la sentenza impugnata poi presenterebbe una contraddittorietà intrinseca quando, da un lato, riconosce che il deterioramento dell'ecosistema non presenta caratteri di irreversibilità (elemento distintivo del disastro ambientale), dall'altro condanna per entrambe le fattispecie. Sul punto innanzitutto si rileva la novità del motivo nuovo, non configurato già nel ricorso di riferimento e quindi inammissibile. Infatti i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in udienza pubblica o in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata, che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Rv. 210259). La presentazione di motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui essi investano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame, poiché la "novità" è riferita ai "motivi", e quindi alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati con il ricorso (Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011, Rv. 251482). Né la medesima questione è affermata come dedotta già in sede di corrispondente gravame. Ad ogni modo, può anche rimandarsi a quanto già osservato in sede di esame del secondo motivo del primo ricorso, con particolare riferimento al rilievo per cui l'art. 452 comma 2 n. 3 c.p. certamente opera sul presupposto comune con l'art. 452 bis c.p., inerente la compromissione di un elemento ambientale. Tale requisito tuttavia, non è irreversibile, come precisato da questa Corte, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-bis cod. pen., non è richiesta una tendenziale irreversibilità del danno (Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017, Rizzo, Rv. 269490 - 01). Per cui, laddove la corte, come pure notato dalla difesa, ha sostenuto che il deterioramento dell'ecosistema non presenta caratteri di irreversibilità avendo sottolineato che "l'inquinamento ambientale, allo stato arrecato, potrebbe essere reversibile attraverso centottanta trasporti per l'allontanamento dei rifiuti e la probabile bonifica", essa si è mossa in linea con il predetto principio di compatibilità tra i due reati concretamente contestati ( 452 bis c.p. e 452 quater comma 2 n. 3 c.p.) in ordine alla sussistenza del requisito comune della compromissione in termini di non irreversibilità, con ulteriore specializzazione del reato ex art. 452 comma 2 in ordine agli eventi di cui al numero 3.
    Il quinto motivo nuovo riprende l’ultimo motivo di ricorso introduttivo, per cui si rinvia alle notazioni corrispondenti già formulate.
    Riguardo al ricorso proposto nell'interesse di Crucitti Francesco quale amministratore della Crucitti Group s.r.l. e Crucitti Daniele quale socio unico detentore del capitale sociale della Crucitti Group s.r.l., con esso si deduce un unico motivo per violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 452 quaterdecies quinto comma c.p. e all'art. 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. oltre che in ordine al disposto di cui all'art. 49 § 3 CDFUE e 1 prot. addizionale CEDU e 3 e 27 della Costituzione. Si contesta la confisca della intera società Cruciti Group s.r.l. Si osserva, in proposito, che si sarebbero inglobati nel concetto di beni strumentali al reato, come tali confiscabili, beni ed elementi estranei senza motivare sulla predetta strumentalità. E si sarebbe ignorato tale tema pur sollevato dalla difesa. Si osserva che in sentenza si sarebbe evidenziata la non estraneità dell'amministratore legale e del socio della Group sopra indicata rispetto ai reati e da ciò si sarebbe ritenuta la possibilità che i beni di cui costoro sono proprietari debbano essere destinatari di un provvedimento di confisca mentre in proposito i giudici avrebbero considerato solo uno dei due requisiti che consentirebbero la confisca di beni strumentali al reato, quali, accanto alla non estraneità dal medesimo reato dei proprietari dei beni, anche la stabile "strumentalizzazione" degli stessi per la commissione del reato, in tal senso dovendosi connotare "le cose che servirono a commettere il reato". La sentenza confliggerebbe anche con il principio di proporzionalità quale parametro per assicurare una corretta applicazione della confisca che colpisca beni effettivamente strumentali, e nel contempo non sia spropositata. Dunque, i giudici avrebbero dovuto accertare rispetto ai beni confiscati e di cui alla presente contestazione un nesso di stabile e stretta strumentalità, con corrispondente motivazione che invece mancherebbe. Appare preliminare il dato per cui il rapporto processuale instauratosi con la celebrazione del giudizio di primo grado ha avuto riguardo alla persona fisica di Crucitti Bruno, senza coinvolgere in alcun modo la società Crucitti Group s.r.l., tantomeno ai sensi del Dlgs. 231/01. Per cui il suo intervento in sede di giudizio di secondo grado, ha riguardato un rapporto processuale al quale essa era estranea in assenza di qualsivoglia titolo legittimamente e senza che possa ritenersi abbia operato in sanatoria la scelta della Corte di appello di formulare la sentenza impugnata anche nei confronti della società medesima. Invero, va ricordato che ai sensi dell'art. 568 comma 3 il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, e quanto al giudizio di cognizione sempre che sia stato parte del pregresso rapporto processuale, tra cui certamente non compare in questo caso la persona giuridica, nemmeno coinvolta originariamente nel processo ai sensi del Dlgs. N. 231/01 art. 25 undecies. Si deve qui ribadire che non è legittimato a prendere parte ai gradi ulteriori del procedimento, ne' a presentare memorie, il soggetto che non abbia partecipato a quelli precedenti, non potendo il rapporto processuale includere soggetti nuovi nella sua evoluzione da un grado all'altro (Sez. U, n. 23271 del 26/04/2004, Corsi, Rv. 227729 - 01) Il motivo, quindi, è inammissibile.
    Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto di annullare la sentenza impugnata in relazione all'imputato Crucitti Bruno limitatamente al reato di furto aggravato di cui al capo g) della rubrica con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Reggio Calabria cui demanda anche la liquidazione delle spese sostenute in questa fase dalla parte civile Laltritalia Ambiente. Rigetta nel resto il ricorso di Bruno Crucitti. Dichiara inammissibili i ricorsi della società "Crucitti Group srl" e di Crucitti Daniele e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata in relazione all'imputato Crucitti Bruno limitatamente al reato di furto aggravato di cui al capo g) della rubrica con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Reggio Calabria cui demanda anche la liquidazione delle spese sostenute in questa fase dalla parte civile Laltritalia Ambiente. Rigetta nel resto il ricorso di Bruno Crucitti. Dichiara inammissibili i ricorsi della società "Crucitti Group srl" e di Crucitti Daniele e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 03/2/2026