Cass. Sez. III n. 15105 del 27 aprile 2026 (UP 17 feb 2026) 
Pres. Aceto Rel. Corbo Ric. Schiavone + 4
Ecodelitti. Traffico organizzato di rifiuti e tracciabilità documentale 

Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies cod. pen.) non richiede una struttura operante in modo esclusivamente illecito, potendo l'attività criminosa inserirsi in un contesto aziendale lecito. La "abusività" della gestione è configurabile non solo in assenza di autorizzazioni, ma anche nel caso di trasporto di ingenti quantitativi di rifiuti in assenza di formulari di identificazione (FIR) o con FIR falsi, strumenti preposti a garantire la tracciabilità del rifiuto a tutela dell'ambiente.

RITENUTO IN FATTO

    Con sentenza emessa in data 6 febbraio 2025, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere il 2 maggio 2022, che aveva dichiarato la penale responsabilità di Gennaro Schiavone, Pasquale Campoli, Daiana Messino, Tammaro Falcone ed Enrico Tamburrino per il reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti, ed aveva condannato ciascuno di essi alla pena di un anno e sei mesi di reclusione. Precisamente, i Giudici di merito hanno affermato la colpevolezza di: a) Pasquale Campoli, Gennaro Schiavone, e Daiana Messino, per aver svolto attività organizzate per il traffico di rifiuti speciali non pericolosi, di tipo ferroso, e rifiuti pericolosi costituiti da veicoli fuori uso, ricevendo gli stessi presso l’impianto CM Metalli s.r.l., in collaborazione con il legale rappresentante di questa impresa Alfredo Campoli, padre del primo e cognato del secondo, in assenza di formulari di identificazione (c.d. FIR), o con formulari di identificazione falsi in relazione a qualità e quantità dei rifiuti, nonché conducendo un’attività di rottamazione di veicoli in difetto di autorizzazione, con condotta perdurante dal maggio 2013 al 2 maggio 2022 (data della sentenza di primo grado); b) Tammaro Falcone ed Enrico Tamburrino, per aver svolto attività organizzate per il traffico di rifiuti speciali non pericolosi, di tipo ferroso, e rifiuti pericolosi costituiti da veicoli fuori uso, ricevendo gli stessi presso l’impianto Falcon Fer, in collaborazione con il gestore di fatto di tale società, Giuseppe Falcone, figlio del primo e cognato del secondo, in assenza dei formulari di identificazione, nonché conducendo un’attività di rottamazione di veicoli in assenza di autorizzazione, con condotta perdurante dal maggio 2013 al 2 maggio 2022 (data della sentenza di primo grado).
    Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe Schiavone Gennaro, Campoli Pasquale e Messino Daiana, Falcone Tammaro e Tamburrino Enrico, i primi tre con distinti atti sottoscritti congiuntamente dagli Avvocati Pasquale Coppola e Marco Imbimbo, il quarto ed il quinto con unico documento a firma congiunta degli Avvocati Onofrio Annunziata e Marco Ucciero.
    Il ricorso di Pasquale Campoli è articolato in due motivi.

3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006, e vizio di motivazione, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti.
3.1.1. Nello svolgimento delle censure, si parte da una premessa sugli elementi costitutivi del reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti. Si rimarca, segnatamente, che, per la configurabilità del reato in questione, sono necessari: a) un ingiusto profitto connesso alla violazione della normativa ambientale e non ad altre irregolarità, ad esempio di natura fiscale; b) un allestimento di mezzi distinto dalla lecita organizzazione imprenditoriale; c) una gestione abusiva dell’attività, cioè compiuta in violazione delle leggi in materia ambientale o delle prescrizioni fissate nell’autorizzazione; d) la natura di rifiuto dei materiali trattati e la quantità ingente degli stessi.
3.1.2. Si deduce, quanto all’attività abusiva di autodemolizioni, che i Giudici di merito sono incorsi in errore confondendo tra le diverse tipologie di rifiuti. Si rileva, anzitutto, che la disciplina di settore distingue tra smaltimento di veicoli fuori uso (codice CER 160104), messa in riserva e recupero di veicoli fuori uso non contenenti liquidi o altre componenti pericolose (codice CER 160106), e smaltimento di pneumatici fuori uso (codice CER 160103). Si segnala, poi, che, come puntualmente evidenziato nell’atto di appello, la “CM Metalli s.r.l.”, con provvedimenti rilasciati dalla Provincia di Caserta, era autorizzata alla messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi e allo smaltimento di pneumatici fuori uso. Si osserva, quindi, che, per affermare l’illegalità delle condotte della “CM Metalli s.r.l.”, occorreva dimostrare la riconducibilità dell’attività svolta e dei materiali ricevuti allo smaltimento di veicoli fuori uso (codice CER 160104), unica per la quale la società non aveva autorizzazione, invece che alla messa in riserva e recupero di veicoli fuori uso non contenenti liquidi o altre componenti pericolose (codice CER 160106), o allo smaltimento di pneumatici fuori uso (codice CER 160103), per lo svolgimento delle quali la società era autorizzata. Si segnala, a questo punto, che gli elementi valorizzati dai Giudici di merito non consentono di ritenere l’attività svolta dalla “C.M. Metalli s.r.l.” un’attività di smaltimento di veicoli fuori uso, perché: a) la conversazione del 15 maggio 2013, ore 15,03, fa riferimento a muletti diesel usati, ma privi dei filtri, dell’olio e del gasolio; b) la conversazione del 22 maggio 2013, ore 18,16, concerne parti di camion, ma da «bonificare»; c) la conversazione del 28 maggio 2013, ore 10,47, ha riguardo allo smaltimento di pneumatici usati; d) la conversazione del 28 maggio 2013, ore 18,52, attiene a parti di veicoli fuori uso; e) la conversazione del 20 luglio 2013, ore 09,11, ha ad oggetto materiale ferroso ed un’automobile sprovvista di motore. Si evidenzia, ancora, che, sulla base degli elementi richiamati, l’attività svolta dalla “C.M. Metalli s.r.l.” era quella di messa in riserva e recupero di veicoli fuori uso non contenenti liquidi o altre componenti pericolose (codice CER 160106), per la quale l’impresa era provvista di autorizzazione. Si aggiunge che queste conclusioni trovano conferma nei FIR abbinati alle operazioni di cui alle conversazioni intercettate, i quali riportano tutti il codice CER 160106, e non sono confutate da accertamenti tecnici sui materiali sequestrati, per rilevare se la concentrazione delle sostanze pericolose avesse superato le soglie previste. Si rimarca, quindi, che tali circostanze erano state puntualmente sottoposte all’attenzione della Corte d’appello mediante l’atto di gravame, e che, però, nessuna specifica risposta è stata fornita dalla sentenza di secondo grado, la quale si è limitata assertivamente ad affermare la presenza di liquidi ed altre componenti pericolose nei veicoli. Si rappresenta che la sentenza impugnata valorizza tre gruppi di conversazioni, il primo caratterizzato dalla presenza di Alfredo Campoli o Pasquale Campoli, il secondo contraddistinto dalla partecipazione di Gennaro Schiavone, il terzo riguardante dialoghi tra terze persone. Si sottolinea che, tra le conversazioni in questione, ve ne sono alcune in cui chiaramente si discute di componenti di veicoli privi di liquidi, come quella intercorsa tra Alfredo Campoli ed il suo consulente ambientale il 18 maggio 2013, riportata dalla sentenza di primo grado a pag. 103, ovvero di accettazione di veicoli al fine di smistarli a ditte autorizzate per lo smaltimento, come quella del 6 giugno 2013 in cui Gennaro Schiavone discute con tale Longobardi e gli parla della consegna del foglio complementare aggiornato, che può essere rilasciato solo da un centro autorizzato alla demolizione. Si conclude che la sentenza impugnata ha omesso di valutare: a) se le conversazioni si riferissero all’attività abusiva contestata di smaltimento di veicoli fuori uso (codice CER 160104), ovvero a quella, legittimamente esercitata perché autorizzata, di messa in riserva e recupero di veicoli fuori uso non contenenti liquidi o altre componenti pericolose (codice CER 160106); b) se l’attività abusiva fosse stata concretamente realizzata; c) se, in ogni caso, fossero rilevabili gli elementi della continuità e dell’organizzazione; d) se risultino elementi specifici a carico dei singoli imputati.
3.1.3. Si deduce, quanto all’attività di smaltimento abusivo di rifiuti metallici, per l’assenza di FIR o mediante utilizzo di FIR falsi, che la condotta rilevante ai fini della configurabilità del reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti non può essere costituita da violazioni in tema di compilazione dei FIR. Si premette che la disciplina relativa al trasporto di rifiuti in assenza di FIR o sulla base di FIR falsi, a norma dell’art. 258 d.lgs. n. 152 del 2006, costituisce autonomo illecito, in linea generale di natura amministrativa, e di natura penale solo in caso di trasporto di rifiuti pericolosi senza FIR o di trasporti con FIR contenenti false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero di uso di FIR falsi durante il trasporto. Si aggiunge che, secondo la giurisprudenza, il delitto di attività organizzate per il traffico di rifiuti sussiste solo quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall’attività autorizzata, mentre deve essere esclusa quando la carenza dell’autorizzazione assuma un rilievo puramente formale (si cita Sez. 3, n. 15274 del 19/05/2020). Si rappresenta, poi, che, nella specie, l’impianto gestito dalla “C.M. Metalli s.r.l.” era dotato di autorizzazione per i materiali ferrosi ed era in grado di trattare i rifiuti conferiti presso di esso, come riconoscono entrambe le sentenze di merito. Si osserva che, pertanto, le violazioni contestate, determinate dall’occultamento della ricezione di materiali ferrosi, avevano, al più, rilevanza fiscale, e che, inoltre, potrebbero essere state costituite da un mero ritardo nell’emissione della fattura o dell’autofattura. Si conclude che non può ritenersi configurabile il delitto di attività organizzate per il traffico di rifiuti solo in ragione dell’occultamento al fisco dell’attività svolta, ritenendo perciò integrato il requisito della abusività della gestione dell’attività, perché questo requisito attiene esclusivamente alla violazione della disciplina ambientale, ed una diversa interpretazione trasformerebbe la disposizione incriminatrice in una norma penale in bianco, ad applicazione indiscriminata e non prevedibile, in violazione dell’art. 25 Cost. e dell’art. 7 CEDU.
3.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 e 444 e 238-bis cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del concorso dell’attuale ricorrente nel reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti. Si deduce che non sono indicati elementi specificamente relativi all’attuale ricorrente Pasquale Campoli. Si premette che la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Alfredo Campoli non contiene indicazioni a carico del figlio Pasquale. Si osserva, poi, che le conversazioni intercettate valorizzate a carico di Pasquale Campoli sono soltanto tre e sono prive di concludenza in ordine alla gestione abusiva di rifiuti, perché: a) nella prima, Pasquale Campoli non interviene e l’oggetto è di contenuto neutro, in quanto concerne «la struttura del camion, non altro»; b) la seconda si riferisce all’accettazione di muletti usati, ma privi dei liquidi; c) la terza attesta la disponibilità a ricevere un veicolo, ma non a smantellarlo ad opera della “C.M. Metalli s.r.l.”. Si aggiunge che, significativamente, in altra conversazione del 6 giugno 2013, si precisa come l’accettazione di veicoli fosse funzionale a smistare gli stessi ad altra ditta autorizzata per lo smaltimento. Si conclude che gli elementi indicati non sono rilevanti neppure ai fini della configurabilità di una responsabilità a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen.

    Il ricorso di Gennaro Schiavone è articolato in due motivi.

4.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006, e vizio di motivazione, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti. Le censure sono identiche a quelle formulate nel primo motivo del ricorso di Pasquale Campoli, sopra sintetizzate nei §§ 3.1, 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3.
4.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 e 444 e 238-bis cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del concorso dell’attuale ricorrente nel reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti. Si deduce che non sono indicati elementi specificamente relativi all’attuale ricorrente Gennaro Schiavone. Si premette che la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Alfredo Campoli non contiene indicazioni a carico del cognato Gennaro Schiavone. Si osserva, poi, che l’unica conversazione intercettata valorizzate a carico di Gennaro Schiavone è priva di concludenza in ordine alla gestione abusiva di rifiuti, perché è quella del 6 giugno 2013, nella quale si precisa come l’accettazione di veicoli fosse funzionale a smistare gli stessi ad altra ditta autorizzata per lo smaltimento.

    Il ricorso di Daiana Messino è articolato in due motivi.

5.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006, e vizio di motivazione, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti. Le censure sono identiche a quelle formulate nel primo motivo del ricorso di Pasquale Campoli, sopra sintetizzate nei §§ 3.1, 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3.
5.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 e 444 e 238-bis cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del concorso dell’attuale ricorrente nel reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti. Si deduce che non sono indicati elementi specificamente relativi all’attuale ricorrente Daiana Messino. Si premette che la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Alfredo Campoli non contiene indicazioni a carico di Daiana Messino. Si osserva, poi, che le conversazioni intercettate valorizzate a carico di Daiana Messino sono prive di concludenza in ordine alla gestione abusiva di rifiuti, perché: a) nella conversazione del 20 luglio 2013, ore 09,11, Daiana Messino discute dello smaltimento di un’auto priva di motore, quindi riconducibile all’attività di cui al codice CER 160106, legittimamente esercitata dalla “C.M. Metalli s.r.l.”, perché autorizzata, come confermato anche dal relativo FIR; b) nella conversazione del 24 luglio 2013, ore 10,10, i termini della discussione non sono chiari, e comunque la correzione del FIR dopo l’effettuazione del trasporto costituisce mero illecito amministrativo; c) anche nelle conversazioni del 15 maggio 2013, ore 16,54 e ore 16,56, i termini della discussione non sono chiari, e comunque la compilazione del FIR dopo l’effettuazione del trasporto costituisce mero illecito amministrativo.

    I ricorsi di Tammaro Falcone e di Enrico Tamburrino, esposti in un unico atto e formulati congiuntamente, sono articolati in quattro motivi.

6.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti per l’omesso esame delle censure formulate con l’atto di appello. Si deduce che la sentenza impugnata si è limitata ad un richiamo per relationem agli argomenti esposti nella sentenza di primo grado. Si precisa che, nell’atto di appello, si era osservato: a) quanto a Tammaro Falcone, che la sua utenza non è stata intercettata e che gli episodi del 14 giugno 2013 e del 19 luglio 2013 si spiegano, il primo, con la necessità di collaborare all’ingresso dei Carabinieri nell’impianto di smaltimento di rifiuti già chiuso, e, il secondo, come relativo allo scarico di materiale presso altra ditta, la “Eco Rottami”; b) quanto ad Enrico Tamburrino, che la sua utenza non è stata intercettata e che gli episodi del 28 maggio 2013, del 14 giugno 2013 e del 19 luglio 2013 si spiegano, il primo, come una conversazione generica, relativa alla ricezione di un motore, della quale non si conosce l’effettiva attuazione, e, gli altri due, secondo le indicazioni esposte da Tammaro Falcone.
6.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 e 110 e 452-quaterdecies cod. pen., nonché vizio di motivazione, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del concorso degli attuali ricorrenti nel reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti. Si deduce che la sentenza impugnata non fornisce alcuna indicazione sia con riguardo all’elemento dell’organizzazione dell’attività abusiva, sia in ordine alla effettiva partecipazione dell’uno o dell’altro ad una condotta illecita di traffico organizzato di rifiuti. Si rappresenta che, ai fini della configurabilità del reato per il quale è stata pronunciata condanna, occorre l’esistenza di un’attività non occasionale, ma stabile e strutturata, con la predisposizione di mezzi e di organizzazione. Si rileva, inoltre, che non è indicato alcun apporto causale dei due attuali ricorrenti ad una condotta organizzata nei termini previsti dalla disposizione incriminatrice, sicché eventuali episodi agli stessi ascrivibili sarebbero da qualificare come contravvenzioni ormai estinte per prescrizione.
6.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, avuto riguardo ancora alla ritenuta sussistenza del concorso degli attuali ricorrenti nel reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti. Si deduce che la sentenza impugnata non fornisce indicazioni, con riferimento a ciascuno dei due imputati, relativamente ai profili dell’elemento organizzativo della condotta e della consapevole adesione all’intero disegno criminoso. Si osserva che la condotta dei due imputati, pur eventualmente illecita, non supera la soglia della partecipazione ad una condotta di “traffico organizzato”, e che la sentenza impugnata non ha reso risposta alle specifiche censure formulate in proposto con l’atto di appello.
6.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all’art. 62-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, avuto riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche ad entrambi gli attuali ricorrenti. Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente negato il beneficio di cui all’art. 62-bis cod. pen. in particolare perché: 1) ha proceduto ad una indebita generalizzazione delle posizioni, senza procedere ad una specifica ed individualizzata valutazione per ciascun imputato; 2) ha omesso di considerare il ruolo di subalterni dei due attuali ricorrenti, espressamente riconosciuta dalla sentenza di primo grado; 3) ha indebitamente rimarcato la mancata collaborazione e la inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dagli imputati, senza considerare la marginalità della loro posizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO

    La sentenza deve essere annullata con rinvio nei confronti di Tammaro Falcone ed Enrico Tamburrino, limitatamente al punto concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, mentre, nel resto, i ricorsi di Tammaro Falcone ed Enrico Tamburrino sono inammissibili. Inammissibili sono inoltre anche i ricorsi di Pasquale Campoli, Gennaro Schiavone e Daiana Messino.
    Manifestamente infondate e in parte diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure esposte nel primo motivo dei ricorsi di Pasquale Campoli, Gennaro Schiavone e Daiana Messino, le quali, formulate in termini identici, contestano l’affermazione di sussistenza del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, deducendo, in particolare, che, nella specie, la sentenza impugnata, per un verso, ha erroneamente ritenuto che la ditta “C.M. Metalli s.r.l.”, per conto della quale operavano gli attuali ricorrenti, svolgesse attività di smaltimento di veicoli fuori uso, invece che quella di messa in riserva e recupero di veicoli fuori uso, con caratteri di continuità ed organizzazione, e, sotto altro profilo, ha ritenuto un’attività di abusivo smaltimento di rifiuti metallici per l’omesso uso di FIR o per l’uso di FIR falsi, sebbene la disciplina ad essi relativa abbia rilievo esclusivamente amministrativo, e le relative violazioni possano avere, al più, rilievo fiscale.

2.1. Ai fini dell’esame delle censure sopra indicate, è utile procedere ad individuare le coordinate ermeneutiche cui il Collegio ritiene di doversi attenere in tema di verifica della configurabilità del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsto oggi dall’art. 452-quaterdecies cod. pen., nel quale è stato trasfuso l’originario art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006, vigente all’epoca dei fatti. Innanzitutto, va rilevato, in linea con l’elaborazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, che il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non richiede l'esistenza di una struttura operante in modo esclusivamente illecito, ben potendo l'attività criminosa essere inserita in un contesto comprendente anche operazioni commerciali riguardanti i rifiuti svolte con modalità lecite (cfr., ad esempio, già Sez. 3, n. 47870 del 19/10/2011, R.C., Giommi e altri, Rv. 251965 – 01). Va poi evidenziato che, come precisano espressamente diverse decisioni, l’abusività della gestione continuativa dei rifiuti si configura non solo in assenza di autorizzazioni, ma anche in caso di attività espletate in contrasto con le prescrizioni imposte nel titolo autorizzativo, in esito a una valutazione unitaria della condotta che consideri l'aspetto temporale, quantitativo e qualitativo (così, Sez. 3, n. 29230 del 10/07/2025, Colombara, Rv. 288490 – 01). Del resto, anche in passato si era osservato che, siccome il requisito dell'abusività della gestione deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d'ingiusto profitto, la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata, e, dall'altro, può risultare insussistente, quando la carenza dell'autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico (Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013, Ghidoli, Rv. 258326 – 01). Inoltre, la condotta abusiva richiesta per la configurabilità del reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., può ritenersi derivante dalla gestione di ingenti quantitativi di rifiuti in assenza di FIR (“formulari di identificazione dei rifiuti”) o mediante FIR falsificati. Invero, la funzione del FIR è quella di garantire la c.d. tracciabilità del rifiuto, come si evince, in particolare, dalle disposizioni di cui agli artt. 188-bis, 190 e 193 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; segnatamente, l’art. 193, comma 1, d.lgs. cit. prevede che il FIR riporti: a) nome e indirizzo del produttore e del destinatario del rifiuto; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell’istradamento; e) nome e indirizzo del destinatario. Del resto, il d.lgs. n. 152 del 2006 è rubricato «Norme in materia ambientale», e gli artt. 188-bis, 190 e 193 d.lgs. cit. sono contenuti nella Parte Quarta del medesimo testo normativo, intitolata «Norma in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati». Di conseguenza, è ragionevole concludere che la gestione di rifiuti in assenza di FIR o mediante FIR falsificati è qualificabile come “abusiva” perché effettuata in violazione della specifica disciplina della gestione dei rifiuti e a tutela dell’ambiente. Per completezza, può aggiungersi che, come precisato da una recente pronuncia, ai fini dell'integrazione del delitto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., è irrilevante la natura, pubblico-certificativa o meramente privatistico-dichiarativa, dei formulari di identificazione dei rifiuti falsificati, assumendo rilievo la sola strumentalità della falsificazione alla gestione abusiva del rifiuto (Sez. 3, n. 35108 del 15/05/2024, Benincaso, Rv. 286899 – 01). Infine, l’elemento dell’ingiusto profitto, anch’esso richiesto dalla fattispecie incriminatrice, può consistere, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza, non soltanto in un ricavo patrimoniale, ma anche nel vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali o nel rafforzamento di una posizione all'interno dell'azienda, ed è ingiusto qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell'ambiente, impedendo il controllo da parte dei soggetti preposti sull'intera filiera dei rifiuti (cfr. Sez. 3, n. 16056 del 28/02/2019, Berlingieri, Rv. 275399 -01).
2.2. La sentenza impugnata spiega perché deve ritenersi che la “C.M. Metalli s.r.l.” abbia svolto una continuativa ed organizzata attività di smaltimento di ingenti quantitativi di veicoli fuori uso, per la quale non era autorizzata, nonché di ingenti quantitativi di rifiuti metallici gestiti in modo assolutamente incontrollato ed incontrollabile anche in ordine ai profili di “sicurezza” e “corretto trattamento” ambientale, perché in assenza di FIR o mediante FIR falsificati.
2.2.1. La Corte d’appello, anche facendo espresso richiamo alla sentenza di primo grado, premette che la “C.M. Metalli s.r.l.” aveva come rappresentante legale Alfredo Campoli, nei confronti del quale è stata pronunciata sentenza di patteggiamento per il delitto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, contestatogli in concorso con Pasquale Campoli, Gennaro Schiavone e Daiana Messino. Precisa, inoltre, che Pasquale Campoli e Gennaro Schiavone erano rispettivamente fratello e cognato di Alfredo Campoli, mentre Daiana Messino era dipendente ed impiegata della “C.M. Metalli s.r.l.”, e che detta società era iscritta alla Camera di Commercio ed aveva l’autorizzazione a gestire i rifiuti in procedura semplificata, nonché alla raccolta e al trasporto di rifiuti per i soli automezzi iscritti all’albo nazionale dei gestori ambientali. La sentenza impugnata, poi, afferma che: a) i rifiuti abusivamente gestiti dalla “C.M. Metalli s.r.l.” erano materiali ferrosi e veicoli fuori uso; b) l’attività abusiva si caratterizzava per l’omesso uso di FIR o per l’impiego di FIR indicanti rifiuti diversi da quelli effettivamente trattati; c) la quantità di rifiuti effettivamente gestita era di gran lunga superiore a quella, «assolutamente irrisoria», risultante dai documenti formati o detenuti dagli imputati.
2.2.2. Sotto il profilo della ricostruzione dei fatti, la sentenza impugnata espone, anzitutto, che: a) la ditta “C.M. Metalli s.r.l.” curava la distruzione dei rifiuti ferrosi raccolti abusivamente dalla ditta individuale “Eco Metal”, gestita da Petre Marian Rupe, la quale era “esistente” solo sotto il profilo documentale, ed aveva come oggetto sociale la posa in opera di infissi, come accertato nel presente processo con condanna emessa nei confronti del medesimo Rupe, confermata dalla Corte d’appello e divenuta irrevocabile per la mancata proposizione di impugnazione; b) la ditta “C.M. Metalli s.r.l.” aveva amplissimi spazi per lo stoccaggio di rifiuti e, all’atto degli accertamenti, sedici dipendenti; c) i rifiuti rinvenuti presso la “CM Metalli s.r.l.” erano depositati in cumuli sia a cielo aperto, sia all’interno del capannone industriale, ed erano movimentati sia mediante mezzi meccanici, sia manualmente; d) lo svolgimento di attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti in violazione della normativa a tutela dell’ambiente è stata confermata da numerose conversazioni intercettate ed analiticamente trascritte nella sentenza di primo grado nelle pagg. 84-124, nonché da accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria. In particolare, con riguardo alla prima fase delle intercettazioni, la Corte d’appello richiama: a) una conversazione del 15 maggio 2013, nella quale Alfredo Campoli, parlando con tale Battista, riferisce di «un cassone pieno», e di aver messo all’interno di esso «un grosso camion tagliato a pezzi»; b) un’altra conversazione del 15 maggio 2013, nella quale Pasquale Campoli, in risposta ad un interlocutore, assicura che la ditta ritira anche muletti diesel e carrelli usati, purché privi di filtro di olio e gasolio, e indica come prezzo dello smaltimento la somma di 0,15 euro al kg.; c) una ulteriore conversazione del 15 maggio 2013, in cui Pasquale Campoli accetta di rottamare un’auto, specificando che il problema è il trasporto del veicolo in azienda, perché ci sono i controlli su strada; d) tre conversazioni sempre del 15 maggio 2013, in cui Alfredo Campoli autorizza uno scarico di rifiuti senza FIR da parte di persone munite di licenza di commercio ambulante di rottami, poi contatta Daiana Messino per chiedere chiarimenti, quindi questa, raggiunta telefonicamente dall’interessato allo scarico, suggerisce all’interlocutore di ricorrere ad un falso formulario da parte della “C.M. Metalli s.r.l.” che faccia risultare come sia stata questa ditta a caricare e trasportare i rifiuti; e) una conversazione del 17 maggio 2013, in cui Alfredo Campoli discute del prezzo relativo a 1.500,00 quintali di demolizione da taglio (dice che nel materiale «sta cassoni di camion, cassoni di pullman, ponti»); f) una conversazione del 30 maggio 2013, nella quale, parlando con Alfredo Campoli, un interlocutore, stabile conferitario di rifiuti ferrosi presso la “C.M. Metali s.r.l.”, chiede se per il trasporto e lo scarico «del ferro» è previsto l’arresto e viene rassicurato; g) una conversazione del 6 giugno 2013, in cui Gennaro Schiavone dice ad un interlocutore che il figlio può passare a ritirare il foglio complementare della demolizione dell’autovettura. La Corte d’appello dà conto, poi, di una fase successiva, caratterizzata dalla combinazione di intercettazioni e di controlli operativi. Segnala, in primo luogo, che, in data 22 luglio 2013, i Carabinieri fermavano un autocarro della ditta “C.M. Metalli s.r.l.”, ne sequestravano il carico costituito da parti di veicoli fuori uso composti da componenti meccaniche, di carrozzeria e di interni, alcune intrise d’olio, nonché da pneumatici fuori uso, pezzi di legno, terreno, plastica e vetro, ed accertavano come il FIR di accompagnamento dei rifiuti recava la dicitura ferro e acciaio codice CER 1704. Riporta, quindi, l’episodio del 30 luglio 2013, caratterizzato dalle seguenti sequenze: a) i Carabinieri fermavano un camion che aveva appena scaricato nell’area della “C.M. Metalli s.r.l.” rottami ferrosi; b) il conducente del veicolo, Michele Melone, non disponeva di FIR attestanti conferimenti di rifiuti in quella data, ma esibiva uno scontrino di pesa relativo ad un quantitativo di 520 kg. di rifiuti, pagato 390,00 euro; c) il FIR esibito dalla “C.M. Metalli s.r.l.” era stato creato ad arte, perché il conducente del camion, Michele Melone, chiamava la ditta e chiedeva di parlare con Gennaro, al quale diceva di essere stato fermato all’uscita delle aree dell’azienda dai Carabinieri; d) tramite la segretaria, Michele Melone contattava Alfredo Campoli, gli riferiva del controllo e lo invitava a far preparare un formulario idoneo a coprire i rifiuti, e l’altro gli rispondeva di portare il biglietto, rassicurandolo che avrebbe provveduto inserendo i dati identificativi nel FIR; e) subito dopo, all’esito di due nuove conversazioni, Campoli proponeva a Milone di produrre il FIR falso attestante il trasporto. Il Giudice del gravame, ancora, dà conto dei contatti tra Alfredo Campoli e la ditta Fadam. In una delle conversazioni intercettate, Alfredo Campoli parla con la segretaria Daiana Messino e le dice di aver dato 6.000,00 euro a Pasquale Fadam, ma di non aver ottenuto documenti; la donna le risponde: «male che vada, come al solito, vado e me la faccio fare», con riferimento alla fattura. Dagli accertamenti documentali effettuati, risulta che la Fadam ha conferito alla “C.M. Metalli s.r.l.” quasi 18.000,00 kg. in ferro o in acciaio. Dalle ulteriori conversazioni intercettate, alle quali partecipa anche Daiana Messino, risulta un tariffario articolato su prezzi diversi in base alle quantità dei rifiuti, alle modalità di consegna, e alla presenza o assenza di FIR. La Corte distrettuale, infine, espone che: a) nei pressi dell’impianto della “C.M. Metalli s.r.l.” furono effettuate video registrazioni dal 18 luglio al 6 agosto 2013; b) da tali registrazioni era risultato un continuo arrivo ed allontanamento di veicoli i quali conferivano rifiuti nella sede della precisata società; c) la perquisizione effettuata dai Carabinieri il 6 agosto 2013, consentì di accertare che i rifiuti pervenuti erano in quantità eccessiva rispetto a quanto documentato dai FIR rinvenuti presso la società, e che, segnatamente, ben 122 carichi non erano tracciabili per provenienza, natura, modalità di trasporto e smaltimento. La sentenza di primo grado offre anche un utile criterio comparativo: i carichi “entrati” complessivamente nell’azienda “C.M. Metalli s.r.l.” tra il 20 luglio ed il 6 agosto 2013 furono 316, dei quali 194 assistiti da formulari e 122 non documentati con formulario.
2.2.3. La Corte d’appello, a questo punto, esamina le deduzioni difensive e spiega perché le ritiene infondate. Osserva, in primo luogo, che l’attività illecita svolta, sotto il profilo quantitativo, non può essere parametrata alle singole conversazioni intercettate, ma deve tener conto di tutte le acquisizioni istruttorie. Rileva, poi, che, proprio alla luce delle investigazioni compiute, emerge come l’attività svolta non attenesse alla messa in riserva e a rifiuti non pericolosi, per le quali la “C.M. Metalli s.r.l.” disponeva di autorizzazione, ma avesse invece ad oggetto lo smaltimento di veicoli fuori uso, dai quali venivano ricavati materiali ferrosi. Segnala, ancora, che l’omessa formazione di FIR o la redazione di FIR falsi risulta accertata sulla base delle acquisizioni documentali e degli atti di osservazione della polizia giudiziaria, e che tale dato deve essere apprezzato non in sé, quale condotta autonomamente sanzionata, bensì quale dimostrazione dell’attività di gestione non “tracciata” e, quindi, incontrollata dei rifiuti. Precisa, inoltre, che lo smaltimento non controllato dei rifiuti ha implicato l’eliminazione di costi, e, quindi, lo svolgimento di attività anticoncorrenziale, con conseguente produzione di guadagni illeciti.
2.3. La sentenza impugnata è correttamente motivata laddove afferma che la “C.M. Metalli s.r.l.” ha svolto una continuativa ed organizzata attività di smaltimento di ingenti quantitativi di veicoli fuori uso, per la quale non era autorizzata, nonché di ingenti quantitativi di rifiuti metallici gestiti in modo assolutamente incontrollato ed incontrollabile anche in ordine ai profili di “sicurezza” e “corretto trattamento” ambientale, perché in assenza di FIR o mediante FIR falsi, così da derivarne un ingiusto profitto. La Corte d’appello, infatti, ha dato conto in modo analitico, e richiamando una pluralità di fonti di prova, dell’esistenza dei precisati profili fattuali, integranti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. secondo i principi giuridici applicabili in materia, e sopra precisati al § 2.1. Invero, per quanto concerne il profilo dell’ingente quantitativo di rifiuti illecitamente trattati, è sufficiente evidenziare che, nel solo periodo compreso tra il 18 luglio 2013 ed il 6 agosto 2013, l’attività di osservazione e acquisizione documentale operata dalla polizia giudiziaria ha consentito di constatare lo scarico presso la “C.M. Metalli s.r.l.” di ben 122 carichi di rifiuti non “tracciati”, perché non supportati da FIR. Non va trascurato, inoltre, che la “C.M. Metalli s.r.l.” ha ricevuto rifiuti ferrosi raccolti abusivamente dalla ditta individuale “Eco Metal”, di fatto inesistente, e, ancora, ha gestito plurime, continuative e pressoché quotidiane attività di smaltimento di rifiuti non coperte da FIR o coperte da FIR mendaci almeno a partire dal 15 maggio 2013. Con riguardo alla predisposizione di FIR falsi, estremamente indicative sono sia la conversazione del 15 maggio 2013, in cui Daiana Messino, segretaria della “CM Metalli s.r.l.”, per “sistemare” uno scarico di rifiuti presso la sede aziendale non coperto da FIR, suggerisce di ricorrere ad una falsa attestazione sul trasporto dei rifiuti da parte della “CM Metalli s.r.l.”, sia la vicenda del 20 luglio 2013, nella quale Alfredo Campoli propone a Michele Milone di produrre un FIR falso ai Carabinieri per coprire i rifiuti dal secondo conferiti presso la “CM Metalli s.r.l.” Per quanto attiene all’attività di smaltimento di veicoli fuori uso, effettuata in assenza di autorizzazione, è sufficiente richiamare: a) la conversazione del 15 maggio 2013, in cui si parla del ritiro di un grosso camion tagliato a pezzi; b) la conversazione del 15 maggio 2013 in cui si parla del ritiro di muletti diesel e carrelli usati; c) la conversazione del 15 maggio 2013, in cui si parla della rottamazione di un’auto; d) la conversazione del 6 giugno 2013 in cui Gennaro Schiavone riferisce di poter consegnare il foglio complementare della demolizione di un’auto; d) il sequestro dell’autocarro della “CM Metalli s.r.l.”, effettuato il 22 luglio 2013, contenenti un carico di componenti meccaniche e di carrozzeria di automobili, talune intrise di olio, accompagnato da un FIR mendace, perché relativo a ferro e acciaio. Relativamente alla continuità e all’organizzazione dell’attività di gestione abusiva degli ingenti quantitativi di rifiuti, occorre rilevare che detta attività, per quanto emerge dagli elementi esposti dalla Corte d’appello, si è protratta continuativamente e senza interruzioni per almeno tre mesi, ed ha fruito di un’apposita struttura, l’azienda della “C.M. Metalli s.r.l.”, caratterizzata da notevoli dimensioni, ampi spazi per lo stoccaggio dei rifiuti e un apprezzabile numero di dipendenti. In ordine al profilo dell’ingiustizia del profitto, è pienamente conferente il rilievo del Giudice del gravame secondo cui la gestione di rifiuti non “tracciati” ha comportato risparmi di costi e, quindi, illeciti guadagni, sia direttamente, sia per l’ampliamento del giro d’affari conseguente ad un’attività svolta illecitamente sottocosto, e quindi tale da alterare scorrettamente le regole della concorrenza. Né le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla configurabilità del reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., peraltro pienamente convergenti con quelle della sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Alfredo Campoli, possono ritenersi manifestamente illogiche o comunque viziate alla luce delle censure formulate nel ricorso. Innanzitutto, deve osservarsi, sulla base di quanto indicato in precedenza nel § 2.1, che legittimamente la sentenza impugnata ha ritenuto “abusiva”, a norma dell’art. 452-quaterdecies cod. pen., la gestione dei rifiuti effettuata senza “copertura” di FIR o sulla base di FIR mendaci; e questa attività è stata copiosa, come dimostra, tra l’altro, la ricezione di 122 carichi di rifiuti non supportati da FIR nel solo periodo compreso tra il 18 luglio 2013 ed il 6 agosto 2013. Inoltre, le deduzioni volte ad assumere che le attività concernenti le parti di veicoli costituivano attività di messa in riserva e recupero di veicoli fuori uso non contenenti liquidi o altre componenti pericolose, per la quale la “CM Metalli s.r.l.” era provvista di autorizzazione, da un lato, sono meramente assertive, anche perché non documentano quali siano state le attività di messa in riserva e recupero compiute, e, sotto altro profilo, non si confrontano compiutamente con gli elementi esposti dalla Corte d’appello. Analogamente, la doglianza circa la riferibilità ad un centro autorizzato della demolizione del veicolo di cui parla Gennaro Schiavone è fondata su una semplice affermazione, priva di qualunque supporto documentale.

    Manifestamente infondate e in parte diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure esposte nel secondo motivo del ricorso di Pasquale Campoli, le quali contestano l’affermazione di responsabilità a carico del medesimo, deducendo la mancata indicazione di elementi idonei a dimostrare la partecipazione dello stesso alle condotte illecite, anche a titolo di concorso, perché quelli richiamati dalla sentenza impugnata sono costituiti esclusivamente da conversazioni intercettate di significato quanto meno equivoco.

3.1. L’esame delle censure appena sintetizzate postula una precisazione sulle forme di manifestazione della condotta penalmente rilevante ai fini della responsabilità per il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. Innanzitutto, deve ritenersi configurabile il concorso eventuale nel reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, in quanto lo stesso ha natura non necessariamente plurisoggettiva, richiedendosi, per la sua integrazione, la predisposizione di una struttura volta a realizzare il commercio illegale dei rifiuti, che può essere approntata anche da una sola persona (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 41583 del 10/09/2021, Rizzuto, Rv. 282458 – 01). E, posta questa premessa, si è anche precisato che, per la configurabilità del concorso nel delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies, cod. pen., non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che abbia consapevolezza del profitto perseguito dai correi (cfr. Sez. 3, n. 35108 del 15/05/2024, Benincaso, Rv. 286899 – 03, nonché Sez. 3, n. 2842 del 18/11/2021, dep. 2022, Natale, Rv. 282697 - 01).
3.2. La sentenza impugnata indica gli elementi da cui inferire il concorso di Pasquale Campoli nel reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti in particolare richiamando alcune conversazioni telefoniche intercettate, puntualmente trascritte dalla sentenza di primo grado. I Giudici di merito premettono che Pasquale Campoli è fratello, nonché stretto collaboratore di Alfredo Campoli, amministratore unico della “C.M. Metalli s.r.l.”. Attribuiscono poi specifico rilievo a due conversazioni telefoniche intercettate. Nella prima conversazione, del 15 maggio 2013, un cliente contatta la “C.M. Metalli e parla prima con Daiana e poi con Pasquale Campoli per chiedere se ritirano «carrelli usati» e «muletti […] a motore, sono quelli a diesel»; Pasquale Campoli risponde: «sì li ritiriamo, se e motore dovete togliere filtri e olio», e poi indica di corrispondere, come prezzo, la somma di 0,15 euro al kg. Nella seconda conversazione, sempre del 15 maggio 2013, Pasquale Campoli ad un altro interlocutore, il quale gli rappresenta di avere «una macchina … si deve caricare», dice che la sua ditta non ritira «le macchine […] perché abbiamo avuto problemi, si sequestrano il camion e allora …, non le stiamo a prendere più», ma aggiunge: «se me la porti tu qua me la prendo», sicché l’altro risponde di portargliela smontata («ti porto un poco di alluminio, rame e fili»).
3.3. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità di Pasquale Campoli sono immuni da vizi. Il ruolo svolto da Pasquale Campoli all’interno della “C.M. Metalli s.r.l.” e il contenuto delle conversazioni intercettate, valorizzati dai Giudici di merito, costituiscono elementi precisi e congrui per ritenere il concorso del medesimo nel reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. Invero, dalle due conversazioni è legittimamente inferibile, innanzitutto, che Pasquale Campoli avesse precisa conoscenza delle strategie dell’impresa e poteri decisionali e che contribuisse attivamente e sistematicamente all’attività aziendale. Va considerato, infatti, che l’attuale ricorrente, nelle precisate conversazioni, dice: «ritiriamo» i carrelli usati e i muletti diesel pagando un prezzo, ovvero rappresenta che la sua ditta non ritira «le macchine […] perché abbiamo avuto problemi, si sequestrano il camion e allora …, non le stiamo a prendere più», e che, però, egli si prende la «macchina» se il cliente gliela porta presso l’azienda. Dalle due conversazioni, inoltre, è legittimamente inferibile pure che Pasquale Campoli avesse piena contezza dell’illiceità delle operazioni alle quali partecipava attivamente. I dialoghi, infatti, si riferiscono a «macchine» o parti di macchine, e ai rischi di sequestro nel trasporto delle auto, per cui non può ritenersi manifestamente illogica l’affermazione secondo cui l’attività contrattata dall’indicato ricorrente con i clienti avesse ad oggetto non la messa in riserva e recupero di veicoli fuori uso, bensì lo smaltimento di veicoli fuori uso. D’altro canto, le prospettazioni formulate in proposito nel ricorso, più che evidenziare vizi logico-giuridici, tendono a proporre una diversa ricostruzione delle risultanze istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità.

    Manifestamente infondate e in parte diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure esposte nel secondo motivo del ricorso di Gennaro Schiavone, le quali contestano l’affermazione di responsabilità a carico del medesimo, deducendo la mancata indicazione di elementi idonei a dimostrare la partecipazione dello stesso alle condotte illecite, perché l’unico dato rilevante richiamato dalla sentenza impugnata è costituito da una conversazione da cui, però, è inferibile la volontà di smistare i veicoli a ditte autorizzate allo smaltimento.

4.1. Ai fini dell’esame delle censure esposte, è utile fare riferimento a quanto precedentemente esposto nel § 3.1. È infatti sufficiente ribadire che la responsabilità per il reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. è configurabile anche a titolo di concorso eventuale e che, in tal caso, non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che abbia consapevolezza del profitto perseguito dai correi.
4.2. La sentenza impugnata indica gli elementi da cui desumere il concorso di Gennaro Schiavone nel reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti in particolare richiamando alcune conversazioni telefoniche intercettate, puntualmente trascritte dalla sentenza di primo grado. I Giudici di merito premettono che Gennaro Schiavone è cognato, nonché stretto collaboratore di Alfredo Campoli, amministratore unico della “C.M. Metalli s.r.l.”. Attribuiscono poi specifico rilievo ad alcune conversazioni telefoniche intercettate. In particolare, si richiamano: a) la conversazione del 22 maggio 2013, nella quale Gennaro Schiavone, che riceve il telefono da Alfredo Campoli, parla con un cliente di ritirare «veicoli fuori uso» utilizzando «il camion con la cassa»; b) una conversazione del 28 maggio 2013, nella quale Gennaro Schiavone chiede alla ditta Ambroselli di inviare un camion per caricare un cassone di pneumatici usati; c) una successiva conversazione del medesimo 28 maggio 2013, in cui Gennaro Schiavone parla con tale Maurizio D’Angelo di un veicolo 50.10, che potrebbe essere portato presso la “C.M. Metalli s.r.l.” già privo di pneumatici (dice Gennaro Schiavone: «eh va bo, ma loro qua vengono senza ruote?»), avente «6 ruote» e con «cassone […] fisso», del peso di circa 25 quintali, nonché del prezzo da applicare; d) una conversazione del 6 giugno 2013, nella quale Gennaro Schiavone dice ad un cliente che può ritirare il foglio di demolizione per un’autovettura consegnata alla “C.M. Metalli s.r.l.”; e) una conversazione del 23 luglio 2013, in cui Alfredo Campoli parla con Gennaro Schiavone della compilazione di FIR relativi allo smaltimento di un veicolo fuori uso e Gennaro Schiavone dice che preparerà due FIR, uno relativo a ferro e acciaio e l’altro relativo a veicoli fuori uso; f) una conversazione del 5 agosto 2013, in cui Alfredo Campoli chiede a Gennaro Schiavone de effettuare un pagamento per contanti.
4.3. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità di Gennaro Schiavone sono immuni da vizi. Il ruolo svolto da Gennaro Schiavone all’interno della “C.M. Metalli s.r.l.” e il contenuto delle conversazioni intercettate, valorizzati dai Giudici di merito, costituiscono elementi precisi e congrui per ritenere il concorso del medesimo nel reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. In particolare, dalle richiamate conversazioni, in primo luogo, può essere legittimamente desunto che Gennaro Schiavone abbia contribuito attivamente e sistematicamente all’attività aziendale. Va considerato, infatti, che l’attuale ricorrente, nelle precisate conversazioni, si confronta ripetutamente con l’amministratore unico della “C.M. Metalli s.r.l.”, Alfredo Campoli, e parla, tra l’altro, delle attività relative al ritiro di «veicoli fori uso», e della compilazione di FIR, e si relaziona più volte con soggetti esterni all’impresa per chiedere servizi, come l’invio di un camion per ritirare pneumatici usati, o per informarli dell’avvenuta esecuzione di prestazioni, come la demolizione di un’autovettura. Le precisate conversazioni, inoltre, possono essere legittimamente addotte per ritenere che Gennaro Schiavone avesse piena contezza dell’illiceità delle operazioni alle quali partecipava attivamente. La sentenza di primo grado, in particolare, richiama le due conversazioni del 28 maggio 2013, la prima, avente ad oggetto la richiesta di un camion per caricare un cassone di pneumatici usati, evidenziante la necessità per la “C.M. Metalli s.r.l.” di smaltire materiale derivante ca una consistente attività di demolizione di veicoli, e, la seconda, intercorsa con tale Maurizio D’Angelo, indicativa di circostanze relative alla illecita demolizione di veicoli. La sentenza di secondo grado, invece, sottolinea la conversazione del 6 giugno 2013, avente ad oggetto la consegna ad un cliente del foglio complementare della demolizione di un’autovettura. In effetti, l’interpretazione di queste conversazioni, come fornita dai Giudici di merito, è immune da vizi, pure sotto il profilo logico, perché il contenuto dei dialoghi deve ritenersi legittimamente apprezzato anche alla luce delle complessive risultanze istruttorie, siccome evidenzianti, da un lato, l’abusiva gestione di ingenti quantitativi di rifiuti compiuta dalla “C.M. Metalli s.r.l.”, e, dall’altro, una continuativa condotta di collaborazione di Gennaro Schiavone con Alfredo Campoli nella svolgimento delle attività della precisata impresa. D’altro canto, le prospettazioni formulate in proposito nel ricorso, per un verso, si confrontano con una parte soltanto degli elementi complessivamente addotti a carico di Gennaro Schiavone (la sentenza di appello, in premessa, a pag. 5, effettua un espresso richiamo a quanto esposto nella sentenza di primo grado, e, a pag. 12, opera un preciso riferimento a tutte le conversazioni intercettate di cui la sentenza di primo grado dà conto con riguardo alle attività della “C.M. Metalli s.r.l.”), mentre, sotto altro profilo, tendono a proporre una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità.

    Manifestamente infondate e in parte diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure esposte nel secondo motivo del ricorso di Daiana Messino, le quali contestano l’affermazione di responsabilità a carico della stessa, deducendo che le conversazioni intercettate addotte a suo carico sono prive di concludenza in ordine alla gestione abusiva di rifiuti.

5.1. Ai fini dell’esame delle censure esposte, è utile fare riferimento a quanto precedentemente esposto nel § 3.1. È infatti sufficiente ribadire che la responsabilità per il reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. è configurabile anche a titolo di concorso eventuale e che, in tal caso, non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che abbia consapevolezza del profitto perseguito dai correi.
5.2. La sentenza impugnata indica gli elementi da cui inferire il concorso di Daiana Messino nel reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti in particolare richiamando alcune conversazioni telefoniche intercettate, puntualmente trascritte dalla sentenza di primo grado. I Giudici di merito premettono che Daiana Messino è una impiegata della “C.M. Metalli s.r.l.”. Richiamano, poi, alcune conversazioni telefoniche intercettate, e segnatamente: a) due conversazioni del 15 maggio 2013, nelle quali Daiana Messino dapprima riferisce ad Alfredo Campoli che non esistono licenze comunali ambulanti per gestire rifiuti, e poi parla direttamente con il rappresentante dei clienti e suggerisce di ricorrere ad una falsa attestazione della “C.M. Metalli s.r.l.” dalla quale risulti come sia stata questa impresa a caricare e trasportare i rifiuti «perché loro non lo possono fare»; b) una conversazione del 2 luglio 2013, in cui Daiana Messino dimostra consapevolezza della emissione di una bolla relativa a rottami in uscita dalla “C.M. Metalli s.r.l.” e diretti a Potenza, attestanti un transito per la “Sider Campania” in realtà mai avvenuto; c) una conversazione del 20 luglio 2013, in cui Daiana Messino discute con un interlocutore il quale, a richiesta della donna, precisa di voler conferire oltre che «ferro» anche una «macchina […] senza motore, senza niente», che è possibile «tirare con un trattore sopra», gli rappresenta l’assenza in azienda, in quel momento, di Alfredo Campoli, e gli fornisce il numero di «Massimo»; d) una conversazione del 24 luglio 2013, nella quale Daiana Messino fornisce indicazioni per l’indicazione del codice CER da attribuire ai rifiuti da caricare per un trasporto e fornisce all’autista consigli per una illecita compilazione dei FIR; e) una conversazione dell’1 agosto 2013, in cui Daiana Martino, a richiesta di Alfredo Campoli, il quale si lamenta di aver erogato più di 6.000,00 euro alla FADAM, senza aver ricevuto alcuna fattura, afferma: «me la vedo io, male che vada come al solito vado là e me la facevo fare»; f) una conversazione del 5 agosto 2013, in cui Alfredo Campoli comunica a Daiana Martino il tariffario, relativo anche ai rifiuti ricevuti senza FIR, e che, in dettaglio, prevede il prezzo di 0,17 euro al kg. per i rifiuti regolarmente consegnati in azienda con formulario, di 0,14/0,15 euro al kg. per i rifiuti ritirati a domicilio, e di 0,15 euro al kg. per i rifiuti consegnati in azienda senza formulario.
5.3. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità di Daiana Messino sono immuni da vizi. Il contenuto delle conversazioni intercettate, valorizzato dai Giudici di merito, costituiscono elementi precisi e congrui per ritenere il concorso della medesima nel reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. Invero, dalle richiamate conversazioni, può legittimamente desumersi che Daiana Messino abbia contribuito attivamente e sistematicamente alle illecite attività di traffico di rifiuti realizzate dalla “C.M. Metalli s.r.l.”. In particolare, la sentenza di primo grado rimarca la significatività delle conversazioni del 15 maggio 2013, in cui l’imputata suggerisce di ricorrere ad una falsa attestazione da parte della “C.M. Metalli s.r.l.” per far risultare che la stessa abbia provveduto a caricare e trasportare i rifiuti di clienti non autorizzati al trasporto, e della conversazione del 20 luglio 2013, nella quale risponde ad un cliente il quale gli parla della consegna di una «macchina […] senza motore» e lo indirizza verso tale «Massimo». La sentenza di secondo grado, oltre a richiamare specificamente le conversazioni del 15 maggio appena indicate, sottolinea l’importanza delle conversazioni in cui l’attuale ricorrente parla con Alfredo Campoli dell’attività che avrebbe svolto per “regolarizzare” i rapporti tra la “C.M. Metalli s.r.l.” e la ditta FADAM (è la conversazione dell’1 agosto 2013), ovvero in cui viene informata direttamente da Alfredo Campoli dei prezzi da praticare in relazione a provenienza e regolarità dei rifiuti, e specificamente anche di quelli ricevuti senza formulario (è la conversazione del 5 agosto 2013), per poi concludere che, dal complesso dei dialoghi captati, risulta come Daiana Messino come sia «assolutamente consapevole» dell’attività illecita realizzata a mezzo della C.M. Metalli s.r.l.” «e vi partecip[i], come visto, attivamente». L’interpretazione che di queste conversazioni danno concordemente i Giudici di merito è immune da vizi, pure sotto il profilo logico, perché il contenuto dei dialoghi deve ritenersi legittimamente apprezzato anche in considerazione delle complessive risultanze istruttorie, le quali evidenziano, da un lato, l’abusiva gestione di ingenti quantitativi di rifiuti compiuta dalla “C.M. Metalli s.r.l.”, e, dall’altro, una continuativa condotta di collaborazione di Daiana Messino con Alfredo Campoli nella svolgimento delle attività della precisata impresa. D’altro canto, le prospettazioni formulate in proposito nel ricorso, per un verso, si confrontano con una parte soltanto degli elementi complessivamente addotti a carico di Daiana Messino, e, sotto altro profilo, tendono a proporre una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità.

    Prive di specificità sono le censure esposte nel secondo motivo dei ricorsi di Tammaro Falcone e di Enrico Tamburrino, formulate congiuntamente, e da esaminare preliminarmente per ragioni logiche, nella parte in cui contestano l’affermazione di sussistenza del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, deducendo, in particolare, che, nella specie, la sentenza impugnata non ha fornito l’indicazione di elementi idonei a dimostrare l’esistenza di un’attività organizzata, stabile e strutturata, e con predisposizione di mezzi, per il traffico illecito di rifiuti.

6.1. Ai fini dell’esame delle censure indicate, sotto il profilo dei principi giuridici di riferimento, è sufficiente richiamare quanto già indicato nel § 2.1. In particolare, si è rilevato che, secondo la condivisa elaborazione giurisprudenziale: a) il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non richiede l'esistenza di una struttura operante in modo esclusivamente illecito, ben potendo l'attività criminosa essere inserita in un contesto comprendente anche operazioni commerciali riguardanti i rifiuti svolte con modalità lecite; b) il requisito dell'abusività della gestione deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d'ingiusto profitto, e quindi la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto; c) l’elemento dell’ingiusto profitto può consistere non soltanto in un ricavo patrimoniale, ma anche nel vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali. Si è, inoltre, specificamente evidenziato che la “abusività” della condotta, richiesta dall’art. 452-quaterdecies cod. pen., può ritenersi derivante anche dalla gestione di ingenti quantitativi di rifiuti in assenza di FIR (“formulari di identificazione dei rifiuti”) o mediante FIR falsificati, perché tale modo di operare si pone in contrasto con una specifica diretta ad assicurare il controllo su provenienza, qualità, quantità, e quindi anche pericolosità, dei rifiuti, nonché, per tale via, la sicurezza dell’ambiente.
6.2. La sentenza impugnata spiega perché deve ritenersi che la “Falcon Fer s.r.l.” abbia svolto una continuativa ed organizzata attività di smaltimento di ingenti quantitativi di veicoli fuori uso, per la quale non era autorizzata, nonché di ingenti quantitativi di rifiuti metallici gestiti in modo assolutamente incontrollato ed incontrollabile anche in ordine ai profili di “sicurezza” e “corretto trattamento” ambientale, perché in assenza di FIR o mediante FIR falsificati.
6.2.1. La Corte d’appello, anche facendo espresso richiamo alla sentenza di primo grado, premette che la “Falcon Fer s.r.l.” aveva come amministratore di fatto Giuseppe Falcone, nei confronti del quale è stata pronunciata sentenza di condanna per il delitto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, contestatogli in concorso con Tammaro Falcone ed Enrico Tamburrino. Precisa, inoltre, che Tammaro Falcone ed Enrico Tamburrino erano rispettivamente padre e cognato di Giuseppe Falcone, nonché suoi collaboratori nella gestione della “Falcon Fer s.r.l.”, e che detta società formalmente si occupava dell’attività di messa in riserva e recupero di materiali. La sentenza impugnata, poi, afferma che: a) i rifiuti abusivamente gestiti dalla “Falcon Fer s.r.l.” erano materiali ferrosi provenienti da veicoli fuori uso, rottamati in assenza di qualunque autorizzazione; b) l’attività abusiva si caratterizzava per l’omesso uso di FIR o per l’impiego di FIR indicanti rifiuti diversi da quelli effettivamente trattati; c) la quantità di rifiuti effettivamente gestita era di gran lunga superiore a quella formalmente dichiarata.
6.2.2. Ai fini della ricostruzione dei fatti, la sentenza impugnata valorizza i risultati delle intercettazioni e gli accertamenti della polizia giudiziaria effettuati in un periodo di venti giorni tra il luglio e l’agosto 2013 mediante incrocio tra videoregistrazioni e risultanze documentali presso la “Falcon Fer s.r.l.”. In particolare, la Corte d’appello rappresenta che, dalle risultanze degli accertamenti di polizia giudiziaria, emerge come, nel periodo di venti giorni tra il luglio e l’agosto 2013, siano stati effettuati 109 conferimenti di cui non vi è traccia nei registri e in relazione ai quali non vi sono formulari; richiama, inoltre, espressamente, la sentenza di primo grado, la quale evidenzia che, nel periodo in questione, dal 19 luglio al 5 agosto 2013, a fronte di 109 carichi non documentati, sono stati effettuati presso la “Falcon Fer s.r.l.” solo 49 carichi “coperti” da F.I.R. La Corte d’appello, poi, osserva che lo svolgimento di attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti in violazione della normativa a tutela dell’ambiente è stata confermata da numerose conversazioni intercettate ed analiticamente trascritte nella sentenza di primo grado alle pagg. da 126 a 144 (la sentenza impugnata precisa espressamente che, per una dettagliata individuazione del contenuto delle conversazioni, «è possibile rinviare alle pagine della impugnata sentenza, da intendersi in questa sede, puntualmente trascritta […]»). In particolare, con riguardo alle risultanze delle intercettazioni e degli altri accertamenti di polizia giudiziaria, la Corte d’appello, anche per relationem mediante riferimento alla sentenza di primo grado, richiama innanzitutto l’episodio del 14 giugno 2013, oggetto di controllo dei Carabinieri, in cui Enrico Tamburrino era presente con Tammaro Falcone all’arrivo di un autocarro privo di targhe, il quale perveniva nelle aree a disposizione della “Falcon Fer s.r.l.” ma contenente parti intere di pneumatici, sedili, parti meccaniche e carrozzeria, e poco dopo ne usciva «svuotato», e per il quale la precisata società solo in seguito faceva pervenire il certificato di avvenuta rottamazione, rilasciato dalla ditta Cotugno. Dalle due sentenze di merito si evince che questo episodio era stato preparato sin dal giorno precedente, il 13 giugno, mediante numerose conversazioni telefoniche, anche relative al prezzo da pagare da Giuseppe Falcone, che il camion proveniva da Napoli, che per trasportarlo occorreva «il carrellone», perché «quello non cammina», e che, sulla base degli accordi intercorsi, risultanti dai dialoghi captati, il veicolo era stato ritirato da Tammaro Falcone, padre di Giuseppe, ed era stato demolito presso la “Falcon Fer s.r.l.” per il recupero delle parti in ferro, per cui il certificato di avvenuta rottamazione rilasciato dalla ditta Cotugno era mendace. La sentenza di secondo grado, da leggere sempre unitamente a quella di promo grado per il rinvio per relationem, dà inoltre conto di: a) una conversazione del 22 maggio 2013 in cui Enrico Tamburrino parla con un cliente del prezzo al kg. per i «cerchi di alluminio», e lo indica in 0,90 euro; b) una conversazione del 28 maggio 2013 in cui Giuseppe Falcone parla di mezzi agricoli da rottamare e dei prezzi da applicare; c) una conversazione del 30 maggio 2013 in cui Giuseppe Falcone invita ad evitare i transiti sulla strada statale Domitiana perché lì i controlli sono frequenti (dice all’interlocutore: «ti arrestano»); d) una conversazione del 22 giugno 2013, in cui Giuseppe Falcone dice ad un interlocutore di aver ricevuto «un poco di motore, batterie, accumulatori»; e) una conversazione del 13 luglio 2013, in cui tale Massimo chiama Giuseppe Falcone, e, pur rispondendogli Enrico Tamburrino, gli dice di mandare il suocero per conferire «un bel poco di ferro», ricevendo l’assenso da parte di Tamburrino; f) una conversazione del 16 luglio, in cui Giuseppe Falcone parlava con un cliente di un carico di rifiuti comprendente anche batterie d’auto, catalogate come rifiuti pericolosi e per i quali la “Falcon Fer s.r.l.” non era autorizzata; g) una conversazione del 17 luglio 2013, in cui un cliente chiede a Giuseppe Falcone se può demolire un moto-ape e questi gli dice di prenderlo come «ferro»; h) una conversazione del 7 agosto 2013, in cui Giuseppe Falcone parla con un cliente, il quale gli chiede di ritirare «una macchina» da far demolire, e fa riferimento all’interessamento del padre di Giuseppe. Ancora, la Corte d’appello riferisce di conversazioni del 19 luglio 2013, dalle quali emergono le attività svolte per ovviare al sequestro di un camion effettuato presso l’azienda “Ecorottami” di Napoli. In particolare, dall’esame combinato delle due sentenze di merito emerge che: a) Giuseppe Falcone, allertato dal padre Tammaro per un controllo di polizia, parla con altri interlocutori del rischio del sequestro di un camion, quindi decide di mandare sul posto Enrico Tamburrino; b) Enrico Tamburrino si reca sul luogo in cui sta avvenendo il sequestro e dà notizie di quanto riesce a notare a Giuseppe Falcone; c) Giuseppe Falcone riferisce alla moglie del sequestro del camion contenente una decina di quintali di rame con il padre a bordo; d) successivamente, Giuseppe Falcone contatta tale Mario Chianese e gli chiede se possa fargli un FIR, «un formulario per il rame»; e) infine, Giuseppe Falcone parla con il padre Tammaro e gli chiede conferma dell’avvenuto sequestro.
6.2.3. La Corte d’appello, a questo punto, esamina le deduzioni difensive e spiega perché le ritiene infondate. Osserva, in primo luogo, che gli esiti dei controlli, quando sono stati possibili, sono sfociati nel sequestro di rifiuti, hanno portato alla individuazione di FIR falsi ed alterati ed hanno determinato il rinvenimento di documentazione contabile non coerente rispetto alle operazioni effettivamente compiute. Rileva, poi, che le dichiarazioni degli imputati hanno avuto ad oggetto aspetti marginali e che i testi indicati dalla difesa hanno reso dichiarazioni generiche, come indicato nella sentenza di primo grado alle pagg. da 146 a 157.
6.3. La sentenza impugnata è correttamente motivata laddove afferma che la “Falcon Fer s.r.l.” ha svolto una continuativa ed organizzata attività di smaltimento di ingenti quantitativi di veicoli fuori uso, per la quale non era autorizzata, nonché di ingenti quantitativi di rifiuti metallici, tutti gestiti in modo assolutamente incontrollato ed incontrollabile anche in ordine ai profili di “sicurezza” e “corretto trattamento” ambientale, perché in assenza di FIR o mediante FIR falsi, così da derivarne un ingiusto profitto. La Corte d’appello, infatti, ha dato conto in modo analitico, e richiamando una pluralità di fonti di prova, dell’esistenza dei precisati profili fattuali, integranti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. secondo i principi giuridici applicabili in materia, e sopra precisati al § 2.1. Invero, per quanto concerne il profilo dell’ingente quantitativo di rifiuti illecitamente trattati, è sufficiente evidenziare che, nel solo periodo compreso tra il 19 luglio 2013 ed il 5 agosto 2013, l’attività di osservazione e acquisizione documentale operata dalla polizia giudiziaria ha consentito di constatare lo scarico presso la “Falcon Fer s.r.l.” di ben 109 carichi di rifiuti non “tracciati”, perché non supportati da FIR, su un totale di 158. Non va trascurato, inoltre, che, come risulta dalle conversazioni intercettate e da ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria più analiticamente descritti supra al § 6.2.2., anche nel periodo immediatamente precedente, la “Falcon Fer s.r.l.” ha gestito plurime, continuative e pressoché quotidiane attività di smaltimento abusivo di rifiuti ferrosi, molto spesso provenienti da veicoli fuori uso, rottamati in assenza di qualunque autorizzazione. In particolare, può essere utile richiamare sinteticamente ed esemplificativamente: a) la conversazione del 22 maggio 2013, in cui Enrico Tamburrino riferisce il prezzo al kg. per i «cerchi di alluminio»; b) la conversazione del 28 maggio 2013; in cui Giuseppe Falcone parla di mezzi agricoli da rottamare e dei prezzi da applicare; c) la conversazione del 30 maggio 2013, in cui Giuseppe Falcone, invita l’interlocutore ad evitare il transito sulla Domitiana per il rischio di controlli con il pericolo di essere arrestato; d) l’episodio del 13 e 14 giugno 2013, relativo alla demolizione di un autocarro ritirato a Napoli, effettuata con l’attiva collaborazione di Tammaro Falcone e di Enrico Tamburrino, per il recupero delle parti in ferro; e) la conversazione del 22 giugno 2013, in cui Giuseppe Falcone dice ad un interlocutore di aver ricevuto «un poco di motore, batterie, accumulatori»; e) l’episodio del 19 luglio 2013, relativo al sequestro di un camion recante un carico di rame, al cui trasporto partecipa Tammaro Falcone; f) la conversazione del 17 luglio 2013, in cui un cliente chiede a Giuseppe Falcone se può demolire un moto-ape e questi gli dice di prenderlo come «ferro». Relativamente alla continuità e all’organizzazione dell’attività di gestione abusiva degli ingenti quantitativi di rifiuti, occorre rilevare che detta attività, per quanto emerge dagli elementi esposti dalla Corte d’appello, si è protratta continuativamente e senza interruzioni per almeno tre mesi, ed ha fruito di un’apposita struttura, l’azienda della “Falcon Fer s.r.l.”. Ancoras, le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla configurabilità del reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. sono divenute irrevocabili nei confronti di Giuseppe Falcone, siccome lo stesso, condannato per tale reato, non ha proposto ricorso per cassazione. A fronte di questi elementi, le censure formulate nel ricorso risultano del tutto prive di specificità, perché si limitano, in termini generalissimi, ad affermare che la sentenza impugnata non fornisce alcuna indicazione con riguardo al profilo “organizzativo” dell’attività di traffico illecito di rifiuti.

    Manifestamente infondate e in parte prive di specificità o comunque diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure esposte nel primo, nel secondo e nel terzo motivo dei ricorsi di Tammaro Falcone e di Enrico Tamburrino, formulate congiuntamente, nella parte in cui contestano l’affermazione di responsabilità a carico degli stessi deducendo che le conversazioni intercettate addotte a loro carico sono prive di concludenza, e che non emerge alcun apporto causale dei medesimi ad una attività organizzata di traffico illecito di rifiuti, o comunque di una consapevole adesione a tale illecita attività.

7.1. Ai fini dell’esame delle censure esposte, è utile fare riferimento a quanto precedentemente esposto nel § 3.1. È infatti sufficiente ribadire che la responsabilità per il reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. è configurabile anche a titolo di concorso eventuale e che, in tal caso, non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che abbia consapevolezza del profitto perseguito dai correi.
7.2. La sentenza impugnata indica gli elementi da cui inferire il concorso di Tammaro Falcone ed Enrico Tamburrino nel reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti in particolare richiamando alcune conversazioni telefoniche intercettate, puntualmente trascritte dalla sentenza di primo grado. I Giudici di merito premettono che Tammaro Falcone ed Enrico Tamburrino sono, rispettivamente, padre e cognato, nonché stretti collaboratori di Giuseppe Falcone, amministratore di fatto della “Falcon Fer s.r.l.”. Attribuiscono poi specifico rilievo a specifici controlli di polizia giudiziaria e ad alcune conversazioni telefoniche intercettate, più analiticamente descritti supra nel § 6.2.2. In particolare, si richiamano: a) la conversazione del 22 maggio 2013 in cui Enrico Tamburrino parla con un cliente del prezzo al kg. per i «cerchi di alluminio», e lo indica in 0,90 euro; b) l’episodio del 13 e 14 giugno 2013, relativo alla demolizione di un autocarro ritirato a Napoli, effettuata con l’attiva collaborazione di Tammaro Falcone e di Enrico Tamburrino, per il recupero delle parti in ferro; c) la conversazione del 13 luglio 2013, in cui tale Massimo chiama Giuseppe Falcone, e, pur rispondendogli Enrico Tamburrino, gli dice di mandare il suocero per conferire «un bel poco di ferro», ricevendo l’assenso da parte di Tamburrino; d) l’episodio del 19 luglio 2013, relativo al sequestro di un camion recante un carico di rame, al cui trasporto partecipa Tammaro Falcone, e in relazione al quale interviene Enrico Tamburrino, su specifica richiesta di Giuseppe Falcone, e per dare immediate notizie a quest’ultimo; e) la conversazione del 7 agosto 2013, in cui un cliente, nel contattare Giuseppe Falcone, gli chiede di ritirare «una macchina» da far demolire, e fa riferimento all’interessamento del padre di Giuseppe.
7.3. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità di Tammaro Falcone e di Enrico Tamburrino sono immuni da vizi. Il ruolo svolto da Tammaro Falcone e di Enrico Tamburrino all’interno della “Falcon Fer s.r.l.”, nonché gi accertamenti di polizia giudiziaria e il contenuto delle conversazioni intercettate, valorizzati dai Giudici di merito, costituiscono elementi precisi e congrui per ritenere il concorso degli stessi nel reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. Dalle conversazioni, infatti, è legittimamente desumibile che Tammaro Falcone e Enrico Tamburrino abbiano collaborato continuativamente, attivamente e consapevolmente con Giuseppe Falcone nell’attività organizzata di traffico di rifiuti. Invero, quanto a Tammaro Falcone, le sentenze di merito danno conto della sua attiva partecipazione, con pieno coinvolgimento nell’attività di trasporto, negli episodi, estremamente significativi, del 13 e 14 giugno e del 19 luglio 2013, oggetto di diretto accertamento da parte della polizia giudiziaria, ma anche del riferimento effettuato allo stesso da un cliente nella conversazione del 7 agosto 2013 con Giuseppe Falcone in relazione al ritiro di «una macchina» da far demolire. Quanto ad Enrico Tamburrino, le sentenze di merito evidenziano la sua partecipazione, per un verso, all’acquisto tanto di «cerchi di alluminio», con indicazione dei prezzi al cliente (conversazione del 22 maggio 2013), quanto di «un bel poco di ferro» (conversazione del 13 luglio 2013), e, per altro lato, agli episodi del 13 e 14 giugno e del 19 luglio 2013, nella seconda occasione quale incaricato di Giuseppe Falcone, e per riferire sul sequestro del camion carico di rame a bordo del quale si trovava Tammaro Falcone. D’altro canto, le prospettazioni formulate in proposito nei ricorsi, innanzitutto, laddove contestano il significato attribuito dai Giudici di merito alle conversazioni intercettate, più che evidenziare vizi logico-giuridici, tendono a proporre una diversa ricostruzione delle risultanze istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità. Le deduzioni in questione, inoltre, non si confrontano compiutamente con tutti gli elementi richiamati dalle sentenze di primo e secondo grado, e solo assertivamente contestano la significatività delle condotte indicate dai Giudici di merito quali indizi gravi, precisi e concordanti di una fattiva e consapevole partecipazione di entrambi gli attuali ricorrenti appena indicati alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti realizzate utilizzando la struttura aziendale della “Falcon Fer s.r.l.”

    Fondate, invece, sono le censure enunciate nel quarto motivo dei ricorsi di Tammaro Falcone e di Enrico Tamburrino, formulate congiuntamente, le quali contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche deducendo che la sentenza impugnata ha proceduto ad una indifferenziata valutazione delle posizioni di tutti gli imputati, senza considerare, tra l’altro, il ruolo subalterno dei due precisati ricorrenti nell’ambito dell’attività illecita, e limitandosi a valorizzare l’assenza di collaborazione con l’autorità giudiziaria.

8.1. Ai fini dell’esame delle censure indicate, è utile fornire due precisazioni.
8.1.1. Anzitutto, occorre precisare che, ad avviso del Collegio, la scelta di negare la propria responsabilità e di non collaborare con l’autorità giudiziaria non costituisce elemento sufficiente per negare le circostanze attenuanti generiche. Effettivamente, in argomento, sono rilevabili orientamenti contrastanti. Secondo un indirizzo, in tema di circostanze attenuanti generiche, se la confessione dell'imputato, tanto più se spontanea e indicativa di uno stato di resipiscenza, può essere valutata come elemento favorevole ai fini della concessione del beneficio, di contro la protesta d'innocenza o la scelta di rimanere in silenzio o non collaborare con l'autorità giudiziaria, pur di fronte all'evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole, non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate all'imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l'efficacia delle prove di reità (così, specificamente, Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020, Barzaghi, Rv. 279778 – 01; cfr., nello stesso senso, tra le altre, Sez. 4, n. 5594 del 04/10/2022, dep. 2023, Pulerà, Rv. 284189 – 01; Sez. 3, n. 50565 del 29/10/2015, Rossi, Rv. 265592 – 0; Sez. 6, n. 44630 del 17/10/2013, Faga, Rv. 256963 – 01). Secondo opposto orientamento, la condotta processuale dell'imputato che, contro ogni evidenza della sussistenza del reato, protesti la propria estraneità ai fatti, costituisce di per sé idonea motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche in quanto, seppure l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili le dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen. (vds., ad esempio: Sez. 4, n. 20115 del 04/04/2018, Prendi, Rv. 272747 – 01; Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Leo, Rv. 270339 – 01, Sez. 2, n. 2889 del 27/02/1997, Zampella, Rv. 207560 – 01; Sez. 6, n. 4154 del 28/11/1989, dep. 1990, Frassoni, Rv. 183817 – 01). Il Collegio ritiene di condividere il primo indirizzo, perché l’esercizio di diritti e facoltà riconosciuti dall’ordinamento, per di più direttamente ricollegabili al diritto di difesa, qualificato dall’art. 24 Cost. come «inviolabile», non può costituire un fattore di pregiudizio per l’imputato, perché ciò darebbe luogo ad una manifesta irragionevolezza del sistema, con sacrificio di valori costituzionalmente tutelati, e, quindi, non può incidere nemmeno sotto il profilo del trattamento sanzionatorio.
8.1.2. In secondo luogo, va richiamato il consolidato principio secondo cui, anche in tema di circostanze attenuanti generiche, il Giudice di merito deve tenere conto delle specifiche deduzioni dell’imputato. Invero, come ripetutamente ribadito in giurisprudenza, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 – 01, e Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172 – 01).
8.2. La sentenza impugnata ha negato le circostanze attenuanti generiche con una motivazione comune ed unitaria per tutti e sette gli imputati che avevano proposto appello, e, quindi, oltre che per i cinque attuali ricorrenti, anche per Petre Marian Rupe e per Giuseppe Falcone. Nella motivazione, la Corte distrettuale ha valorizzato, per un verso, il diniego degli addebiti e, sotto altro profilo, il palesarsi di «una personalità particolarmente trasgressiva in ragione del protrarsi dell’attività criminosa per lungo tempo, con ricorso ad una struttura non rudimentale e ben diffusa sul territorio».
8.3. La motivazione indicata è affetta da vizi logici e giuridici. In effetti, detta motivazione, innanzitutto, valorizza indebitamente la protesta di innocenza degli imputati, ma non dà conto di comportamenti illeciti o eccedenti l’esercizio del diritto di difesa. In secondo luogo, non chiarisce se, e per quali ragioni, il riferimento al «protrarsi dell’attività criminosa per lungo tempo, con ricorso ad una struttura non rudimentale e ben diffusa sul territorio» attenga anche, e per quali specifiche ragioni, a Tammaro Falcone e ad Enrico Tamburrino. Sotto un terzo aspetto, non si confronta con la deduzione, peraltro obiettivamente rilevabile e significativa, del ruolo “gregario” dei due precisati ricorrenti all’interno della società “Falcon Fer s.r.l.”.

    In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata con rinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza dei motivi di ricorso di Tammaro Falcone e di Enrico Tamburrino in tema di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Le restanti censure proposte da Tammaro Falcone e da Enrico Tamburrino debbono essere dichiarate inammissibili. I ricorsi di Pasquale Campoli, Gennaro Schiavone e Daiana Messino debbono essere dichiarati inammissibili. Precisamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di Tammaro Falcone ed Enrico Tamburrino limitatamente alla parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La dichiarazione di inammissibilità delle ulteriori censure formulate da Tammaro Falcone ed Enrico Tamburrino determina l’irrevocabilità delle statuizioni della sentenza impugnata sia in ordine all’affermazione di responsabilità dei medesimi per il reato di concorso nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, sia con riguardo alla determinazione della pena base. Il Giudice del rinvio, pertanto, provvederà, nei confronti Tammaro Falcone ed Enrico Tamburrino, a valutare se siano applicabili le circostanze attenuanti generiche, evitando di incorrere nei vizi rilevati supra nel § 8.3, e, in caso di soluzione affermativa, a determinarne la misura. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di Pasquale Campoli, Gennaro Schiavone e Daiana Messino, invece, segue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, a carico di ciascuno di essi, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione agli imputati Falcone Tammaro e Tamburrino Enrico limitatamente alla omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibili i ricorsi di Falcone Tammaro e Tamburrino Enrico nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi di Schiavone Gennaro, Campoli Pasquale e Messino Daiana e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/02/2026.