TAR Lazio, (RM), Sez. II-Bis, n. 7052, del 15 luglio 2013
Beni Ambientali.Le misure di salvaguardia dei parchi ex art. 8 l.r. 29/1997 non decadono trascorsi 5 anni

Nel sistema della legge regionale n. 29/97 sulle Aree Naturali Protette, la decadenza quinquennale riguarda solo il Piano regionale delle aree protette, che precede l'istituzione del piano e la relativa perimetrazione provvisoria; mentre l'art. 9, comma 3, lettera b) rinvia a misure di salvaguardia specifiche a seguito dell'istituzione per legge del piano, facendo riferimento a un'applicazione delle stesse fino alla data di operatività della disciplina dell'area naturale protetta contenuta nel piano e nel regolamento di cui agli articoli 26 e 27, ossia fino al piano di assetto con la relativa perimetrazione definitiva, senza prevedere decadenza alcuna. Il legislatore ha chiaramente escluso, che questo tipo di misura di salvaguardia sia soggetta a decadenza, significativo, al riguardo, è anche l'art. 6, comma 4, della Legge quadro sulle aree protette n. 394/91, secondo cui le misure di salvaguardia ivi previste operano sino all'approvazione del regolamento del parco. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 07052/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01419/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1419 del 2013, proposto da: 
Stefania Viscione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Leonardo Lavitola e Emiliano Trombetti, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Costabella, 23;

contro

Roma Natura - Ente Regionale Gestione Sistema Aree Naturali Protette Comune Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso per legge dall'avv. Rodolfo Murra, dell’Avvocatura comunale e presso la stessa domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21; Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Caprio, dell’Avvocatura regionale e presso la stessa domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 5814 del 27 novembre 2012 di Roma Natura, con cui era sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda di nulla osta per la realizzazione di un ampliamento di un edificio residenziale sito in Roma, v. Lea Padovani n. 64;

e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Natura - Ente Regionale Gestione Sistema Aree Naturali Protette Comune Roma, di Roma Capitale e della Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2013 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I - Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante, premesso di essere proprietaria di un immobile, sito come sopra specificato, distinto in catasto al foglio 137 particella 1718 sub 29-30, compreso nella riserva naturale della Marcigliana, esponeva di aver presentato a Roma Natura la richiesta di preventivo nullaosta ai sensi dell’art. 28, l. reg. Lazio n. 29 del 1997, per la realizzazione di un ampliamento con contestuale cambio d’uso di un locale accessorio dell’immobile in conformità alla l. reg. Lazio n. 21 del 2009 e che tuttavia, con il provvedimento impugnato Roma Natura aveva sospeso ogni determinazione “fintanto che il Piano d’Assetto della Riserva Naturale della Marcigliana sia definitivamente adottato”.

Pertanto, la parte istante impugnava il predetto atto per i seguenti motivi:

1 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2, l.reg. Lazio n. 21 del 2009, come sostituito dall’art. 2, l. reg. Lazio n. 10 del 2011, eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria ed ingiustizia grave e manifesta, poiché - anche alla luce delle prescrizioni contenute nella Circolare esplicativa del Piano casa, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 2012 (punto 4.3) - l’immobile rientrerebbe in una delle ipotesi di deroga all’esclusione degli interventi in aree protette, pur rientrando in una di riserva naturale, in attesa ancora dell’approvazione del Piano di Assetto, era ricompreso in un’area edificabile al momento della legge istitutiva della riserva ed in gran parte già trasformata;

2 – in subordine, violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 44, l. reg. Lazio n. 29 del 1997, in relazione alla normativa di salvaguarda, dell’art. 1 del protocollo Addizionale della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, nonché eccesso di potere per errore nei presupposti, poiché il legislatore regionale ha previsto che in assenza dell’adozione da parte degli organi competenti delle specifiche norme di salvaguardia, alle aree protette istituite con il menzionato art. 44, si applichino le norme di salvaguardia di cui al cit. art. 8, che tuttavia non possono avere una efficacia illimitata nel tempo;

La parte ricorrente, in via ulteriormente gradata, proponeva la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui alla l. reg. Lazio n. 29 del 1997 in misura di salvaguardia per contrasto con gli artt. 3, 42, 97 Cost., nonché con gli artt. 11 e 117 della Costituzione in relazione all’art. 1 del I Protocollo Addizionale alla C.E.D.U..

Da ultimo deduceva la violazione dell’art. 44, commi 11 e 13, l. Reg. Lazio n. 29 del 1997, nonché il vizio di eccesso di potere per istruttoria, carenza dei presupposti ed ingiustizia grave e manifesta, poiché si tratterebbe comunque di un intervento in deroga sulla base del combinato disposto di cui ai commi citati, trattandosi di lottizzazione già approvata.

Si costituivano le Amministrazioni intimate per resistere al giudizio.

In via preliminare l’Ente Roma Natura eccepiva il carattere endoprocedimentale dell’atto impugnato; inoltre, precisava che – quanto al primo motivo di ricorso – la richiamata derogabilità, di cui alla Circolare esplicativa non può che riferirsi agli strumenti urbanistici-edilizi di fonte comunale, mentre nella specie l’intervento rimane comunque soggetto la parere vincolante dell’Ente competente alla tutela del vincolo.

L’intervento non sarebbe illimitatamente precluso, ma subordinato alla verifica di tutti i presupposti alla luce dell’approvazione del Piano di Assetto.

Le misure di salvaguardia previste dalla l. reg. Lazio, inoltre, avrebbero comunque una valenza non illimitata ma di 5 anni e pertanto, non viziate dalla dedotta illegittimità costituzionale.

A riguardo, la Regione precisava in memoria che il termine quinquennale di validità di cui all’art. 8, l. reg. Lazio n. 29 del 1997 cit. deve essere riferito unicamente alle misure di salvaguardia incluse nel Piano regionale delle aree naturali protette e non ai parchi e riserve istituite con specifica legge regionale.

La parte ricorrente depositava, altresì, una relazione tecnica asseverata in ordine agli interventi di ampliamento per immobili siti all’interno del Piano Attuativo Convenzione G4 - Castelgiubileo.

Con ordinanza n. 1317 del 2013 era fissata la data di trattazione della causa del merito al fine del necessario approfondimento delle questioni sollevate.

A seguito del deposito di ulteriori memorie la causa era trattenuta in decisione all’udienza del 6 giugno 2013.

II – Osserva il Collegio che si può soprassedere dall’esame delle eccezioni preliminari, essendo il ricorso infondato nel merito.

In via preliminare, va precisato che, nonostante la prospettazione di parte ricorrente, appare opportuna, dal un punto di vista logico, la prioritaria trattazione dei motivi secondo e quarto di gravame, in omaggio al generale principio secondo cui “nel giudizio amministrativo l'ordine di esame delle questioni dipende dal loro oggettivo contenuto” (Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4916).

In proposito, questa Sezione ritiene non esservi motivo di discostarsi dal costante orientamento del Tribunale.

A riguardo, si è osservato che “nel sistema della legge regionale n. 29/97, la decadenza quinquennale riguarda testualmente il Piano regionale della aree protette, che precede l'istituzione del piano e la relativa perimetrazione provvisoria; mentre l'art. 9, comma 3, lettera b) rinvia a misure di salvaguardia specifiche a seguito dell'istituzione per legge del piano, facendo riferimento a un'applicazione delle stesse "fino alla data di operatività della disciplina dell'area naturale protetta contenuta nel piano e nel regolamento di cui agli articoli 26 e 27" (ossia fino al piano di assetto con la relativa perimetrazione definitiva), senza prevedere decadenza alcuna.

In presenza della "eadem ratio", è a quest'ultima disposizione che bisogna quindi fare principalmente riferimento quale elemento di comparazione. Comunque il legislatore ha chiaramente escluso, sia nell'art. 8 della L. n. 2/84, sia nella disciplina transitoria come ricostruita da questo TAR nelle precedenti sentenze, sia nella L. n. 29/97, che questo tipo di misura di salvaguardia sia soggetta a decadenza (significativo, al riguardo, è anche l'art. 6, comma 4, della Legge quadro sulle aree protette n. 394/91, secondo cui le misure di salvaguardia ivi previste operano sino all'approvazione del regolamento del parco)” (TAR Lazio, Sez. II quater n. 38575 del 2010).

Infatti – come ribadito dalla difesa regionale - il preminente rilievo degli interessi ambientali sul piano costituzionale (art. 9 Cost.) impedisce di assimilare la questione controversia a quella delle ordinarie misure di salvaguardia urbanistiche, rendendo quindi ultroneo il richiamo al criterio della necessaria temporaneità delle stesse, ricavabile dalla legislazione e dalla giurisprudenza in materia.

Deve, conseguentemente escludersi che il carattere strumentale della misura di salvaguardia, nella materia in esame, comporti necessariamente la delimitazione temporale dell'efficacia delle misure medesime poste a garanzia dell'effettività delle scelte definitive, differentemente da quanto avviene nella disciplina urbanistica.

III - Per le medesime considerazioni appena svolte, non può che ritenersi che – nella specie – assume carattere prioritario, ai fini della realizzazione dell’intervento al’interno dell’area naturale protetta di cui si discute, il rilascio del provvedimento autorizzativo ed, in particolare il nulla osta dell’ente di Gestione previsto dalla l. n. 349 del 1991 e dalla l. reg. n. 29 del 1997, che può conseguire – come ricordato dalla Regione e dall’Ente – esclusivamente a seguito di una completa valutazione ad esito della approvazione del relativo Piano di Assetto.

Per quanto esposto, dunque, non possono trovare condivisione neppure le censure contenute nel primo motivo di ricorso.

IV – Da ultimo, si rileva che risultano manifestamente infondati i profili di incostituzionalità sollevati dalla ricorrente nel terzo motivo di ricorso; infatti, in questo caso ci si trova evidentemente al di fuori della tematica dei vincoli, trattandosi di conformazione rispondente alle esigenze di tutela ambientale.

Del resto con la sentenza n. 379 del 1994 la Corte Costituzionale ha precisato che – in ambito edilizio-urbanistico - la temporaneità dei vincoli di inedificabilità “risulta dalla congiunta operatività della legislazione regionale e di quella statale, che prevedono una serie di misure, dall'obbligatorio adempimento di attività amministrative sino ai poteri sostitutivi nei confronti degli enti inadempienti”.

Diversamente è nella materia che occupa, ove le misure di salvaguardia attengono a profili esclusivamente ambientale.

V - Pertanto, i summenzionati profili di censura vanno ritenuti infondati, con la conseguenza che il ricorso deve essere respinto. Tuttavia, in ragione della particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)