Cass. Sez. III n. 35823 del 15 dicembre 2020 (UP 3 nov 2020)
Pres. Liberati Est. Corbo Ric. Amico  
Rumore.Esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso

In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al primo comma dell'art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al secondo comma dell'art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 22 febbraio 2019, il Tribunale di Trapani ha dichiarato la penale responsabilità di Pietro Amico per il reato continuato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone di cui all'art. 659 cod. pen., e gli ha irrogato la pena di 200,00 euro di ammenda, comprensiva di aumento ex art. 81 cpv. cod. pen.
Secondo il Tribunale, l'imputato, quale titolare del bar “Seagarden”, avrebbe disturbato il riposo delle persone dimoranti presso la vicina struttura alberghiera “Hotel San Vito Lo Capo”, mantenendo la musica ad alto volume dopo le ore 24,00, con superamento dei limiti assoluti di emissione previsti dall'art. 3 D.P.C.M. del 14 novembre 1997, in epoca antecedente e prossima al 17 giugno 2017.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale indicata in epigrafe Pietro Amico, con atto a firma dell'avvocato Calogera Falco, articolato in due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 81, secondo comma, cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo all'applicazione della continuazione e, conseguentemente, alla determinazione della pena.
Si deduce che i fatti risultano accertati in data 17 giugno 2017, sicché ricorre un'unica condotta e deve escludersi la sussistenza della continuazione. Si osserva, poi, che, di conseguenza, l'aumento di pena a titolo di continuazione è illegittimo.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza della responsabilità dell'imputato.
Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di considerare che i rilievi dell'A.R.P.A. offrono risultati inattendibili, perché effettuati in orari in cui passavano veicoli, erano aperte numerose attività commerciali, ed erano presenti numerose persone in strada. Si aggiunge che il bar "Seagarden" è munito di impianto fonometrico omologato che non può emettere suoni oltre i limiti consentiti e che non è risultato manomesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla ritenuta sussistenza della continuazione, mentre è inammissibile nel resto.

2. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure formulate nel secondo motivo, il cui esame è logicamente pregiudiziale, e che contestano l’affermazione della responsabilità dell’imputato, deducendo l’inattendibilità degli elementi acquisiti per ritenere il superamento della soglia tollerabile del rumore.
2.1. Occorre premettere che il ricorso non deduce che il superamento dei limiti di emissione del rumore sia avvenuto mediante l’uso di strumenti autorizzati dall’autorità amministrativa.
Di conseguenza, non viene in rilievo il principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, peraltro non senza divergenze, secondo cui in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al primo comma dell'art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al secondo comma dell'art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995 (così, per tutte, Sez. 3, n. 56430 del 18/07/2017, Vazzana, Rv. 273605-01; per una diversa soluzione, v., però, Sez. 3, n. 15919 del 08/04/2015, dep. 2016, Co.Na.Var. s.r.l., Rv. 266627-01).
La questione che viene in rilievo, quindi, attiene esclusivamente all’attendibilità degli accertamenti circa il superamento, da parte delle immissioni sonore provenienti dall’esercizio “Seagarden”, dei limiti consentiti.
2.2. La sentenza impugnata ha ravvisato la sussistenza del reato sulla base della denuncia presentata dal gestore dell’albergo “Hotel San Vito Lo Capo”, di dichiarazioni rese dai clienti di questo e degli accertamenti effettuati dal personale dell’A.R.P.A. di Trapani.
Si rappresenta, in dettaglio, che: a) nella denuncia, il gestore dell’albergo ha riferito delle difficoltà lamentate da molti clienti, nel giugno 2016, a causa dei rumori provenienti dagli spettacoli musicali tenuti esterno dell’esercizio commerciale “Seagarden”, molto spesso protrattisi fino alle 3,00 della notte; b) gli accertamenti dell’A.R.P.A. di Trapani, compiuti attraverso rilievi fonometrici, hanno evidenziato un significativo superamento dei limiti di immissione previsti per la zona in questione nella fascia oraria notturna dalle ore 22,00 alle ore 06,00, poiché quelli massimi consentiti erano pari a 55,00 dB, mentre quelli riscontrati erano pari a 65,5 dB; c) alcuni clienti dell’albergo “Hotel San Vito Lo Capo” hanno confermato di aver avvertito nelle ore notturne forti rumori.
2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi.
Le stesse infatti sono congrue rispetto alle premesse probatorie.
Né dette conclusioni risultano infirmate dai rilievi del ricorrente: le critiche concernenti l’attendibilità dei rilievi dell’A.R.P.A. in ragione delle condizioni ambientali in cui gli stessi sono stati effettuati e dell’esistenza di un impianto fonometrico omologato nel bar “Seagarden”, non evidenziano manifeste illogicità o lacune, ma, al più, indicano elementi ipoteticamente valorizzabili per un diverso giudizio di merito.  

3. Fondate, invece, sono le censure relative alla configurabilità della continuazione.
Il reato di cui all’art. 659 cod. pen. è, così come osserva il ripetuto insegnamento giurisprudenziale, un reato eventualmente permanente (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 8351 del 24/06/2014, Calvarese, Rv. 262510-01, e Sez. 1, n. 7758 del 24/01/2012, Pacchia, Rv. 252425-01).
Nella specie, la condotta, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, si è svolta, al più, in un ristretto arco di giorni, tutti nel mese di giugno 2016, ed è stata connessa all’esercizio della medesima attività commerciale e nelle medesime forme, ossia mantenendo la musica ad alto volume.    
Di conseguenza, risulta ragionevole ritenere l’unicità del reato contestato.

4. L’esclusione della continuazione impone una pronuncia di annullamento senza rinvio con riferimento all’aumento di pena irrogato a tale titolo, che risulta essere pari a cento euro di ammenda, e che deve essere quindi eliminato.
La pena, quindi, deve essere rideterminata in cento euro di ammenda, ossia in quella indicata dalla sentenza impugnata quale pena base.
Il ricorso è inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aumento di pena di 100,00 euro di ammenda per la continuazione, che elimina.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 03/11/2020