Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Inerzia della pubblica amministrazione e permesso di costruire
Consiglio di Stato Sez. III n. 3384 del 30 aprile 2026
Ambiente in genere. Discrezionalità nel giudizio di compatibilità ambientale e prevalenza del modello di sviluppo territoriale sostenibile
Il giudizio di compatibilità ambientale (VIA) costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica e amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale esclusivamente per macroscopici errori di fatto o manifesta illogicità. La preesistenza di precedenti valutazioni favorevoli non genera un affidamento legittimo né un autovincolo per l’Amministrazione qualora sia decorso un significativo lasso di tempo e il contesto territoriale abbia subito mutamenti nell’antropizzazione e nella vocazione socio-economica. È legittimo il diniego al rilascio del PAUR fondato sulla necessità di tutelare un modello di sviluppo orientato all’economia green, al turismo di qualità e all'agricoltura biologica, come delineato da strumenti programmatori. L’impatto ambientale ostativo può derivare non solo dall'attività estrattiva diretta, ma anche dagli effetti secondari del traffico pesante (polveri ed emissioni), potenzialmente lesivi per siti protetti e attività ricettive, prevalendo l'interesse alla salvaguardia del paesaggio e della biodiversità rispetto allo sfruttamento minerario.
Cass. Sez. III n. 16887 del 11 maggio 2026 (UP 22 aprile 2026)
Pres. Ramacci Rel. Galanti Ric. Vitiello
Urbanistica. Interventi edilizi su immobili abusivi e regime sanzionatorio
In tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso originario non sia stato ancora represso e l'opera sia riconducibile alle categorie della manutenzione ordinaria (come la tinteggiatura o l'intonacatura), integra un nuovo ed autonomo reato edilizio. Ciò in quanto tali interventi ripetono le caratteristiche di illiceità dell'opera principale cui ineriscono strutturalmente, non potendosi acquisire il diritto di manutenzione su un edificio costruito illegittimamente. La valutazione dell'opera deve riguardare il risultato dell'attività edificatoria nella sua unitarietà, precludendo la parcellizzazione artificiosa in micro-interventi finalizzata a beneficiare di regimi autorizzatori o sanzionatori più favorevoli. La prosecuzione di tali lavori su manufatti oggetto di istanza di condono rigettata configura una ripresa dell'attività criminosa che, unitamente alla violazione di vincoli paesaggistici, esclude la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. per l'assenza del requisito dell'occasionalità.
Cass. Sez. III n. 15943 del 04 maggio 2026 (CC 25 mar 2026)
Pres. Ramacci Rel. Gai Ric. Coppola
Urbanistica. Estensione dell'ordine di demolizione alle opere preesistenti in caso di interventi in prosecuzione
L'ordine di demolizione impartito con sentenza di condanna per reati edilizi, ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, deve essere eseguito sull'immobile considerato nella sua interezza, anche qualora riguardi interventi di prosecuzione o completamento di un pregresso abuso per il quale un precedente ordine demolitorio sia stato revocato (ad esempio a seguito di assoluzione o prescrizione). Il principio dell'unitarietà dell'abuso e la funzione di "restitutio in integrum" propria della sanzione ripristinatoria impongono che l'abbattimento coinvolga tutte le opere strutturalmente connesse e prive di autonomia funzionale, poiché il carattere abusivo dell'originaria costruzione si riversa sulle opere accessorie e complementari successive, rendendo l'intero manufatto un'unica entità inscindibile sotto il profilo urbanistico-edilizio. In sede di esecuzione, spetta al giudice verificare che le opere oggetto del precedente provvedimento caducato non siano strutturalmente autonome rispetto a quelle interessate dalla condanna irrevocabile
Sulla Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio per sveltire le valutazioni ambientali COM(2025) 984: analisi critica
di Fabio ANILE
Consiglio di Stato Sez. II n. 3325 del 28 aprile 2026
Sviluppo sostenibile. Natura del certificato di collaudo nella P.A.S. e limiti al potere di ripristino.
In materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la mancata trasmissione del certificato di collaudo finale, previsto dall’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 28/2011, non determina la decadenza della Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) né può equipararsi all’assenza di titolo abilitativo. L’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del medesimo decreto, è applicabile esclusivamente in caso di totale mancanza della P.A.S. o di difformità sostanziale delle opere dal progetto assentito. In ossequio ai principi di legalità e proporzionalità, un’omissione meramente formale o documentale non può essere sanzionata con la demolizione dell'impianto, qualora le opere siano state materialmente ultimate entro il termine triennale di efficacia del titolo. Il collaudo assolve a una funzione di certificazione della conformità postuma e non costituisce elemento costitutivo del completamento dell’intervento, restando ontologicamente distinto dalla comunicazione di fine lavori.
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