Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 1071 del 10 febbraio 2025
Ambiente in genere.VIA AIA e PAUR
La circostanza che un progetto abbia ottenuto (come nella specie) regolare parere positivo dall’autorità preposta alla V.i.a. non comporta che tale progetto sia stato autorizzato, dovendo in ogni caso intervenire il rilascio dell’A.i.a. Una valutazione di impatto ambientale negativa preclude, infatti, il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale; al contrario, legittimamente può essere negata l’autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale positiva, poiché solo l’AIA è, di per sé, idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull’intervento in concreto proposto. E invero, la V.i.a. e l’A.i.a. sono procedimenti preordinati ad accertamenti diversi e autonomi (tanto da legittimare l’impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi). Così stando le cose, l’autorità competente, pur svolgendo il ruolo di responsabile del procedimento autorizzatorio unico regionale, non assume alcuna ulteriore competenza autorizzativa rispetto a quelle già in suo possesso. Ciò significa che i titoli autorizzativi da acquisire (che non sono esclusivamente quelli ambientali bensì ogni titolo necessario, anche quelli di natura non ambientale) vengono acquisiti attraverso il rilascio del PAUR pur restando di competenza delle amministrazioni titolari del relativo potere autorizzatorio. L’unica differenza rispetto ai singoli procedimenti è che, nel procedimento unico (in fattispecie scandita dalla conferenza di servizi), il potere autorizzatorio delle amministrazioni coinvolte è esercitato da queste ultime con le modalità e nelle forme del procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) il cui rilascio conclude, appunto, il procedimento in questione.
Gestione di discarica abusiva e corresponsabilità del proprietario del terreno secondo la Cassazione
di Gianfranco AMENDOLA
Corte di Giustizia (Settima Sezione) 6 marzo 2025
« Inadempimento di uno Stato – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Trattamento dei rifiuti – Direttiva 2008/98/CE – Granulati di pietra depositati in discarica nel sito di Biljane Donje (Croazia) – Articolo 5, paragrafo 1 – Nozione di “sottoprodotto” – Articolo 13 – Obbligo degli Stati membri di garantire la protezione della salute umana e dell’ambiente – Articolo 15, paragrafo 1 – Obbligo di far trattare i rifiuti dal loro detentore o da altri soggetti designati – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Sanzioni pecuniarie – Somma forfettaria – Penalità »
Consiglio di Stato Sez. IV n. 1122 del 11 febbraio 2025
Urbanistica.Potestà urbanistica del Comune
La potestà urbanistica del Comune è volta a regolare il futuro sviluppo del territorio, ma non incide sulla legittimità degli organismi edilizi già esistenti che, a suo tempo, siano stati legittimamente realizzati (nei cui confronti, se del caso, può attivarsi la ben diversa potestà espropriativa). Un cespite legittimamente preesistente (ossia edificato nel rispetto della normativa sull’uso del territorio all’epoca vigente) non può, dunque, essere interessato da successive modifiche della disciplina urbanistica. Ciò, per vero, da un lato risponde al generale (e fondamentale) principio della certezza del diritto, dall’altro, a ben vedere, è in linea con la ratio stessa del potere urbanistico. Questo, infatti, è volto a garantire l’ordinato sviluppo del territorio: se si ammettesse che un Piano urbanistico possa (non solo disporre per il futuro, ma anche) stravolgere l’attuale assetto dell’edificato, rendendolo illegittimo, si stabilirebbe, implicitamente, la precarietà della pianificazione stessa, sempre soggetta a cambiamenti e ripensamenti ex tunc, ciò che ne svuoterebbe la stessa funzione (e, verosimilmente, si porrebbe in frontale tensione con valori costituzionali quale, per quanto qui di interesse, la libera iniziativa economica privata). Oltretutto, la potestà urbanistica non vive isolatamente, ma in un contesto in cui intervengono anche altri poteri, che essa non può obliterare e su cui non prevale gerarchicamente (nella specie, il potere autorizzatorio regionale in ordine alla costruzione ed esercizio di impianti produttivi).
Corte di Giustizia (Decima Sezione) 6 marzo 2025
« Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 2 – Progetti rientranti nell’allegato II – Lavori di pianificazione urbana – Articolo 4, paragrafi 4 e 5 – Obblighi del committente e dell’autorità competente qualora lo Stato membro interessato decida di richiedere la determinazione di cui ai paragrafi 4 e 5 per tali progetti – Presa in considerazione delle osservazioni presentate da terzi da cui risulti un impatto potenziale del progetto in questione su una specie animale soggetta alla rigorosa tutela prevista dall’articolo 12 della direttiva 92/43/CEE »
Aria e rumore nelle aree urbane, il grido di allarme della UE: normative inadeguate e carenze di applicazione
di Gianfranco AMENDOLA
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