Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Campania (NA) Sez. III n. 4974 del 16 settembre 2024
Urbanistica.Rapporto intercorrente tra titolo edilizio e certificato di agibilità
In base al combinato disposto degli artt. 24, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 e 35, comma 20, della L. n. 47/1985 l'accertamento della conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità. Ciò è evidente in quanto ancor prima della logica giuridica, è la ragionevolezza ad escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico-edilizia e, come tale, potenzialmente in contrasto con la tutela della pluralità d'interessi collettivi alla cui protezione la disciplina è preordinata
Il mare in gabbia e le furbizie di questo governo
di Gianfranco AMENDOLA
TAR Marche Sez. I n. 757 del 26 settembre 2024
Ambiente in genere. VAS e modifica estetica e funzionale dei manufatti che compongono un piccolo stabilimento balneare
La V.A.S., come è noto, riguarda il profilo urbanistico e non quello edilizio, dovendo essa valutare ex ante i possibili rilevanti impatti sulle matrici ambientali di “piani e programmi” relativi, fra gli altri, alla materia del governo del territorio. Per cui, anche in base al principio di proporzionalità, si deve ritenere irrilevante la modifica estetica e funzionale dei manufatti che compongono un piccolo stabilimento balneare, la quale modifica non ha alcun impatto né sul paesaggio, né sul traffico veicolare, né sulla qualità dell’aria e delle acque, etc. Vi sono semmai profili di natura edilizia (ai quali sono dedicate alcune censure formulate con il terzo atto di motivi aggiunti), che però riguardano al massimo solo i proprietari o i concessionari confinanti e non vanno dunque esaminati nell’ambito di un procedimento complesso come la V.A.S.
Cass. Sez. III n. 36929 del 3 ottobre 2024 (CC 12 set 2024)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. PM in proc. Bottoni
Urbanistica.Permesso di costruire illegittimo e poteri del giudice penale
La "macroscopica illegittimità" del provvedimento amministrativo non è condizione essenziale per la configurabilità di un'ipotesi di reato d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ex art. 44 mentre (a prescindere da eventuali collusioni dolose con organi dell'amministrazione) l'accertata esistenza di profili assolutamente eclatanti di illegalità costituisce un significativo indice di riscontro dell'elemento soggettivo della contravvenzione contestata anche riguardo all'apprezzamento della colpa.
TAR Campania (NA) Sez. V n. 5065 del 23 settembre 2024
Rifiuti.Rimozione e ricorso a strumenti extra ordinem
La circostanza che l'ordinamento abbia previsto per la rimozione dei rifiuti il rimedio tipico dell'art. 192 Codice dell'Ambiente non esclude, nella sussistenza dei relativi presupposti, la possibilità del ricorso allo strumento extra ordinem, costituente una misura di chiusura del sistema a tutela dell'incolumità pubblica. In tale ipotesi, le misure di messa in sicurezza d'emergenza e i relativi poteri della P.A. possono essere esercitati, anche prescindendo dall'accertamento della responsabilità dell'inquinamento, verifica i cui tempi sarebbero in molti casi incompatibili con l'urgenza di garantire la sicurezza del sito
Cass. Sez. III n. 36767 del 3 ottobre 2024 (PU 10 lug 2024)
Pres. Ramacci Est. Zunica Ric. Ottaviani
Rifiuti.Cessazione della permanenza del reato di discarica abusiva
La permanenza del reato di gestione abusiva di una discarica (art. 256, comma terzo, del d. lgs. n. 152 del 2006), cessa: 1) con il venir meno della situazione di antigiuridicità, per rilascio dell’autorizzazione amministrativa; 2) con la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell’area; 3) con il sequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell’area; 4) con la pronuncia della sentenza di primo grado; è stato in particolare precisato che nell’area della tipicità del reato in esame è attratta non solo la fase in cui la discarica è “in esercizio”, ma anche quella successiva alla sua chiusura, fino al venir meno della situazione di antigiuridicità.
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