Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Cass. Sez. III n. 35110 del 19 settembre 2024 (UP 15 mag 2024)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Belardo
Acque.Assimilazione acque reflue industriali alle acque reflue domestiche
In tema di inquinamento idrico, l'assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue industriali alle acque reflue domestiche è subordinata alla dimostrazione della esistenza delle specifiche condizioni individuate dalle leggi che la prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7400 del 4 settembre 2024
Sviluppo sostenibile. Torri eoliche e tutela del paesaggio
Allo stato della normativa le torri eoliche vanno riguardate come potenziali elementi detrattori del paesaggio, in quanto si tratta in sintesi estrema di impianti industriali, nel caso di specie si deve affermare che la presenza di numerosi impianti di questo tipo già installati, e quindi di un parziale degrado della zona interessata, non impedisce di negare la VIA per installarne di ulteriori, dato che in questo modo si impedisce un degrado ulteriore.
Cass. Sez. III n. 29117 del 18 luglio 2024 (UP 17 apr 2024)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Aurioso
Urbanistica.Demolizione e principio di proporzionalità
La verifica di un rapporto di proporzionalità, in caso di ordine di demolizione di un’opera abusiva, presuppone innanzitutto che l’ordine di demolizione sia in grado di pregiudicare in via diretta ed immediata diritti e interessi strettamente, direttamente e immediatamente connessi alla proprietà dell’opera da demolire, laddove il pregiudizio all’uso solo occasionale dell’immobile, nel quadro quindi di rapporti di mero godimento da parte di terzi estranei alla proprietà, non può ritenersi in grado di ostacolare la tutela degli interessi pubblici, in tale quadro già di per sé ben più pregnanti, sottesi all’ordine di demolizione.
Consiglio di Stato Sez. VII n. 7420 del 4 settembre 2024
Rifiuti.Obblighi di bonifica e principio chi inquina paga
Il principio "chi inquina paga" trova applicazione anche quando non si possa escludere l’apporto causale di ulteriori e differenti fattori poiché, ai fini dell’applicazione di cui agli articoli 239 e ss., in materia di obblighi di bonifica, è sufficiente che vi sia stata una "contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento"; il fatto che non si possa escludere la responsabilità anche di altre imprese ivi operanti non rende illegittimo per ciò solo un ordine di bonifica; del resto, la necessità di tutelare l’ambiente e la salute umana esigono, in applicazione del principio di precauzione, che l’inizio delle operazioni finalizzate alla bonifica di un sito non possono essere bloccate in attesa di individuare tutti i possibili responsabili, le singole responsabilità e le singole azioni di bonifica, ove frazionabili: la bonifica deve essere sollecitamente eseguita; peraltro, ove siano individuati ulteriori responsabili dell'inquinamento, il soggetto giuridico che ha posto in essere gli interventi di bonifica ha titolo per agire in rivalsa, ai sensi dell'art. 253, comma 4, seconda parte, del d.lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del corresponsabile o dei corresponsabili nella misura a loro imputabile
Cass. Sez. III n. 30064 del 23 luglio 2024 (UP 12 giu 2024)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric. Gargano
Rifiuti.Carcasse scarti e sangue di animali
Le carcasse o gli scarti o il sangue di animali, non reimpiegati o destinati al reimpiego in altri processi produttivi devono essere conferiti alle strutture all'uopo autorizzate
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7318 del 30 agosto 2024
Rifiuti.Localizzazione discariche
In assenza di una pianificazione a monte della localizzazione delle discariche di rifiuti speciali debba essere attentamente esaminata e ponderata l’incidenza urbanistica che la discarica stessa può esercitare sul territorio locale, poiché la collocazione di tali impianti intercetta valori altrettanto importanti, di rilevanza costituzionale laddove impattino su area agricole, boschive, protette, ecc. Consegue a tanto che, non è affatto scontato, in assenza di una apposita pianificazione regionale, che debba concedersi la variante urbanistica. Affermare ciò, significherebbe ammettere una prevalenza automatica di un interesse su tutti gli altri in quanto tali impianti necessariamente impattano sul territorio, incidendo sul relativo uso e sulla sua razionale utilizzazione; ciò postula, in ragione anche della disponibilità limitata della relativa risorsa, una visione organica e complessiva del bene in funzione di una localizzazione coerente e razionale degli impianti. Ciò è confermato dall’art. 117, c. 1, del d.lgs n. 152 del 2006, secondo cui l’attività di gestione dei rifiuti non può essere svolta in danno dell’ambiente, della salute, del paesaggio, della tutela di siti di particolare interesse, né deve produrre, a fortiori, inquinamento. Consegue a tanto che, assume legittimamente preminenza la posizione (qualitativa) del Comune in ordine alla localizzazione dell’impianto di rifiuti speciali, in assenza di una pianificazione regionale e a fronte di una variante urbanistica che si renderebbe necessaria per modificare la vocazione impressa dal pianificatore locale ed in grado, pertanto di vanificare lo sviluppo futuro del territorio per come ordinato e regolato dal pianificatore locale. Ancor più, se si tratta di discariche le quali, per la loro capacità inquinante, richiedono, ai sensi dell’art. 179 del d.lgs n. 152 del 2006, una attenta valutazione del progetto e della sua localizzazione anche in termini di pianificazione del territorio, che sconta un giudizio di compatibilità con l’interesse pubblico coinvolto, imputato in capo alla collettività di cui il Comune è ente esponenziale.
Pagina 15 di 597