Cass. Sez. III n. 15105 del 20 aprile 2010 (CC 15 feb. 2010)
Pres. Onorato Est. Amoroso Ric. Broccher
Rifiuti. Trasporto e confisca del mezzo (fattispecie relativa al reato di cui all’articolo 260 d.lv. 152\06)
Ad eccezione dell’ipotesi del terzo in buona fede proprietario del veicolo, la confisca del mezzo utilizzato per il trasporto non autorizzato di rifiuti si giustifica non solo con l’esigenza di prevenire la commissione d’ulteriori reati, ma anche con la finalità di assicurare la futura confisca.
UDIENZA del 11.03.2010
SENTENZA N. 264
REG. GENERALE N. 33056/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi signori Magistrati:
dott. Pierluigi Onorato Presidente
1. dott. Claudia Squassoni
2. dott. Alfredo Maria Lombardi
3. dott. Giovanni Amoroso
4. dott. Guicla Mulléri
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da Boccher Franco, n. Borgo Valsugana il xx/xx/xxxx, e Boccher Luciano, n. xx.xx.xxxx a Borgo Valsugana
avverso la ordinanza del 4.8.2006 del tribunale della libertà di Trento
- Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
- Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Francesco Salzano che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- Udito l'avv. Pasquale Giampietro che ha concluso per raccoglimento del ricorso; la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 29.06.2009, il Giudice per le Indagini Preliminari di Trento emetteva ordinanza contenente decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., relativo, fra l'altro, ad "un impianto di recupero rifiuti non pericolosi deIla società Boceher srl, ubicato in via Puisle n. 17, zona artigianale di Borgo Valsugana e dei mezzi meccanici in proprietà o in uso alle società Boccher srl e Boccher snc".
Di tali società, che svolgevano sia l'attività edilizia civile e stradale, sia l'attività di trasporto rifiuti, erano soci i signori Franco Boccher e Luciano Boccher, i quali erano indagati per il reato di cui all'art. 260 d.lgs n. 152 del 2006 "perché, nelle rispettive qualità, in concorso fra loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, cedevano, ricevevano, trasportavano, smaltivano e comunque gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti".
In data 15.07.2009, il Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Vicenza, poneva sotto sequestro preventivo, fra l'altro, 14 mezzi meccanici della Boccher snc, nonché l'impianto di recupero rifiuti e l'autocarro della Boccher srl.
In data 25.07.2009, il difensore degli indagati formulava due distinte richieste di riesame, l'una per i beni della Boccher srl (società che si occupava specificamente del recupero e della lavorazione dei rifiuti), per I a quale veniva poi depositata espressa rinuncia, l'altra per i beni della Boccher snc (società che invece si occupava principalmente di attività edilizia e stradale) che invece veniva coltivata e discussa all'udienza del 4 agosto 2009.
Nella richiesta di riesame relativa ai mezzi meccanici della Boceher snc, era stato rilevato il difetto di pertinenzialità di alcuni beni sequestrati in riferimento al reato contestato, l'insussistenza del periculum di aggravamento, protrazione e reiterazione del reato stesso, nonché la nullità del decreto per difetto di motivazione. La richiesta di riesame veniva formulata, peraltro, solo per alcuni mezzi meccanici.
Con ordinanza notificata in data 6.8.2009, il Tribunale del Riesame di Trento rigettava il riesame.
2. Avverso questa pronuncia gli indagati propongono ricorso per tassazione con tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso, articolato in tre motivi, i ricorrenti denunciano la violazione di legge, con riferimento all'art. 125, comma 3, c.p.p., nonché omessa o apparente motivazione in ordine al requisito della pertinenzialità, previsto dall'art. 321 c.p.p., con riferimento ad alcuni beni sottoposti al sequestro preventivo; violazione dell'art. 321 c.p.p., deducendo che non si tratta di confisca obbligatoria e che manca il periculum di aggravamento.
2. Va premesso che la difesa dei ricorrenti ha depositato vari decreti di restituzione di cose sequestrate sicché rimangono in sequestro una pala meccanica e tre autocarri, i quali tutti sono stati sequestrati in quanto mezzi utilizzati per il trasporto non autorizzato di rifiuti.
Pur limitato il ricorso ai residui mezzi di trasporto ancora in sequestro, deve considerarsi che trattasi di cose suscettibili di confisca obbligatoria.
Va in generale ribadito (cfr. Cass., sez. III, 11 marzo 2009 - 19 maggio 2009, n. 20935) che deve essere disposta la confisca obbligatoria del mezzo impiegato per il trasporto non autorizzato di rifiuti. Questa Corte (Cass., sez. III, 23 maggio 2001 - 8 agosto 2001, n. 30903) ha infatti affermato che é legittimo il sequestro preventivo dei mezzi utilizzati per l'illecito trasporto di rifiuti pericolosi stante il disposto del comma secondo dell'art. 52 d.lgs 25 febbraio 1997 n. 22, che ricollega al reato di cui al comma terzo una ipotesi di confisca obbligatoria.
Tale orientamento trova riscontro anche in Cass., sez. III, 28 gennaio 2009 - 11 marzo 2009, n. 10710 che ha affermato che, anche a seguito dell'intervenuta autorizzazione al trasporto dei rifiuti, non può essere disposta la restituzione del mezzo adibito al loro trasporto illecito che sia stato oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in quanto il sequestro preventivo "delle cose di cui é consentita la confisca" si giustifica non per la pericolosità intrinseca della cosa, ma per la funzione general-preventiva e dissuasivi attribuitale dal legislatore. Inoltre la Corte, nel rilevare che in tema di traffico o di trasporto illecito di rifiuti il legislatore ha inteso equiparare la confisca prevista dall'articolo 259 d.lgs 152/2006 a quelle imposte dalla legge ai sensi dell'art. 240 comma 2 c.p., ha puntualizzato che tale misura si caratterizza per la sua "funzione dissuasiva a carattere generale" cosicché il sequestro preventivo, adottato per assicurare una successiva confisca (obbligatoria per legge), può essere revocato solo se viene meno la probabilità dell'effettiva commissione del reato (ossia il requisito del fumus), ma non anche in virtù della cessazione delle esigenze cautelari.
Diversa è invece la posizione del terzo in buona fede proprietario del veicolo utilizzato per il trasporto non autorizzato di rifiuti. Cfr. in proposito Cass., sez. III, 4 novembre 2008 - 12 dicembre 2008, n. 46012, che ha precisato che, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il reato di traffico illecito di rifiuti (ex art. 259, c omma secondo, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152), incombe al terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito della "res" gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente. Analogamente Cass, sez. III, 12 dicembre 2007 - 30 gennaio 2008, n. 4746, ha ulteriormente puntualizzato che la appartenenza a terzo estraneo al reato, quale causa ostativa alla confisca obbligatoria di bene non intrinsecamente pericoloso, e, conseguentemente, allo stesso sequestro, deve, in sede di indagini preliminari, risultare in maniera palese attesa la necessaria sommarietà degli accertamenti compiuti in tale fase.
In sostanza, in disparte l'ipotesi del terzo in buona fede proprietario del veicolo, la confisca del mezzo utilizzato per il trasporto non autorizzato di rifiuti si giustifica non solo con l'esigenza di prevenire la commissione d'ulteriori reati, ma anche con la finalità di assicurare la futura confisca.
3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Cosi deciso in Roma, 1' 11 febbraio 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 20 APR. 2010